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Art. 270 bis c.p.: la Consulta si pronuncia sulla legittimità della previsione della sola custodia cautelare in carcere.

Per leggere la sentenza clicca su Corte Cost. 191 – 2020

Segnaliamo ai lettori che il 31 luglio 2020 la Consulta si è pronunciata sulla questione, sollevata con ordinanza del 18 novembre 2019 la Corte di assise di Torino, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione, di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 270-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure meno afflittive.
L’art. 275, comma 1, cod. proc. pen. dispone in via generale che, nella scelta della misura cautelare da adottare in presenza dei presupposti di cui ai precedenti artt. 273 e 274, il giudice debba tenere conto della «specifica idoneità di ciascuna [misura] in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto», nonché, al comma 2, della proporzionalità della misura all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata, anche tenendo conto dei più precisi criteri indicati dal comma 2-bis. Il comma 3, primo periodo, della disposizione chiarisce inoltre, in applicazione del generale requisito di necessità di ogni misura che incide in senso restrittivo sui diritti fondamentali della persona, che la più gravosa delle misure cautelari personali coercitive, vale a dire la custodia cautelare in carcere, «può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».
La Consulta ha dichiarato non fondata la questione poichè la compressione, peraltro solo parziale, dei poteri discrezionali del giudice trova qui giustificazione, nell’ambito di un bilanciamento che la Corte non ritiene di poter censurare dal punto di vista della sua legittimità costituzionale, in relazione alla finalità di tutelare la collettività contro i gravissimi rischi che potrebbero derivare dall’eventuale sopravvalutazione, da parte del giudice, dell’adeguatezza di una misura non carceraria a contenere il pericolo di commissione di reati, pur ritenuto sussistente nel caso di specie.

Resta fermo, naturalmente, il dovere del giudice di valutare, nella fase genetica e poi nell’intero arco della vicenda cautelare, l’effettiva sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari, e di disporre la revoca della misura in essere ogniqualvolta risulti che nel caso concreto tali esigenze non sussistano o siano cessate, anche alla luce dell’eventuale percorso di distacco dall’associazione e dai suoi programmi criminosi che l’imputato abbia nel frattempo compiuto

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