In attesa della motivazione dell’ordinanza resa dalla quinta sezione, pubblichiamo la notizia di decisione che sintetizza la questione che è stata rimessa alle Sezioni Unite:
<<Se il disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.- che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio -possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo>>.
Si segnala la dettagliata annotazione delle decisioni in contrasto.