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Caso Cospito: requisitoria

La vicenda è nota alle cronache ed ha acceso la discussione sul regime di sospensione delle regole del trattamento dal momento che, il 20 ottobre 2022, Alfredo Cospito ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro il regime del 41 bis O.P.

In vista dell’udienza, prevista il 24 febbraio innanzi la Sezione prima penale della Corte di Cassazione, la Procura Generale ha depositato la requisitoria scritta che pubblichiamo.

In un interessante passaggio si legge: <<La peculiarità del regime detentivo speciale esige, in breve, un profilo di accertamento, quello del ‘perdurante collegamento’ associativo del condannato, che evidentemente evade dal giudicato di condanna – dove è la sola appartenenza ‘statica’ del condannato all’associazione criminosa ad essere affermata – e che riguarda il segmento temporale successivo, quello dell’esecuzione della pena, in una valutazione che, al contrario della prima, è dinamica e, per certi aspetti, prognostica. Indubbio essendo che – trattandosi di una misura di prevenzione nell’ambito dell’esecuzione della pena – l’accertamento sia rivolto alla persistenza della capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione di riferimento, non tanto verso l’effettivo mantenimento di tali relazioni (v. Cass. n. 18434 del 2021, cit.). Nondimeno, tale valutazione, benché dinamica e prospettica, deve necessariamente risultare ancorata, ai fini dell’armonia del sistema con la Carta, ad elementi concreti ed attuali: certamente da valutare secondo logica inferenziale, ma pur sempre univoci, concludenti e sintomatici di una protrazione ‘attiva’ del ruolo associativo, attuata mediante il ‘collegamento’ intramurario. Soprattutto, elementi di sicuro e concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e di tale intensità da poter essere esclusivamente contrastati, funzionalmente, dal regime carcerario speciale, extrema ratio per l’inevitabile compressione dei diritti fondamentali che esso reca. In ciò si traduce il potere- dovere del Tribunale di sorveglianza: esso non eserciterà un controllo sulla «congruità» del provvedimento rispetto ai fini di sicurezza, ma parimente— secondo l’insegnamento di Corte cost. n. 190 del 2010 – non potrà esimersi dal motivato controllo di legittimità sul contenuto dell’atto, in ordine all’eventuale violazione di diritti soggettivi del detenuto derivante dall’applicazione stessa del regime speciale, in assenza dei fini di sicurezza evocati dal collegamento>>

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