Dopo la notizia di decisione resa nota dalla sezione seconda il 15 gennaio, una nuova pronuncia (depositata il 24 gennaio) – sezione quinta -torna ad affermare la necessità di allegazione di una nuova elezione di domicilio per la presentazione della impugnazione.
La Corte così argomenta, muovendo dalla modifica dell’art. 164 c.p.p. <<La nuova formulazione di quest’ultimo articolo ha modificato la precedente disposizione nella rubrica (la precedente rubrica era “Durata del domicilio dichiarato o eletto”) nonché il contenuto della stessa che in precedenza stabiliva che la dichiarazione o l’elezione di domicilio era valida “[..]per ogni stato e grado del procedimento[..]”.
La eliminazione di siffatta disposizione che riconosceva validità “illimitata” alla dichiarazione o l’elezione di domicilio già presente in atti, salvo la possibilità per l’interessato di comunicare eventuali variazioni o modifiche, consente di interpretare correttamente la norma in esame nel senso che il soggetto che intende impugnare la sentenza di primo grado non può “utilizzare” la dichiarazione o elezione di domicilio nel precedente grado effettuata, che non risulta più valida in ogni stato e grado del processo.>>
Sul punto la sezione seconda, in modo diretto afferma:<<Il collegio è consapevole che altro recente arresto ( V. Cass. sez 5 n. 3118/2024 del 10/1/2024 non mass.) ha ritenuto necessario alla stregua dell’art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen. , a pena di inammissibilità dell’impugnazione, che con l’appello venga depositata anche la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata dopo la sentenza impugnata, ma non condivide tale interpretazione che non poggia su argomenti convincenti.>>.
La decisione conclude: << Sembra preferibile ritenere che la nuova formulazione dell’art. 164 cod.proc.pen. voglia limitare l’efficacia dell’elezione o dichiarazione di domicilio agli atti introduttivi del giudizio di cognizione anche di appello e all’imputato libero con esclusione dei giudizi cautelari e dell’imputato detenuto, come peraltro affermato da diversi recenti arresti di legittimità.
In forza di questi argomenti deve concludersi che la dichiarazione o l’elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello va rilasciata, ai sensi dell’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. dopo la pronuncia della sentenza impugnanda soltanto nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell’imputato si sia proceduto in absentia; la sanzione d’inammissibilità testualmente prevista in caso di inosservanza della predetta disposizione dall’art.
581, comma 1-quater non è applicabile analogicamente alla diversa situazione, prevista dall’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., di imputato non processato, nel grado precedente, in absentia, poiché la contraria interpretazione sfavorevole ostacolerebbe indebitamente l’accesso ad un giudizio d’impugnazione, in violazione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti.>>