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Costituzionalmente legittima la preclusione triennale prevista dall’art. 58-quater ord. penit.

Corte cost., sent. 23 luglio 2021, n. 173

Diamo notizia ai lettori del deposito della Sentenza 23 luglio 2021, n. 173 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, nella parte in cui «prevedono che non possa essere concesso, per la durata di tre anni, l’affidamento in prova al servizio sociale previsto dall’art. 47 ord. penit., al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell’art. 47, co. 11, dell’art. 47 ter co. 6 o dell’art. 51 co. 1, della medesima legge».

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