Il prevedibile avvento della seconda ondata della pandemia da Covid-19, ha costretto il Governo a ricorrere nuovamente alla decretazione d’urgenza per far fronte al nuovo acuirsi dell’emergenza.
Con il D.L. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, e in specie con artt. 23 e 24, rispettivamente rubricati “disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza da Covid-19” e “disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica”, si è cercato di trovare delle – più o meno condivisibili – soluzioni temporanee alle inevitabili disfunzioni patite dal “sistema giustizia” in ragione delle misure adottate per arginare il diffondersi dell’epidemia.
- Sub 23 – Attività d’indagine e trattazione delle udienze.
La prima delle succitate disposizioni si occupa della disciplina delle modalità d’espletamento delle indagini e delle udienze in costanza del periodo emergenziale.
1.1. attività d’indagine
Con riferimento al primo tema, si prevede che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possano avvalersi di collegamenti da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione dell’indagato, della persona offesa, oltre che del difensore, dei consulenti o di “altre persone”, così ricomprendendosi anche le attività di escussione a sommarie informazioni di persone informate sui fatti.
Viene tuttavia fatta salva la possibilità per il difensore dell’indagato di opporsi all’utilizzo di tale modalità laddove l’atto richieda la sua presenza.
In tal caso, i soggetti tenuti a partecipare all’atto d’indagine saranno tempestivamente invitati a presentarsi presso l’ufficio di p.g. più prossimo alla residenza del soggetto interessato (sempre che detto ufficio sia dotato degli strumenti idonei al collegamento).
La norma prevede, inoltre, che il compimento dell’atto dovrebbe avvenire assicurando la possibilità per l’indagato di consultarsi riservatamente con il proprio difensore, il quale potrà partecipare anche da remoto.
Con le medesime modalità sin qui riportate sarà possibile altresì procedere all’interrogatorio di garanzia da parte del giudice.
1.2. udienze
Anche le udienze, all’evidenza, patiranno delle severe restrizioni: la pubblicità verrà sacrificata del tutto, facendo assurgere a regola generale l’eccezione prevista dall’art. 472, co. 3 del codice di rito (che permette al giudice di celebrare l’udienza a porte chiuse per tutelare la pubblica igiene).
I soggetti ristretti parteciperanno da remoto, secondo le modalità che saranno indicate con provvedimento ad hoc del Direttore generale dei sistemi informativi del Ministero, applicandosi, per quanto compatibili, le disposizioni sul dibattimento a distanza, di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis Disp. Att. c.p.p.. Per converso, è abrogata tout court la disciplina prevista dal co. 9 dell’art. 221 del D.L. 34/2020, introdotto in sede di conversione, per cui la partecipazione avveniva da remoto con il consenso delle parti che, dunque, almeno “a prima lettura” parrebbe non essere più necessario.
Le udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti e dai difensori potranno essere svolte da remoto, secondo le modalità previste nel (futuro) provvedimento ad hoc già citato supra.
In tali casi, sarà inoltre onere dei difensori attestare l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, potranno partecipare all’udienza esclusivamente dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.
Una siffatta previsione, specie in un momento in cui si è tanto attenti alla tutela del diritto alla salute lascia – quantomeno – perplessi, essendo parecchio complicato mantenere le distanze di sicurezza dovendo partecipare non solo dal medesimo luogo, ma connessi attraverso il medesimo dispositivo.
Anche le udienze di convalida potranno tenersi da remoto.
Tuttavia, le modalità da remoto non si applicheranno, salvo consenso delle parti, laddove debbano essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti o allorché debba tenersi la discussione.
Va da sé che, laddove verrà utilizzato il procedimento da remoto ove l’organo giudicante abbia natura collegiale, anche le camere di consiglio saranno “virtuali”, in quanto i giudici non saranno fisicamente compresenti nel medesimo luogo.
1.3. Cassazione
Anche i giudizi di legittimità patiranno dei – non indifferenti – adattamenti in ragione dell’emergenza in atto.
La regola per il dibattimento innanzi alla Suprema Corte sarà la trattazione in camera di consiglio senza l’intervento del P.G. né dei difensori, fatta salva la possibilità di richiedere espressamente (a mezzo PEC), entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza, che si proceda alla discussione orale.
La requisitoria del P.G. dovrà essere spedita a mezzo PEC alla cancelleria entro il quindicesimo giorno antecedente all’udienza.
Sarà onere della cancelleria inviare ai difensori, sempre a mezzo PEC, l’atto contenente le richieste del P.G., e entro il quinto giorno antecedente all’udienza, i difensori saranno tenuti all’invio delle proprie conclusioni all’indirizzo PEC della cancelleria competente.
Il dispositivo, la cui deliberazione avverrà anch’essa da remoto, sarà comunicato alle parti.
Le previsioni de quibus, tuttavia, non troveranno applicazione nei procedimenti la cui udienza di trattazione ricada entro il termine di quindici giorni dall’entrata in vigore del Decreto in analisi.
Per converso, i procedimenti la cui udienza ricada tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall’entrata in vigore la richiesta di discussione orale potrà essere formulata entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto.
2. Sub art. 24 – Attività di deposito. In deroga a quanto previsto dall’articolo 221, co. 11, D.L. n.34/2020 e ss. modificazioni, fino alla cessazione dello stato d’emergenza, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate ex art. 415-bis, co. 3 dovrà avvenire unicamente mediante il portale del processo penale telematico individuato con provvedimento ad hoc del Direttore generale dei sistemi informativi del Ministero.Ai fini dell’attestazione dell’avvenuto deposito farà fede la ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali.Per converso, il deposito a mezzo PEC non avrà alcun valore di legge. Una siffatta previsione lascia particolarmente perplessi in quanto sarebbe stato ragionevole permettere altresì il deposito a mezzo PEC, quantomeno nella fase di “assestamento” del sistema, atteso che il processo penale telematico (che, ben inteso, è auspicabile e necessario solo con riferimento alle attività di deposito e consultazione), allo stato, è solo un’utopia. Ad ogni buon conto, la Direzione Generale dei servizi informatici ha provveduto ad approntare un manuale per l’utente, così da provare a limitare i danni dovuti all’inesperienza con il nuovo strumento. In via programmatica, si prevede altresì di individuare con futuri decreti ministeriali ulteriori atti per i quali sarà possibile avvalersi delle medesime modalità di deposito.In ogni caso, anche per tutti gli altri atti, documenti e istanze, in costanza di periodo emergenziale, sarà consentito il deposito a mezzo PEC.Tuttavia, tale deposito, per avere valore legale, dovrà essere effettuato presso gliindirizzi PEC degli uffici giudiziari indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.
2.1. Osservazioni “a prima lettura”. Le disposizioni analizzate appaiono, come anche le precedenti discipline emergenziali, improntate alla compressione ed al sacrificio di principi basilari per il processo penale, quali la pubblicità delle udienze e l’oralità (ancorché solo parzialmente e unicamente con riferimento alle udienze di legittimità) al fine di tutelare la salute di – quasi – tutti i soggetti del processo penale. Ed infatti, come spesso è già accaduto in passato, il legislatore “dimentica” di prevedere adeguate tutele per il difensore che, laddove l’indagato decida di partecipare da remoto all’udienza, dovrà assistere dal medesimo dispositivo del proprio assistito. La ratio di tutela della salute, principio costituzionalmente garantito e certamente irrinunciabile, è indubbia. Per converso, dubbia pare l’operatività pratica in tempi utili di taluni dei rimedi previsti. Infine, si spera di non dover dubitare del fatto che, ad emergenza finita, saremo capaci di riappropriarci pienamente dei principi processuali caratterizzanti il procedimento penale, senza “assuefarci” alle compressioni degli stessi imposte dallo stato emergenziale.
“Decreto Ristori” e nuove misure per la partecipazione alle udienze e il deposito di atti
Il prevedibile avvento della seconda ondata della pandemia da Covid-19, ha costretto il Governo a ricorrere nuovamente alla decretazione d’urgenza per far fronte al nuovo acuirsi dell’emergenza.
Con il D.L. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, e in specie con artt. 23 e 24, rispettivamente rubricati “disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza da Covid-19” e “disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica”, si è cercato di trovare delle – più o meno condivisibili – soluzioni temporanee alle inevitabili disfunzioni patite dal “sistema giustizia” in ragione delle misure adottate per arginare il diffondersi dell’epidemia.
La prima delle succitate disposizioni si occupa della disciplina delle modalità d’espletamento delle indagini e delle udienze in costanza del periodo emergenziale.
1.1. attività d’indagine
Con riferimento al primo tema, si prevede che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possano avvalersi di collegamenti da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione dell’indagato, della persona offesa, oltre che del difensore, dei consulenti o di “altre persone”, così ricomprendendosi anche le attività di escussione a sommarie informazioni di persone informate sui fatti.
Viene tuttavia fatta salva la possibilità per il difensore dell’indagato di opporsi all’utilizzo di tale modalità laddove l’atto richieda la sua presenza.
In tal caso, i soggetti tenuti a partecipare all’atto d’indagine saranno tempestivamente invitati a presentarsi presso l’ufficio di p.g. più prossimo alla residenza del soggetto interessato (sempre che detto ufficio sia dotato degli strumenti idonei al collegamento).
La norma prevede, inoltre, che il compimento dell’atto dovrebbe avvenire assicurando la possibilità per l’indagato di consultarsi riservatamente con il proprio difensore, il quale potrà partecipare anche da remoto.
Con le medesime modalità sin qui riportate sarà possibile altresì procedere all’interrogatorio di garanzia da parte del giudice.
1.2. udienze
Anche le udienze, all’evidenza, patiranno delle severe restrizioni: la pubblicità verrà sacrificata del tutto, facendo assurgere a regola generale l’eccezione prevista dall’art. 472, co. 3 del codice di rito (che permette al giudice di celebrare l’udienza a porte chiuse per tutelare la pubblica igiene).
I soggetti ristretti parteciperanno da remoto, secondo le modalità che saranno indicate con provvedimento ad hoc del Direttore generale dei sistemi informativi del Ministero, applicandosi, per quanto compatibili, le disposizioni sul dibattimento a distanza, di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis Disp. Att. c.p.p.. Per converso, è abrogata tout court la disciplina prevista dal co. 9 dell’art. 221 del D.L. 34/2020, introdotto in sede di conversione, per cui la partecipazione avveniva da remoto con il consenso delle parti che, dunque, almeno “a prima lettura” parrebbe non essere più necessario.
Le udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti e dai difensori potranno essere svolte da remoto, secondo le modalità previste nel (futuro) provvedimento ad hoc già citato supra.
In tali casi, sarà inoltre onere dei difensori attestare l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, potranno partecipare all’udienza esclusivamente dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.
Una siffatta previsione, specie in un momento in cui si è tanto attenti alla tutela del diritto alla salute lascia – quantomeno – perplessi, essendo parecchio complicato mantenere le distanze di sicurezza dovendo partecipare non solo dal medesimo luogo, ma connessi attraverso il medesimo dispositivo.
Anche le udienze di convalida potranno tenersi da remoto.
Tuttavia, le modalità da remoto non si applicheranno, salvo consenso delle parti, laddove debbano essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti o allorché debba tenersi la discussione.
Va da sé che, laddove verrà utilizzato il procedimento da remoto ove l’organo giudicante abbia natura collegiale, anche le camere di consiglio saranno “virtuali”, in quanto i giudici non saranno fisicamente compresenti nel medesimo luogo.
1.3. Cassazione
Anche i giudizi di legittimità patiranno dei – non indifferenti – adattamenti in ragione dell’emergenza in atto.
La regola per il dibattimento innanzi alla Suprema Corte sarà la trattazione in camera di consiglio senza l’intervento del P.G. né dei difensori, fatta salva la possibilità di richiedere espressamente (a mezzo PEC), entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza, che si proceda alla discussione orale.
La requisitoria del P.G. dovrà essere spedita a mezzo PEC alla cancelleria entro il quindicesimo giorno antecedente all’udienza.
Sarà onere della cancelleria inviare ai difensori, sempre a mezzo PEC, l’atto contenente le richieste del P.G., e entro il quinto giorno antecedente all’udienza, i difensori saranno tenuti all’invio delle proprie conclusioni all’indirizzo PEC della cancelleria competente.
Il dispositivo, la cui deliberazione avverrà anch’essa da remoto, sarà comunicato alle parti.
Le previsioni de quibus, tuttavia, non troveranno applicazione nei procedimenti la cui udienza di trattazione ricada entro il termine di quindici giorni dall’entrata in vigore del Decreto in analisi.
Per converso, i procedimenti la cui udienza ricada tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall’entrata in vigore la richiesta di discussione orale potrà essere formulata entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto.
2. Sub art. 24 – Attività di deposito. In deroga a quanto previsto dall’articolo 221, co. 11, D.L. n.34/2020 e ss. modificazioni, fino alla cessazione dello stato d’emergenza, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate ex art. 415-bis, co. 3 dovrà avvenire unicamente mediante il portale del processo penale telematico individuato con provvedimento ad hoc del Direttore generale dei sistemi informativi del Ministero.Ai fini dell’attestazione dell’avvenuto deposito farà fede la ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali.Per converso, il deposito a mezzo PEC non avrà alcun valore di legge. Una siffatta previsione lascia particolarmente perplessi in quanto sarebbe stato ragionevole permettere altresì il deposito a mezzo PEC, quantomeno nella fase di “assestamento” del sistema, atteso che il processo penale telematico (che, ben inteso, è auspicabile e necessario solo con riferimento alle attività di deposito e consultazione), allo stato, è solo un’utopia. Ad ogni buon conto, la Direzione Generale dei servizi informatici ha provveduto ad approntare un manuale per l’utente, così da provare a limitare i danni dovuti all’inesperienza con il nuovo strumento. In via programmatica, si prevede altresì di individuare con futuri decreti ministeriali ulteriori atti per i quali sarà possibile avvalersi delle medesime modalità di deposito.In ogni caso, anche per tutti gli altri atti, documenti e istanze, in costanza di periodo emergenziale, sarà consentito il deposito a mezzo PEC.Tuttavia, tale deposito, per avere valore legale, dovrà essere effettuato presso gliindirizzi PEC degli uffici giudiziari indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.
2.1. Osservazioni “a prima lettura”. Le disposizioni analizzate appaiono, come anche le precedenti discipline emergenziali, improntate alla compressione ed al sacrificio di principi basilari per il processo penale, quali la pubblicità delle udienze e l’oralità (ancorché solo parzialmente e unicamente con riferimento alle udienze di legittimità) al fine di tutelare la salute di – quasi – tutti i soggetti del processo penale. Ed infatti, come spesso è già accaduto in passato, il legislatore “dimentica” di prevedere adeguate tutele per il difensore che, laddove l’indagato decida di partecipare da remoto all’udienza, dovrà assistere dal medesimo dispositivo del proprio assistito. La ratio di tutela della salute, principio costituzionalmente garantito e certamente irrinunciabile, è indubbia. Per converso, dubbia pare l’operatività pratica in tempi utili di taluni dei rimedi previsti. Infine, si spera di non dover dubitare del fatto che, ad emergenza finita, saremo capaci di riappropriarci pienamente dei principi processuali caratterizzanti il procedimento penale, senza “assuefarci” alle compressioni degli stessi imposte dallo stato emergenziale.
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