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Decreto legge in materia penitenziaria

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2024, il decreto-legge approvato lo scorso 3 luglio in Consiglio dei Ministri.

Secondo il comunicato stampa, pubblicato sul sito del Governo , «Le norme introdotte mirano, tra l’altro, a:

  • rafforzare la sicurezzal’operatività e l’efficienza degli istituti penitenziari mediante l’assunzione di mille unità personale del Corpo della polizia penitenziaria e lo scorrimento delle graduatorie per l’assunzione di vice-ispettori e vice-commissari della polizia penitenziaria;
  • garantire il miglior funzionamento degli istituti di pena, mediante l’incremento del personale che opera in ambito penitenziario e minorile;
  • assicurare un più efficace reinserimento dei detenuti nella società, anche attraverso l’istituzione di un elenco delle strutture residenziali idonee all’accoglienza e al reinserimento sociale di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento;
  • introdurre una nuova fattispecie di reato al fine di chiarire definitivamente la punibilità delle condotte di peculato per distrazione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio;
  • eliminare le incertezze interpretative in relazione alle procedure esecutive nei confronti degli Stati esteri;
  • razionalizzare benefici e regole di trattamento applicabili ai detenuti, in particolare in materia di colloqui telefonici liberazione anticipata;
  • assicurare l’effettività delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche in relazione ai poteri di avocazione del procuratore generale presso la corte d’appello;
  • differire il termine per l’entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, al fine di permettere l’adozione degli interventi necessari per l’effettiva operatività del medesimo.

In particolare, in materia di reinserimento dei detenuti nella società, si prevede che il pubblico ministero indichi espressamente nell’ordine di esecuzione della pena da espiare, tutte le detrazioni previste dalle norme sulla liberazione anticipata (articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354), al fine di rendere immediatamente percepibile al destinatario il termine finale della pena in caso di ottenimento di tutte le detrazioni o la pena che sarebbe invece da espiare senza le detrazioni. Nello stesso ordine di esecuzione deve essere dato avviso al condannato che le detrazioni non saranno concesse in caso di mancata partecipazione all’opera di rieducazione. A differenza di quanto avviene oggi, all’ufficio del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento di esecuzione non sarà data comunicazione dell’avvenuta concessione del beneficio di liberazione anticipata, bensì della mancata concessione di tale beneficio o la sua revoca.

Inoltre, si introduce l’obbligo, per il magistrato di sorveglianza, di accertare d’ufficio la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della concessione del beneficio in caso di presentazione di istanze d’accesso alle misure alternative alla detenzione (semilibertà, affidamento in prova, detenzione domiciliare) o ad altri benefici analoghi o nei novanta giorni antecedenti il termine per l’espiazione della pena, computando le detrazioni previste. Di conseguenza, la possibilità per il condannato di presentare istanza di concessione della liberazione anticipata viene ammessa, in via residuale, in presenza di uno specifico interesse che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima».

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