Cerca
Close this search box.

Benefici penitenziari e reato di violenza sessuale: inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 33 depositata oggi 15 febbraio 2022, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Messina, nella parte in cui prevede che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al condannato per i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-ter del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno.

A determinare la dichiarazione di inammissibilità è la lacunosità dell’ordinanza di remissione. Infatti, nel caso di specie, il giudice rimettente, seppure precisava che l’istante era stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, per tre diversi reati (sequestro di persona aggravato, violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate), ometteva di specificare a quale, o a quali, di tali reati era imputabile la modesta frazione di pena residua che l’interessato doveva ancora scontare alla data dell’ordinanza di rimessione.

Invero, la giurisprudenza di legittimità è da tempo costante nel ritenere che, nel caso di cumulo, materiale o giuridico, di pene inflitte per diversi titoli di reato (alcuni dei quali soltanto compresi nell’elenco dell’art. 4-bis o.p.), occorre procedere allo scioglimento del cumulo, venendo meno l’impedimento alla fruizione dei benefici penitenziari qualora l’interessato abbia già espiato la parte di pena relativa ai reati ostativi, con l’ulteriore precisazione che, a questi fini, deve ritenersi scontata per prima la pena più gravosa per il reo, ossia quella riferibile ai reati che non consentirebbero l’accesso ai benefici (tra le altre, Corte Cass. Sez. I, sentenza n. 28141 del 2021.

Tale indirizzo giurisprudenziale recepisce le indicazioni fornite dalla Consulta con la sentenza n. 361 del 1994, la quale, dichiarando non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione al riguardo sollevata, ha escluso che la disciplina dell’art. 4-bis o.p. abbia creato uno status di detenuto pericoloso destinato a permeare di sé l’intero rapporto esecutivo, a prescindere dallo specifico titolo di condanna concretamente in esecuzione.

Pertanto, la lacunosità, su questo punto, dell’ordinanza di rimessione impedisce di verificare l’effettiva rilevanza delle questioni: il che, per costante giurisprudenza di questa Corte, ne determina l’inammissibilità (ex plurimis, ordinanze n. 136 del 2021, n. 147 e n. 108 del 2020, n. 64 del 2019). Le questioni sarebbero, infatti, prive di rilievo ove la frazione di pena ancora da scontare fosse imputabile ai soli reati non ostativi.

Condividi su:

Articoli Correlati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore