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Diritti di copia per avvocati

Nel testo della Legge Bilancio 2025, pubblicata in G.U. ed in vigore dal 1 gennaio 2025, è stata approvata la modifica delle disposizioni in materia di spese di giustizia, in particolare l’art. 269 DPR 115/2002 :

1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n. 8 del presente testo unico.

1-bis.Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

La modifica dell’allegato 8 prevede ora il pagamento di diritti forfettizzati a seconda delle modalità di rilascio e tipo di supporto:

  • Euro 25 per riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD);
  • Euro 8 per ogni trasmissione di dati con modalità telematica (tramite posta elettronica, PEC o portali).

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