Segnaliamo le ordinanze n. 30 e 31 depositate lo scorso 24 febbraio che intervengono – in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3 Cost. – sulla legittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma comunque ostativi alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, possa essere concesso l’affidamento in prova al servizio sociale (questione sollevata dal Tribunale di Perugia); ovvero la semilibertà, nella specifica ipotesi in cui non abbiano prestato attività di collaborazione con la giustizia ai sensi del successivo art. 58 ter L.P., ma che abbiano avuto accesso ai permessi premio ex art. 30 ter L.P., sulla base di elementi dai quali è stata desunta l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino (questione sollevata dal Tribunale di Avellino).
Nello specifico, le attuali preclusioni non sono apparse ragionevoli, alla luce della funzione «pedagogico-propulsiva assolta dai benefici di natura, finalizzati a costituire passaggi di un percorso di progressivo rientro nella società».
La Consulta ritiene che l’art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), del d.l. n. 162 del 2022, rappresenti una modifica complessiva della disciplina interessata dalle questioni di legittimità costituzionale in esame e una trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità del condannato per reati ostativi non collaborante, cui è concessa – sia pur in presenza degli stringenti requisiti ricordati – la possibilità di domandare i benefici di cui sopra.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che le modifiche apportate hanno inciso profondamente sull’ordito logico che sta alla base delle censure prospettate (ordinanze n. 97 del 2022 e n. 60 del 2021); pertanto si ricava la necessità di restituire gli atti al giudice a quo, spettando a quest’ultimo, sia verificare l’influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate (ordinanza n. 243 del 2021), sia procedere alla rivalutazione della loro non manifesta infondatezza, tenendo conto delle intervenute modifiche normative (ordinanze n. 97 del 2022, n. 60 del 2021 e n. 185 del 2020)» (ordinanza n. 227 del 2022).