Finalmente, dopo oltre un anno, è stato emesso il 20 dicembre 2021 il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, che rende operativo l’istituto del “rimborso delle spese legali agli imputati assolti”, previsto dalla l. 30.12.2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).
La suddetta legge, all’art. 1, commi 1015, 1018 e 1022, prevede che all’imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, deve essere riconosciuto il rimborso delle spese legali, ad esclusione dei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri, di estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione e di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
Lo stesso art. 1 prevede, ai commi 1015, 1016 e 1017, che il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di € 10.500, ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e che esso è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati.
Al medesimo art. 1, comma 1019, si prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi, nonché le ulteriori disposizioni dirette a consentire il contenimento della spesa. Si prevede, altresì, che nelle attività di liquidazione del rimborso, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, deve essere attribuito rilievo al numero di gradi di giudizio cui l’assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio.
Al successivo comma 1020, si prevede che per le finalità indicate, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall’anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l’erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015.
Infine, il comma 1021 prevede che il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il d.m. 20.12.2021.-
Il decreto ministeriale, secondo le prescrizioni del comma 1019 della l. n. 178/2020, definisce i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi delle spese legali agli imputati assolti.
L’oggetto e le definizioni.-
L’art. 1 del decreto ministeriale riguarda l’oggetto e le definizioni ed in esso si definiscono i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi e si dettano le ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa. Esso offre anche le definizioni necessarie per l’applicazione della l. n. 178/2020, chiarendo, tra l’altro, che per “rimborso delle spese legali”, si intende l’indennità erogabile, a valere sul Fondo per il rimborso delle spese legali, nei limiti dell’importo di € 10.500,00 e comunque delle risorse disponibili e che le “spese legali” sono le spese sostenute dall’imputato esclusivamente per remunerare il professionista legale che lo ha assistito.
I requisiti di accesso al rimborso delle spese legali.-
L’art. 2 precisa i requisiti di accesso al rimborso delle spese legali, stabilendo che “Tutti i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell’ art. 129 c.p.p. o dell’art. 530 c.p.p., “perché il fatto non sussiste”, “perché non ha commesso il fatto”, “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato” hanno facoltà di accesso al Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, alle condizioni e nei limiti di seguito specificati”. Si precisa, pertanto, che il diritto a richiedere le prestazioni del Fondo per il rimborso delle spese legali è subordinato ad alcune precise condizioni. Anzitutto l’imputato deve essere stato assolto con le formule summenzionate, escluso, rispetto all’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il caso in cui quest’ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione. Inoltre, la sentenza di assoluzione deve essere divenuta irrevocabile e per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale, oppure a seguito di modifica dell’imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, deve essere stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia. Ancora l’imputato assolto non deve aver beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del d. P. R. 30.5. 2002, n. 115; inoltre, l’imputato assolto non deve aver ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 427 c.p.p. ovvero dell’art. 542 c.p.p.; ancora l’imputato assolto non deve aver diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipende in forza dell’art. 18, comma l, d.-l. 25.3.1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione, conv., con mod., dalla l. 23.5.1997, n. 135); infine l’istanza deve riguardare una sentenza divenuta irrevocabile nell’anno precedente a quello della sua presentazione. Il Fondo per il rimborso delle spese legali eroga i rimborsi esclusivamente nei limiti delle risorse annualmente assegnate al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 1020, della stessa l. n. 178/2020. È ribadito che ciascuna istanza di rimborso è accoglibile esclusivamente fino all’importo massimo di € 10.500.
L’istanza di accesso al Fondo per il rimborso delle spese legali.-
L’art. 3 riguarda l’istanza di accesso al Fondo per il rimborso delle spese legali, stabilendo che il richiedente deve presentare istanza “esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due”. L’istanza deve essere presentata personalmente dall’imputato o, nel caso di imputati minorenni o incapaci, dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale. In caso di morte dell’imputato l’istanza può essere presentata da uno degli eredi nell’interesse di tutti gli aventi diritto alla successione.
Il comma 3 stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’istanza deve indicare, ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 28.12.2000, Il. 445:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale dell’imputato assolto, ove diversi dal richiedente;
b) l’Ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione divenuta irrevocabile, la data della sentenza, la data di irrevocabilità, il numero del registro notizie di reato e il numero del registro generale dell’ufficio G.I.P./G.U.P. o del dibattimento che ha emesso la sentenza;
c) le formule con le quali l’imputato è stato assolto;
d) l’attestazione che per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale, oppure a seguito di modifica dell’imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, è stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
e) la durata del processo oggetto della sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l’azione penale alla data in cui la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile;
f) il grado di giudizio nel quale è stata emessa la sentenza, specificando se la sentenza è stata emessa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione;
g) il totale delle spese legali per le quali è chiesto il rimborso;
h) l’attestazione che l’importo di cui si chiede il rimborso è stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell’ordine;
i) l’attestazione che l’imputato non ha beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del d.P.R. 30.5.2002, n. 115;
l) l’attestazione che l’imputato non ha ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 427 c.p.p. ovvero dell’art. 542 c.p.p.;
m) l’attestazione che l’imputato non ha diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipende in forza dell’art. 18, comma 1, d.-l. 25.3.1997, n. 67, conv., con mod., dalla l. 23.5.1997, n. 135;
n) il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione;
o) le coordinate identificative del conto corrente bancario o postale presso cui il richiedente intende ricevere il rimborso;
p) l’indirizzo di posta elettronica certificata o semplice, ove intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative all’istanza.
Il comma 4 prescrive, a pena di inammissibilità, che all’istanza debbono essere allegati:
a) la copia del documento di identità, in corso di validità, dell’imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
b) la documentazione attestante la rappresentanza legale dell’imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
c) la copia conforme della sentenza di assoluzione, rilasciata dalla cancelleria del giudice che l’ha emessa, corredata dal certificato di passaggio in giudicato, rilasciato dalla medesima cancelleria;
d) la copia conforme dell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale nel procedimento concluso con la sentenza di assoluzione;
e) la documentazione comprovante la nomina, nell’ambito del procedimento concluso con la sentenza di assoluzione, del legale cui sono riferite le fatture per le spese legali rispetto alle quali è presentata l’istanza di rimborso;
f) le fatture emesse dal legale nominato difensore nel processo definito con sentenza di assoluzione, recante esplicita ed inequivoca indicazione della causale, nonché quietanza del pagamento ricevuto;
g) il parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati;
h) la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della prestazione professionale tramite bonifico bancario;
i) la documentazione comprovante il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito dichiarato relativamente all’anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.
L’istanza deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione e pertanto le istanze presentate dopo tale termine non saranno esaminate.
Le istanze non completate in tutti gli elementi elencati dal comma 3 (dalla lett. a) a p) oppure prive della documentazione indicata dal comma 4 (dalla lett. a) a i) sono inammissibili e quindi non saranno valutate.
I criteri di valutazione delle istanze di accesso al Fondo per il rimborso delle spese legali.-
L’art. 4 del decreto indica i criteri di valutazione delle istanze di accesso al Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, stabilendo che le istanze di accesso al Fondo validamente presentate a1 sensi dell’art. 3, comma 1, vengono esaminate dando precedenza, nell’ordine:
a) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dalla Corte di cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all’esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni;
b) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dal giudice d’appello, o comunque all’esito di un processo complessivamente durato oltre cinque anni e fino ad otto anni;
c) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza dal giudice di primo grado o comunque all’esito di un processo complessivamente durato fino a cinque anni.
Nell’ambito di ciascuno dei gruppi sopra indicati viene data preferenza, in primo luogo, alle istanze degli imputati il cui processo ha complessivamente avuto una durata maggiore e, in caso di pari durata, alle istanze relative ad imputati assolti con reddito inferiore.
La procedura di verifica e il mandato di pagamento.-
L’art. 5 del decreto regola la procedura di verifica e il mandato di pagamento. Si precisa che, dopo aver individuato le istanze che possono essere accolte in applicazione dei criteri di preferenza di cui all’art. 4 e dell’ammontare complessivo delle risorse assegnate per l’anno di riferimento al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, il Ministero effettua un controllo di effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato nelle predette istanze e quanto emerge dalla documentazione allegata alle stesse, tramite proprio personale o avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.A. (comma 1) Le istanze rispetto alle quali mancano i presupposti di accesso al fondo di cui all’art. 2 oppure non vi è corrispondenza tra quanto dichiarato e i documenti allegati oppure tra quanto dichiarato e gli accertamenti svolti sono escluse dall’ordine di precedenza (comma 2).
Il controllo di cui al comma 1 viene esteso alle istanze che, a seguito delle esclusioni di cui al comma 2, possono essere accolte in applicazione dei criteri di preferenza di cui all’art. 4 e dell’ammontare complessivo delle risorse assegnate per l’anno di riferimento al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero.
Dopo aver esaurita l’attività di verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Capo Dipartimento per gli affari
di giustizia, il Ministero approva l’elenco delle istanze che possono essere accolte, con indicazione per ognuna dell’importo rimborsabile, ne dispone la pubblicazione nella medesima piattaforma digitale sulla quale è stata presentata l’istanza e, decorsi 15 giorni, ordina l’emissione del conseguente mandato di pagamento.
Le istanze escluse dal rimborso ai sensi del comma 2 o in quanto non validamente presentate ai sensi dell’art. 3, comma 6 oppure a causa dell’esaurimento delle risorse assegnate, · per l’anno di riferimento, al capitolo n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, non possono essere ripresentate.
L’ambito di applicazione e la disciplina transitoria.-
L’art.6 del decreto indica l’ambito di applicazione e la disciplina transitoria, precisando che le disposizioni del presente decreto si applicano alle sentenze divenute irrevocabili a far data dal 1.1.2021.
Con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili nell’anno 2021, in deroga all’art. 3, comma 5, del presente decreto, le istanze potranno essere presentate a partire dal 1.3. 2022 e fino al 30.6.2022.
La clausola di invarianza finanziaria.-
L’art.7 contiene la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Decreto attuativo pubblicato in GU n.15 del 20-1-2022
Finalmente operativo il rimborso delle spese legali agli imputati assolti
Finalmente, dopo oltre un anno, è stato emesso il 20 dicembre 2021 il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, che rende operativo l’istituto del “rimborso delle spese legali agli imputati assolti”, previsto dalla l. 30.12.2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).
La suddetta legge, all’art. 1, commi 1015, 1018 e 1022, prevede che all’imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, deve essere riconosciuto il rimborso delle spese legali, ad esclusione dei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri, di estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione e di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
Lo stesso art. 1 prevede, ai commi 1015, 1016 e 1017, che il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di € 10.500, ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e che esso è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati.
Al medesimo art. 1, comma 1019, si prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi, nonché le ulteriori disposizioni dirette a consentire il contenimento della spesa. Si prevede, altresì, che nelle attività di liquidazione del rimborso, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, deve essere attribuito rilievo al numero di gradi di giudizio cui l’assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio.
Al successivo comma 1020, si prevede che per le finalità indicate, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall’anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l’erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015.
Infine, il comma 1021 prevede che il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il d.m. 20.12.2021.-
Il decreto ministeriale, secondo le prescrizioni del comma 1019 della l. n. 178/2020, definisce i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi delle spese legali agli imputati assolti.
L’oggetto e le definizioni.-
L’art. 1 del decreto ministeriale riguarda l’oggetto e le definizioni ed in esso si definiscono i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi e si dettano le ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa. Esso offre anche le definizioni necessarie per l’applicazione della l. n. 178/2020, chiarendo, tra l’altro, che per “rimborso delle spese legali”, si intende l’indennità erogabile, a valere sul Fondo per il rimborso delle spese legali, nei limiti dell’importo di € 10.500,00 e comunque delle risorse disponibili e che le “spese legali” sono le spese sostenute dall’imputato esclusivamente per remunerare il professionista legale che lo ha assistito.
I requisiti di accesso al rimborso delle spese legali.-
L’art. 2 precisa i requisiti di accesso al rimborso delle spese legali, stabilendo che “Tutti i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell’ art. 129 c.p.p. o dell’art. 530 c.p.p., “perché il fatto non sussiste”, “perché non ha commesso il fatto”, “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato” hanno facoltà di accesso al Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, alle condizioni e nei limiti di seguito specificati”. Si precisa, pertanto, che il diritto a richiedere le prestazioni del Fondo per il rimborso delle spese legali è subordinato ad alcune precise condizioni. Anzitutto l’imputato deve essere stato assolto con le formule summenzionate, escluso, rispetto all’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il caso in cui quest’ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione. Inoltre, la sentenza di assoluzione deve essere divenuta irrevocabile e per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale, oppure a seguito di modifica dell’imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, deve essere stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia. Ancora l’imputato assolto non deve aver beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del d. P. R. 30.5. 2002, n. 115; inoltre, l’imputato assolto non deve aver ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 427 c.p.p. ovvero dell’art. 542 c.p.p.; ancora l’imputato assolto non deve aver diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipende in forza dell’art. 18, comma l, d.-l. 25.3.1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione, conv., con mod., dalla l. 23.5.1997, n. 135); infine l’istanza deve riguardare una sentenza divenuta irrevocabile nell’anno precedente a quello della sua presentazione. Il Fondo per il rimborso delle spese legali eroga i rimborsi esclusivamente nei limiti delle risorse annualmente assegnate al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 1020, della stessa l. n. 178/2020. È ribadito che ciascuna istanza di rimborso è accoglibile esclusivamente fino all’importo massimo di € 10.500.
L’istanza di accesso al Fondo per il rimborso delle spese legali.-
L’art. 3 riguarda l’istanza di accesso al Fondo per il rimborso delle spese legali, stabilendo che il richiedente deve presentare istanza “esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due”. L’istanza deve essere presentata personalmente dall’imputato o, nel caso di imputati minorenni o incapaci, dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale. In caso di morte dell’imputato l’istanza può essere presentata da uno degli eredi nell’interesse di tutti gli aventi diritto alla successione.
Il comma 3 stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’istanza deve indicare, ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 28.12.2000, Il. 445:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale dell’imputato assolto, ove diversi dal richiedente;
b) l’Ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione divenuta irrevocabile, la data della sentenza, la data di irrevocabilità, il numero del registro notizie di reato e il numero del registro generale dell’ufficio G.I.P./G.U.P. o del dibattimento che ha emesso la sentenza;
c) le formule con le quali l’imputato è stato assolto;
d) l’attestazione che per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale, oppure a seguito di modifica dell’imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, è stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
e) la durata del processo oggetto della sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l’azione penale alla data in cui la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile;
f) il grado di giudizio nel quale è stata emessa la sentenza, specificando se la sentenza è stata emessa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione;
g) il totale delle spese legali per le quali è chiesto il rimborso;
h) l’attestazione che l’importo di cui si chiede il rimborso è stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell’ordine;
i) l’attestazione che l’imputato non ha beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del d.P.R. 30.5.2002, n. 115;
l) l’attestazione che l’imputato non ha ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 427 c.p.p. ovvero dell’art. 542 c.p.p.;
m) l’attestazione che l’imputato non ha diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipende in forza dell’art. 18, comma 1, d.-l. 25.3.1997, n. 67, conv., con mod., dalla l. 23.5.1997, n. 135;
n) il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione;
o) le coordinate identificative del conto corrente bancario o postale presso cui il richiedente intende ricevere il rimborso;
p) l’indirizzo di posta elettronica certificata o semplice, ove intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative all’istanza.
Il comma 4 prescrive, a pena di inammissibilità, che all’istanza debbono essere allegati:
a) la copia del documento di identità, in corso di validità, dell’imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
b) la documentazione attestante la rappresentanza legale dell’imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
c) la copia conforme della sentenza di assoluzione, rilasciata dalla cancelleria del giudice che l’ha emessa, corredata dal certificato di passaggio in giudicato, rilasciato dalla medesima cancelleria;
d) la copia conforme dell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale nel procedimento concluso con la sentenza di assoluzione;
e) la documentazione comprovante la nomina, nell’ambito del procedimento concluso con la sentenza di assoluzione, del legale cui sono riferite le fatture per le spese legali rispetto alle quali è presentata l’istanza di rimborso;
f) le fatture emesse dal legale nominato difensore nel processo definito con sentenza di assoluzione, recante esplicita ed inequivoca indicazione della causale, nonché quietanza del pagamento ricevuto;
g) il parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati;
h) la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della prestazione professionale tramite bonifico bancario;
i) la documentazione comprovante il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito dichiarato relativamente all’anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.
L’istanza deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione e pertanto le istanze presentate dopo tale termine non saranno esaminate.
Le istanze non completate in tutti gli elementi elencati dal comma 3 (dalla lett. a) a p) oppure prive della documentazione indicata dal comma 4 (dalla lett. a) a i) sono inammissibili e quindi non saranno valutate.
I criteri di valutazione delle istanze di accesso al Fondo per il rimborso delle spese legali.-
L’art. 4 del decreto indica i criteri di valutazione delle istanze di accesso al Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, stabilendo che le istanze di accesso al Fondo validamente presentate a1 sensi dell’art. 3, comma 1, vengono esaminate dando precedenza, nell’ordine:
a) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dalla Corte di cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all’esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni;
b) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dal giudice d’appello, o comunque all’esito di un processo complessivamente durato oltre cinque anni e fino ad otto anni;
c) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza dal giudice di primo grado o comunque all’esito di un processo complessivamente durato fino a cinque anni.
Nell’ambito di ciascuno dei gruppi sopra indicati viene data preferenza, in primo luogo, alle istanze degli imputati il cui processo ha complessivamente avuto una durata maggiore e, in caso di pari durata, alle istanze relative ad imputati assolti con reddito inferiore.
La procedura di verifica e il mandato di pagamento.-
L’art. 5 del decreto regola la procedura di verifica e il mandato di pagamento. Si precisa che, dopo aver individuato le istanze che possono essere accolte in applicazione dei criteri di preferenza di cui all’art. 4 e dell’ammontare complessivo delle risorse assegnate per l’anno di riferimento al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, il Ministero effettua un controllo di effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato nelle predette istanze e quanto emerge dalla documentazione allegata alle stesse, tramite proprio personale o avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.A. (comma 1) Le istanze rispetto alle quali mancano i presupposti di accesso al fondo di cui all’art. 2 oppure non vi è corrispondenza tra quanto dichiarato e i documenti allegati oppure tra quanto dichiarato e gli accertamenti svolti sono escluse dall’ordine di precedenza (comma 2).
Il controllo di cui al comma 1 viene esteso alle istanze che, a seguito delle esclusioni di cui al comma 2, possono essere accolte in applicazione dei criteri di preferenza di cui all’art. 4 e dell’ammontare complessivo delle risorse assegnate per l’anno di riferimento al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero.
Dopo aver esaurita l’attività di verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Capo Dipartimento per gli affari
di giustizia, il Ministero approva l’elenco delle istanze che possono essere accolte, con indicazione per ognuna dell’importo rimborsabile, ne dispone la pubblicazione nella medesima piattaforma digitale sulla quale è stata presentata l’istanza e, decorsi 15 giorni, ordina l’emissione del conseguente mandato di pagamento.
Le istanze escluse dal rimborso ai sensi del comma 2 o in quanto non validamente presentate ai sensi dell’art. 3, comma 6 oppure a causa dell’esaurimento delle risorse assegnate, · per l’anno di riferimento, al capitolo n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, non possono essere ripresentate.
L’ambito di applicazione e la disciplina transitoria.-
L’art.6 del decreto indica l’ambito di applicazione e la disciplina transitoria, precisando che le disposizioni del presente decreto si applicano alle sentenze divenute irrevocabili a far data dal 1.1.2021.
Con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili nell’anno 2021, in deroga all’art. 3, comma 5, del presente decreto, le istanze potranno essere presentate a partire dal 1.3. 2022 e fino al 30.6.2022.
La clausola di invarianza finanziaria.-
L’art.7 contiene la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Decreto attuativo pubblicato in GU n.15 del 20-1-2022
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