Volge al termine un luglio infuocato, non solo per le alte temperature climatiche in alcune località, ma anche per un infervorato susseguirsi di ordini e contrordini dal Ministero della giustizia che non ha dato requie agli studi legali in tema di deposito degli atti nel processo penale.
I primi di luglio si sono improvvisamente individuati oltre cento atti per i quali, verosimilmente, dal 20 luglio avrebbe dovuto essere non solo possibile, ma obbligatorio il deposito sul portale.
Scorrendo febbrilmente l’elenco, negli studi, sorgevano e si moltiplicavano dubbi, ipotesi, casi ed eccezioni.
Il coro di proteste e lamentele cresceva, mentre il portale teneva celato l’interfaccia necessario; ma prima che il mistero fosse svelato, il Ministero ha differito l’entrata in vigore dell’obbligo esclusivo di deposito telematico, definendo l’ipotesi del portale ‘sperimentale’.
Il decreto, entrato in vigore il giorno prima del D-day, ha fatto tirare un sospiro di sollievo agli avvocati, come quando l’eroe di un film americano ferma il conto alla rovescia pochi secondi prima della fine del mondo: si sa che ce la farà, ma comunque ti tiene in ansia!
Il lieto fine però non c’è stato, e non per la nota propensione degli avvocati a farsi venire i dubbi.
Gli uffici più audaci si sono affrettati il 19 luglio a stabilire che del giorno successivo non sarebbe stato più ammissibile il deposito via PEC per gli atti di cui ai commi 6-bis e 6 -ter dell’art. 87 D.Lgs. 150/2022; altri più cauti hanno esortato gli avvocati a continuare a depositare come prima; qualcuno si è anche posto il quesito se il deposito ‘sperimentale’ dia, allo stato, certezza del deposito, raccomandando invece di continuare a mandare le pec o depositare la vecchia carta.
Nel mentre è giunto il grande giorno ed il portale ha disvelato, invero un poco riottosamente, il mistero del suo interfaccia integrato: l’elenco dei depositi si è allungato, benché non tutte le voci risultino fruibili; lunghissimo è l’elenco degli ‘atti successivi’ depositabili; ed è possibile richiedere certificati, seppur con tempistiche incerte.
Ma negli studi l’agitazione non si è placata. Ciascuno ha constatato che molti procedimenti pendenti non risultano tra quelli autorizzati, i più prudenti hanno iniziato a depositare tutte le nomine, ribaltando i fascicoli dello studio. Il portale dal canto suo ostinatamente continua a rifiutare le nomine senza atto abilitante, anche se all’avvocato sono già state fatte varie notifiche, e ignora le nomine fatte alla pg, anzi, se lo scrupoloso avvocato carica sul portale il verbale -con gli estremi del procedimento, l’elezione di domicilio e la nomina- il portale lo rifiuta per mancanza dell’atto abilitante! Resta il grande dilemma del deposito di impugnazioni con l’elezione domicilio -quando è obbligatoria – che impedisce di depositare un atto nativo digitale- anch’esso obbligatorio.
A fronte di provvedimenti contrastanti, si è compattato il fronte di quelli che ritengono che l’unica salvezza sia depositare in tutti i modi possibili. E un pensiero fugace va ai cancellieri che riceveranno tre volte lo stesso atto.
Corrono notizie di malfunzionamenti sulle chat e sulle schiene brividi. Negli studi si sono prenotati i biglietti, non per il mare o i monti, ma per gli ultimi depositi fuori sede.
Il 25 luglio l’Amministrazione ha pubblicato una ‘comunicazione’ in cui afferma di ritenere che le modalità di deposito siano tre:
a) mediante deposito nel portale del processo penale telematico (Portale deposito atti penali – PDP) individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;
b) mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC);
c) con modalità cartacee.
Possono, infine, placarsi gli avvocati e partire per le vacanze? Forse, se il dubbio sulla gerarchia delle fonti non li assale sulla strada del mare o dei monti.
Buone vacanze a tutti!
Buone vacanze agli avvocati
Volge al termine un luglio infuocato, non solo per le alte temperature climatiche in alcune località, ma anche per un infervorato susseguirsi di ordini e contrordini dal Ministero della giustizia che non ha dato requie agli studi legali in tema di deposito degli atti nel processo penale.
I primi di luglio si sono improvvisamente individuati oltre cento atti per i quali, verosimilmente, dal 20 luglio avrebbe dovuto essere non solo possibile, ma obbligatorio il deposito sul portale.
Scorrendo febbrilmente l’elenco, negli studi, sorgevano e si moltiplicavano dubbi, ipotesi, casi ed eccezioni.
Il coro di proteste e lamentele cresceva, mentre il portale teneva celato l’interfaccia necessario; ma prima che il mistero fosse svelato, il Ministero ha differito l’entrata in vigore dell’obbligo esclusivo di deposito telematico, definendo l’ipotesi del portale ‘sperimentale’.
Il decreto, entrato in vigore il giorno prima del D-day, ha fatto tirare un sospiro di sollievo agli avvocati, come quando l’eroe di un film americano ferma il conto alla rovescia pochi secondi prima della fine del mondo: si sa che ce la farà, ma comunque ti tiene in ansia!
Il lieto fine però non c’è stato, e non per la nota propensione degli avvocati a farsi venire i dubbi.
Gli uffici più audaci si sono affrettati il 19 luglio a stabilire che del giorno successivo non sarebbe stato più ammissibile il deposito via PEC per gli atti di cui ai commi 6-bis e 6 -ter dell’art. 87 D.Lgs. 150/2022; altri più cauti hanno esortato gli avvocati a continuare a depositare come prima; qualcuno si è anche posto il quesito se il deposito ‘sperimentale’ dia, allo stato, certezza del deposito, raccomandando invece di continuare a mandare le pec o depositare la vecchia carta.
Nel mentre è giunto il grande giorno ed il portale ha disvelato, invero un poco riottosamente, il mistero del suo interfaccia integrato: l’elenco dei depositi si è allungato, benché non tutte le voci risultino fruibili; lunghissimo è l’elenco degli ‘atti successivi’ depositabili; ed è possibile richiedere certificati, seppur con tempistiche incerte.
Ma negli studi l’agitazione non si è placata. Ciascuno ha constatato che molti procedimenti pendenti non risultano tra quelli autorizzati, i più prudenti hanno iniziato a depositare tutte le nomine, ribaltando i fascicoli dello studio. Il portale dal canto suo ostinatamente continua a rifiutare le nomine senza atto abilitante, anche se all’avvocato sono già state fatte varie notifiche, e ignora le nomine fatte alla pg, anzi, se lo scrupoloso avvocato carica sul portale il verbale -con gli estremi del procedimento, l’elezione di domicilio e la nomina- il portale lo rifiuta per mancanza dell’atto abilitante! Resta il grande dilemma del deposito di impugnazioni con l’elezione domicilio -quando è obbligatoria – che impedisce di depositare un atto nativo digitale- anch’esso obbligatorio.
A fronte di provvedimenti contrastanti, si è compattato il fronte di quelli che ritengono che l’unica salvezza sia depositare in tutti i modi possibili. E un pensiero fugace va ai cancellieri che riceveranno tre volte lo stesso atto.
Corrono notizie di malfunzionamenti sulle chat e sulle schiene brividi. Negli studi si sono prenotati i biglietti, non per il mare o i monti, ma per gli ultimi depositi fuori sede.
Il 25 luglio l’Amministrazione ha pubblicato una ‘comunicazione’ in cui afferma di ritenere che le modalità di deposito siano tre:
a) mediante deposito nel portale del processo penale telematico (Portale deposito atti penali – PDP) individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;
b) mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC);
c) con modalità cartacee.
Possono, infine, placarsi gli avvocati e partire per le vacanze? Forse, se il dubbio sulla gerarchia delle fonti non li assale sulla strada del mare o dei monti.
Buone vacanze a tutti!
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La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.
La Consulta sull’obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato.
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