Il 22 novembre è stata depositata la sentenza con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di costituzionalità dell’art 580 del codice penale, sollevata nell’ambito del processo a Marco Cappato, dalla Corte d’Assise di Milano.
La Corte ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo, «per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi dianzi indicati –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente».
La decisione era già stata anticipata nella articolata ordinanza interlocutoria, n. 217 del 2018, con la quale la Corte aveva sospeso il giudizio in corso, fissando una nuova discussione all’udienza del 24 settembre 2019, nell’auspicio della sopravvenienza di una legge regolativa della materia in conformità con le esigenze di tutela indicate.
In questo modo, la Corte aveva voluto lasciare al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse alla sua discrezionalità, evitando, «al contempo, che la norma censurata potesse trovare applicazione in parte qua, medio tempore, lasciando però, pur sempre, al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità».
Preso atto dell’inerzia del Parlamento, la Corte si è dunque pronunciata nei termini sopra evidenziati.
La pronuncia trae origine dalla vicenda processuale di Marco Cappato, che dopo aver accompagnato Fabiano Antoniani, detto DJ Fabo, in Svizzera dove si era sottoposto alla procedura del suicidio assistito, si era autodenunciato dando inizio al processo nei suoi confronti per il reato di aiuto al suicidio.
Fabiano Antoniani, a seguito di un grave incidente stradale, avvenuto il 13 giugno 2014, era rimasto cieco e tetraplegico; non era più autonomo nella respirazione, nell’alimentazione, nell’evacuazione; continuava tuttavia a sentire dolore: soffrendo di contrazioni violente e spasmi che nessun farmaco riusciva a lenire.
Appurata, dopo innumerevoli terapie, la – 28 – irreversibilità della sua situazione, aveva maturato l’irrevocabile decisione di porre termine alla sua vita.
Si era così rivolto all’associazione Dignitas in Svizzera e all’associazione Luca Coscioni in Italia, conoscendo Marco Cappato.
Preso atto della irrevocabilità della decisione di Fabo, Cappato lo accompagna in Svizzera dove muore il 27 febbraio 2018.
Appena rientrato in Italia, Marco Cappato si autodenuncia, dando così inizio ad un percorso giudiziario che ha portato fino alla attuale pronuncia della Corte Costituzionale, passando attraverso la richiesta di archiviazione della Procura, la imputazione coatta del Gip, l’ordinanza di rimessione alla Consulta da parte della Corte d’assise e l’ordinanza della Corte.
Nella pronuncia la Corte non accoglie l’impostazione radicale sostenuta dal giudice a quo: l’incriminazione dell’aiuto al suicidio, così come quella della istigazione, non è incompatibile né con la Costituzione né con la CEDU, ma è «funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio»; in questa ottica, la incriminazione assolve così allo scopo, «di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere».
Cionondimeno, evidenzia la Corte, possono delinearsi situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, nelle quali l’incriminazione dell’aiuto al suicidio entra in contrasto con i principi costituzionali, in quanto limita la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, garantita dagli art. 2, 13, 32 2 comma della Cost.
Secondo la Corte, dunque, in casi quali quelli di Fabiano Antoniani, le esigenze di tutela sottese alla incriminazione dell’aiuto al suicidio perdono di solidità e possono essere messe in discussione. Il percorso argomentativo della Corte si radica sulla disciplina legislativa di cui alla legge 219 del 2017, che diventa un punto di riferimento essenziale del ragionamento.
«Se, infatti, il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l’obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale (il corsivo è il nostro) il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale».
La incostituzionalità, infatti, della incriminazione dell’aiuto al suicidio, attiene solo ed – 29 – esclusivamente a quei soggetti che potrebbero già legittimamente, in base alla legge 219, attuare la decisione di lasciarsi morire mediante la rinuncia a trattamenti necessari alla loro sopravvivenza.
Solo con riferimento, dunque, a questa limitata categoria di soggetti, la tutela della autodeterminazione sembra essere prevalente rispetto alle esigenze di protezione dei soggetti vulnerabili, sottese, nell’ottica della Corte, alla permanenza nel nostro ordinamento dell’art. 580 c.p.
Peraltro il perno del giudizio di incostituzionalità, più che sulla autodeterminazione, si incentra sul parametro della ragionevolezza.
Non si possono nascondere le perplessità che suscita l’accostamento tra la astensione e/o la interruzione di terapie e la cooperazione al suicidio.
Nel primo caso siamo in presenza di una manifestazione dell’habeas corpus, della espressione del rispetto della autodeterminazione terapeutica; nel secondo caso siamo in presenza, certo, di qualcosa di diverso.
Di tale scollamento è in effetti conscia la stessa Corte, nella misura in cui, affrontando pur rapidamente il tema della obiezione di coscienza del personale sanitario, precisa che la declaratoria di incostituzionalità si limita ad escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio e non prevede alcun obbligo per il medico, che quindi resta libero di scegliere se esaudire o meno la richiesta del malato.
Diversamente, tuttavia, prevede la legge 217 del 2019 che esplicitamente, invece, al comma 6 dell’art. 1 stabilisce che «Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale».
L’accostamento tra obbligo del medico di astenersi dai trattamenti sanitari e legittimazione di atti di cooperazione al suicidio avrebbe dovuto presupporre una presa di posizione di tipo assiologico in ordine alla riconducibilità di entrambe le situazioni ad un diritto dell’individuo di scegliere se, come e quando morire. La Corte tuttavia non arriva mai ad una tale presa di posizione.
Si astiene dall’affrontare questioni quali la liceità o meno del suicidio e l’esistenza di un diritto ma anche di una libertà di suicidarsi; o ancora temi quali la disponibilità o indisponibilità della vita.
Pur nella consapevolezza delle difficoltà che la materia presenta, e dei delicati equilibri che la stessa richiede, ci sentiamo di mettere in dubbio che la questione della legittimità costituzionale delle norme del codice penale che puniscono aiuto al suicidio (e omicidio del consenziente), possa davvero ridursi ed essere risolta con la introduzione (nei fatti) di una causa di non punibilità così limitata, quasi ad personam, lasciando tuttavia intoccata e nemmeno messa in discussione la disciplina nel suo complesso.
Solo con riferimento all’art. 580 si pongono almeno quattro diverse questioni, evidenziate nei vari provvedimenti che hanno portato alla pronuncia della Corte – Richiesta di archiviazione da parte della Procura, Imputazione coatta del Gip, ordinanza di rimessione della Corte d’Assise-: in primo luogo l’individuazione di una chiave di legittimazione della incriminazione, alla stregua del nuovo contesto valoriale emergente dalla Costituzione e altresì dalle Convenzioni internazionali; in secondo luogo la ricostruzione della esatta portata – 30 – della condotta tipica; in terzo luogo la delimitazione dell’ambito applicativo delle due diverse ipotesi della agevolazione e della determinazione/rafforzamento); infine la uniformità di trattamento sanzionatorio delle due fattispecie e in generale l’eccessivo rigore sanzionatorio della previsione. La maggior parte di questi profili rimangono inesplorati.
L’auspicio è che la dolorosa vicenda di Fabiano Antoniani e la pur cauta decisione della Corte Costituzionale servano da sollecitazione per una complessiva rimeditazione del difficile rapporto tra diritto penale e fine vita da parte del legislatore.
Sentenza Corte Cost. n. 242/2019
Caso Cappato: la Corte costituzionale apre all’aiuto al suicidio
Il 22 novembre è stata depositata la sentenza con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di costituzionalità dell’art 580 del codice penale, sollevata nell’ambito del processo a Marco Cappato, dalla Corte d’Assise di Milano.
La Corte ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo, «per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi dianzi indicati –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente».
La decisione era già stata anticipata nella articolata ordinanza interlocutoria, n. 217 del 2018, con la quale la Corte aveva sospeso il giudizio in corso, fissando una nuova discussione all’udienza del 24 settembre 2019, nell’auspicio della sopravvenienza di una legge regolativa della materia in conformità con le esigenze di tutela indicate.
In questo modo, la Corte aveva voluto lasciare al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse alla sua discrezionalità, evitando, «al contempo, che la norma censurata potesse trovare applicazione in parte qua, medio tempore, lasciando però, pur sempre, al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità».
Preso atto dell’inerzia del Parlamento, la Corte si è dunque pronunciata nei termini sopra evidenziati.
La pronuncia trae origine dalla vicenda processuale di Marco Cappato, che dopo aver accompagnato Fabiano Antoniani, detto DJ Fabo, in Svizzera dove si era sottoposto alla procedura del suicidio assistito, si era autodenunciato dando inizio al processo nei suoi confronti per il reato di aiuto al suicidio.
Fabiano Antoniani, a seguito di un grave incidente stradale, avvenuto il 13 giugno 2014, era rimasto cieco e tetraplegico; non era più autonomo nella respirazione, nell’alimentazione, nell’evacuazione; continuava tuttavia a sentire dolore: soffrendo di contrazioni violente e spasmi che nessun farmaco riusciva a lenire.
Appurata, dopo innumerevoli terapie, la – 28 – irreversibilità della sua situazione, aveva maturato l’irrevocabile decisione di porre termine alla sua vita.
Si era così rivolto all’associazione Dignitas in Svizzera e all’associazione Luca Coscioni in Italia, conoscendo Marco Cappato.
Preso atto della irrevocabilità della decisione di Fabo, Cappato lo accompagna in Svizzera dove muore il 27 febbraio 2018.
Appena rientrato in Italia, Marco Cappato si autodenuncia, dando così inizio ad un percorso giudiziario che ha portato fino alla attuale pronuncia della Corte Costituzionale, passando attraverso la richiesta di archiviazione della Procura, la imputazione coatta del Gip, l’ordinanza di rimessione alla Consulta da parte della Corte d’assise e l’ordinanza della Corte.
Nella pronuncia la Corte non accoglie l’impostazione radicale sostenuta dal giudice a quo: l’incriminazione dell’aiuto al suicidio, così come quella della istigazione, non è incompatibile né con la Costituzione né con la CEDU, ma è «funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio»; in questa ottica, la incriminazione assolve così allo scopo, «di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere».
Cionondimeno, evidenzia la Corte, possono delinearsi situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, nelle quali l’incriminazione dell’aiuto al suicidio entra in contrasto con i principi costituzionali, in quanto limita la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, garantita dagli art. 2, 13, 32 2 comma della Cost.
Secondo la Corte, dunque, in casi quali quelli di Fabiano Antoniani, le esigenze di tutela sottese alla incriminazione dell’aiuto al suicidio perdono di solidità e possono essere messe in discussione. Il percorso argomentativo della Corte si radica sulla disciplina legislativa di cui alla legge 219 del 2017, che diventa un punto di riferimento essenziale del ragionamento.
«Se, infatti, il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l’obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale (il corsivo è il nostro) il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale».
La incostituzionalità, infatti, della incriminazione dell’aiuto al suicidio, attiene solo ed – 29 – esclusivamente a quei soggetti che potrebbero già legittimamente, in base alla legge 219, attuare la decisione di lasciarsi morire mediante la rinuncia a trattamenti necessari alla loro sopravvivenza.
Solo con riferimento, dunque, a questa limitata categoria di soggetti, la tutela della autodeterminazione sembra essere prevalente rispetto alle esigenze di protezione dei soggetti vulnerabili, sottese, nell’ottica della Corte, alla permanenza nel nostro ordinamento dell’art. 580 c.p.
Peraltro il perno del giudizio di incostituzionalità, più che sulla autodeterminazione, si incentra sul parametro della ragionevolezza.
Non si possono nascondere le perplessità che suscita l’accostamento tra la astensione e/o la interruzione di terapie e la cooperazione al suicidio.
Nel primo caso siamo in presenza di una manifestazione dell’habeas corpus, della espressione del rispetto della autodeterminazione terapeutica; nel secondo caso siamo in presenza, certo, di qualcosa di diverso.
Di tale scollamento è in effetti conscia la stessa Corte, nella misura in cui, affrontando pur rapidamente il tema della obiezione di coscienza del personale sanitario, precisa che la declaratoria di incostituzionalità si limita ad escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio e non prevede alcun obbligo per il medico, che quindi resta libero di scegliere se esaudire o meno la richiesta del malato.
Diversamente, tuttavia, prevede la legge 217 del 2019 che esplicitamente, invece, al comma 6 dell’art. 1 stabilisce che «Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale».
L’accostamento tra obbligo del medico di astenersi dai trattamenti sanitari e legittimazione di atti di cooperazione al suicidio avrebbe dovuto presupporre una presa di posizione di tipo assiologico in ordine alla riconducibilità di entrambe le situazioni ad un diritto dell’individuo di scegliere se, come e quando morire. La Corte tuttavia non arriva mai ad una tale presa di posizione.
Si astiene dall’affrontare questioni quali la liceità o meno del suicidio e l’esistenza di un diritto ma anche di una libertà di suicidarsi; o ancora temi quali la disponibilità o indisponibilità della vita.
Pur nella consapevolezza delle difficoltà che la materia presenta, e dei delicati equilibri che la stessa richiede, ci sentiamo di mettere in dubbio che la questione della legittimità costituzionale delle norme del codice penale che puniscono aiuto al suicidio (e omicidio del consenziente), possa davvero ridursi ed essere risolta con la introduzione (nei fatti) di una causa di non punibilità così limitata, quasi ad personam, lasciando tuttavia intoccata e nemmeno messa in discussione la disciplina nel suo complesso.
Solo con riferimento all’art. 580 si pongono almeno quattro diverse questioni, evidenziate nei vari provvedimenti che hanno portato alla pronuncia della Corte – Richiesta di archiviazione da parte della Procura, Imputazione coatta del Gip, ordinanza di rimessione della Corte d’Assise-: in primo luogo l’individuazione di una chiave di legittimazione della incriminazione, alla stregua del nuovo contesto valoriale emergente dalla Costituzione e altresì dalle Convenzioni internazionali; in secondo luogo la ricostruzione della esatta portata – 30 – della condotta tipica; in terzo luogo la delimitazione dell’ambito applicativo delle due diverse ipotesi della agevolazione e della determinazione/rafforzamento); infine la uniformità di trattamento sanzionatorio delle due fattispecie e in generale l’eccessivo rigore sanzionatorio della previsione. La maggior parte di questi profili rimangono inesplorati.
L’auspicio è che la dolorosa vicenda di Fabiano Antoniani e la pur cauta decisione della Corte Costituzionale servano da sollecitazione per una complessiva rimeditazione del difficile rapporto tra diritto penale e fine vita da parte del legislatore.
Sentenza Corte Cost. n. 242/2019
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La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.
La Consulta sull’obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato.
La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.