Cerca
Close this search box.

Il Daspo ai tempi del COVID – 19

 

Sommario:

  1. Introduzione – 2. Il D.A.SPO. – 2.1 Il contenuto del divieto di accesso e l’obbligo di comparizione personale – 2.2 La procedura applicativa del D.A.SPO. e la convalida dell’obbligo di comparizione – 2.3 Il reato proprio del soggetto destinatario di D.A.SPO. – 2.4 Il sistema delle impugnazioni – 3. D.A.SPO. e legislatore dell’emergenza, vulnus normativo? – 4. D.A.SPO. e partite “a porte chiuse”: ratio dell’obbligo di comparizione personale – 4.1 Provvedimenti di rigetto delle richieste di sospensione – 4.2 Provvedimenti di accoglimento – 5. Riflessioni conclusive.

1.Introduzione

L’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia ha stravolto le vite di ognuno.

La gestione della crisi – a tutti i livelli – è da tempo oggetto di discussione, spesso accesa.

Il dibattito involge anche quella che fu definita[1] “la cosa più importante delle cose meno importanti”, ovverosia il calcio.

Stadi silenti e giocatori contagiati hanno rubato la scena alle più tradizionali ed appassionanti gesta sportive.

Nonostante il calcio non sia più lo stesso, il legislatore dell’emergenza nulla ha previsto in materia di D.A.SPO., così dando vita ad una serie di dubbi, che avvincono – nello stesso stato di incertezza – giudici, difensori e destinatari delle peculiari misure di prevenzione.

Ci si deve chiedere, allora, se sia ragionevole – prima che imposto dalla legge – che il tifoso destinatario di un D.A.SPO., a cui si accompagni la misura ulteriore e facoltativa dell’obbligo di comparizione personale presso un ufficio o comando di Polizia, si rechi in Commissariato per firmare più volte durante la stessa partita giocata “a porte chiuse”.

Per rispondere al quesito e comprendere i dubbi che affannano gli interpreti, è opportuno effettuare un’attenta analisi dell’istituto e distinguere la misura di cui al comma 1 da quella di cui al comma 2 dell’art. 6 della l. n. 401/89.

 

2. Il D.A.SPO.

Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, indicato con l’acronimo D.A.SPO., costituisce una misura di prevenzione “atipica”, introdotta nell’ordinamento giuridico italiano con la l. 13 dicembre 1989, n. 401, recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della sicurezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche”.

Tale normativa, promulgata alla vigilia dei Campionati mondiali di calcio del 1990, organizzati dall’Italia, disciplina per la prima volta specifiche misure di prevenzione relative al settore delle manifestazioni sportive.

Il D.A.SPO., previsto all’art. 6 della suddetta legge, riconosce all’Autorità di pubblica sicurezza la possibilità di disporre, nei confronti di determinate categorie di soggetti, il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, prescrivendo anche, nella prima formulazione della legge, la configurazione di un’ipotesi contravvenzionale nel caso di una eventuale violazione, oggi sostituita da una delittuosa, caratterizzata da un trattamento sanzionatorio più grave.

Il comma secondo di tale articolo prevede l’obbligo accessorio di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o nel comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive per cui opera il divieto.

La natura giuridica del D.A.SPO. resta,nonostante le varie modifiche introdotte nel corso degli anni, quella di una misura di prevenzione “atipica”, in quanto istituto che si pone eccentricamente rispetto alle misure di prevenzione ordinarie, la cui disciplina è oramai quasi interamente contenuta nel d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159[2].

Caratteristica fondamentale di tali misure è costituita dal fatto che la loro applicazione prescinde da un accertamento giudiziale di una responsabilità penale.

Si caratterizzano, inoltre, per l’applicabilità a categorie di persone selezionate sulla base di elementi sintomatici della loro pericolosità sociale[3].

Sono applicate dal Questore con provvedimento motivato e soggetto a convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

Rilevante è la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione[4] la quale ha posto una netta distinzione tra il contenuto dei commi 1 e 2 dell’art. 6 l. n 401 del 1989.

Le Sezioni Unite hanno statuito che l’incertezza sulla tempestività dell’ordinanza di convalida del provvedimento con cui il Questore fa obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia per il tempo di svolgimento di alcune manifestazioni sportive, causata dall’omessa indicazione dell’ora di emissione e non risolvibile in base agli atti del procedimento, comporta l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e la conseguente inefficacia del provvedimento impositivo di detto obbligo.

In secondo luogo, gli ermellini hanno affermato che, in materia di misure volte a prevenire la violenza negli stadi, l’annullamento per vizio di motivazione dell’ordinanza di convalida del provvedimento con cui il Questore fa divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive non mette in discussione la ritualità della procedura di convalida e l’esistenza dei presupposti per il legittimo passaggio all’esame del merito del provvedimento interdittivo, sicché esso non preclude un nuovo intervento del giudice di merito e deve essere disposto con rinvio per una nuova deliberazione, senza che ne consegua l’inefficacia del provvedimento interdittivo.

Viene così chiarita la natura prettamente amministrativa del divieto di accesso, qualificandolo come una misura atipica interdittiva di competenza dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Diversamente l’obbligo di presentazione presso l’ufficio o il comando di polizia, di cui al comma 2, ha natura genuinamente preventiva, che si desume dalla funzione esplicitamente diretta “ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti pericolosi”.

Corre l’obbligo di evidenziare come la nozione di  pericolosità sociale[5] assuma qui connotati diversi da quelli a fondamento delle misure di prevenzione ordinarie praeterdelictum[6].

E’ riferita, infatti, a tifosi che – nella maggior parte dei casi – svolgono una normale vita di relazione e sono estranei a consolidati circuiti criminali.

Può, quindi, essere inquadrato nella categoria giuridica delle sanzioni criminali[7] l’obbligo di cui al comma 2, come assistito da specifiche garanzie giurisdizionali, dato il suo carattere limitativo della libertà personale e di altri beni di rango costituzionale, quale ad esempio il diritto alla libera circolazione sul territorio dello Stato.

 

2.1 Il contenuto del divieto di accesso e l’obbligo di comparizione personale

Il comma 2 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989ha introdotto nell’ordinamento una misura di prevenzione “atipica”, con riferimento all’obbligo imposto al destinatario di un D.A.SPO. di presentarsi in un ufficio o comando di Polizia.

Tale obbligo si sostanzia nella prescrizione ulteriore nei confronti del soggetto gravato dal divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, di comparire personalmente in un ufficio di P.S. competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato, oppure di altro specificatamente indicato, nel periodo corrispondente a quello di svolgimento della manifestazione agonistica per la quale era stato emanato il divieto di partecipazione.Tale obbligo ha carattere accessorio e strumentale rispetto al divieto di accesso, in quanto finalizzato a rafforzare l’efficacia preventiva.

Il legislatore non ha predeterminato i casi di applicazione dell’obbligo di comparizione, ma va tenuto presente che questo non consegue automaticamente al divieto di accesso di cui al comma 1. La scelta sull’applicazione o meno della misura ulteriore è quindi rimessa dalla legge al questore, il quale dovrà però operare un attento esame della personalità del soggetto, anche sulla base di una ponderata valutazione delle circostanze soggettive ed oggettive, tali da indurre a ritenere sufficiente solo il primo ovvero da consentire anche il secondo.La Consulta prescrive che sia effettuata una valutazione prognostica relativamente alla pericolosità sociale dell’interessato[8].

Il provvedimento che prescrive l’obbligo di comparizione deve inoltre contenere, a pena di nullità, l’indicazione specifica delle competizioni sportive per le quali opera detto obbligo, nonché la durata del medesimo, che deve essere ragionevolmente commisurata alle condizioni che lo giustificano.La mancata indicazione della durata del divieto costituisce causa di nullità insanabile dell’atto.

La sopra citata sentenza della Consulta, inoltre, ha precisato che mentre il divieto di accesso ai luoghi in cui si tengono manifestazioni sportive attiene esclusivamente alla libertà di circolazione, la prescrizione dell’obbligo di comparizione alla P.S. incide direttamente sulla libertà personale, da qui la necessità, ai sensi dell’art. 13 Cost., di un provvedimento giurisdizionale di convalida dell’operato dell’autorità di P.S.

Si tratta, in definitiva, di un provvedimento non automatico che quindi necessariamente impone all’Autorità di pubblica sicurezza di valutare i motivi di necessità ed urgenza che giustificano anche l’emissione dell’obbligo di comparizione.

La particolare natura dell’obbligo di presentazione del soggetto destinatario del D.A.SPO. di presentarsi all’ufficio di P.S. necessita di una motivazione che tenga conto anche della pericolosità del soggetto e della gravità degli episodi accertati[9].

Tali prescrizioni indicano modalità di esercizio dell’azione di prevenzione e, in quanto tali, non sono stati considerati obbligatori come l’azione penale di cui all’art. 112 Cost. e non rientrano, in ragione di ciò, nella competenza esclusiva del pubblico ministero, né sono soggetti al sindacato dell’autorità giudiziaria nel caso di mancato esercizio di tale obbligo[10].

2.2 La procedura applicativa del D.A.SPO. e la convalida dell’obbligo di comparizione

La normativa, da un punto di vista applicativo, non fornisce criteri particolari in relazione alla competenza territoriale dell’autorità di P.S. deputata ad irrogare i divieti disciplinati dall’art. 6 della l. n. 401 del 1989. Giurisprudenza pressoché unanime ritiene competente in via principale il questore del luogo in cui le turbative si sono verificate[11].

Subordinatamente, ad esempio nel caso di turbative compiute all’estero, competente all’emanazione del divieto è la Questura del luogo di residenza o di dimora abituale dell’interessato.

Nel caso in cui il divieto di accesso preveda quale misura accessoria anche l’obbligo di comparizione dell’interessato nei confronti dell’Autorità di P.S., il questore deve immediatamente comunicare al Procuratore della Repubblica competente per territorio con riferimento all’ufficio del questore procedente, notificando all’interessato stesso il divieto suddetto.

Il Procuratore effettua inizialmente una delibazione sommaria con riferimento ai presupposti di legge che giustificano l’emissione del provvedimento. Successivamente, laddove non ritenga ricorrenti i presupposti, rinuncia alla richiesta di convalida con decreto motivato, determinando di conseguenza la perdita di efficacia della misura.

Nel caso in cui, invece, ritenga sussistenti i presupposti, formula entro quarantotto ore dalla notifica all’interessato richiesta di convalida della misura, indirizzandola al G.i.p. del Tribunale territorialmente competente in relazione alla sede della Questura che ha emesso la prescrizione.

Dato il collegamento esistente non con il fatto, ma tra l’organo giudicante e l’autorità questorile che ha emesso il provvedimento, si tratta di una competenza di carattere non territoriale bensì funzionale.

Con la l. n. 377 del 2001 è stato introdotto un comma 2-bis all’art. 6 della l. n. 401 del 1989 che prevede la facoltà per l’interessato di presentare personalmente o tramite difensore memorie e deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

Il giudice della convalida dovrà verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto che si concretizza in un contraddittorio cartolare nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l’interessato può presentare le sue deduzioni difensive, con la conseguenza che, qualora la decisione avvenga prima della scadenza del termine sopra specificato, l’ordinanza è affetta da vizio di violazione di legge.

Con riguardo alla natura di tale procedimento di convalida del DASPO davanti al giudice per le indagini preliminari emerge un possibile profilo di illegittimità costituzionale ex art. 117 comma 1 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, emerge.

È noto che, in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la regola fissata dall’art. 6 par. 1 CEDU, secondo la quale ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata in udienza pubblica, o quantomeno ha diritto di poterne chiedere la celebrazione in pubblico, tollera alcune eccezioni per i casi che non sollevano questione di credibilità o che non innescano controversia su fatti che necessitano di una udienza e per i quali i tribunali possono pronunciarsi in modo equo e ragionevole sulla base delle conclusioni presentate dalle parti e di altri elementi[12].

Ciò vale anche nel caso di accuse qualificabili come “penali” nella lata accezione fornita dalla Corte Europea. Pure a dispetto di una diversa qualificazione formale,sono da intendersi sostanzialmente penali gli illeciti e le relative sanzioni in presenza di alcune condizioni indicate dalla giurisprudenza sovranazionale, che ha, appunto, individuato dei criteri perché si possano estendere a detti illeciti le garanzie tipiche della materia penale[13].

Ebbene, se si osservano le decisioni della Consulta in punto di legittimità dell’udienza in camera di consiglio con cui si adottano misure di prevenzione personali, a fronte del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie, art. 6 par. 1 CEDU, si rileva che tale principio ha inciso sulla declaratoria di illegittimità costituzionale in relazione all’incidenza diretta, definitiva e sostanziale delle misure de quibus su beni dell’individuo costituzionalmente tutelati, quali la libertà personale, il patrimonio e la stessa libertà di iniziativa economica, nella misura in cui le disposizioni di riferimento non contemplano la possibilità per l’interessato di chiedere un dibattimento pubblico.

Per tali ragioni, ad esempio, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., l’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e l’art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica[14] .

Allora, sembrerebbe possibile pervenire alle medesime conclusioni[15] con riferimento al procedimento di convalida del DASPO, che è addirittura direttamente adottato dall’autorità di pubblica sicurezza,sia pure sotto la condizione della convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

Chiaramente il profilo qui illustrato riguarda unicamente l’ipotesi in cui il Questore applichi all’interessato non solo il divieto di partecipazione a determinate manifestazioni sportive, ma altresì l’obbligo di presentarsi presso l’ufficio di polizia competente: obbligo, questo, ben più penetrante e incidente sulla libertà di movimento e sulla libertà personale del soggetto destinatario della misura.

Tant’è che la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401, sostituito dall’art. 1 l. 24 febbraio 1995, n. 45, denunziato nella parte in cui non prevede che la speciale procedura di sindacato giurisdizionale prevista per l’ordine di comparire personalmente nell’ufficio di polizia durante le competizioni agonistiche, concerna anche il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le competizioni stesse.

Afferma infatti la Consulta che “i due previsti provvedimenti hanno portata ed effetti fra loro differenti, idonei ad incidere in grado diverso sulla libertà del soggetto destinatario e pertanto ragionevolmente differenziati anche nella disciplina dei rimedi”[16].

In relazione poi ai poteri di controllo del Giudice, la questione è stata ampiamente dibattuta dalla giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento, il sindacato giurisdizionale ha natura di mero controllo formale di legittimità.La Corte di Cassazione ha infatti ritenuto che il giudicante dovrà soltanto verificare se il provvedimento del Questore abbia indicato l’esistenza dei presupposti senza verificarne, però, l’effettiva presenza[17].

Un altro orientamento ritiene, invece, che il controllo debba essere completo: il G.i.p. deve verificare la sussistenza di tutti i presupposti che legittimano il provvedimento del questore, ivi compresi quelli afferenti al requisito di necessità ed urgenza della misura, alla pericolosità concreta ed attuale del soggetto e all’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate. Il controllo deve, inoltre, investire la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice.

Tale ultimo orientamento, in linea con le garanzie costituzionali, è stato recepito dal legislatore del 2014 con la modifica del comma 3 dell’art. 6 e trova il suo fondamento proprio in una sentenza della Consulta[18] che ha affermato che il giudizio di convalida deve coinvolgere la personalità del destinatario e le modalità di applicazione della misura, concretizzandosi in un controllo sulla ragionevolezza ed esigibilità della misura disposta con il provvedimento, consentendo, inoltre, allo stesso una piena conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio.

 

2.3 Il reato proprio del soggetto destinatario di D.A.SPO.

Ai sensi dell’art. 6 comma 6, il contravventore delle prescrizioni inerenti il divieto di accedere alle manifestazioni sportive è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da  €10.000 a €40.000.

Si tratta di un reato di pericolo astratto[19], il cui disvalore è rappresentato dalla mera disobbedienza[20] alle prescrizioni impartite dall’autorità competente a protezione dei beni giuridici superindividuali dell’ordine e della sicurezza pubblica.Ancora, si tratta di un reato omissivo proprio, in quanto può essere commesso soltanto da colui il quale sia destinatario del provvedimento questorile ed è punito a titolo di dolo.

È interessante notare come tale fattispecie sia dalla novella del 2001 trasformata da contravvenzione in delitto,di qui la necessità del dolo.

È inoltre da ritenersi superata in senso negativo la questione relativa alla legittimità costituzionale di un così elevato limite edittale di pena, relativo alla violazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, quando con riferimento alla violazione delle altre misure di prevenzione il limite di pena è nettamente più basso[21].

In base all’art. 8 comma 1-ter della legge, è però possibile procedere, a talune condizioni, all’arresto in flagranza differito. Infatti “nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto”.

Va, infine, evidenziato che il d.l. n. 53/2019 (cd. Decreto sicurezza bis) ha reso senza alcuna limitazione temporale la disposizione di cui sopra, prima efficace soltanto fino al 30.06.2020.

 

2.4 Il sistema delle impugnazioni

Per il sistema delle impugnazioni dei provvedimenti emessi ai sensi della l. n. 401 del 1989 occorre distinguere tra l’obbligo di comparizione presso l’ufficio o il comando di polizia ed il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

Con riferimento a quest’ultimo, che ha natura di atto prettamente amministrativo, è consentita soltanto una difesa ex post mediante ricorso al tribunale regionale amministrativo, competente in prima istanza, e dinanzi al Consiglio di Stato, in qualità di giudice di appello. Il sindacato è di sola legittimità e comprende anche il vizio dell’eccesso di potere.

I vizi di merito potranno essere presi in considerazione in sede di riesame del decreto da parte della stessa autorità amministrativa, mediante l’esercizio dei poteri di autotutela diretti e sollecitati tramite ricorso generico al prefetto.

Il comma 4 dell’art. 6 della l. n. 401 del 1989 disciplina, invece, il ricorso per cassazione nei confronti dell’ordinanza di convalida del G.i.p. della prescrizione di comparizione personale, ricorso che non sospende l’esecuzione dell’ordinanza. Ai sensi dell’art. 571 comma 3 c.p.p., sono legittimati a presentare ricorso l’interessato ed il suo difensore. Si ritiene sia legittimato anche il pubblico ministero competente per territorio.

I requisiti formali dell’impugnazione sono delineati dagli artt. 582 e 583 c.p.p., si propone con atto scritto, con indicazione del provvedimento impugnato, della data del medesimo, del giudice che lo ha emesso, dei capi e i punti della decisione ai quali si riferisce il ricorso, le richieste e i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni che sorreggono ogni richiesta.

Il ricorso può essere esperito per tutti i motivi di cui all’art. 606 c.p.p., e viene deciso entro il termine ordinatorio di trenta giorni dalla sua presentazione, in camera di consiglio.

La decisione della Corte può essere di inammissibilità del ricorso, di rigetto e di annullamento con o senza rinvio. In caso di annullamento con rinvio si applicano analogicamente le norme dettate in tema di convalida delle misure precautelari.

 

3. D.A.SPO. e legislatore dell’emergenza, vulnus normativo?

Tanto premesso, è giusto chiedersi se non sarebbe stato opportuno – e se non lo sia ancora – un intervento del legislatore, volto ad adeguare la disciplina del D.A.SPO. – sopra riportata – alla straordinarietà dei fatti di questi mesi.

Tale esigenza veniva avvertita, per la prima volta,quando sette tifosi dell’Atalanta, sottoposti a D.A.SPO. con obbligo di comparizione presso gli uffici di polizia, si recavano ad apporre le plurime firme nei rispettivi commissariati competenti in relazione al luogo di residenza durante e dopo la partita di calcio Valencia C.F. – Atalanta B.C., disputata “a porte chiuse” – ovverosia senza pubblico – il 10 marzo 2020, valida per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Prima di tale data la regione Lombardia era già stata dichiarata “zona rossa” e, come è noto, uno dei principali ‘focolai’ era proprio la provincia bergamasca. In virtù dello stato pandemico e delle disposizioni governative e regionali i sette tifosi, per il tramite del loro difensore, presentavano istanze per ottenere un esonero alle questure competenti, dalle quali non ricevevano alcuna risposta.

Nonostante la partita si giocasse in Spagna ed “a porte chiuse”, i tifosi, quindi, si recavano in commissariato per ottemperare all’obbligo loro imposto, in spregio ad ogni misura funzionale al contenimento del diffondersi del virus, oltre che ad ogni regola di buon senso.

Data la concitazione del momento, non veniva prestata particolare attenzione – forse dovuta – alla vicenda, sebbene alcune testate giornalistiche evidenziavano già allora la disfunzione del sistema.

Dopo quel momento il calcio italiano – ed europeo tutto – si fermò, sottraendosi, di fatto, rilevanza pratica alla questione.

La F.I.G.C., infatti, il 10 marzo con C.U. n.179/A provvedeva a sospendere tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto la propria egida, prima fino al 3 aprile, poi, con ulteriore comunicato, fino al 14 giugno.

Durante la sospensione si animava una querelle che vedeva contrapposti, come altre volte nella recente storia del calcio, la Federazione ed i gruppi ultras.

In particolare, la F.I.G.C., non avendo mai del tutto abbandonato l’idea di far ripartire il campionato, poco dopo la sospensione già si adoperava, supportata da gran parte delle società di serie A ed altre di serie B, per predisporre tutte le opportune misure perché ciò potesse avvenire.

Nel contempo i gruppi ultras di mezza Europa facevano quadrato e si riunivano sotto la sigla “Basta Abusi”.Circa 370 gruppi organizzati di 150 club europei di numerosi Paesi (tra i quali Italia, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Belgio, Bulgaria), su iniziativa italiana, pubblicavano un comunicato stampa per esercitare pressioni sulle autorità europee affinché i campionati non riprendessero, rivendicando un ruolo centrale nello sport che si definisce “popolare” per eccellenza.

Una ripresa dei campionati con partite senza pubblico sarebbe stata, oltre che irrispettosa nei confronti delle tante vittime del virus, mossa da ragioni puramente economiche.

Questo è quanto sostenuto per linee essenziali dal movimento nel manifesto suddetto.

Nonostante un tale dispiegamento di energie ed un’opera di coinvolgimento realizzato su scala europea, tutti i maggiori campionati europei riprendevano il loro corso, tra questi anche la serie A italiana, non prima che si disputassero semifinali di ritorno e finale di Coppa Italia, e la serie B.

Con la ripresa del calcio giocato, rigorosamente “a porte chiuse”, si ripresentava la questione tuttora irrisolta circa la necessità o meno di un adeguamento alla peculiarità della situazione delle prescrizioni oggetto della misura del D.A.SPO.

 

4. D.A.SPO. e partite “a porte chiuse”:ratio dell’obbligo di comparizione personale

In particolare, si avverte come doverosa un’analisi circa la compatibilità di tali misure con la previsione eccezionale di disputare la parte residua dei campionati di calcio 2019/20 di serie A e serie Ba porte chiuse” e di far riprendere i campionati, anche dilettantistici, per la stagione in corso con un numero di “spettatori/invitati[22]” talmente esiguo[23] da potersi ritenere inalterata la situazione rispetto al campionato scorso, quantomeno in termini di esigenze di tutela dell’ordine pubblico.

Corre l’obbligo di evidenziare, inoltre, che le disposizioni di parziale apertura, rectius “finta” apertura, hanno avuto vita breve e già il 24 ottobre il Governo[24] imponeva nuovamente la modalità “a porte chiuse”.

Ebbene, numerosissime sono state le richieste di sospensione- per l’intero periodo in cui si giochi senza spettatori o quasi- dell’obbligo di comparizione personale da parte dei “diffidati” di tutta Italia.

A tal proposito la Corte di Cassazione, superando un precedente indirizzo giurisprudenziale, ha affermato il principio di diritto secondo cui sulla richiesta di revoca o di modifica provvede il Giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo.

«Per quanto la norma non specifichi quale autorità sia competente a provvedere in tema di revoca o modifica – si legge in sentenza – la stessa deve esser individuata nell’autorità giudiziaria, allorquando il provvedimento del Questore – oltre al divieto di accesso – abbia ad oggetto l’obbligo di presentazione».

«Tale conclusione – specifica il Collegio – appare giustificata dalla natura dell’obbligo medesimo – quale misura di prevenzione che incide sulla libertà personale – per come costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, nonché da quella costituzionale. Il precedente orientamento – motivato sulla natura eminentemente amministrativa della misura, e quindi dell’intera procedura, con intervento giurisdizionale incidentale e nella sola fase genetica – non pare conciliarsi con la lettura operatane dalla Corte costituzionale, con la natura da questa riconosciuta all’obbligo di presentazione e, pertanto, con le garanzie anche in punto di tutela giurisdizionale che alla stessa debbono conseguire»

Questo, dunque, il principio di diritto sancito dalla Corte: «competente a decidere sulla richiesta di revoca o di modifica del provvedimento impositivo dell’obbligo, previsto dall’art. 6 comma 2, L. n. 401 del 1989, di comparire ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza di manifestazioni sportive, è il giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo»[25].

Questi è, quindi, chiamato a valutare la tenuta di quei presupposti, sopra individuati e fondanti la legittimità di una tale misura afflittiva, a fronte di partite rispetto alle quali non può dirsi sussistano rischi di violazioni del divieto di accesso allo stadio, che risulta blindato per tutti o quasi.

Sul punto sono già rilevabilicontrastanti orientamenti giurisprudenziali, cui corrispondono differenti opinioni circa la corretta ratioalla qualeispirare la misura dell’obbligo di comparizione.

 

4.1 Provvedimenti di rigetto delle richieste di sospensione

Un primo orientamento valorizza il divieto di accesso in tutta la sua ampiezza.

In particolare, tiene conto del fatto che il divieto di accesso può riferirsi anche a luoghi diversi dagli impianti sportivi e coincidenti con quelli interessati alla sosta, al transito e al trasporto di persone che assistono o partecipano alla manifestazione sportiva. L’interdizione alle manifestazioni sportive e ai luoghi interessati dal transito e dalla sosta dei tifosi e degli atleti deve essere riferita, infatti, secondo il dato normativo, a manifestazioni e luoghi che siano “specificamente indicati”.

Da ciò deriverebbe l’inidoneità della chiusura al pubblico del solo impianto sportivo a far venir meno quelle esigenze di prevenzione che giustificano l’obbligo di comparizione personale.

Il destinatario della misura interdittiva, secondo tale tesi giurisprudenziale, ben potrebbe rendersi pericoloso nelle zone circostanti l’impianto in cui transitano i calciatori, il personale di sicurezza ed i dipendenti delle squadre.

Risulta quindi necessario assicurarsi che il destinatario di D.A.SPO. non si trovi in detti luoghi tenendo fermo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante le partite disputate “a porte chiuse”, a cui si intende equiparare – come già evidenziato – la situazione, verificatasi ad inizio stagione, delle partite per le quali sia consentito l’accesso di un numero massimo di mille spettatori.

In tal senso recente giurisprudenza[26]– comunque precedente la diffusione del virus-ha statuito che “anche alla luce della ratio della normativa in tema di violenza legata agli eventi sportivi, deve pertanto ribadirsi che, in assenza di espresse limitazioni di segno contrario, […] il divieto imposto dal Questore di partecipare alle manifestazioni sportive deve ritenersi esteso nel settore calcistico anche alle partite disputate dalle formazioni giovanili, assumendo rilievo non l’anagrafe dei giocatori, ma l’idoneità dell’incontro agonistico a richiamare l’attenzione della collettività, a prescindere dalla natura amichevole o ufficiale della gara, o dall’accessibilità o meno della partita al pubblico, valendo cioè il divieto anche per le gare eventualmente disputate ‘a porte chiuse’.”[27]

Del tutto analoghe sono le motivazioni che sostengono le ordinanze di rigetto emesse da alcuni G.i.p. in risposta alle richieste di sospensione di cui sopra.

Tra queste, l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze[28], con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione“per l’intera durata della vigenza delle disposizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio” dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Secondo il G.i.p. la prescrizione conserva la sua validità ed efficacia, nonostante le partite si giochino senza pubblico, riportando- per linee essenziali- le argomentazioni sopra esposte.

4.2 Provvedimenti di accoglimento

Differentemente, altra parte della giurisprudenza osserva la funzione dell’obbligo di comparizione da un diverso angolo prospettico.

Tale misura preventiva, che incide- come detto- in maniera consistente sulla libertà personale del destinatario, ha motivo di esistere solo se le si riconosce carattere accessorio e strumentale al divieto di accesso, questa volta inteso nella sua accezione più essenziale.

E’ vero che il D.A.SPO., se espressamente previsto dalla disposizione del questore, può estendersi alle zone circostanti, ma l’accessorietà dell’obbligo di comparizione la si deve riferire al divieto di accesso all’interno dello stadio o del palazzo dello sport.

Venendo meno la possibilità che il soggetto “pericoloso” si introduca all’interno dell’impianto, le finalità rafforzative della misura interdittiva restano relegate ad un piano teorico, del tutto inidoneo a giustificare una così afflittiva prescrizione.

L’obbligo di presentazione alla P.G. nasce, nelle intenzioni del legislatore storico, come strumento per impedire al destinatario del D.A.SPO. di eludere i divieti impostigli dal questore, con particolare riferimento alla possibilità che lo stesso si introduca – camuffato- nel luogo in cui si tiene la manifestazione sportiva.

Attribuire all’obbligo di comparizione personale la funzione di rendere efficace una misura che è concepita soltanto in quanto accessoria – il divieto di accesso esteso alle zone di sosta e transito di tifosi ed atleti- in assenza della necessità di rafforzare la principale – il divieto di accesso allo stadio – vuol dire, probabilmente, anticipare eccessivamente l’intervento preventivo statale, comprimendo ingiustificatamente diritti fondamentali della persona.

Quanto sostenuto vale in assoluto, ma a maggior ragione rispetto a circostanze anomale in forza delle quali la ‘patologia’ diviene ‘fisiologia’.

E’ in quest’ottica che va accolto con favore l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’obbligo di comparizione personale sia da intendersi sospeso per l’intera durata della vigenza delle disposizioni con cui si prescrive lo svolgimento delle partite “a porte chiuse”.

In particolare, si porta all’attenzione del lettore un’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brescia[29] ed una del G.i.p. del Tribunale di Udine[30], con le quali, tra le altre, si è data attuazione ai principi suesposti, sottolineando la temporanea assenza dell’attualità, connotato essenziale della pericolosità sociale che, soltanto se sussistente, permetterebbe detta particolare vigilanza.

5. Riflessioni conclusive

La peculiarità della questione impone delle riflessioni.

Ciò che si può cogliere con facilità è la stringente necessità di interventi normativi, che siano–prima ed oltre che rispettosi dei principi fondamentali e generali dell’ordinamento -ragionevoli e che tengano presente l’eccezionalità del momento storico.

Il bilanciamento degli interessi e dei diritti fondamentali confliggenti è quanto mai necessaria[31].

Si ritengono auspicabili interventi- tanto normativi quanto giurisprudenziali- informati sì ai principi generali, ma pure dettati dal buon senso ed attualizzati rispetto al contesto fattuale a dir poco anomalo.

Può considerarsi ragionevole un trattamento così diverso – come è quello che deriva dalle contrastanti decisioni dei G.i.p. dei Tribunali di tutta Italia sulle richieste di sospensione dell’obbligo di comparizione personale – riservato a tifosi, magari della stessa squadra, nei cui confronti sia stato disposto illo tempore il D.A.SPO. con annesso obbligo accessorio per fatti assolutamente analoghi?

Trattasi di discriminazioni di non poco momento, se si tiene conto del fatto che i provvedimenti de quibus incidono su uno dei diritti fondamentali per definizione, quale è la libertà personale, costituzionalmente tutelata dall’art. 13 Cost.

A fronte di un così contrastato quadro giurisprudenziale e di uno scarno dato normativo (assente se lo si riferisce alla situazione emergenziale, rispetto alla quale il legislatore è rimasto silente) è possibile ritenere conforme al principio di prevedibilità il reato proprio del tifoso destinatario di D.A.SPO. di cui all’art. 6 co. 6 l. n. 401/1989 in ipotesi in cui le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 (divieto di accesso ed obbligo di comparizione personale) avvengano rispetto a partite “a porte chiuse”?

Sebbene l’indeterminatezza qui non raggiunga i livelli delle prescrizioni di cui all’art. 8 punto 4 del D.lgs. n. 159/2011- “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”- stigmatizzati di recente dalla Corte Costituzionale[32][33], la cui violazione dava vita, prima della declaratoria di incostituzionalità, al reato proprio del sorvegliato speciale di cui all’art. 75 co. 2 d.lgs. n. 159/2011, non si ritiene del tutto peregrina – anzi la si sollecita – una riflessione in tal senso.

Alla luce di tali evidenziate incertezze, può veramente dirsi che il soggetto destinatario di un D.A.SPO., cui si accompagni la prescrizione dell’obbligo di comparizione personale, possa prevedere le conseguenze penali derivanti dalla propria violazione dell’obbligo di presentazione alla P.G. perpetrata durante partite giocate “a porte chiuse”?

Laddove una misura straordinaria, quale è quella di far disputare le partite senza pubblico o quasi, pure altre volte eccezionalmente prevista, viene adottata per le partite di tutte le squadre, si ribalta l’ordinario rapporto regola/eccezione, rischiando di far vacillare un quadro normativo che, in tempi normali, per quanto essenziale nei contenuti, risulta sufficientemente chiaro, preciso e determinato.

Pur disconoscendo ogni vizio di prevedibilità della disposizione, il reato di cui all’art. 6 co. 6 l. n. 401/1989, nella parte in cui incrimina il soggetto che viola l’obbligo di comparizione personale durante partite “a porte chiuse”, è compatibile con il principio di offensività?Può dirsi che il bene giuridico tutelato- ovverosia l’ordine pubblico- sia realmente esposto a pericolo?

Quella presunzione di pericolosità, immaginata dal legislatore con riferimento a manifestazioni sportive cui sia consentito l’accesso al pubblico, può ritenersi rispondente all’id quod plerumque accidit se la gara viene disputata in totale – o quasi – assenza di pubblico?

Si rischia, così, di criminalizzare condotte prive di alcuna dannosità sociale sulla base di una labile connessione con beni giuridici di rilievo[34].

Può parimenti dirsi che una pena così rigorosa- reclusione da uno a tre anni e multa da 10000 euro a 40000 euro- sia proporzionata alla condotta, calata nel contesto più volte già descritto?

Troppi gli interrogativi per una materia quale è quella penale che, invece, pretende certezze.

Preso atto, quindi, dell’occasione mancata dal legislatore di intervenire per il campionato conclusosi quest’estate, ci si augura che la questione sia presa in considerazione il prima possibile per il campionato in corso.

I campionati 2020/2021 hanno visto – come sopra evidenziato –  una ridottissima e simbolica apertura al pubblico per le prime partite, salvo immediatamente ripiegaresulla modalità “a porte chiuse” al crescere della curva dei contagi.

E’ bene chiarire che la validità delle riflessioni fin qui svolte resiste a modifiche, marginali e quindi irrilevanti, del presupposto fattuale. Dette parziali aperture non determinano alcun cambiamento sostanziale in termini di esigenze di tutela dell’ordine pubblico rispetto alle partite che si svolgono in totale assenza di tifosi.

Un pur non improbabile ritorno della presenza del pubblico – nella misura sopra evidenziata – al prossimo calo dei contagi, non cambia i termini della questione.

Le necessarie restrizioni – tanto le “porte chiuse”quanto il limite di mille spettatori – impediscono qualsiasi manifestazione di tifo ordinariamente riscontrabile nelle curve di tutti gli stadi italiani.

Questo ed il divieto generale di trasferta riducono al minimo – se non lo elidono – il rischio di compromissioni dell’ordine pubblico.

Merita di essere posta in evidenza anche la totale assenza di coordinamento tra gli obblighi di comparizione personale durante le partite e le limitazioni della mobilità imposte in molte Regioni, tutte se si considerano le fasce orarie,pure contestuali a quelle in cui si disputano alcune partite di calcio serali, nelle quali opera il divieto di circolazione.

E’ appena il caso di rilevare la rinnovata illogicità – del tipo di quella di Bergamo per la partita Valencia C.F. – Atalanta B.C. del 10 marzo scorso–nelle disposizioni, che impongono, da un lato, l’obbligo di comparizione personale e, dall’altro, di evitare ogni spostamento non indispensabile allo scopo di arginare la diffusione del contagio.

Si ritiene quindi assolutamente auspicabile- se non una conformazione generale della giurisprudenza tutta all’orientamento che, facendo corretto uso del metro del buon senso, sta determinando una sospensione dell’obbligo di comparizione per l’intero periodo di vigenza delle disposizioni con cui si prescrive lo svolgimento delle partite “a porte chiuse” ovvero con restrizioni ad essa equiparabili- un intervento normativo che introduca una disciplina dell’emergenza.

Le vite di tutti sono sospese, fissate nel presente, con l’impossibilità di fare alcun tipo di progetto a medio e lungo termine.Il calcio, in questo quadro drammatico, ricopre inevitabilmente un ruolo marginale.Nonostante ciò, chi di dovere ha provveduto con dovizia di particolari a predisporre tutto quanto servisse perché il calcio giocato continuasse.

Mentre chiara è stata la posizione dei più appassionati che hanno sbandierato in maniera del tutto pacifica il loro parere contrario alla ripresa post lockdown, perseverando tuttora su questa linea.

Non sorprende, quindi, il calo drastico degli spettatori televisivi registrato per l’ultima parte del campionato scorso: la serie A ha perso circa 2,5 milioni di spettatori in media a giornata ed un trend simile si registra nella parte iniziale del campionato in corso.

Sorprende, invece, che proprio in seno a quei gruppi che hanno proposto, rispettosamente, lo stop definitivo ai campionati di calcio, ci sia chi è costretto ad andare a firmare più volte, come visto, durante partite clamorosamente silenti.

Ed allora, sarebbe forse giusto aspettarsi che il cd. legislatore dell’emergenza intervenga sul punto ed effettui un quanto mai necessario bilanciamento tra esigenze di tutela preventiva dell’ordine pubblico – se realmente avvertite – e la libertà personale del soggetto sottoposto a D.A.SPO., pericolosamente esposta a compressioni ingiustificate.

[1]ARRIGO SACCHI, ex allenatore di calcio ed opinionista sportivo, citato in Giuseppe Picciano, Italiano, istruzioni per l’abuso, Editrice UNI Service, 2008, p. 13.

[2]Prima dell’organica rivisitazione attuata dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il testo normativo fondamentale in materia risultava essere la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che prevedeva un sistema misto in cui l’applicazione delle misure di prevenzione era attribuita in parte all’Autorità di pubblica sicurezza, in parte all’Autorità Giudiziaria.

Le altre due fonti principali in materia erano la legge 31 maggio 1965, n. 575, poi integrata dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 (c.d. legge Rognoni-La Torre), che ha ampliato l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione “agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso” e la legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. Reale), con cui il legislatore ha esteso il sistema della prevenzione ai fenomeni eversivi e terroristici.

In tale variegato quadro normativo, il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) ha operato una rivisitazione sistematica della disciplina normativa dedicata alle misure di prevenzione.

Il codice, all’art. 120, ha provveduto, contestualmente alla emanazione della nuova disciplina in materia, anche all’abrogazione espressa delle precedenti fonti normative sul punto, confluite sostanzialmente nelle nuove norme.

[3]G. LAVIGNA e F. MAZARA GRIMANI, Reati e sanzioni allo stadio,Varese 2016, p. 5.

[4] Corte di Cassazione SS. UU. penali, sentenza n. 4441 del 29 novembre 2005, depositata il 3 febbraio 2006, pubblicata sulla banca dati De Jure dell’Editore Giuffrè.

[5]Quale è quella cui fa riferimento, ad esempio, la l. 31 maggio 1965, n. 575 (“Disposizioni contro la mafia”), in cui fu stabilita l’applicabilità delle misure della sorveglianza speciale, dell’obbligo e del divieto di soggiorno, nei confronti dei soggetti “indiziati di appartenere ad associazioni mafiose”.

[6]Le misure di prevenzione sono anche definite “ante delictum”. In realtà si è di fronte, come costante, a misure “praeter delictum”, e ciò dà la dimensione dell’“anomalia” che caratterizza le misure in oggetto, nel senso che si tratta di c.d. pene del sospetto, cioè a dire di irrogazione di sanzioni sovente privative della libertà personale e più di recente anche del patrimonio, senza tuttavia la commissione previa di un reato. Sul punto cfr. FIANDACA, Misure di prevenzione, in Dig. Disc. Pen., VIII, p. 111 ss.

[7]Più in generale, il sistema delle misure di prevenzione praeter delictum sovente presenta elementi di repressione.

In ipotesi di tal fatta, si è al cospetto non già di un diritto amministrativo, seppur di carattere punitivo, per la semplice, ma decisiva ragione che l’illecito amministrativo depenalizzato non contiene mai sanzioni privative della libertà personale, cosa che invece avviene certamente per le misure di prevenzione di carattere personale.

Sul punto cfr. S. FURFARO, Misure di prevenzione,Milano 2013, p. 21.

[8]Corte Costituzionale, sentenza n. 193 del 12 giugno 1996., pubblicata su sito istituzionale www.cortecostituzionale.it

[9] Cass. pen., sez. III, sentenza 6 giugno 2016, n. 23303.pubblicata sulla banca dati “De Jure” dell’Editore Giuffrè.

[10]F. CORTESI,Le norme contro la violenza negli stadi. Tra misure di prevenzione e processo penale, Cagliari 2005.

[11]Ex plurimis,Cass. Pen., sez. I, sentenza 3 novembre 2004, n. 46043, pubblicata sulla banca dati De Jure dell’Editore Giuffrè.

[12]Corte europea diritti dell’uomo, Grande Chambre, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia, pubblicata sul sito istituzionale della Corte Edu www.hudoc.echr.coe.int.

[13]Sul tema delle accuse “latamente penali” e sull’allargamento delle garanzie della CEDU agli illeciti penal-amministrativi cfr. Corte europea diritti dell’uomo, sez. II, 04/03/2014, n. 18640, Grande Stevens c. Italia, pubblicata sul sito istituzionale della Corte Edu www.hudoc.echr.coe.int. ed ancora cfr. Corte europea diritti dell’uomo, Grande Camera, 15/11/2016, nn. 24130/11 e 29758/11, pubblicata sul sito istituzionale della Corte Edu www.hudoc.echr.coe.int.

Cfr. F. VIGANÒ, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell’art. 50 della carta? (a margine della sentenza Grande Stevens della corte edu), pubblicato in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 2014.

[14] Corte Costituzionale, sentenza n. 93 del 2010, pubblicata in G.U. n. 11 del 17/03/2010.

[15]Sul punto cfr. A. BONOMI e G. PAVICH, Daspo e problemi di costituzionalità, pubblicato in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 2015.

[16]Corte Costituzionale, sentenza n. 193 del 30 maggio 1996, pubblicata in G.U. n. 25 del 19/06/1996.

In proposito cfr. G. LAVIGNA e F. MAZARA GRIMANI, Reati e sanzioni allo stadio, Varese 2016.

[17] Cass. Pen., Sez. I, sentenza del 6 maggio 2004, n. 24587, pubblicata sulla banca dati De Jure dell’Editore Giuffrè.

[18] Corte Costituzionale, sentenza n. 512 del 20 novembre del 2002, pubblicata in G.U. n. 49 del 11/12/2002.

[19]Sulla incompatibilità tra le fattispecie di pericolo astratto e la funzione rieducativa della pena cfr. S. MOCCIA, Diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, Napoli, 2006, pp. 185 e ss.

[20]Sul rischio di trasformare i reati di pericolo astratto in illeciti di mera disobbedienza con inevitabilevulnusal cd. principio di offensività cfr. M. GALLO, I reati di pericolo, in Foro penale, 1969, p. 8;E. MUSCO, L’illusione penalistica, Milano 2004, p. 55 ss. e, in particolare, p. 59.

Sul tema, in generale, cfr. A. MANNA, Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, Pisa, 2019.

[21] Corte Costituzionale, sentenza n. 22 del 22 gennaio 2007, pubblicata in G.U. n. 6 del 07/02/2007.

[22]Si tenga conto che nella quasi totalità dei casi si tratta di spettatori “invitati” dalle società sportive o dagli sponsor delle stesse.

[23]Ai sensi del DPCM del 13 ottobre 2020 “[…]per  gli  eventi  e  le  competizioni  riguardanti  gli  sport individuali  e  di  squadra –  riconosciuti  dal  Comitato   olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP)  e dalle  rispettive  federazioni,  ovvero  organizzati   da   organismi sportivi internazionali – e’ consentita la presenza di pubblico,  con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni  sportive  all’aperto”.

[24]DPCMdel 24 ottobre 2020 “[…]restano consentiti soltanto gli  eventi  e  le  competizioni sportive,  riconosciuti   di   interesse   nazionale,   nei   settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI), dal Comitato  italiano  paralimpico  (CIP)  e  dalle rispettive  federazioni  sportive  nazionali,   discipline   sportive

associate,  enti  di  promozione  sportiva,  ovvero  organizzati   da organismi sportivi internazionali, all’interno di  impianti  sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all’aperto  senza  la  presenza  di pubblico,  nel  rispetto  dei  protocolli  emanati  dalle  rispettiveFederazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva”.

[25]Cass. Pen., Sez. III, 15 giugno 2016, n. 24819, pubblicata sulla banca dati De Jure dell’Editore Giuffrè.

[26] Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 12 marzo 2019, n. 10795, pubblicata sulla banca dati De Jure dell’Editore Giuffrè.

[27]Cfr.Calcio: Cassazione, Daspo vale anche per partite “primavera”,pubblicato in Diritto24.ilSole24ore.com, 2019.

[28]Ordinanza G.I.P. Firenze 22.06.2020 relativa al proc. n. 1128/19 R.G. N.R. e n. 24/19 del R.G. G.I.P.

[29]Ordinanza G.I.P. Brescia 10.06.2020 relativa al procedimento n. 645/2020 mod. n. 45.

[30]Ordinanza G.I.P. Udine 18.06.2020 relativa al procedimento R.G. N.R. 8298/17 e n. 5520/17 R.G. GIP.

[31]Sul punto cfr. Cass. Pen., sez. III, 17 luglio 2020, n. 21367, sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della sospensione della prescrizione disposta dall’art. 83 del d.l. 18 marzo 2020, in particolare“la deroga al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, previsto dall’art. 25, comma 2, Cost. risulta giustificata dall’esigenza di tutelare il bene primario della salute, conseguente ad un fenomeno pandemico eccezionale e temporaneo, dovendosi realizzare un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali è assoluto e inderogabile”.

[32]Corte Costituzionale, sentenza n. 25 del 24 gennaio 2019, pubblicata in G.U. n. 10 del 06/03/2019.

[33]Cfr. D. PIVA, Misure di prevenzione – Corte cost., n. 25 del 2019, pubblicato in archiviopenale.it,2019.

  1. FINOCCHIARO, Due pronunce della corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza De Tommaso della Corte Edu, pubblicato in dirittopenalecontemporaneo.it, 2019.

[34]S. MOCCIA, Diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica,cit., p. 187.

Tags

Condividi su:

Articoli Correlati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore