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Divieto di prevalenza dell’attenuante ex art. 116 c.p. sulla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.: dichiarata l’illegittimità costituzionale.

Corte Cost., Sent. n. 55 del 25 febbraio 2021

Segnaliamo che è stata depositata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 55 con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116, secondo comma, c. p., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, c.p..

Secondo la Consulta, il divieto di prevalenza, determina un trattamento sanzionatorio che impedisce alla pena di esplicare la propria funzione rieducativa con violazione dell’art. 27 Cost. Viene altresì rilevato un contrasto dell’art. 69, quarto comma, con l’art. 3 Cost. in quanto la norma censurata vanifica la funzione della diminuente di cui all’art. 116, secondo comma, c.p., volta a ossia sanzionare in modo diverso situazioni profondamente distinte sul piano dell’elemento soggettivo.

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