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Cass., Sez. III, 4 luglio 2019 (dep. 3 ottobre 2019), sent. n. 40525 del 2019

Il ritardo nel fornire l’alibi – attraverso la tardiva introduzione dei testi a discarico – senza che vi sia una congrua spiegazione di tale scelta, esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, in quanto, in virtù del principio di autoresponsabilità che incombe sui consociati e che è coerente con la natura solidaristica dell’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, l’interessato, esclusivo portatore di un sapere scagionante, ha l’onere di fornire con assoluta tempestività le spiegazioni del caso, a meno di non incorrere in colpa, eventualmente lieve.

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte è tornata a delineare i limiti imposti al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

Il caso di specie trae origine da un precedente annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte avverso altra ordinanza, emessa dalla Corte d’appello funzionalmente competente che, inizialmente, aveva riconosciuto nei riguardi dell’assolto il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta.

Opposto, non di meno, era stato l’esito del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione dell’ordinanza, adeguandosi il Giudice del merito al principio di diritto espresso nella pronuncia rescindente ed in linea con un indirizzo giurisprudenziale vieppiù consolidato in forza del quale il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso in caso di tardiva  indicazione da parte dell’imputato di una prova d’alibi, in assenza di una congrua giustificazione sul punto (in termini, Cass., Sez. III, 11/07/2017, Pedetta, sent. n. 51084 del 2017; Id., Sez. IV, 29/01/2014, Antognetti, sent. n. 21575 del 2014).

Nel caso di specie, il principale aspetto valorizzato in sede di merito e condiviso dalla S.C. al fine di escludere il diritto al risarcimento era stato rappresentato dalla circostanza che l’imputato, pur dichiarandosi sin dall’origine del procedimento estraneo all’addebito, solo in dibattimento e dopo un anno e sette mesi di detenzione cautelare aveva ritenuto di indicare due testi a discarico. La relativa richiesta di escussione orale avanzata in limine litis ex art. 507 c.p.p. veniva tuttavia rigettata e posta a fondamento di una successiva istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, poi accolta.

Nel rigettare la pretesa risarcitoria, il Giudice del merito aveva stigmatizzato il comportamento processuale dell’imputato il quale è esclusivo portatore di un patrimonio conoscitivo potenzialmente scagionante che ha l’onere di rendere noto, altrimenti versando in un profilo di colpa dal quale scaturisce la reiezione della domanda riparatoria.

Secondo la pronuncia in commento, dunque, il principio di autoresponsabilità deve informare il comportamento dell’istante per tutto il periodo della detenzione, anche rispetto alla protrazione della condotta, qualificandosi il rigetto della – tardiva – richiesta di escussione orala dei testi d’alibi avanzata ai sensi dell’art. 507 c.p.p. mera “concausa” delle detenzione, non escludente la colpa ostativa all’accoglimento dell’istanza riparatoria.

 

 

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