Cerca
Close this search box.

Brevi note in tema di tutela linguistica della vittima del reato nel processo penale

Brevi note in tema di tutela linguistica della vittima del reato nel processo penale*

Abstract


L’analisi è dedicata alla tutela linguistica della persona offesa dal reato. Il d. lgs. 212/2015 attuativo della direttiva 2012/ 29 UE, introduce , alcune rilevanti modifiche al vigente codice di rito penale: in particolare viene  inserito  il nuovo art. 143 bis c.p.p che  attrae nell’area delle garanzie linguistiche la vittima alloglotta:  si sanano finalmente le asimmetrie di tutela tra imputato e vittima alloglotta la quale fino all’approvazione del d.lgs. n. 212 del 2015 era rimasta sostanzialmente priva di tutela sul terreno di una consapevole partecipazione al procedimento penale.

The analysis is dedicated to the linguistic protection of the person offended by the crime. The legislative decree 212/2015 implementing Directive 2012/29 EU, introduces some significant changes to the current criminal law code: in particular, the new art. 143 bis of the Criminal Code which attracts the alloglot victim to the area of ​​linguistic guarantees: in this way the protection asymmetries between the accused and the victim of the non-Italoglotta crime are remedied, which until the approval of Legislative Decree no. 212 of 2015 had remained substantially without protection on the ground of a conscious participation in the criminal proceedings.

La direttiva 2012/29 UE[1],  definita come  lo Statuto dei diritti delle vittime, mira a realizzare, con uno strumento più efficace rispetto alla decisione quadro 2001/220/GAI utilizzata in precedenza e mai attuata, l’armonizzazione nei Paesi dell’Unione dei diritti delle vittime lungo tutto l’arco del procedimento penale, dalle indagini al processo e anche successivamente allo stesso.

A tale direttiva che reca norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, il nostro ordinamento ha dato attuazione mediante il d. lgs. 15.12.2015 n. 212 (entrato in vigore il 20.1.2015)  che ha introdotto una serie di disposizioni tese ad ampliare lo spettro di facoltà e di poteri riconosciuti alla persona offesa  nel cui ambito si colloca il diritto alla interpretazione e traduzione fin dalla denuncia del fatto di reato: si sanano in tal modo le asimmetrie di tutela tra imputato e vittima del reato non italoglotta la quale fino all’approvazione del d.lgs. n. 212 del 2015 era rimasta sostanzialmente priva di tutela sul terreno di una consapevole partecipazione al procedimento[2].

In realtà la complessa materia della protezione della vittima di reato aveva già avuto una sua specifica considerazione in testi normativi delle organizzazioni sovranazionali sia a carattere universale come l’Onu, sia a carattere regionale, come il Consiglio d’Europa e l’Unione europea che hanno svolto un importante ruolo di sollecitazione e di cogenza nei confronti dei legislatori nazionali tenuti a darvi attuazione. Ma  si è trattato, di interventi circoscritti alla  tutela delle vittime di specifici reati particolarmente lesivi dell’integrità fisica e morale delle persone e che colpiscono di frequente vittime vulnerabili. Tra questi atti normativi, in estrema sintesi,vanno ricordate, in particolare, la Direttiva 2004/80/CE  sull’indennizzo delle vittime di reati internazionali violenti; la Direttiva 2011/36/UE norme minime in merito alla definizione dei reati e delle sanzioni nell’ambito della tratta di esseri umani introduttiva di disposizioni comuni in materia di protezione delle vittime; la Direttiva 2011/99/UE in merito ad un istituendo ordine di protezione europeo; la Direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l’abuso e  lo sfruttamento sessuale di minori e la pornografia minorile; la Direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione processuale.

In tale contesto si è inserita l’attività del legislatore interno  che nel corso degli anni  ha provveduto a modificare in larga parte la normativa sostanziale e specialmente processuale, ma con interventi settoriali, come per es. la legge n. 172 del 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote, per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale; il d.lgs. n. 24 del 2014 relativo alle vittime di tratta; il d.l. n. 93 del 2013, convertito dalla l. n. 119 del 2013, riguardante le vittime della violenza di genere e domestica:  ne conseguiva che i meccanismi giuridici di tutela   delle vittime non era stati esenti da critiche anche severe basandosi su un modello di tutela selettiva e frammentaria. Perciò, la direttiva 2012/29/UE, pur intitolata norme minime in materia di assistenza e protezione delle vittime di reato, in realtà apre il diritto comunitario a prospettive di civiltà giuridica molto vaste e feconde in quanto si applica pervasivamente a tutte le ipotesi di reato, con la implicita conseguenza che gli istituti di tutela della vittime entrano a permeare il processo penale come strumenti ineludibili, il cui criterio di riferimento è costituito dalla condizione personale della vittima: in primo luogo, la situazione di spaesamento in cui viene a trovarsi la vittima, già provata dal fatto delittuoso in sé, di fronte alla realtà intricata e “incomprensibile” del processo penale. Nella quale, ora, ogni vittima entra a far parte con le sue personali peculiarità di persona: minore età, soggetto altrimenti debole, soggetto che necessita del sostegno di prossimi congiunti o di altra persona ad essa legata da “relazione affettiva e con essa stabilmente convivente”, vittima che non comprende la lingua del processo. Ora, se fino ad alcuni decenni or sono i “confini delle lingue” erano più o meno coincidenti con quelli geografico- politici di ciascuna nazione, per cui il ricorso alla intermediazione linguistica rispondeva similmente ad esigenze più o meno circoscritte e prevedibili, attualmente i vasti processi di movimenti transnazionali e transcontinentali di popolazioni pongono proporzionali problemi e reso estremamente complesse le dinamiche di interrelazione linguistica, soprattutto in ambito di dinamiche di alta specializzazione come il processo penale.

Perciò, nel dare attuazione alla direttiva 2012/29/UE con il d.lgs 212/2015 il legislatore ha operato mediante un articolato sistema di interpolazioni nel codice di rito, alcune delle quali decisive e di grande impegno,[3] già a livello di informazioni considerate necessarie alla vittima prima ancora che essa faccia il suo ingresso nel processo vero e proprio.[4] Una vera e propria rivoluzione copernicana  del nostro sistema di giustizia penale dove, fino ad allora, il processo era tutto imperniato sul bilanciamento dei poteri tra accusa  difesa, sulle figure del giudice, del pubblico ministero e dell’imputato e dove l’interesse della vittima era confinato esclusivamente al risarcimento del danno.

A tutte le vittime sono oggi riconosciuti precisi diritti, ai quali corrispondono altrettanti obblighi che sinteticamente danno voce ai loro bisogni, di essere informate, di avere un ruolo attivo nelle indagini e nel processo.  In questo senso ci si limita a richiamare, a mo’ di preliminari per la trattazione specifica relativa all’art. 143 bis c.p.p.,  in particolare l’inserimento dell’art. 90 bis c.p.p. c.p.p. (Informazioni alla persona offesa in una lingua a lei comprensibile) che attribuisce alla persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, il diritto di ricevere, in una lingua a lei comprensibile, una serie di avvisi utili a orientarla sia durante le indagini preliminari, sia durante l’eventuale fase processuale, al fine di consentirle una più attiva e consapevole partecipazione alle dinamiche processuali, implementando una disciplina in parte già prevista nel nostro ordinamento in maniera soltanto frammentaria e settoriale. Tali informazioni sono in primo luogo riferite alle modalità con le quali la persona offesa può presentare denuncia o querela e con le quali può esercitare una serie di diritti e facoltà che la legge le riserva nel corso delle indagini e del processo, con un espresso riferimento al diritto ad essere informata della data e del luogo dell’udienza e dell’imputazione e, in caso di costituzione di parte civile, di ricevere la notifica della sentenza. Alla medesima, inoltre, deve essere comunicato che gode della facoltà di ottenere informazioni sullo stato del procedimento (con l’indicazione dei soggetti cui rivolgersi per ottenerle), che può informarsi sullo stato delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato e che può chiedere di essere avvisata ex art. 408 co. 2 c.p.p. circa un’eventuale richiesta di archiviazione; la stessa, inoltre, deve essere resa edotta delle modalità attraverso le quali poter accedere al gratuito patrocinio e ai servizi di interpretazione e traduzione degli atti. Particolarmente significativo specie in ottica operativa appare poi l’art.  90 ter che assicura alle vittime di delitti commessi con violenza alle persone il diritto ad essere informate, ove ne abbiano fatto richiesta, immediatamente circa la scarcerazione o la cessazione della misura di sicurezza detentiva, e tempestivamente circa l’evasione dell’imputato in custodia cautelare o del condannato, nonchè la volontaria sottrazione dell’internato alla misura di sicurezza detentiva. Non va dimenticato, infine, l’art. 90 quater che, in estrema sintesi, comporta un differente regime di assunzione delle dichiarazioni per le persone offese che versano in condizione di particolare vulnerabilità. Tutte le disposizioni richiamate, e in modo incisivo, rappresentano situazioni in cui è necessaria una intermediazione linguistica adeguata, non generica né sommaria.

Su questo sfondo si comprende la pertinenza dell’inserimento nel codice di rito dell’art. 143 bis rubricato “Altri casi di nomina dell’interprete” che costituisce la  vera chiave di volta del sistema[5].
La sommarietà con cui  è espresso il testo della rubrica , deriva dal fatto che le norme ivi contenute  riflettono sfere di tutela diversificate per genesi e  funzioni. In breve: il comma 1, reintroduce nel codice norme che erano “saltate” nella riscrittura dell’originario art. 143 c.p.p. operata dal d.lgs 32/2014 (Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali), e quindi reinserite opportunamente, appunto mediante il c. 1 dell’art. 143 bis.[6] Non sono mancate perplessità in ordine alla individuazione dell’ambito applicativo  soggettivo contemplato dal secondo cpv del comma 1o dell’art. 143 bis c.p.p., stante il generico riferimento alla persona che vuole o deve fare una dichiarazione: si è detto che  questa non può essere identificata a priori né con la persona offesa né con l’indagato/imputato dal momento che alla prima sono esplicitamente dedicate le norme  di cui ai commi 2o,3o,4o dello stesso art. 143 bis c.p.p., mentre per il secondo si applica il regime  di cui all’art. 143 c.p.p.[7]. Si è altresì ritenuto che la disposizione in oggetto riguardi la dichiarazione dei testimoni e dei soggetti diversi dall’imputato e dalla persona offesa.[8] In ogni caso, al di la degli aspetti dubbi della disciplina, non può escludersi il diritto da parte dell’offeso dal  reato  alla assistenza di un interprete in presenza di uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando egli non conoscendo la lingua italiana, abbia chiesto di fare una dichiarazione o questa gli sia stata richiesta in modo che non possa sottrarsi all’obbligo di renderla. Peraltro, la dichiarazione resa per iscritto ovvero oralmente potrebbe risultare di “contenuto semplice” o di  “limitata rilevanza” per la quale il giudice dispone che il verbale sia redatto “in forma riassuntiva” ai sensi dell’art. 140 c.p.p..Si noti, altresì, che mentre per quanto concerne la nomina dell’interprete per la traduzione in altra lingua di uno scritto redatto in lingua italiana il giudice ha già esatta cognizione di quale atto si tratti e del di esso contesto nel mosaico della procedura, per quanto concerne la dichiarazione effettuata in altra lingua egli deve disporre ed attendere la traduzione stessa per poterne valutare la rilevanza e quindi decidere anche circa la posizione procedurale della persona che ha effettuato la dichiarazione. Ciò, infine, anche in considerazione del fatto che la “autorità procedente” necessitata alla nomina dell’interprete può essere il giudice ma anche il pubblico ministero o la stessa polizia giudiziaria a seconda della fase  del procedimento[9].

Per quanto riguarda i commi 2o, 3o, 4o dell’art. 143 bis c.p.p., non senza aver ricordato che l’esigenza di un difensore pubblico è stata rintracciata storicamente  fin nella cultura giuridica del XVIII-XIX secolo,[10] occorre tener presente che essi hanno una storia ed una qualificazione genetica molto diversa, rispetto al c. 1 dello stesso articolo, in quanto costituiscono diretta attuazione della direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: la quale, e di conseguenza anche il d.lgs212/2015, si pone, come si è visto,  all’apice di un  lungo processo di iniziative comunitarie dedicate alla protezione delle vittime di reato. Queste direttive contengono elementi di tutela anche linguistica delle vittime, ma ciascuna in relazione alle vittime dei reati considerati. La direttiva 2012/29/UE detta, invece, criteri generali con lo scopo di disegnare un quadro compiuto ed organico di tutela mediante la posizione di  principi e linee guida che, integrati e coordinati nelle legislazioni nazionali possano costituire un sistema organico di riferimento unitario ed omogeneo, e nel contempo aperto ad ulteriori elementi integrativi, in senso migliorativo, da parte degli Stati interessati: quadro omogeneo ed organico, dunque, che a prescindere dal luogo di svolgimento del processo, garantisca condizioni paritarie di informazione, protezione, assistenza della vittima di reato. In tale prospettiva,  la tutela linguistica della vittima si pone come criterio procedurale, ma anche pre-procedurale ai sensi del catalogo dettato nell’art. 90bis c.p.p. in attuazione dell’art. 4 della direttiva 2012/29/UE, dove infine le strategie di tutela della vittima di reato possono essere elaborate ed attivate al di là delle limitazioni derivate da elementi contingenti, quali cittadinanza, residenza, situazione giuridica, o quant’altro poteva costituire ostacolo ai sensi di normative giuridiche ormai obsolete.[11]

Il comma 2o dell’art. 143 bis c.p.p. contempla due situazioni: la nomina, anche ex officio di un interprete quando occorre procedere all’audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana, ed anche quando la stessa persona intenda partecipare all’udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall’interprete: pur non essendo tecnicamente “parte” del processo, la persona può parteciparvi non solo avendo diritto all’assistenza interpretariale, ma anche ricorrendo all’assistenza di un legale. Per rispondere ad esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo, il comma 3o  dell’art. 143 bis c.p.p. prevede forme di assistenza interpretariale anche mediante l’utilizzo di tecnologie di comunicazione a distanza, sempre che la presenza fisica dell’interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento: ma tali tecnologie, non meglio specificate, aprono, o possono aprire, spazi comunicativi non sempre accessibili a persona alloglotta che potrebbe non esservi culturalmente abituata; di qui l’opportunità della presenza di consulenza legale, e patrocinio a spese dello Stato come prescritto dall’art. 90 bis lett. d) c.p.p.. Tale esigenza si fa ancor più manifesta in merito al dettato del comma 4: la persona che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti o di parte degli stessi che contengono informazioni utili all’esercizio dei suoi diritti; la traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l’autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio alla persona offesa. Anche in questo caso, l’assistenza legale risulta pressoché ineludibile, pressoché impossibile essendo, per persona non provvista di specifica cultura procedural penalistica, potersi districare tra gli atti o parte di essi che contengano informazioni utili. Ciò anche a fronte del fatto che l’art. 7 della Direttiva 2012/29 prescrive che la vittima può impugnare una decisione di non fornire interpretazione o traduzione[12].  Tutti elementi che costituiscono, in sé, diritti di difficile fruizione senza adeguata, competente assistenza, dal momento che il pregiudizio che potrebbe derivarne può essere valutato in modo adeguato solo dalla persona direttamente interessata, opportunamente informata ed assistita. Del resto, le disposizioni previste da tutta la serie di articoli dal 90 bis al 90 quater c..p.p., dal diritto della vittima a ottenere una serie di informazioni concernenti non solo il procedimento penale, in senso tecnico specifico, ma anche relative alla  situazione complessa in cui la vittima di reato viene a trovarsi, e soprattutto l’attenzione rivolta alla eventuale condizione di particolare vulnerabilità della vittima per la quale sono previste particolari cautele, rendono perfino ovvia la necessità di assistenza,  legale ma non solo: è stato infatti osservato, da addetto al mestiere, che la stessa valutazione delle condizioni di vulnerabilità non po’ essere desunta da elementi estrinseci, ma neppure può essere affidata al solo operatore giudiziario, sia esso pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria: l’esigenza di tale valutazione costituisce “una delle ragioni fondanti la necessità di istituire appositi servizi per le vittime di reato”[13].  Tutto considerato, l’art. 143 bis c.p.p. si colloca nel fulcro delle problematiche poste in essere dalla Direttiva 2012/29/UE e dal d.lgs 212/2015 che ne è attuazione: non ultime quelle derivanti dalla compatibilità concreta, pratica, tra la minuziosa ampiezza delle tutele previste per il nuovo soggetto che entra a far parte del processo penale, e l’inevitabile appesantimento del corrispondente segmento della macchina procedurale.

* Ai fini del presente contributo si è utilizzato il fondo di Ateneo per la ricerca 2019.

[1]  La direttiva 2012/29/UE giunge al termine di un percorso normativo europeo che ha preso l’abbrivio con il c.d. Programma di Stoccolma e che, più precisamente, con l’adozione della c.d. «tabella di marcia di Budapest», ha inteso ampliare i poteri e le facoltà riconosciuti alla persona offesa nell’ambito del processo penale.

[2] L’attuale disciplina dell’art. 143 c.p.p., (indotta dal d.lgs 32/2014, attuativo della Direttiva 64/2010 UE) al pari della precedente, non contempla il diritto alla tutela linguistica in favore di soggetti diversi dall’imputato, mantenendo inalterata la discrasia tra la tutela dell’imputato e quella non prevista affatto per la persona offesa. In ragione di ciò veniva escluso qualsiasi obbligo di assistenza dell’intermediario linguistico a favore della persona offesa e quindi la possibilità di attivare rimedi sanzionatori in caso di atti compiuti senza l’assistenza interpretariale: in tal senso con riferimento alla precedente disciplina, Cass., pen. Sez.III, 2.10.2013 n. 44441– rv. 257597; Cass., pen. Sez. II, 18.9.2008, n.36988, Fati, – rv. 242049, secondo cui deve escludersi la nullità o la inutilizzabilità della denuncia e ricognizione della persona offesa non assistita da interprete; in termini analoghi Cass., pen. Sez. III, 24.6.2003, n.35291, Karpo – rv. 226164, Cass. Pen., 20.04.2005, in Cass. pen. 2006, 2895 che ritiene inapplicabile la sanzione di nullità dell’atto assunto in assenza di interprete, ostandovi il principio di tassatività dettato dall’art. 177. In termini critici sulla assoluta ineguaglianza tra lo status della vittima e quella dell’imputato in subiecta materia, volendo, v.  SAU, Le garanzie linguistiche nel processo penale, 168 s., anche per indicazioni in prospettiva de iure condendo; nonché KALB, Il rafforzamento del diritto, in KALB, Spazio europeo, 375 s.).

[3] RECCHIONE, Le più recenti dinamiche giurisprudenziali alla luce della nuova direttiva n. 2012/29/ UE “La direttiva 2012/29/UE richiede un’ampia e sistematica riscrittura delle norme del codice di procedura penale che si fonda su una inedita, per il nostro sistema, valorizzazione del ruolo della vittima di reato non solo nella fase processuale, ma anche in quella investigativa”, in AA.VV., La tutela delle vittime nel solco delle indicazioni europee, Roma, 2014, p. 44.

[4] CISTERNA, Oneri di informazione “pesanti” per i Pm e la polizia giudiziaria, in Guida dir., 7, 2016, p. 75

[5] DEL VECCHIO, La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l’adeguamento dell’Italia alla direttiva 2012/9 UE, www.penalecontemporaneo.it, 21.

[6] Per una compiuta ricostruzione , BONINI, L’assistenza linguistica della vittima,
www.lalegislazionepenale.eu.

[7] ZIROLDI, 143 bis. Altri casi di nomina dell’interprete. In GIARDA – SPANGHER, Codice di procedura penale commentato, V ed., Wolters Kluwer, 2017, 1537.

[8] GUERRA, Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d.lgs 2015/212, Ufficio del Massimario e del Ruolo servizio penale, Rel. III/0/2/2016, p. 21.

[9] GUERRA, Norme minime, cit.

[10] FERRAIOLI, La democrazia attraverso i diritti, Laterza, 2013, p. 246

[11] È stato osservato che la sostanziale marginalizzazione della vittima non era stata superata neppure nella riforma costituzionale del giusto processo, dove si fa esclusivo riferimento alla persona accusata senza alcun riferimento alla vittima: GUERRA, Norme minime, cit.

[12] Tuttavia, nell’ambito della stessa Direttiva, nel Considerando 35 si esprime qualche cautela in proposito, in quanto il diritto alla traduzione di cui all’art. 7 della Direttiva non dovrebbe comportare per gli Stati membri l’obbligo di prevedere un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui tale decisione potrebbe essere impugnata e non dovrebbe prolungare irragionevolmente i procedimenti penali. Sarebbe sufficiente un riesame interno alla decisione in conformità delle procedure nazionali esistenti”. Cfr. in proposito PROCACCINO, I diritti delle vittime nel d. legisl. n. 212/2015: le (parziali) novità, le compiute tutele dei vulnerabili, i timori di appesantimento della macchina processuale, in Studium Iuris 7-8/2016, p. 855.

[13] BOUCHARD, Prime osservazioni al decreto legislativo sulle vittime di reato, in Giust. pen.,2015, III, p.1

 

Tags

Condividi su:

Articoli Correlati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore