Corte e.d.u. 27 marzo 2021, J.L. c. Italia
Abstract : Con la sentenza in commento la Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in merito a una vicenda giudiziaria italiana relativa a una presunta violenza sessuale di gruppo, ha rilevato come la sentenza assolutoria della Corte d’appello, nel ribaltare l’esito del giudizio di primo grado, abbia fatto ricorso nella motivazione ad affermazioni colpevolizzanti, moralizzanti e stereotipate determinando una vittimizzazione secondaria della persona offesa, con conseguente violazione dell’art. 8 C.e.d.u. Il presente commento si prefigge di evidenziare come il ricorso agli stereotipi possa costituire vizio di legittimità della motivazione.
Abstract: In this decision, the European Court of Human Rights, called to rule on an Italian case concerning an alleged group sexual assault, found that the acquittal of the Court of Appeal, in overturning the outcome of the first instance judgment, used in its motivation culpable, moralising and stereotyped statements resulting in a secondary victimisation of the offended person, with a consequent violation of Article 8 ECHR. The purpose of this commentary is to show how recourse to stereotypes may constitute a defect in the legitimacy of the motivations.
Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 27.5.2021, J.L. contro Italia. – 3. Gli argomenti contenuti nella sentenza dei giudici nazionali. – 4.Gli stereotipi sui ruoli di genere: uno studio statistico. – 5. Lo stereotipo e la ricerca dell’adesione dell’uditorio. – 6. La struttura dello stereotipo: il legame circolare atto-persona e persona-atto. – 7. Lo stereotipo e la polarizzazione della persona offesa sulla dicotomia vizi-virtù. – 8. Lo stereotipo e la impermeabilità a confutazioni e prove contrarie. – 9. Lo stereotipo come criterio di inferenza illegittimo ai sensi dell’art. 192 c. 1 c.p.p. – 10. Riflessioni conclusive.
1. Considerazioni introduttive.
Nella teoria dell’argomentazione uno dei temi meno dibattuti, benché rilevante, è quello relativo alla efficacia dimostrativa dello stereotipo.
La ragione di questa carenza probabilmente risiede nel fatto che lo stereotipo presenta caratteri propri di molte tecniche argomentative e sfugge così alle tradizionali classificazioni elaborate nei trattati sull’argomentazione [1].
Nel presente contributo, prendendo spunto da una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, si cercherà di proporre un’analisi dello stereotipo come tecnica argomentativa nella sentenza e di chiarire quale possa essere la sua incidenza sulla legittimità dell’apparato motivazionale.
2. La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 27.5.2021, L. contro Italia.
Nella sentenza in esame la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 della C.e.d.u., che assicura il diritto al rispetto della vita privata, in quanto le autorità nazionali nella pronuncia di secondo grado avrebbero omesso di proteggere la ricorrente dalla vittimizzazione secondaria, facendo uso di stereotipi sessisti nella motivazione del provvedimento [2].
La vicenda giudiziaria nazionale traeva origine dalla denuncia di una giovane donna che riferiva di aver subito violenza sessuale di gruppo in stato d’incoscienza dovuta all’assunzione di alcool, dopo aver passato una serata in compagnia di alcuni amici presso la Fortezza da Basso, uno spazio pubblico della città di Firenze adibita in estate allo svolgimento di spettacoli e concerti.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale il Tribunale di Firenze aveva pronunciato sentenza di condanna nei confronti di sei imputati in ordine al reato di cui agli artt. 609-bis c. 2 n. 1 e 609-octies c.p.. A seguito dei gravami la Corte territoriale riformava la sentenza di primo grado e assolveva gli imputati con la formula perché il fatto non sussiste, non essendo stato «accertato l’elemento materiale del reato di violenza sessuale caratterizzato dall’abuso dello stato di inferiorità della vittima»[3].
Avverso detto provvedimento la Procura Generale decideva di non proporre ricorso per cassazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza assolutoria.
Con la sentenza in commento la Corte europea, adita dalla persona offesa, ha ritenuto violato l’art. 8 della C.e.d.u. sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata, in quanto le autorità nazionali hanno omesso di proteggere la ricorrente dalla vittimizzazione secondaria durante lo svolgimento del procedimento.
In particolare la Corte europea ha rilevato come i riferimenti, contenuti nella sentenza di secondo grado, all’orientamento sessuale della ricorrente, alle sue pregresse relazioni sentimentali, alla complessiva condotta tenuta dalla stessa nei confronti degli imputati sia prima che durante la sera stessa del fatto costituissero elementi di valutazione inappropriati e ingiustificati ai fini dell’accertamento dei fatti contestati. Tali riferimenti, pertanto, avevano determinato la violazione degli «obblighi positivi di proteggere le presunte vittime della violenza di genere», tra i quali si annovera «anche il dovere di proteggere la loro immagine, dignità e privacy, anche attraverso la non divulgazione di informazioni e dati personali non correlati»[4]. In questa prospettiva, si legge nella sentenza in commento, «la capacità dei giudici di esprimersi liberamente nelle loro decisioni, che è una manifestazione del potere discrezionale dei giudici e del principio di indipendenza della magistratura, è limitata dall’obbligo di proteggere l’immagine e la vita privata degli individui da interferenze ingiustificate»[5].
Tale obbligo non viene meno neppure laddove, come nella fattispecie,
«la questione della credibilità della ricorrente era particolarmente cruciale» e «il riferimento alle sue relazioni passate con i singoli imputati o a certi suoi comportamenti durante la serata possa essere stato giustificato», ciò in quanto la Corte europea «non vede come la situazione familiare della ricorrente, le sue relazioni sentimentali, il suo orientamento sessuale o anche la sua scelta di abbigliamento, così come lo scopo delle sue attività artistiche e culturali, possano essere rilevanti per la valutazione della sua credibilità e la responsabilità penale degli imputati», con la conseguenza che tali riferimenti non possono ritenersi giustificati dalla necessità di esercitare i diritti di difesa degli imputati [6].
I giudici di Strasburgo hanno evidenziato in particolare come «il linguaggio e gli argomenti» utilizzati dalla Corte d’appello fossero idonei a trasmettere i pregiudizi sul ruolo della donna che esistono nella società italiana e che rischiano di ostacolare una protezione efficace dei diritti delle vittime di violenza di genere nonostante il soddisfacente quadro legislativo nazionale [7].
La Corte si è ritenuta convinta del fatto che l’azione penale e le sanzioni svolgano un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta alla disuguaglianza tra sessi. È quindi fondamentale che le autorità giudiziarie si astengano dal riprodurre e diffondere stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, di minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne alla vittimizzazione secondaria utilizzando un linguaggio «colpevolizzante e moraleggiante», che rischia di far venir meno la fiducia delle vittime nella giustizia [8].
Nel caso in esame, secondo i giudici di Strasburgo, le autorità nazionali italiane non hanno protetto la ricorrente dalla vittimizzazione secondaria durante il procedimento, di cui la sentenza costituisce una parte integrante della massima importanza, soprattutto in considerazione del suo carattere pubblico [9].
3. Gli argomenti contenuti nella sentenza dei giudici nazionali.
Occorre premettere come la presente analisi degli stereotipi impiegati dalla Corte d’appello nella motivazione della sentenza non si basi sulla conoscenza diretta del provvedimento del giudice nazionale, bensì unicamente su ciò che di questo provvedimento ha messo in luce la sentenza della Corte Europea. Pertanto i brani della sentenza della Corte d’appello verranno citati nella forma testuale riportata dalla sentenza della Corte Europea, così come tradotta dalla lingua francese a quella italiana nella versione pubblicata sul sito web dell’Osservatorio Violenza sulle Donne dell’Università degli Studi di Milano[10], non risultando ancora pubblicata la traduzione ufficiale in lingua italiana sul sito web del Ministero della Giustizia.
Innanzitutto la Corte d’appello, chiamata a pronunciarsi in merito alla sussistenza dello stato di inferiorità psichica e fisica della ricorrente[11], ha ritenuto insussistente una qualche vulnerabilità psicologica idonea a influenzare il consenso.
In particolare la Corte nazionale evidenziava come la persona offesa fosse una giovane donna che era «certamente fragile ma anche creativa e disinibita», «capace di gestire la sua (bi)sessualità e di avere occasionali incontri sessuali di cui non era del tutto convinta», quali quelli che la stessa avrebbe intrattenuto singolarmente con due degli imputati alcuni giorni prima e qualche ora prima del fatto [12].
La Corte d’appello sottolineava altresì la rilevanza dell’apporto dichiarativo di due testimoni, secondo i quali la persona offesa avrebbe tenuto pubblicamente per tutta la serata un comportamento «estremamente provocatorio e volgare», avendo costei «ballato in modo lascivo strizzando alcuni degli imputati»[13] e, «dopo aver avuto un rapporto sessuale con D.S. nei bagni, fatto che fu immediatamente rivelato al gruppo di amici, aveva mostrato la sua biancheria rossa mentre cavalcava un toro meccanico»[14].
Inoltre, secondo la Corte d’appello, era emerso come la persona offesa avesse manifestato di compiacersi dei commenti rivoltile dal gruppo di amici in merito al suo orientamento sessuale[15].
Esclusa l’esistenza di uno stato di inferiorità nella ricorrente, la Corte territoriale esaminava dunque la questione relativa alla revoca del consenso al rapporto sessuale, asseritamente prestato all’inizio, consenso «che gli imputati avevano ritenuto, a torto o a ragione, sussistente durante la serata, anche alla luce del rapporto orale che D.S. aveva già ‘ottenuto’ dal ricorrente nella toilette»[16].
Nell’affrontare tale tema di giudizio la Corte osservava come la persona offesa non fosse apparsa «infastidita dalle toccate e dai palpeggiamenti del gruppo di amici sulla pista da ballo fino a quando non aveva lasciato la fortezza e si era lasciata riaccompagnare alla macchina, dove era rimasta inerte mentre le manovre sessuali venivano eseguite, così che i membri del gruppo di amici erano stati ‘quasi sorpresi’ quando lei aveva deciso di andarsene» e come tale attività sessuale «in definitiva non ha soddisfatto nessuno» [17].
Ulteriori elementi valorizzati dalla Corte d’appello erano costituiti dall’ «assenza di tracce di graffi o colluttazioni sui corpi degli imputati, che erano stati arrestati subito dopo i fatti» e dalla circostanza che «la ricorrente aveva pedalato per dieci minuti dopo le gravi violenze che affermava di aver subito», tutti elementi, questi, che la Corte territoriale riteneva incompatibili con i gravi abusi che la persona offesa aveva asserito di aver subito per due ore[18].
Secondo i giudici del gravame, inoltre, la ricorrente avrebbe denunciato i fatti presso il centro antiviolenza territoriale per tentare di “stigmatizzare” il fatto di «non aver ostacolato l’esperienza di gruppo, allo scopo di reprimere un momento di fragilità e debolezza di cui aveva preso coscienza e che la sua vita non lineare avrebbe cercato di censurare»[19].
La Corte nazionale ha altresì ritenuto come il comportamento e le esperienze della ricorrente prima e dopo i fatti «dimostrassero un atteggiamento ambivalente nei confronti del sesso che la portava a fare scelte non pienamente assunte e vissute in modo contraddittorio e traumatico, come recitare nel cortometraggio di L.L. senza mostrare alcuna riluttanza verso le scene di sesso e violenza che conteneva, o partecipare, pochi giorni dopo la violenza lamentata, a un workshop intitolato ‘Sesso in transizione’ a Belgrado» [20].
Alla luce di tali circostanze, la Corte territoriale concludeva che, «sebbene deplorevoli, gli atti denunciati non erano penalmente perseguibili e che gli imputati dovevano essere assolti perché non era stato accertato l’elemento materiale del reato di violenza sessuale caratterizzato dall’abuso dello stato di inferiorità della vittima (perché il fatto non sussiste)»[21].
4. Gli stereotipi sui ruoli di genere: uno studio statistico.
La presente analisi non può prescindere da una constatazione: la coincidenza di molti degli argomenti utilizzati nella sentenza dei giudici nazionali, così come stigmatizzati dalla Corte europea, con gli stereotipi sui ruoli di genere diffusi nel nostro Paese e descritti nel documento pubblicato nel 2018, elaborato dall’Istat in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri[22].
Lo studio ha consentito di rilevare quali siano i modelli culturali che ancora oggi orientano l’immagine sociale sulla violenza di genere, evidenziando come i modelli stereotipati legati ai ruoli delle donne e degli uomini siano ancora radicati nella cultura di genere di questo Paese e influenzino profondamente la valutazione sulle condotte tenute dalle donne in occasione di fatti di violenza sessuale.
Secondo tale studio, per esempio, persiste nella popolazione italiana il pregiudizio secondo il quale una donna è quasi sempre in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale (39,9% della popolazione, di cui il 41,9% maschile). Da tale assioma discendono una serie di noti corollari, come il convincimento secondo il quale l’assenza di lividi ed ecchimosi, nonché di una qualche traccia di energica resistenza fisica alla violenza, costituirebbero elementi indicativi della sussistenza della disponibilità all’atto. In tale canone paiono rientrare proprio gli argomenti, utilizzati nella sentenza della Corte d’appello, fondati sulla «assenza di tracce di graffi o colluttazioni sui corpi degli imputati»[23]; sul fatto che «la ricorrente aveva pedalato per dieci minuti dopo le gravi violenze che affermava di aver subito»[24] ed era «rimasta inerte mentre le manovre sessuali venivano eseguite»[25].
Altra idea diffusa registrata dall’Istat è quella secondo la quale per il 23,9% della popolazione (con quote percentuali simili tra uomini e donne) il modo di comportarsi e il tipo di abbigliamento della donna costituisce elemento di provocazione della violenza sessuale. Per tale via, condotte ritenute “disinibite” costituirebbero pertanto una sorta di comunicazione implicita di disponibilità a intrattenere rapporti intimi.
Nell’ambito di tale diffuso convincimento rientrerebbero gli argomenti, utilizzati nella sentenza dei giudici nazionali, basati sulla constatazione che la persona offesa non fosse apparsa «infastidita dalle toccate e dai palpeggiamenti del gruppo di amici sulla pista da ballo»[26]; che la stessa avrebbe tenuto pubblicamente per tutta la sera un comportamento «estremamente provocatorio e volgare»[27], avendo costei «ballato in modo lascivo» con alcuni degli imputati e, infine, che avrebbe «mostrato la sua biancheria rossa mentre cavalcava un toro meccanico»[28]. Secondo il rapporto Istat, per il 15,1% della popolazione la donna, se attua tali condotte “disinibite” in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha significativamente contribuito al fatto.
Rientra nell’ambito di questo stesso stereotipo basato sulla “condotta disinibita” della donna anche l’idea secondo la quale persino specifiche attività professionali o culturali (come quelle artistiche, teatrali o cinematografiche), che implichino la manifestazione da parte della donna di un rapporto con il proprio corpo privo di quei tradizionali caratteri di pudico contegno, possano costituire elementi indicativi di una maggiore disponibilità a esperienze sessuali.
Nell’ambito di tale concezione rientra l’argomento usato in sentenza, stigmatizzato dalla Corte Europea, basato sulle scelte professionali e culturali adottate dalla persona offesa prima e dopo i fatti, quali quella di «recitare […] senza mostrare alcuna riluttanza verso le scene di sesso e violenza che conteneva», nonché quella di «partecipare, pochi giorni dopo la violenza lamentata, a un workshop intitolato ‘Sesso in transizione’ a Belgrado»[29]. Tali esperienze, secondo i giudici nazionali, sarebbero idonee a rivelare nella persona offesa «un atteggiamento ambivalente nei confronti del sesso che la portava a fare scelte non pienamente assunte e vissute in modo contraddittorio e traumatico» [30].
La stessa scelta della persona offesa di denunciare i fatti presso il centro antiviolenza territoriale veniva interpretato dalla Corte nazionale non già come la consapevolezza d’esser stata vittima di un reato, bensì come la manifestazione di disapprovazione e pentimento, tardivi, per non esser riuscita tempestivamente a opporsi agli atti sessuali[31].
5. Lo stereotipo e la ricerca dell’adesione dell’uditorio.
Analizzato sotto il profilo della tecnica argomentativa, lo stereotipo presenta quelle caratteristiche che sono desumibili dallo stesso etimo della parola: la fissità del modello e la sua riproducibilità[32].
Innanzitutto con lo stereotipo si cerca di ottenere da parte dell’uditorio universale una adesione su premesse generali, dalle quali partire per sviluppare efficacemente l’argomentazione.
Queste premesse vengono presentate all’uditorio come se fossero caratterizzate dall’assoluta validità, dalla loro coincidenza con il senso e le esperienze comuni, dal loro valore extratemporale e assoluto, indipendentemente dalle contingenze locali o storiche. Lo stereotipo offre cioè all’uditorio universale un accordo sul cd. “inconscio storico“, cioè su quelle opinioni che, pur essendo espressioni di un senso comune stratificato negli schemi culturali di una società, sono travestite da oggettività [33].
Tra queste premesse generali sulle quali lo stereotipo chiede l’adesione all’uditorio rientrano certamente la rappresentazione sociale dei ruoli di genere. Per esempio, in qualsiasi stereotipo di genere la premessa su cui si chiede l’adesione dell’uditorio può essere l’opinione comune che l’agire sessuale maschile necessiti meno frequentemente di giustificarsi rispetto a quello femminile; oppure che i limiti sociali imposti al corpo della donna siano maggiori di quelli imposti sull’uomo, con ogni conseguente corollario sulle qualità del buon contegno femminile improntato alla chiusura, alla protezione, alla riservatezza[34].
Oggetto dell’accordo con l’uditorio sono il probabile e il preferibile [35].
Lo stereotipo chiede innanzitutto all’uditorio un accordo sul probabile, ovvero sull’id quod plerumque accidit.
Nell’ambito dell’accordo sul probabile, lo stereotipo propone una definizione di “normale” e di “verosimile”: per ogni categoria di fatti o di comportamenti (per esempio, la condotta della donna in occasione di una violenza sessuale) esisterebbero sempre uno o più aspetti considerati normali e dunque verosimili, che possono costituire la base (le premesse) per il successivo ragionamento sul fatto. La conseguenza è che qualsiasi discostamento da tale modello di normalità ricade fuori dall’accordo con l’uditorio in quanto improbabile, inverosimile.
L’accordo universale offerto dallo stereotipo dunque, non potendo essere misurato in termini statistici e probabilistici, si sottrae di fatto a possibili misurazioni contrarie.
Lo stereotipo offre inoltre la possibilità di un accordo sul preferibile, ovvero sui valori. Infatti nello stereotipo la nozione di normale è sempre necessariamente dipendente da un gruppo umano di riferimento, portatore di specifici valori e di precise gerarchie tra questi valori. Lo stereotipo, dunque, è sempre espressione del gruppo dominante (sotto il profilo etnico, sociale, economico o di genere) in un determinato momento, rispetto al quale viene misurata la nozione di “normale” [36]. Se leggessimo le massime di senso comune repertate nella Psicologia giudiziaria dell’Altavilla, data alle stampe nel 1925, constateremmo come molte di queste rappresentino una nozione di “normale” diversa da quella odierna e, pertanto, riflettono chiaramente la visione del gruppo sociale di riferimento dell’epoca, allorquando apparivano nondimeno verità ampiamente condivise [37].
Dunque, soprattutto gli stereotipi di genere implicano necessariamente un accordo sulla nozione di “normale” e di “verosimile” in rapporto al gruppo di genere dominante. Se in seno alla società mutasse il gruppo di riferimento, varierebbe il canone del “normale”, ragione per cui lo stereotipo offre all’uditorio la possibilità di un accordo basato su premesse apparentemente di tipo assoluto, ma in realtà relative, provvisorie, instabili [38].
Anche nello stereotipo di genere viene proposto dunque un modello normale, tipico di fatti di violenza sessuale, offrendolo come base di accordo con l’uditorio universale. Da uno studio sui processi per violenza sessuale è emerso come la normalità e la verosimiglianza attengono generalmente ai seguenti aspetti del fatto: le caratteristiche tipiche degli autori di violenza sessuale (per es., soggetti non conosciuti dalla vittima); le caratteristiche tipiche delle modalità della condotta di violenza (per es., realizzata tramite atti di sopraffazione fisica); le caratteristiche tipiche delle reazioni attuate dalla persona offesa contestualmente e successivamente al fatto; le cause tipiche, il contesto tipico, le conseguenze tipiche [39]. Un fatto difforme da tale modello viene bandito nell’area dell’inverosimile.
Lo stereotipo di genere offre dunque all’uditorio un’adesione su un modello di violenza sessuale. Tale modello, inoltre, ha una valenza descrittiva e prescrittiva. Esso cioè descrive un tipo (uno stampo) di violenza sessuale come se fosse la sintesi dei caratteri maggiormente ricorrenti in fatti simili già accaduti. Si presenta dunque come l’esito di una verifica statistica, anche se non lo è. Contemporaneamente tale modello prescrive un canone di riferimento fisso, rispetto al quale si confronterà il fatto accaduto da accertare.
6. La struttura dello stereotipo: il legame circolare atto-persona e persona-atto.
Dopo aver stabilito un accordo universale con l’uditorio, lo stereotipo offre un cd. “legame di coesistenza” tra l’azione e la persona, cioè tra le caratteristiche della condotta e le qualità soggettive, la psiche e l’intentio dell’agente, nonché il legame di coesistenza inverso (persona-azione), secondo una circolarità che consente allo stereotipo di rafforzarsi a ogni passaggio [40].
Secondo questa impostazione la condotta umana rifletterebbe in modo fisso specifiche qualità soggettive o psichiche dell’autore. Lo stereotipo offre una rappresentazione immutabile dell’agente a partire dai suoi atti e offre una rappresentazione immutabile degli atti a partire dall’agente, secondo un modello stabilito nelle premesse, oggetto di adesione.
Fa parte di questa relazione solida “atto-persona”, per esempio, il fatto che l’assenza di reazioni energiche per sottrarsi a un tentativo di violenza (azione) rifletterebbe la disponibilità all’atto sessuale (persona). Nello stereotipo la relazione tra atti e persona è definita una volta per tutte, non è negoziabile [41]. Questo rigore presuppone che l’atto sia sempre un indizio rivelatore di uno specifico carattere o intentio dell’agente. Come nella fisiognomica lombrosiana le caratteristiche anatomiche della persona sarebbero indici rivelatori invariabili della tendenza interiore criminale, similmente la tecnica argomentativa dello stereotipo ripropone analoga equazione tra gli specifici atti e le qualità soggettiva e psichiche del soggetto agente.
Nella tecnica argomentativa dello stereotipo, inoltre, il collegamento tra atto conosciuto e le qualità della persona consente di partire dalla qualità della persona per valutare gli ulteriori atti successivi della stessa. Il più delle volte, in sostanza, la persona serve come tappa intermedia, che permette di passare dagli atti noti a quelli ignoti. Lo stereotipo pertanto consente di attuare una circolarità chiusa: atto precedente à qualità della persona à atto successivo.
Nella sentenza della Corte d’appello, per esempio, il fatto ignoto è costituito dalla sussistenza o meno del consenso al rapporto sessuale. Orbene i giudici nazionali, tramite il ricorso allo stereotipo di genere, giungono a ritenere insussistente il reato applicando proprio il legame “atto precedente noto à qualità della persona à atto successivo ignoto“. Il comportamento (accertato) tenuto dalla donna precedentemente al fatto (definito «estremamente provocatorio e volgare» [42]) viene indissolubilmente legato a specifiche qualità dell’agente (qualificata come giovane donna «certamente fragile ma anche creativa e disinibita», «capace di gestire la sua (bi)sessualità e di avere occasionali incontri sessuali di cui non era del tutto convinta» [43]), qualità e intentiones che proiettano a loro volta sul successivo comportamento tenuto dalla stessa nel corso degli atti sessuali una specifica valenza probatoria (l’assenza di una energica resistenza a tali atti come indicatore di una permanente disponibilità agli stessi).
Lo stereotipo, dunque, offre anche il legame inverso, cioè quello persona-atto.
Infatti non basta più «che il passato garantisca l’avvenire, ma occorre aggiungere che la struttura stabile della persona permette sempre di anticipare un giudizio sui suoi atti»[44]. Questo riflesso della persona sull’atto chiude il cerchio dell’argomentare tramite lo stereotipo, replicandolo potenzialmente all’infinito.
Nell’ambito di tale ulteriore legame tra persona e atto, per esempio, rientra l’argomento usato nella sentenza italiana, stigmatizzato dalla Corte Europea, basato sulle scelte professionali e culturali adottate dalla persona offesa prima e dopo i fatti. Le qualità della persona («certamente fragile ma anche creativa e disinibita», «capace di […] avere occasionali incontri sessuali di cui non era del tutto convinta») illuminerebbero i comportamenti, in particolare le scelte professionali e artistiche, mediante il medesimo modello interpretativo (quale, per esempio, la scelta di «recitare nel cortometraggio […] senza mostrare alcuna riluttanza verso le scene di sesso e violenza che conteneva, o partecipare, pochi giorni dopo la violenza lamentata, a un workshop intitolato ‘Sesso in transizione’ a Belgrado»[45]). Tali stili di vita e scelte professionali a loro volta, secondo i giudici nazionali, sarebbero idonei a rivelare ulteriori qualità nella persona offesa («un atteggiamento ambivalente nei confronti del sesso che la portava a fare scelte non pienamente assunte e vissute in modo contraddittorio e traumatico»[46]).
Ecco dunque che tramite lo stereotipo di genere viene adottato un modello generale e astratto che costituisce la lente di ingrandimento per leggere la persona e i suoi atti. Come è stato acutamente osservato, «queste tecniche basate sui legami di solidarietà sarebbero abbastanza misere se non le si considerasse come un’azione reciproca continua fra l’atto e la persona»[47]. In sostanza l’argomentazione tramite lo stereotipo di genere, servendosi del legame “atto-persona-atto”, è caratterizzata dalla circolarità ceca dei meccanismi rafforzativi e produce un effetto definito “palla di neve” (“boule de neige”[48]), che accresce, ad ogni snodo atto-persona e persona-atto, la valenza dimostrativa dei precedenti passaggi e ne costituisce la premessa dimostrativa per i successivi in un nodo gordiano insolubile.
La circolarità dell’azione argomentativa dello stereotipo, inoltre, produce nell’uditorio le cd. aspettative stereotipiche[49], vale a dire quelle tendenze a ritenere in anticipo che da una persona con determinate qualità soggettive verranno attuate determinate condotte [50].
7. Lo stereotipo e la polarizzazione della persona offesa sulla dicotomia vizi-virtù.
Se, come è stato evidenziato, il ricorso allo stereotipo offre all’uditorio l’accettazione del legame “persona-atto“, tale operazione sarà tanto più efficace quanto più lo stereotipo riuscirà a imporre la cd. “polarizzazione delle virtù e dei vizi“.
Con questo fenomeno, analizzato prima dalla psicologia sociale e successivamente negli studi di teoria dell’argomentazione, si attribuisce a una persona un insieme monolitico di qualità positive o negative, senza alcuno spazio per gradazioni intermedie che, per loro natura, non possono inserirsi nella fissità del modello rigido di riferimento stereotipico. Tale forma di polarizzazione emerge soprattutto nel fenomeno del cosiddetto “doppio vincolo” (cd. “sexual double bind“)[51]: è stato riscontrato infatti come frequentemente nei processi per violenza sessuale le persone offese siano indotte a scegliere tra profili stereotipati da assumere, antitetici tra loro (donna disinvolta e disinibita/donna timida e riservata). Ogni tentativo di negoziazione operato dalla persona offesa tra i due estremi (per es., presentarsi come donna disinvolta ma anche riservata), ogni gradazione tra le due tonalità di habitus viene respinta. Una volta che la persona offesa si sia posizionata in una di queste due polarità, lo stereotipo farà discendere in modo automatico specifiche inferenze sia sulle qualità soggettive della persona, sia sull’interpretazione delle sue condotte precedenti e successive, secondo il meccanismo che abbiamo visto del legame “persona-atto-persona”.
8. Lo stereotipo e la impermeabilità a confutazioni e prove contrarie.
La forza persuasiva dello stereotipo risiede, soprattutto, nella sua insuscettibilità d’esser sottoposto a confutazioni, falsificazioni e prove contrarie[52].
Questa impermeabilità dello stereotipo al contraddittorio deriva da alcuni dei caratteri che abbiamo già osservato.
Innanzitutto, è stato già rilevato, lo stereotipo offre all’uditorio di aderire a un modello di comportamento generale e astratto, presentato come verosimile e normale. Il modello è verosimile in quanto, si prospetta con lo stereotipo, l’osservazione di fatti simili precedenti avrebbe rilevato caratteristiche comuni che costituiscono il modello finale offerto. In sostanza la nozione di “verosimiglianza” e di “normalità” del modello di riferimento viene presentata come se derivasse da una verifica statistica, anche se non lo è.
In realtà il normale e il verosimile non sono mai definibili in termini di rappresentazione statistica della frequenza di un fatto, dunque sono nozioni che rientrano nelle presunzioni e mai nelle probabilità calcolabili[53]. L’accordo universale offerto dallo stereotipo dunque, non potendo essere misurato in termini statistici e probabilistici, si sottrae di fatto a possibili misurazioni contrarie.
Inoltre lo stereotipo fugge alla prova contraria perché quest’ultima ha per oggetto un fatto o una circostanza specifici di segno opposto, mentre l’accordo che lo stereotipo offre all’uditorio opera su un altro piano in quanto ha per oggetto premesse tratte dall’inconscio storico e collettivo di una comunità, stratificatosi nel tempo.
Lo stereotipo dunque si sottrae a falsificazioni, a confutazioni, al contraddittorio con la prova contraria.
Possiamo dunque proporre una sommaria elencazione delle principali caratteristiche dello stereotipo come tecnica argomentativa:
- lo stereotipo determina una semplificazione del reale, in quanto si propone di rappresentare gruppi di comportamenti inserendoli in modelli prefissati e immutabili;
- lo stereotipo determina un meccanismo circolare di autoconferma tramite il legame “persona-atto-persona”, creando continuamente aspettative stereotipiche che tenderanno a esser soddisfatte;
- lo stereotipo è impermeabile alle disconferme dell’esperienza, resiste cioè all’impatto di nuove informazioni.
- Lo stereotipo come criterio di inferenza illegittimo ai sensi dell’art. 192 c. 1 c.p.p.
Applicando le precedenti considerazioni alle regole di giudizio, è possibile rilevare come lo stereotipo costituisca una regola di inferenza illegittima in quanto si sottrae a qualsiasi procedimento di falsificazione.
L’art. 192 c. 1 c.p.p. stabilisce, com’è noto, che nel valutare la prova il giudice è tenuto a dar conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Deve cioè esporre gli elementi di prova acquisiti nonché le regole di inferenza che hanno consentito di attribuire un determinato significato probatorio a tali elementi. Esse costituiscono dunque quel ponte logico, quei passaggi inferenziali che consentono di attribuire a un dato acquisito (l’assenza di ecchimosi o tracce sul corpo) una specifica informazione (il consenso o meno al rapporto sessuale). E’ altrettanto noto che tra le regole di inferenza figurino le cd. massime d’esperienza[54].
Orbene lo stereotipo, benché presenti caratteri simili a quelli delle massime d’esperienza, differisce da queste sotto numerosi aspetti, rendendone illegittimo l’uso nella motivazione.
Innanzitutto, similmente allo stereotipo anche le massime di esperienza costituiscono generalizzazioni tratte con procedimento induttivo[55].
Altrettanto similmente allo stereotipo, che implica la nozione di normale e di verosimile, anche la massima di esperienza viene formulata sulla scorta dell’id quod plerumque accidit, generalmente riconosciuto in un determinato contesto sociale e culturale, in relazione a un gruppo di riferimento, portatore di specifici valori e di precise gerarchie tra di essi.
A differenza dello stereotipo, tuttavia, la massima di esperienza costituisce un giudizio ipotetico a contenuto generale fondato su ripetute esperienze comuni. In sostanza il contenuto delle massime di esperienza è frutto di una verifica tendenzialmente empirica, dunque è verificato ed è sempre verificabile, quindi confutabile. La massima di esperienza ammette pertanto la possibilità di confronto con informazioni contrarie che abbiano registrato una diversa base empirica, maggiormente o altrettanto verosimile, contraria a quella assunta dalla massima di esperienza. Qualora ciò accada, la massima di esperienza, smentita nel proprio fondamento, può esser abbandonata come criterio di inferenza[56].
Lo stereotipo costituisce, al contrario, un criterio di inferenza basata su massime di esperienza arbitrarie, prive di qualunque statuto epistemico e pertanto illegittime, impermeabile a prove contrarie. Lo stereotipo non consente che sia verificata “ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile”, impedendo che, a fronte di “una ricostruzione dei fatti [che] risulti astrattamente possibile, quantunque inverosimile”, siano “ammesse le prove volte a dimostrare che nella realtà era accaduto proprio ciò che appariva inverosimile”[57]. L’offerta di un accordo universale con l’uditorio, la circolarità atto-persona-atto, la polarizzazione della persona offesa sulla dicotomia vizi-virtù, rendono lo stereotipo chiuso all’ingresso di informazioni contrarie e proprio tale impermeabilità ne consente la sua stabilità e immutabilità nel tempo. Sotto questo profilo lo stereotipo è una species del più ampio genus della congettura, caratterizzata, com’è noto, dalla formulazione di una mera ipotesi appartenente all’ordine delle possibilità, «insuscettibile di riscontro empirico e quindi di dimostrazione»[58]. Anche nello stereotipo, come nelle congetture, non è consentita una verifica empirica, cosicché esso si sottrae ai procedimenti di verificazione e di falsificazione e, pertanto, al contraddittorio[59]. Da ciò discende la ragione per la quale lo stereotipo non può trovare ingresso nella concatenazione logica dei sillogismi in cui si sviluppa la motivazione.
Lo stereotipo costituisce dunque un criterio di inferenza illegittimo, tramuta l’argomento in un convincimento, non verificabile e non confutabile e dunque apodittico, con conseguente vizio di motivazione ex art. 606, c. 1, lett. e) c.p.p.[60].
10. Riflessioni conclusive.
Se, com’è noto, il controllo sulla motivazione è finalizzato a verificare se le conclusioni cui è giunto il giudice costituiscano l’esito di sillogismi stringenti e di massime di esperienza verificate e sempre verificabili, ebbene qualora queste ultime in realtà siano meri stereotipi, ne resterà direttamente viziata la motivazione.
Lo stereotipo, infatti, offre modelli comportamentali privi del requisito della appropriatezza, in quanto imprecisi e ipotetici e della plausibilità, in quanto fondati sull’assunto che esista una immutabile relazione tra specifiche condotte e specifiche qualità della persona, secondo una visione deterministica delle condotte umane, che fanno assomigliare la persona «a una cosa, con le sue proprietà determinate una volta per tutte» e «si oppone alla sua libertà, alla sua spontaneità, alla sua facoltà di cambiare»[61]. La persona possiede, come soggetto libero, quella spontaneità, quella continua apertura al possibile del sé, mai definibile una volta per tutte e che fanno dell’uomo e delle sue azioni un oggetto di studio sui generis nell’ambito delle scienze umane. Come scriveva Sartre, «l’angoscia rivela alla nostra coscienza la nostra libertà e testimonia la costante modificabilità del progetto iniziale. In tal modo siamo costantemente impegnati nella scelta di noi stessi e costantemente consapevoli di poter bruscamente rovesciare la scelta e invertire la rotta»[62].
La ricerca dell’Istat ci consegna la descrizione di un contesto sociale e culturale ancora denso di stereotipi di genere. In condizioni così difficili accade che quando ci imbattiamo in essi talvolta ci sentiamo di invocare la buona fede e di dispensarci da un’analisi riflessiva che ci costringa a guardare come gli stereotipi funzionino nell’argomentare e nel persuadere. A tale studio dobbiamo, al contrario, costringerci, perché solo in tal modo comprenderemo la struttura degli stereotipi di genere e, pertanto, il loro punto debole. Osserveremo così che sono vulnerabili proprio in ciò che appare essere il fulcro più resistente: l’accordo con l’uditorio universale. Questo accordo si fonda su premesse (come quelle elencate nello studio dell’Istat) che in fondo sono espressione di un inconscio collettivo, di un implicito culturale di tipo androcentrico in una determinata società. E’ evidente dunque che solo agendo su quest’ultima, culturalmente e su più fronti, sarà possibile disinnescare l’efficacia persuasiva dello stereotipo. Rendendo le premesse offerte non più riconosciute dalla generalità dei consociati, agendo sugli impliciti culturali di genere, intervenendo con mutamenti radicali nel gruppo sociale dominante di riferimento, mutandone i valori e la loro gerarchia, varieranno le nozioni di tipico e di verosimile adottate dallo stereotipo.
Diversamente lo stereotipo continuerà a rafforzare le giustificazioni delle differenziazioni sociali, economiche e giuridiche tra uomo e donna, rendendo insuperabile quella “linea di demarcazione mistica” di cui parlava Virgina Woolf e continuerà a ignorare che la libertà dell’uomo esclude qualsiasi forma di determinismo e automatismo tra condotte e qualità della persona. La motivazione della sentenza, che dovesse adagiarsi sullo stereotipo, continuerà dunque a non confrontarsi con tale libertà, tramutandosi in un rito vuoto dell’argomentazione.
[1] Cfr. C. Perelman – L. Olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione, Piccola Biblioteca Einaudi, 2001, 107.
[2] C. eur. dir. uomo, 27.5.2021, J.L. contro Italia, reperibile nella lingua francese al seguente indirizzo http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-210299 e, nella traduzione italiana curata dall’Osservatorio Violenza sulle Donne dell’Università degli Studi di Milano, reperibile all’indirizzo https://ovd.unimi.it/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/J.L.-c.-ITALIA.pdf).
[3] Cfr. par. 47 della sentenza.
[4] Cfr. par. 139 della sentenza.
[5] Cfr. par. 139 della sentenza.
[6] Cfr. par. 138 della sentenza.
[7] Cfr. Par. 140 della sentenza: «la Cour considère que le langage et les arguments utilisés par la cour d’appel véhiculent les préjugés sur le rôle de la femme qui existent dans la société italienne et qui sont susceptibles de faire obstacle à une protection effective des droits des victimes de violences de genre en dépit d’un cadre législatif satisfaisant».
[8] Cfr. par. 141 della sentenza: «Il est dès lors essentiel que les autorités judiciaires évitent de reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d’exposer les femmes à une victimisation secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisateurs propres à décourager la confiance des victimes dans la justice».
[9] Cfr. Par. 142 della sentenza: «Il s’ensuit que les autorités nationales n’ont pas protégé la requérante d’une victimisation secondaire durant toute la procédure, dont la rédaction de l’arrêt constitue une partie intégrante de la plus grande importance compte tenu notamment de son caractère public».
[10] Reperibile all’indirizzo https://ovd.unimi.it/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/J.L.-c.-ITALIA.pdf .
[11] Cfr. par. 41 della sentenza C. eur. dir. uomo.
[12] Ibid.
[13] Dell’originale termine francese “serrant” sembra preferibile la traduzione “stringendosi con” rispetto a “strizzando”. In assenza dell’originale testo della sentenza della Corte d’Appello è innegabile la difficoltà di rendere correttamente la traduzione in italiano di un verbo francese, che costituisce a sua volta la traduzione di un termine originariamente in lingua italiana contenuto nella sentenza nazionale.
[14] Cfr. par. 42 della sentenza in commento.
[15] Ibid.
[16] Cfr. par. 43.
[17] Cfr. par. 43 della sentenza.
[18] Cfr. par. 44 della sentenza C. eur. dir. uomo.
[19] Cfr. par. 46 della sentenza.
[20] Cfr. par. 46 della sentenza.
[21] Cfr. par. 47 della sentenza.
[22] Il documento è reperibile all’indirizzo internet https://www.istat.it/it/archivio/235994 .
[23] Cfr. par. 44 della sentenza.
[24] Ibid.
[25] Cfr. par. 43 della sentenza.
[26] Ibid.
[27] Cfr. par. 42 della sentenza.
[28] Ibid.
[29] Cfr. par. 46 della sentenza.
[30] Ibid.
[31] Ibid.
[32] La parola è stata coniata nel 1795 da Firmin Didot e deriva dal greco τύπος (impronta, modello) e στερεὸς (solido, immobile). Originariamente indicava una tecnica tipografica che creava riproduzioni in lastre intere, dette stereotipi o clichés, partendo da un modello atto a impressionare un foglio.
[33] J. Butler, Soggetti di desiderio, Laterza, 2009.
[34] Cfr. P. Bourdieu, Il dominio maschile, Feltrinelli, 1998, 39.
[35] Cfr. C. Perelman – L. Olbrechts-Tyteca, op. cit., 69.
[36] K. Burke, A Rhetoric of Motives, Prentice-Hall, 1950, 299-300.
[37] Per es., “La donna è meno intelligente dell’uomo, ma più accorta e perspicace“, in E. Altavilla, Psicologia giudiziaria, Utet, 1955, I, 71.
[38] In C. Perelman – L. Olbrechts-Tyteca, op. cit., 77, si sottolinea come nell’argomentazione giudiziaria le tecniche di confutazione spesso operino proprio attraverso le variazioni del gruppo di riferimento del concetto di normale.
[39] J. Temkin – B. Krahé, Sexual Assault and the Justice Gap: A Question of Attitude, A. McColgan (a cura di), in Journal of Law and Society, 2009, Vol. 36, n. 2.
[40] Del legame di coesistenza viene offerta un’approfondita analisi in C. Perelman – L. Olbrechts-Tyteca, Rhétorique et Philosophie. Pour une théorie de l’argumentation en philosophie, Presse Universitaires de France, 1952, Vol. 1, 49-84.
[41] Cfr. C. Perelman – L. Olbrechts-Tyteca, op. cit., 313.
[42] Cfr. par. 42 della sentenza.
[43] Cfr. par. 41 della sentenza.
[44] Cfr. Chaim Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca, op. cit., pag. 317.
[45] Cfr. par. 46 della sentenza.
[46] Ibid.
[47] Cfr. Chaim Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca, op. cit., pag. 321.
[48] Ibid.
[49] Lippman W., 1992, L’opinione pubblica, Donzelli, Roma, 1995.
[50] A. Tversky – D. Kahneman, Availability: a heuristic for judging frequency and probability, in Cognitive Psychology, 1973, n. 5 (2), 207–232.
[51] C.L. Muehlenhard – M. McCoy, Double standard/double bind: the sexual double standard and women’s communication about sex, in Psychology of Women Quarterly, 1991, n. 15, 447-461; R. L. Van Niekerk, The double bind between individual and social constructions in female survivors of sexual abuse: a qualitative study, University of Johannesburg, 1999.
[52] «Stereotypes can be overgeneralized, inaccurate and resistant to new information», così D. Myers, in Social psychology, 1990, McGraw-Hilll, 332.
[53] Cfr. F. Gonseth, La notion du normal, in Dialectica, 1947, vol. 1, n. 3, 243-252; J. Butler, op. cit.
[54] Secondo Aristotele le massime di esperienza sono, appunto, affermazioni «di carattere universale» e hanno per oggetto concetti generalmente accettati da chi sta ascoltando sulla base di un accordo (l’uditorio). Cfr., Aristotele, Retorica, II, 21, 1394a, Oscar Mondadori, 2010, 229.
[55] Cfr., ex multis, Cass., pen. Sez. VI, 28.5.2014, n. 36430, Schembri; Cfr. altresì, F.M. Iacoviello, La Cassazione penale. Fatto, diritto, motivazione, Giuffré, 2013, 316; P. Ferrua, La prova nel processo penale, Vol. I, Struttura e procedimento, Giappichelli, 2017, 51-105, 183-189; A. Forza – G. Menegon – R. Rumiati, Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione, Il Mulino, 2017.
[56] Cfr. F.M. Iacoviello, op. cit., 323-324 a proposito delle massime di esperienza errate e abbandonate, nonché di quanta elaborazione personale da parte del giudice vi sia nella generalizzazione del senso comune; cfr. altresì Cass., pen. Sez. IV, 13.4.2018 n. 22790, secondo la quale «il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza conferisce al dato in esame il valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile»; nello stesso senso, ex multis, Cass., pen. Sez. VI, 29.11.2011 n. 5905; Cass., pen. Sez. VI, 22.10.2014, n. 49029.
[57] Benché risalente, è estremamente chiara sul punto Cass., pen. Sez. VI, 27.4.1995, n. 4668.
[58] Cfr., ex multis, Cass., pen. Sez. IV, 9.12.2020, n. 11675, nonché Cfr. S.U., 17.10.2006, n. 10251.
[59] In senso analogo, cfr. F.M. Iacoviello, op. cit., 329: «I criteri di senso comune sono insidiosi. Perché processualmente essi funzionano come il notorio. Quindi si sottraggono alla prova e al contraddittorio».
[60] Ibid.
[61] Cfr. C. Perelman – L. Olbrechts-Tyteca, op. cit., 311.
[62] J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, Il Saggiatore, 1975.