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Il Decreto “Ristori bis”: nuove disposizioni per il giudizio di appello e sospensione della prescrizione e dei termini di custodia cautelare.

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E’ stato approvato oggi, 9 novembre 2020, il D.L. c.d. Ristori bis.

Tra i vari interventi, gli art. 23 e 24 introducono nuove disposizioni per la decisione nei giudizi di appello e si introducono nuove sospensioni del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare.

L’art. 23, infatti, prevede che fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire.
Il pubblico ministero, entro il decimo giorno antecedente all’udienza, formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente,
per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all’ articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza.

Le disposizioni suddette non si applicano nei procedimenti nei quali l’udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto. Invece, nei procedimenti nei quali l’udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato all’udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

L’art. 24, invece, disciplina le nuove disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si prevede, infatti, che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l’udienza è rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute.

In tal caso l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale.

Nel computo dei termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione previsti dal comma 1 dell’art. 24 suddetto.

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