Con L. 9 ottobre 2023, n. 137, pubblicata in GU n. 237 del 9 ottobre 2023 è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
Segnaliamo le modifiche relative al processo penale relative a:
Art. 1 – Intercettazioni.
La disciplina speciale in materia di intercettazioni, attualmente contemplata per lo svolgimento delle
indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l’autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, si applichi anche
ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p. o al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso. Nel corso dell’esame alla Camera sono stati aggiunti ulteriori commi, i quali intervengono: sul contenuto del decreto autorizzativo di intercettazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico; in materia di modalità esecutive delle intercettazioni; in tema di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni
in un procedimento diverso.
Art. 2 – Infrastrutture digitali.
Istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni. La disposizione traccia quindi un graduale percorso, segnato dall’emanazione di una serie di decreti ministeriali, al fine di consentire di localizzare presso le suddette infrastrutture digitali l’archivio digitale previsto dalle norme vigenti e, successivamente, di effettuare le stesse intercettazioni mediante tali infrastrutture. Inoltre, con una modifica apportata dalla Camera, si prevede che le spese relative all’intercettazioni siano indicate.
Art. 2-bis – Criminalità informatica e cybersicurezza
Introdotto dalla Camera, reca numerosi interventi normativi volti ad implementare il contrasto alla criminalità informatica e ad aumentare la cybersicurezza.
In particolare sono integrati i compiti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevendo, da un lato, l’obbligo per l’Agenzia di trasmettere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati e le informazioni rilevanti per l’esercizio delle funzioni e dei poteri sui reati informatici, nonché un obbligo di collaborazione con l’Agenzia dei soggetti pubblici o privati che hanno subìto incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici (commi 1 e 2).
Inoltre, vengono estesi i poteri e le prerogative conferiti al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine ai delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., anche ai procedimenti riguardanti taluni gravi delitti di criminalità informatica (commi 3, 4, lettere b) e c), 5 e 6).