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Il fenomeno del vitriolage: da circostanza aggravante a fattispecie autonoma di reato

 

L’art. 583 quinquies punisce con la reclusione da 8 a 14 anni colui che cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente al viso. La fattispecie mira a sanzionare come reato autonomo il fenomeno che prende il nome di vitriolage, noto anche come acid attack o acid throwing[1]. Esso consiste nell’aggressione mediante getto indirizzato principalmente al volto di esogeni caustici, ad esempio acido solforico, nitrico o cloridrico, con il fine di sfigurare in modo permanente la vittima. Il più comune corrosivo utilizzato è l’acido solforico, da cui il fenomeno prende il nome. Infatti, in inglese l’acido solforico è detto “oil of vitriol”, da cui deriva l’espressione vitriolage[2]. Il fenomeno appresenta una modalità criminosa altamente lesiva dell’integrità psicofisica della vittima; infatti l’impatto psichico dell’alterazione sfregiante sulla vittima è elevatissimo.

Il reato è stato introdotto nel codice penale dall’art. 12 della legge 19 luglio 2019, n. 69, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»[3]. La fattispecie si inserisce nel quadro di plurime misure legislative che perseguono lo scopo di rafforzare la tutela penale delle vittime di violenze domestiche e di genere.

 

1. La legge 19 luglio 2019, n. 69.

 

In generale, la legge 19 luglio 2019, n. 69 è comunemente denominata dai mezzi di comunicazione e dagli stessi esponenti del mondo politico con l’espressione “Codice rosso”  per aver introdotto una corsia prioritaria e accelerata alla trattazione dei casi di violenza sulle donne, al pari del “codice rosso” che, a fini di smistamento, viene assegnato ai casi più gravi, richiedenti un immediato intervento, nei servizi di Pronto Soccorso degli ospedali[4]. Essa consta di 21 articoli e contempla una serie di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e ad altre disposizioni collegate[5], che perseguono lo scopo di rafforzare la tutela penale delle vittime di violenze domestiche e di genere. La nuova legge, da un lato, è finalizzata al rafforzamento del sistema di tutela preventiva delle vittime; dall’altro, inasprisce la risposta punitiva, inserendo nuove figure di reato, nuove circostanze aggravanti e innalzando i limiti edittali di reati già esistenti[6]. Con specifico riferimento alle modifiche apportate al diritto penale sostanziale, la legge 19 luglio 2019, n. 69 ha previsto l’introduzione nel Codice penale di quattro nuovi delitti: il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti all’art. 612 ter c.p.[7], il delitto di costrizione o induzione al matrimonio all’art. 558 bis c.p.[8], il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso all’art. 583 quinquies c.p., il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa all’art. 387 bis c.p. Inoltre, la novella legislativa ha previsto decisivi aumenti sanzionatori, che hanno riguardato pressoché tutte le figure di reato o le circostanze aggravanti che possono trovare applicazione in casi di violenza sulle donne o violenze di genere[9]. Ancora, sempre sul versante del diritto penale sostanziale, la novella del 2019 ha apportato rilevanti modifiche nell’ambito dei delitti di violenza sessuale, del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, delle circostanze aggravanti del delitto di omicidio doloso, della disciplina della sospensione condizionale della pena[10]. Per quanto riguarda le modifiche al codice di procedura penale, la legge “Codice rosso” introduce numerosi strumenti principalmente destinati a velocizzare le indagini e l’instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza sulle donne e di violenza di genere[11]. Inoltre, sono introdotti mezzi funzionali all’eventuale adozione di rimedi a protezione delle vittime, adeguando così l’ordinamento italiano alla Direttiva 2012/29/UE, e in particolare al Capo 4 (art. 18-24), dedicato alla salvaguardia delle vittime e al riconoscimento di specifiche esigenze di protezione delle stesse.

 

2. La fattispecie di cui all’art. 583 quinquies c.p.

 

L’art. 583 quinquies è inserito dalla legge 19 luglio 2019 n. 69 nel Codice penale, in particolare, nel contesto delle lesioni gravi e gravissime, tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale.

Nella formulazione originaria del Codice, la deformazione e lo sfregio permanente del viso erano puniti ai sensi dell’art. 583, co. 2, n. 4 c.p. In passato un orientamento, invero minoritario, identificava, all’interno dell’art. 583 c.p., una pluralità di fattispecie autonome di reato, escludendo qualsiasi rapporto di specie a genere tra l’ipotesi di deformazione e sfregio, da una parte, e la fattispecie di lesioni personali, dall’altro[12]. Secondo l’orientamento maggioritario, invece, l’art. 583 c.p. costituiva una circostanza aggravante della fattispecie di lesioni personali, avuto riguardo alla rubrica, alla presenza di elementi specializzati rispetto all’ipotesi base delle lesioni personali e al testo dell’art. 582 che rinvia alle circostanze aggravanti di cui all’art. 583 c.p.[13].

Con l’entrata in vigore della legge 19 luglio 2019 n. 69 il 9 agosto 2019, il legislatore ha introdotto chiaramente una fattispecie autonoma di reato, per quanto attiene alla specifica ipotesi della deformazione e sfregio permanente al viso. Infatti, la circostanza aggravante prima prevista all’art. 583, co. 2, n. 4 c.p.[14] muta, divenendo una fattispecie autonoma di reato che punisce con la reclusione da 8 a 14 anni colui che cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente al viso[15]. Alla luce dei principi generali del diritto penale, la fattispecie viene sottratta, quindi, al giudizio di bilanciamento, di cui all’art. 69 c.p., con eventuali circostanze attenuanti. Ancora, il comma 2 dell’art. 12 della legge 19 luglio 2019 n. 69 aggiunge la nuova fattispecie delittuosa nell’elencazione di cui all’art. 576, comma 1, n. 5, c.p., per cui la commissione di tale reato in occasione del più grave delitto di omicidio comporta la pena dell’ergastolo. Infine, il comma 4 del medesimo art. 12 inserisce il nuovo delitto nel novero dei reati richiamati dall’art. 585, per cui la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 576, ed è aumentata fino ad un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. Infine, il legislatore ha inserito il nuovo delitto in esame fra quelli la cui commissione, in occasione della consumazione del delitto di omicidio, comporta l’applicazione della pena dell’ergastolo (art. 576, comma 1, lett. 5).

L’introduzione della nuova fattispecie autonoma di cui all’art. 583 quinquies c.p. è stata preceduta dalla proposta – respinta – presentata con il disegno di legge n. 2757 che ipotizzava l’introduzione nel Codice penale dell’art. 577 bis, rubricato «Omicidio d’identità»[16], delle aggravanti specifiche all’art. 577 ter e delle pene accessorie di cui all’art. 577 quater c.p.

Nella Relazione di accompagnamento[17]  al d.d.l. n. 2757 si fa esplicito riferimento ad alcuni casi di «donne che hanno subito dal loro ex partner il peggiore degli affronti, delle torture possibili, ovverosia la cancellazione della propria identità». «Un attacco premeditato con l’acido ha sfregiato il loro volto per sempre, costringendole ad un calvario psichico e medico, nonché ad una lunga serie di interventi chirurgici e ricostruttivi per riuscire a riottenere la parvenza di un volto. La gravità di questa tipologia di attacchi, ripetuta su altre donne, merita un’attenzione particolare da parte di un Parlamento che ha trasversalmente dimostrato di avere a cuore le sorti del mondo femminile». Inoltre, si specifica che «il volto distrutto e volutamente sfregiato per sempre ha il valore di una morte civile, inferta con inaudito cinismo e frutto o causa, sopra ogni cosa, della volontà violenta di restare unici padroni della bellezza, dell’io profondo della vittima che si sarebbe voluta possedere». Ancora, si afferma che si tratta di comportamenti dettati da «un odio e una ferocia tali da richiedere una rubricazione normativa diversa dalla lesione grave o gravissima subita in qualunque altra parte del corpo umano».

Il Parlamento ha respinto l’ipotesi di costruire un «omicidio di identità» a carico di chi «cagiona al volto di una persona danni parziali o totali, tali da modificare le caratteristiche dello stesso»[18]. Tuttavia, le medesime ragioni di politica criminale hanno portato il legislatore a trasformare l’aggravante della deformazione o sfregio permanente al viso in fattispecie autonoma con la legge 19 luglio 2019 n. 69. Identici motivi hanno sollecitato altri Paesi a prevedere pene limitative della libertà molto severe per contrastare coloro che perseguono, intenzionalmente, lo scopo di sfigurare il volto della vittima[19].

La scelta del legislatore di trasformare una circostanza aggravante in fattispecie autonoma non costituisce un unicum. Già in passato, il legislatore aveva utilizzato un simile meccanismo trasformando le due aggravanti del furto domiciliare (art. 625 n. 1) e del furto con scippo (art. 625 n. 4) in reati autonomi, con pena pecuniaria triplicata nel minimo, sottraendole così al bilanciamento di cui all’art. 69[20].

Sul piano strutturale, il raffronto tra l’abrogata circostanza aggravante e la nuova fattispecie autonoma non fa emergere differenze rilevanti, ad eccezione del diverso regime sanzionatorio, in quanto entrambe si riferiscono ai concetti di «deformazione» e di «sfregio» permanente del viso. Già in epoca precedente all’introduzione del “Codice rosso”, con riferimento all’aggravante della deformazione, ovvero dello sfregio permanente del viso, la giurisprudenza – con cui concorda anche la dottrina[21] – ha precisato che cosa debba intendersi per viso. Si tratta della parte che maggiormente interessa la venustà e il decoro della persona[22]. Il viso è la parte anteriore del capo che va dalla fronte fino all’estremità del mento e dall’uno all’altro orecchio, comprendendo anche le immediate zone di contorno che necessariamente contribuiscono alla formazione ed al completamento dell’immagine[23]. Per deformazione si deve intendere un’alterazione anatomica del viso che ne alteri profondamente la simmetria tanto da causarne uno sfiguramento. Lo sfregio è inteso come un qualsiasi nocumento che non venga a determinare la più grave conseguenza della deformazione, ma che importa un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso[24]. In particolare, integra lo sfregio permanente qualsiasi segno idoneo ad alterare la fisionomia della persona, ancorchè di dimensioni contenute, rispetto ai tratti naturali dei lineamenti, escludendone l’armonia con effetto sgradevole o di ilarità, anche se non di ripugnanza, e compromettendone l’immagine in senso estetico. Non rileva in tal caso la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale[25]. L’interpretazione della giurisprudenza e della dottrina non ha subito modificazioni di rilievo in seguito alla trasformazione della fattispecie da circostanza aggravante a titolo autonomo di reato, perché la struttura letterale della norma è rimasta invariata.

La trasformazione dell’aggravante di cui all’art. 583, comma 2, c.p. in fattispecie autonoma determina rilevanti conseguenze con riferimento al computo delle circostanze. Infatti, prima della legge n. 19 luglio 2019 n. 69, la riforma del 1990 aveva armonizzato la disciplina dell’imputazione delle circostanze aggravanti al principio di colpevolezza, richiedendo, pertanto, almeno la colpa in capo all’agente come titolo di ascrizione. Quindi, la circostanza aggravante della deformazione o dello sfregio permanente del viso poteva essere addebitata all’autore solo se in linea con il principio di colpevolezza e, quindi, soltanto se era dall’agente conosciuta ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa, secondo quanto previsto dall’art. 59, co. 2, c.p. Dopo l’entrata in vigore del “Codice rosso”, invece, l’art. 583 quinquies costituisce una fattispecie autonoma, perciò il fatto potrà essere ascritto all’agente secondo i normali criteri dell’ascrizione della responsabilità penale (art. 42, co. 2, c.p.), vale a dire a titolo di dolo. La conseguenza di maggiore novità che discende dalla trasformazione della circostanza aggravante in fattispecie autonoma è, come anticipato supra, il fatto che si sottrae la fattispecie in parola al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Infatti, mentre in passato il regime sanzionatorio previsto per le lesioni aggravate dall’aver cagionato una deformazione o uno sfregio permanente del viso poteva essere contemperato dalla sussistenza di circostanze attenuanti, attualmente risulta inapplicabile l’ipotesi di bilanciamento, determinandosi così un irrigidimento sul piano sanzionatorio.

La novità introdotta dalla legge 19 luglio 2019 n. 69 riguarda anche i limiti edittali: mentre l’art. 583, co. 2, c.p. puniva con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni gravissime, tra le quali erano inserite la deformazione e lo sfregio permanente al viso, oggi l’art. 583 quinquies prevede dei limiti edittali più elevati. Il forte inasprimento sanzionatorio emerge anche con riferimento alle pene accessorie. Infatti, il secondo comma dell’art. 583 quinquies c.p. stabilisce che in caso di condanna o in ipotesi di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il delitto de quo, è prevista l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

 

3. Conclusioni

 

In generale, l’irrigidimento delle sanzioni costituisce un leit motiv del legislatore italiano che tenta di perseguire il fine di deterrenza attraverso l’aumento di pena[26]. Tuttavia, l’entità delle sanzioni previste dal nuovo art. 583 quinquies c.p. sollevano alcune perplessità in merito al rispetto del principio di proporzione-ragionevolezza. Infatti, in dottrina sono stati sollevati dubbi riguardo alla conformità con il principio di proporzione, così come individuato dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 236 del 2016[27], del novellato art. 583 quinquies c.p. che, a fronte di una fattispecie assolutamente identica all’abrogata aggravante, tuttavia aumenta la sanzione, prevede interdizioni perpetue e pene accessorie fisse, e inserisce, altresì, la norma nuova nell’ambito dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, con decisa prevalenza dei profili di prevenzione generale, rispetto a quelli di prevenzione speciale[28].

Alla luce delle modifiche introdotte dal “Codice rosso”, l’intervento del legislatore del 2019 sembrerebbe dettato principalmente dal desiderio di rispondere al sentimento di “allarme” suscitato da alcuni terribili fatti di cronaca, a cui hanno dato ampio risalto i mezzi di informazione, piuttosto che dalla reale necessità di rafforzare la risposta sanzionatoria dell’ordinamento rispetto a fatti già in precedenza annoverati fra le ipotesi più gravi di lesione personale[29]. Al fine di contrastare quel complesso fenomeno che è la violenza di genere non sembra proficuo percorrere esclusivamente la via dell’irrigidimento delle sanzioni per fatti già duramente sanzionati[30], ma pare più utile orientarsi verso un sistema integrato di interventi in ogni settore dell’ordinamento[31]. Infatti, la violenza di genere, prima ancora che una questione di diritto penale, costituisce un problema di natura socio-culturale che può essere risolto solo se la risposta penalistica è inserita in un contesto più ampio di interventi organici caratterizzati da effettività e razionalità.

 

[1] L’Associazione inglese Acia Survivors Trust International ha evidenziato in Italia un incremento degli acid attack negli ultimi anni. Secondo quanto riportato, le vittime sono principalmente donne e gli attacchi sono commessi principalmente dagli ex fidanzati o ex mariti. Per una panoramica a livello mondiale si veda www.asti.org.uk.

[2] Dal punto di vista medico legale, per un’analisi dettagliata dei danni anatomico-funzionali generati dal getto dell’acido, si veda: Kaur, Kumar, Vitriolage (vitriolism) – a medico-socio-legal review, in Forensic Sci Med Pathol, 2020, 16, pp. 481 ss.

[3] Si tratta di una riforma che è stata approvata dal Parlamento con un’ampia maggioranza. Infatti, con 380 favorevoli, 92 astenuti, nessun voto contrario, la Camera dei Deputati ha approvato in data 3 aprile 2019 il d.d.l. A.C. n. 1455 recante: «Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», successivamente trasmesso alla Presidenza del Senato in data 8 aprile 2019 (A.S. n. 1200). Il Senato della Repubblica, infine, si è espresso con 197 voti favorevoli e 47 astenuti.

[4] Basile, La tutela delle donne dalla violenza dell’uomo: dal Codice Rocco … al codice Rosso, in Dir. pen. e uomo, 20 novembre 2019, p. 9.

[5] In particolare, la legge prevede modifiche anche dell’ordinamento penitenziario, delle misure di prevenzione e leggi antimafia, formazione del personale di polizia, indennizzo e sostegno alle vittime del reato, centri antiviolenza.

[6] Per un’ampia analisi del Codice Rosso, si veda: Marandola, Pavich, Codice rosso. L. n. 69/2019, Milano, 2019; Romano B., Marandola, Codice rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019, n.69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, Pisa, 2020; Basile, La tutela delle donne dalla violenza dell’uomo: dal Codice Rocco … al codice Rosso, cit., 20 novembre 2019; De Santis, “Codice Rosso”. Le modifiche al codice penale (Prima parte), in Studium iuris, 2020, 1, 1 ss.; Mattio, “Codice Rosso”. Le modifiche al codice penale (Seconda parte), in Studium iuris, 2020, 2, 141 ss.; Recchione, Codice Rosso. Come cambia la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere con la legge 69/2019, in ilPenalista, 26 luglio 2019; Russo, Emergenza e “Codice Rosso”, in Sistema pen., 2020, 1, 5 ss.; Valsecchi, “Codice rosso” e diritto penale sostanziale, in Dir. pen. proc., 2020, 2, 163 ss; Gatta, Il disegno di legge in tema di violenza domestica e di genere (c.d. Codice Rosso): una sintesi dei contenuti, in Diritto penale contemporaneo, 9 aprile 2019; Algeri, Il Codice rosso in gazzetta: nuovi reati e una corsia preferenziale per la tutela delle vittime, Quotidiano Giuridico, 26 luglio 2019. Più in generale, sulla violenza di genere, Pecorella, Violenza di genere e sistema penale, in Diritto penale e processo, 2019, 1181 ss. Sul divieto di avvicinamento alla persona offesa e, in generale, sulle misure cautelari, si veda Filice, La violenza di genere, Milano, 2019, 61 ss.

[7] Per un’accurata analisi, si rimanda a Caletti, “Revenge porn”. Prime considerazioni in vista dell’introduzione dell’art. 612-ter c.p.: una fattispecie “esemplare”, ma davvero efficace?, in Diritto penale contemporaneo, 29 aprile 2019.

[8] Con riferimento a questa fattispecie si veda Pepè, I matrimoni forzati presto previsti come reato anche in Italia? Qualche approfondimento sul fenomeno ed un primo commento alla norma volta a contrastarlo, contenuta nel Disegno di Legge “Codice Rosso”, in Diritto penale contemporaneo, 20 maggio 2019.

[9] Sul punto, si è espresso in senso critico Valsecchi, “Codice rosso” e diritto penale sostanziale, cit., 171: « Se, infatti, è indubbiamente utile – proprio al fine di “educare” i consociati – che il legislatore assuma iniziative (peraltro in certi casi imposte da obblighi di fonte sovranazionale) volte ad aumentare la consapevolezza collettiva della massima gravità di certi comportamenti, la domanda che ci poniamo è se l’inasprimento di quadri edittali già molto severi e il moltiplicarsi di ipotesi delittuose non sempre destinate a colmare reali lacune del sistema penale sortiscano l’effetto desiderato. E la domanda – retorica – non cambia se dalla funzione general-preventiva della minaccia della pena spostiamo lo sguardo alla (in)efficacia rieducativa della sua esecuzione».

[10] In particolare, con riferimento alla sospensione condizionale della pena, la legge del 2019 ha modificato l’art. 165 c.p. Ad oggi, il nuovo comma 8 dell’art. 165 c.p. prevede che, in caso di condanna per i delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, anche in forma aggravata, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, lesioni personali e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quando aggravati ai sensi degli artt. 576, 1° comma, nn. 2, 5, 5.1 e 577, 1° comma, n. 1, e 2° comma c.p., la sospensione condizionale della pena deve essere subordinata alla «partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

[11] Per un’accurata analisi delle modifiche introdotte al codice di procedura penale, tema che esula dalle finalità del presente contributo, si rimanda a F. Basile, La tutela delle donne dalla violenza dell’uomo: dal Codice Rocco … al codice Rosso, cit., 20 novembre 2019, p. 12 ss.

[12] Sul punto si veda: Pannain, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, Torino, 1965, 192 ss.; Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte speciale, I, Milano, 2016, 84 ss.; Salcuni, sub artt. 582-583. Lesioni personali dolose e circostanze aggravanti, in Reati contro la persona, a cura di Manna, I, Torino, 2007, 116; Fiandaca, Musco, Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la persona, II, I, Bologna, 2013, 71 ss.; Mantovani, Diritto penale, Parte speciale, Delitti contro la persona, I, Milano, 2016, 140 ss.

[13] Sul punto si veda Galiani, Lesioni personali e percosse, in Enc. dir., Milano, 1974, 157; Baima Bollone, Zagrebelsky, Percosse e lesioni personali, Milano, 1975, 129 ss.; Manzini, Trattato, VIII, Torino, 1985, 233 s.; Ronco, sub art. 583, in Codice penale ipertestuale commentato, a cura di Ronco, Romano B., cit.; Basile, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, in Trattato di diritto penale, Parte speciale, a cura di Marinucci, Dolcini, III, Milano, 2015, 61 ss.; Masera, Delitti contro l’integrità fisica, in Reati contro la persona e contro il patrimonio, a cura di Viganò, Piergallini, Torino, 2015, 112 s.

[14] Norma ad oggi abrogata, contestualmente, dal comma 3 dell’art. 12 della legge 19 luglio 2019 n. 69.

[15] Per un’analisi dettagliata della circostanza aggravante in parola si veda Ronco, sub art. 583, in Codice penale ipertestuale commentato, a cura di Ronco, Romano B., Torino, 2012; Basile, sub art. 583, in Codice penale commentato, a cura di Dolcini, Gatta, Milano, 2015.

[16] Art. 577 bis. Omicidio d’identità. Chiunque, volontariamente, cagiona al volto di una persona danni parziali o totali, tali da modificare le caratteristiche dello stesso è punito con la reclusione non inferiore ad anni dodici.

[17] Relazione disponibile all’indirizzo www.senato.it.

[18] In merito al d.d.l., si veda Venturoli, Il sistema penale sul “baratro” della disintegrazione semantica. Note critiche al disegno di legge in materia di omicidio di identità, in Leg. pen., 28-3-2018; Macrì, Femicidio e tutela penale di genere, Torino, 2017, p. 73. Sul punto si veda, in senso critico riguardo alla proposta del d.d.l. 2757, Seminara, Codice penale, riserva di codice e riforma dei delitti contro la persona, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2, 2020, 456, che afferma: «nessuno dei quali [senatori] evidentemente avvertiva la singolarità di un omicidio che non è tale, realizzato nei confronti di un bene – l’identità – di difficilissima determinazione, con modalità consegnate alla più inquietante indeterminatezza».

[19] Per un’analisi in senso comparatistico si veda Lo Monte, Il nuovo art. 583-quinquies c.p. («Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso»): l’ennesimo esempio di simbolismo repressivo, in Legislazione penale, 22-11-2019, 6 ss.

[20] Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, Padova, 2018, 90. Cfr., altresì, l’art. 319- ter c.p.

[21] D’Andria, sub art. 583. Circostanze aggravanti, in Lattanzi, Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, XI, tomo I, Milano 2010, 256 ss.; Mantovani, Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona, I, Padova 2016, 154.

[22] Cass., 7-3-1958, in RIDPP 58, 1229.

[23] Cass., sez. I, 9.2.1971 – 8.6.1971, n. 138, CPMA 72, 533; Cass., sez. II, 22.9.1998 – 13.10.1998, n. 10732, CP 00, 213.

[24] Cass. Sez. I, 10.6.1978; Cass., sez. IV, 4.7.2000 – 22.11.2000, n. 12006, CP 02, 2372; Cass., Sez., V, 16.6.2014 n. 32984.

[25] Cass., sez. V 21.4.2010 – 8.7.2010, n. 26155, CED 247892; Cass., sez. V, 16.1.2012 – 7.6.2012, n. 21998, CED 252952; Cass., sez. V, 16.6.2014 – 24.7.2014, n. 32984, CED 261653. In dottrina, si veda Pulitanò, Lesioni personali, percosse, rissa, in Diritto penale. Parte speciale. Tutela penale della persona, a cura dello stesso Autore, II, Torino 2019, 77.

[26] Manna, La deformazione o lo sfregio permanente al viso tra codice penale, codice rosso e principio di proporzione, in Arch. pen., 3, 2020, 4: « Come, invece, è ormai risaputo già dall’epoca di Beccaria, non è certo l’aumento della pena che comporta una diminuzione del numero dei reati, soprattutto perchè colui che si accinge a commettere delitti, in particolare del tipo di quello di cui si tratta, è convinto di farla franca, magari fuggendo all’arrivo della polizia e, comunque, ciò che più rileva, non è certo l’aumento della pena che impedisce al soggetto di porre in essere tale tipo di reato, proprio perchè trattasi di delitti di tipo impulsivo-passionale e, spesso, di carattere vendicativo, per cui il soggetto è determinato a commettere tale delitto, evidentemente “costi quel che costi”.»

[27] Corte cost., 21-9-2016, dep. 10-11-2016, con nota di Viganò, Una importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2017, 61 ss. La sentenza n. 236 del 2016 non è rimasta isolata, in quanto sul tema del principio della proporzionalità sanzionatoria si è espressa recente la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 (Corte cost., n.40 del 2019, in www.cortecostituzionale.it). Con riferimento a quest’ultima sentenza si veda: Dodaro, Illegittima la pena minima per i delitti in materia di droghe pesanti alla luce delle nuove coordinate del giudizio di proporzionalità, in Dir. pen. proc., 2019, n. 10, 1403; nonché Bartoli, La Corte costituzionale al bivio tra “rime obbligate” e discrezionalità? Prospettabile una terza via, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2019, 2, 139.

[28] Manna, La deformazione o lo sfregio permanente al viso tra codice penale, codice rosso e principio di proporzione, cit., 3, 2020, 12.

[29] Valsecchi, Codice rosso” e diritto penale sostanziale: le principali novità, cit., 171. In generale sulle tendenze punitive del diritto penale degli ultimi anni si veda: Bonini S., La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico, Napoli, 2018, Gargani, Il diritto penale quale extrema ratio tra post-modernità e utopia, in Riv. it. dir. pen. proc., 2018, 1488 ss.; Paliero, Il sogno di Clitennestra: mitologie della pena. Pensieri scettici su modernità e archeologia del punire, in Riv. it. dir. pen. proc., 2018, 447 ss.; Caiazza, Governo populista e legislazione penale: un primo bilancio, in DPP, 2019, 589 ss.; Palazzo, Il volto del sistema penale e le riforme in atto, in DPP, 2019, 5 ss.; Pelissero, Politica consenso sociale e dottrina: un dialogo difficile sulle riforme attuate e mancate del sistema sanzionatorio, in Arch. pen., 2019, n. 1; Pulitanò, Idee per un manifesto sulle politiche del diritto penale, in Riv. it. dir. pen. proc., 2019, 361 ss.

[30] Per una puntuale analisi, in generale, della crisi dell’effettività della risposta penalistica si veda Musco, L’illusione penalistica, Milano 2004, 117 ss.

[31] F. Basile, Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell’intervento penale, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 11-12- 2013, 5.

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