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I risvolti dell’emergenza sanitaria sull’operatività della Corte di Strasburgo: la CEDU emana le proprie Linee Guida per lo svolgimento delle udienze da remoto

.I. Il contenuto delle linee guida emanate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il protrarsi dell’emergenza epidemiologica in tutto il vecchio continente – specie nello Stato ospitante la sede della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – ha fatto sì che anche i Giudici di Strasburgo abbiano ritenuto necessario approntare un sistema atto a garantire la possibilità di svolgere le udienze mediante l’utilizzo dei sistemi di videoconferenza.

Di talché, il 22 dicembre la Corte di Strasburgo ha emanato e adottato delle linee guida ad hoc per la celebrazione delle udienze con presenza “virtuale” delle parti, in costanza dell’emergenza sanitaria.

Dette linee guida prevedono una procedura per cui il Presidente della Camera o della Grande Camera provvede a richiedere alle parti in causa (tra cui vengono espressamente ricompresi altresì i terzi cui è stata concessa l’autorizzazione a partecipare all’audizione) informazioni in merito alle misure sanitarie in vigore nei paesi di provenienza e incidenti sulla loro libertà di movimento.

In particolare vengono richieste alle parti informazioni chiare, affidabili e aggiornate e sulla base delle stesse verrà valutata l’opportunità dello svolgimento dell’udienza senza la necessaria presenza fisica delle parti, mediante l’utilizzo del sistema di videoconferenza, sicché appare chiara la volontà della Corte di attenersi alle dichiarazioni delle parti in merito all’impossibilità di movimento per come determinata dalle misure di salvaguardia vigenti in ogni singolo paese di appartenenza.

Al fine di concedere alle parti il tempo utile per l’approntamento dei necessari presidi tecnologici, è previsto che la decisione di tenere l’udienza in videoconferenza sia comunicata alle parti circa quattro settimane prima della data dell’udienza.

È, inoltre, espressamente previsto che anche nel caso di udienze in videoconferenza saranno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento della Corte EDU (Titolo II, Capitolo VI). Nel caso di eventuali scostamenti dalle prassi operative della Corte l’ufficio del Registro della stessa provvederà a comunicare dette variazioni alle parti interessate.

La scelta del luogo da cui partecipare virtualmente all’udienza sarà lasciata alla libertà delle parti, purché lo stesso sia idoneo per lo svolgimento di procedimenti legali dinanzi alla Corte.

Le disposizioni prevedono altresì l’approntamento di locali e attrezzature tecniche dedicate con la possibilità per il rappresentante del ricorrente di beneficiarne, previo accordo con l’ufficio di Registro della Corte.

Viene, infine, precisato che, per ovvi motivi di rispetto della solennità dell’udienza, le parti dovranno indossare un abbigliamento consono all’attività e osservare le prescrizioni del codice di condotta professionale.

Durante l’udienza sarà possibile visionare sullo “schermo dell’aula virtuale” al massimo due rappresentanti per parte, ferma restando la libertà delle parti la decisione di munirsi anche di un numero superiore di rappresentanti e consulenti.

Al fine di garantire la pubblicità delle udienze in videoconferenza, prevista dall’articolo 40 della Convenzione e dell’articolo 63 del Regolamento della Corte, i procedimenti saranno registrati e saranno resi disponibili per la visualizzazione sul sito internet della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

La Corte si prodiga altresì ad indicare, all’interno di un annex tecnico che segue le guidelines, i tools tecnologici richiesti per la partecipazione.

In estrema sintesi, sotto il profilo tecnico, è richiesto l’utilizzo di un personal computer con sistema operativo recente, con conseguente esclusione dei tablet.

L’unico web browser supportato è Google Chrome, liberamente scaricabile dal web e, ai fini di una elevata qualità del sonoro si “raccomanda fortemente” – utilizzando una locuzione particolarmente invalsa nella decretazione emergenziale nel nostro paese – l’utilizzo di auricolari muniti di microfono o di un microfono esterno.

Infine, si fa presente la necessità di una connessione internet veloce e stabile adatta per una videoconferenza prolungata e, pertanto, si consiglia l’utilizzo della connessione via cavo.

Ad ogni buon conto, l’ufficio di Registro della Corte effettuerà un minimo di due test preliminari con tutti i partecipanti al fine di confermare che i requisiti tecnici siano soddisfatti e garantire la qualità audio-video.

 

.II. Riflessioni in merito all’utilizzo da parte della Corte EDU dello strumento dell’udienza da remoto

La previsione della partecipazione da remoto alle udienze è stata più volte criticata in ragione della evidente compressione e menomazione di taluni principi caratterizzanti, in maniera imprescindibile, il processo penale.

Tuttavia, ognun vede come sia necessario fare un distinguo tra l’opportunità della celebrazione delle udienze da remoto nel processo penale di merito e innanzi alla Corte EDU.

Ed infatti, con riferimento ai procedimenti che si svolgono a Strasburgo molte delle riflessioni valevoli per il processo penale perdono di pregio.

Il dibattimento penale deve, infatti, essere irrinunciabilmente connotato dai principi di oralità, immediatezza e pubblicità, mentre il procedimento innanzi alla Corte EDU ha natura tendenzialmente cartolare.

Ciò è certamente correlato alla ontologica differenza del ruolo che sono chiamati ad assumere i giudici di Strasburgo, tutori dell’osservanza dei principi della Convenzione, rispetto al differente compito dei giudici di merito e di legittimità dell’ordinamento interno.

D’altra parte, il procedimento innanzi alla Corte EDU è caratterizzato, nella maggior parte dei casi, dal solo scambio di osservazioni, in via documentale, tra la Corte e le parti: solo in un esiguo numero di casi la Corte tiene una pubblica udienza, qualora l’importanza e complessità del caso rendano opportuno e necessario un confronto diretto tra le parti ed eventuali terzi coinvolti.

Da un’altra prospettiva, proprio tale eccezionalità della celebrazione di un’udienza potrebbe far riflettere sulla necessità di far sì che la stessa si tenga comunque secondo lo schema ordinario, ossia con la presenza delle parti, proprio al fine di non intaccare la genuinità del confronto nel contraddittorio che l’udienza è chiamata a garantire.

Tali preoccupazioni, tuttavia, non paiono ad avviso dello scrivente, meritevoli di particolari attenzioni.

Ed infatti, sono proprio le guidelines in esame a “rasserenare” i ricorrenti circa la serietà dell’apprezzamento effettuato dal Presidente della singola camera in merito alla opportunità/necessità dello svolgimento dell’udienza mediante l’ausilio della tecnologia piuttosto che secondo le modalità ordinarie.

D’altra parte, come si evince dalle linee guida, la modalità da remoto non dovrebbe divenire una prassi ordinaria in costanza dell’emergenza epidemiologica: la Corte, infatti, valuterà caso per caso, sulla base delle informazioni rese dalle parti circa le limitazioni agli spostamenti cui le stesse sono soggette in ragione dei provvedimenti governativi per il contrasto dell’emergenza.

In altri termini, l’udienza da remoto parrebbe essere un’eccezione alla – già eccezionale – celebrazione della pubblica udienza.

Ad ogni buon conto non ci si può esimere da una considerazione di natura pragmatica.

Le udienze innanzi alla Corte EDU vedono spesso coinvolti soggetti provenienti da luoghi estremamente distanti da Strasburgo, di talché, anche in un’ottica di maggiore semplicità ed economicità (in termini non solo di costi ma altresì di tempo), la soluzione della partecipazione da remoto alle udienze potrebbe diventare una prassi persino apprezzata dai ricorrenti e dai difensori degli stessi.

In ogni caso, dovrebbe, all’evidenza, essere fatta salva la possibilità per gli interessati di rappresentare la necessità di un contraddittorio in presenza, laddove le peculiarità del caso dovessero renderlo maggiormente opportuno o, addirittura, necessario.

Concludendo, ancorché molto spesso – e a buon diritto – la partecipazione da remoto alle udienze sia vista come un vulnus per i principi del fair trial, garantiti peraltro proprio dalla Convenzione di cui la Corte è custode, nel caso dei procedimenti innanzi ai giudici di Strasburgo essa potrebbe rivelarsi uno strumento assai utile.

Guidelines-ECHR

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