Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari e quello di Milano hanno depositato lo stesso giorno i provvedimenti di rigetto delle istanze di differimento pena, presentate nell’interesse di Alfredo Cospito.
Sulle ragioni dello sciopero della fame, il detenuto ha ribadito ai Giudici di Sassari che <<Il rifiuto del cibo e delle terapie costituisce una forma di protesta contro il regime detentivo differenziato cui è sottoposto, protesta che il detenuto intende portare avanti nonostante sia perfettamente a conoscenza che il suo protrarsi contribuirebbe ad aggravare i danni fisici già presenti, fino a condurlo a morte>>; mentre a quelli di Milano <<ha diffusamente illustrato le ragioni che lo hanno indotto ad intraprendere la forma di protesta dello sciopero della fame e che lo determinano a proseguirla. In sintesi, egli ha sottolineato da un lato l’inaccettabilità e contrarietà alla Costituzione e alla democrazia delle limitazioni imposte con il regime speciale di cui all’art. 41 bis o.p., che si risolvono, anche nei confronti di alcuni detenuti anziani e malati, in un trattamento contrario al senso di umanità e che viola i diritti della persona; dall’altro, ha ribadito che le limitazioni che derivano dal regime speciale di detenzione attualmente, nel suo specifico caso soprattutto in conseguenza delle restrizioni imposte rispetto a ciò che può leggere ma anche alle ulteriori caratteristiche dell’attuale carcerazione, lo porterebbero a morire dentro, anche se riprendesse ad alimentarsi>>.
Entrambe le decisioni pur dando atto che le attuali condizioni di salute sono <<oggettivamente incompatibili con la carcerazione, in regime di 41 bis o.p. o meno>> ovvero<<precarie e a grave rischio>>, le ritengono <<strumentali>> ovvero <<neppure astrattamente confliggenti con il senso di umanità della pena>> poiché frutto di una deliberata e consapevole scelta.