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La Consulta si pronuncia sull’estinzione del reato nei procedimenti innanzi al Giudice di Pace: le condotte riparatorie possono essere realizzate sino all’apertura del dibattimento

Segnaliamo il deposito della sentenza n. 45 del 21 marzo 2024, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie nell’ambito dei procedimenti pendenti innanzi al Giudice di Pace.

Con ordinanza del 12 dicembre 2022, il Giudice di pace di Forlì aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui prevedeva che l’imputato possa procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato solo prima dell’udienza di comparizione, anziché entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Con la citata sentenza, la Consulta – accogliendo la questione – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell’udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all’art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo.

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