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Covid-19: sospensione della custodia cautelare solo per effettiva sospensione di attività processuali

 

Cass., Sez. IV, 15 aprile 2021, n. 17787

Con la sentenza n. 17787-21 del 7.5.2021 la Sezione IV della Corte di Cassazione (ribadendo Cass. IV, 24.3.2021, n. 12161), fissa un significativo punto fermo in tema di operatività dell’art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020 nella parte in cui affermando che “nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale”, fa dipendere la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari dalla contestuale ed effettiva sospensione dei termini processuali per i procedimenti che si trovano nelle condizioni indicate nel comma 2 dello stesso art. 83, cioè relativamente alla decorrenza di un termine per il compimento di un atto in quel processo.

La decisione si ricollega alle Sez. un. 26.11.2020, n. 5292, Sanna che in motivazione precisano seppur con riferimento alla sospensione della prescrizione (analogamente disciplinata) che questa non può operare in maniera generalizzata, rendendosi necessaria l’effettività di una stasi processuale.

Conseguentemente, per il Supremo Collegio, “la sospensione dei termini procedurali di cui al richiamato art. 83, comma 2 – per il periodo che va dal 9 marzo all’11 maggio 2020 – pur riguardando formalmente tutti i procedimenti penali in corso nel periodo di riferimento, trova applicazione soltanto nei procedimenti penali in cui siano effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di un qualsivoglia atto processuale (ad esempio, rinvio dell’udienza, presentazione dell’impugnazione o redazione della sentenza).

A tal fine, sarà necessario verificare in concreto se nel periodo di operatività considerato dall’art. 83, ci sia stata l’impossibilità di compiere un atto processuale che si sarebbe collocato in quell’arco di tempo.

Diversamente, non sarebbe possibile, mancando il bilanciamento considerato dal legislatore, ritenere che i termini di durata della custodia cautelare possano ritenersi sospesi.

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