Si segnala l’ultimo intervento del Legislatore in materia penale che, mediante il D.L. 34/2023, ha introdotto disposizioni di rilievo in materia di tutela dei sanitari e in materia penal-tributaria.
In particolare, all’art. 16 del prefato atto avente forza di legge si dispone quanto segue: “1. All’articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo.».”.
L’art. 23 del medesimo decreto, prevede, invece una causa di non punibilità applicabile ad alcune fattispecie penali tributare e, in specie, agli artt.10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del D.L. 74/2000.
In particolare, il Legislatore ha previsto che non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché’ le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.