Che sia ridotto del 25% o no, che comunque neppure dopo la riforma il carico giudiziario sarà omogeneo nelle diverse realtà territoriali (Milano, Torino, Napoli, Venezia per l’appello secondo le statistiche disponibili), ci si propone di perseguire l’obiettivo deflattivo indicato attraverso una molteplicità di strumenti che ridelineano il nuovo processo.
Con il pagamento all’organo accertatore di una somma di danaro, con l’archiviazione meritata, con l’improcedibilità si limita l’ingresso di ipotesi delittuose dentro il percorso processuale, che dovrebbe essere governato da criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale.
Con la dichiarazione di improcedibilità (inappellabile) per gli irripetibili, con i riti speciali del patteggiamento, del procedimento per decreto, del giudizio abbreviato secco, si evitano i dibattimenti.
Sul piano sanzionatorio vanno considerate la pena pecuniaria, le sanzioni sostitutive, la tenuità del fatto, la messa alla prova e la mediazione come ipotesi decongestionanti il carico giudiziario incentivate con soglie di accesso innalzate.
Vanno richiamate in questa prospettiva le due regole di giudizio dell’archiviazione e del rinvio a giudizio (prognosi di condanna), anche nel rito monocratico, nonché la riduzione della materia civilistica in relazione a condizionanti risarcimenti alla vittima, su vari percorsi processuali, ed una nuova configurazione della parte civile. Si tratta di “percorsi” che saranno “suggeriti” e “consigliati” dal giudice. Ciò che non è deflazionato, va aggiunto l’abbreviato condizionato spostato dall’udienza preliminare al dibattimento, potrà essere oggetto di appello, dove, oltre all’accesso al concordato senza preclusioni oggettive, vanno ricordati i due sconti per la mancata opposizione al decreto penale ed il mancato appello delle sentenze emesse nel rito contratto.
L’appello, che richiede un nuovo mandato all’avvocato dell’assente, sarà condizionato per l’imputato nella proposizione da motivi tassativi e sarà cartolarizzato e camerale (fatta salva una specifica richiesta contraria). La scelta è bilanciata dall’esclusione dell’appello del p.m. che potrà solo ricorrere in Cassazione per tutti i casi dell’art. 606 c.p.p.
Informatizzazione, alcune messe a punto sui tempi morti, processo telematico, dibattimenti a distanza, ufficio del giudice, completano le linee strutturali della riforma.
Sul piano delle regole nei diversi percorsi restano le attuali previsioni.
Superata la fase decongestionante, deflattiva, premiale delle offerte e delle richieste definitorie, dove la fantasia può spaziare, la partita del merito del proscioglimento o della condanna si gioca tra il dibattimento e l’appello e la cassazione, momenti sorretti da visioni e finalità diverse ma che dovrebbero essere tra loro concettualmente e giudizialmente collegate.
Le scelte del giudizio si riverberano sul tipo di giudizio di secondo grado e queste a loro volta condizionano il ricorso in cassazione.
Si tratta dell’aspetto concettuale, teorico, dogmatico nel quale si dovrebbe esprimere la filosofia del processo riformato, ancorché non del tutto separato dai percorsi che precedono quest’ultimo tratto del processo.
Si ha invece la sensazione che la logica del 25% abbia contaminato queste imprescindibili riflessioni. Un giudizio sui motivi si può giustificare solo con un giudizio di prima istanza fortemente garantito ed un appello con motivi predeterminati deve evitare la sua consolidazione al giudizio di cassazione. Ciò non si può dire della proposta della Commissione Lattanzi.
E’, invece, proprio su questo piano che va portata da subito la riflessione culturale e scientifica anche perché la riforma che sarà varata appare destinata a contrassegnare il processo penale del nostro Paese per un periodo non breve.
Giustizia 25%
Che sia ridotto del 25% o no, che comunque neppure dopo la riforma il carico giudiziario sarà omogeneo nelle diverse realtà territoriali (Milano, Torino, Napoli, Venezia per l’appello secondo le statistiche disponibili), ci si propone di perseguire l’obiettivo deflattivo indicato attraverso una molteplicità di strumenti che ridelineano il nuovo processo.
Con il pagamento all’organo accertatore di una somma di danaro, con l’archiviazione meritata, con l’improcedibilità si limita l’ingresso di ipotesi delittuose dentro il percorso processuale, che dovrebbe essere governato da criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale.
Con la dichiarazione di improcedibilità (inappellabile) per gli irripetibili, con i riti speciali del patteggiamento, del procedimento per decreto, del giudizio abbreviato secco, si evitano i dibattimenti.
Sul piano sanzionatorio vanno considerate la pena pecuniaria, le sanzioni sostitutive, la tenuità del fatto, la messa alla prova e la mediazione come ipotesi decongestionanti il carico giudiziario incentivate con soglie di accesso innalzate.
Vanno richiamate in questa prospettiva le due regole di giudizio dell’archiviazione e del rinvio a giudizio (prognosi di condanna), anche nel rito monocratico, nonché la riduzione della materia civilistica in relazione a condizionanti risarcimenti alla vittima, su vari percorsi processuali, ed una nuova configurazione della parte civile. Si tratta di “percorsi” che saranno “suggeriti” e “consigliati” dal giudice. Ciò che non è deflazionato, va aggiunto l’abbreviato condizionato spostato dall’udienza preliminare al dibattimento, potrà essere oggetto di appello, dove, oltre all’accesso al concordato senza preclusioni oggettive, vanno ricordati i due sconti per la mancata opposizione al decreto penale ed il mancato appello delle sentenze emesse nel rito contratto.
L’appello, che richiede un nuovo mandato all’avvocato dell’assente, sarà condizionato per l’imputato nella proposizione da motivi tassativi e sarà cartolarizzato e camerale (fatta salva una specifica richiesta contraria). La scelta è bilanciata dall’esclusione dell’appello del p.m. che potrà solo ricorrere in Cassazione per tutti i casi dell’art. 606 c.p.p.
Informatizzazione, alcune messe a punto sui tempi morti, processo telematico, dibattimenti a distanza, ufficio del giudice, completano le linee strutturali della riforma.
Sul piano delle regole nei diversi percorsi restano le attuali previsioni.
Superata la fase decongestionante, deflattiva, premiale delle offerte e delle richieste definitorie, dove la fantasia può spaziare, la partita del merito del proscioglimento o della condanna si gioca tra il dibattimento e l’appello e la cassazione, momenti sorretti da visioni e finalità diverse ma che dovrebbero essere tra loro concettualmente e giudizialmente collegate.
Le scelte del giudizio si riverberano sul tipo di giudizio di secondo grado e queste a loro volta condizionano il ricorso in cassazione.
Si tratta dell’aspetto concettuale, teorico, dogmatico nel quale si dovrebbe esprimere la filosofia del processo riformato, ancorché non del tutto separato dai percorsi che precedono quest’ultimo tratto del processo.
Si ha invece la sensazione che la logica del 25% abbia contaminato queste imprescindibili riflessioni. Un giudizio sui motivi si può giustificare solo con un giudizio di prima istanza fortemente garantito ed un appello con motivi predeterminati deve evitare la sua consolidazione al giudizio di cassazione. Ciò non si può dire della proposta della Commissione Lattanzi.
E’, invece, proprio su questo piano che va portata da subito la riflessione culturale e scientifica anche perché la riforma che sarà varata appare destinata a contrassegnare il processo penale del nostro Paese per un periodo non breve.
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La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.
La Consulta sull’obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato.
La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.