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Conflitto tra mandato d’arresto europeo ed estradizione: può decidere un organo esecutivo

Corte di Giustizia, Terza Sezione, sentenza del 20 marzo 2025, Procureur de la République () e d’une demande d’extradition), causa C-763/22, ECLI:EU:C:2025:199

Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:

L’art. 16, par. 3, decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretato nel senso che un organo del potere esecutivo può, in caso di conflitto tra un mandato d’arresto europeo e una richiesta di estradizione, prendere la decisione sulla precedenza da dare a uno di tali atti. Una tale decisione deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale effettivo alle condizioni procedurali che spetta agli Stati membri stabilire.

Normativa di riferimento

Artt. 1, 16 e 28, decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009

Precedenti

Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953

Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione), C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876

Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344

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