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Il giudice suggestivo. L’esame testimoniale condotto dal giudice in una prospettiva tra diritto e linguaggio

 

Prime riflessioni a margine di Cass., Sez. IV, sentenza 6 febbraio 2020, n. 15331, Di Salvo Presidente – Dawan Relatore.

Cass., Sez. IV, sentenza 6 febbraio 2020 (dep. 19 maggio 2020), n. 15331

Abstract:

            La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con la quale la Corte d’Appello, in sede di giudizio di rinvio, aveva condannato l’imputato a seguito dell’esame della persona offesa per effetto della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, evidenziando la natura suggestiva e nociva delle domande rivolte alla teste dal Giudice consigliere. Le brevi osservazioni che seguono si soffermano sugli elementi di novità contenuti nella sentenza, alla luce sia dei principali orientamenti giurisprudenziali formatisi in tema di ammissibilità delle domande suggestive provenienti dal giudice, sia degli studi di linguistica forense, italiani e internazionali, condotti sul punto.

 

Abstract:

            The Supreme Court nullified the sentence which the Court of Appeal, in second adjudication, had sentenced defendant following the hearing of the injured person, highlighting the suggestive nature and harmful of the questions addressed to the witness by the Judge. The short following observations focus on new elements in the sentence, in light of both the main jurisprudential guidelines formed about the admissibility of leading questions from judge, and the Italian and international forensic linguistics studies about the subject.

 

Sommario: 1. Alcune considerazioni introduttive sulla sentenza. – 2. Il decisum della Suprema Corte. – 3. Le domande suggestive e le domande nocive del giudice: l’ambigua disciplina codicistica e il contrasto giurisprudenziale. – 4. L’orientamento giurisprudenziale prevalente. – 5. L’orientamento giurisprudenziale minoritario. – 6.  La sentenza in esame: elementi di continuità e di novità. – 7. Le domande «suggestive»: un inquadramento linguistico. – 8. Gli elementi linguistici «suggestivi» e «nocivi» individuati dalla Suprema Corte. – 9. Considerazioni conclusive (e un caso americano).

 

 

  1. Alcune considerazioni introduttive sulla sentenza.

 

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione torna a occuparsi di una questione controversa, oggetto di un lungo contrasto giurisprudenziale: se il divieto di formulare domande suggestive al testimone, previsto dall’art. 499 c. 3 c.p.p. in relazione alla sola parte in esame diretto, possa o meno essere esteso anche all’esame condotto dal giudice.

La rilevanza della sentenza risiede non tanto, e non solo, nel principio di diritto enucleabile, che rende la pronuncia un vero e proprio revirement rispetto all’orientamento prevalente, quanto nell’apparato motivazionale che, pur sovrapponibile a grandi linee alle ragioni giustificatrici già adottate nelle (pur esigue) pronunce precedenti conformi, offre comunque alcuni elementi di novità che meritano di essere esaminati.

Il contrasto giurisprudenziale sul tema, se da un lato ha la propria genesi nell’ambigua disciplina prevista da detta norma, dall’altro risulta continuamente alimentato da una carente riflessione giurisprudenziale circa gli aspetti più strettamente linguistici dell’intervento del giudice nelle dinamiche relative all’esame del testimone, tema questo oggetto di approfonditi studi in numerosi lavori italiani e internazionali di analisi linguistica.

Obiettivo del presente contributo è pertanto quello di affrontare il novum della sentenza prendendo in esame non solo le riflessioni offerte da giurisprudenza e dalla dottrina sul tema, ma anche quelle elaborate dai linguisti, facendo altresì cenno a una interessante sentenza resa su una vicenda analoga da una Corte Suprema statunitense.

 

  1. Il decisum della Suprema Corte.

 

La vicenda processuale aveva inizio con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova con la quale l’imputato veniva condannato  alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all’art. 609-quater c.p. commesso nell’agosto 2009 e assolto, invece, dalla contestazione di cui all’art. 609-bis c.p. con riferimento all’anno 2010 nei confronti della medesima persona offesa, minore già quattordicenne. La Corte di appello di Genova, in accoglimento dell’impugnazione del pubblico ministero, dichiarava la penale responsabilità dell’imputato anche per il delitto di cui all’art. 609-bis c.p., consistito nel prendere la mano della minore e nel tenerla ferma sui propri genitali.

A seguito del ricorso dell’imputato la Terza Sezione della Suprema Corte annullava (una prima volta) la sentenza di appello, evidenziando come i giudici del gravame avrebbero dovuto «procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei confronti della p.o., sulla cui deposizione si era incentrata la decisione dei primi giudici» e come, a seguito di una analitica disamina dell’attendibilità della teste e del significato delle dichiarazioni da costei rese, avrebbero dovuto offrire «una motivazione in grado di disarticolare il ragionamento assolutorio sui singoli punti ritenuti rilevanti ai fini della decisione». La Corte di appello di Genova, decidendo in sede di rinvio, affermava nuovamente la penale responsabilità dell’imputato anche in relazione al reato di cui all’art. 609-bis c.p.

L’imputato ricorreva avverso detta sentenza deducendo, tra l’altro, erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, censurando come la Corte d’Appello, nel corso della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, avrebbe esaminato la persona offesa mediante domande «palesemente suggestive, poste direttamente dal consigliere relatore alla teste, così minandone la credibilità».

Con la pronuncia in commento il Supremo Collegio, accogliendo il ricorso, ha annullato la menzionata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Genova per nuovo giudizio.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infatti che le specifiche «modalità di assunzione della testimonianza, condotta in prima battuta e in gran parte dal consigliere relatore, e il contenuto delle domande da questi rivolte alla persona offesa ne hanno gravemente pregiudicato l’attendibilità, di talché la motivazione fondata sulle dichiarazioni rese da costei appare radicalmente viziata sotto il profilo della tenuta logica della sentenza impugnata». Ad avviso della Corte le regole sancite dall’art. 499 c.p.p. e, specificamente, quelle relative al divieto di porre domande nocive (comma 2) e al divieto di formulare domande cd. «suggestive» (comma 3), devono applicarsi anche all’esame condotto direttamente dal giudice.

Con particolare riferimento alle domande «suggestive», si legge nella sentenza, «il divieto di formulare domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte, nel duplice senso delle domande “suggestive” – nel significato che il termine assume nel linguaggio giudiziario di domande che tendono a suggerire la risposta al teste ovvero forniscono le informazioni necessarie per rispondere secondo quanto desiderato dall’esaminatore, anche attraverso una semplice conferma – e delle domande “nocive” – finalizzate a manipolare il teste, fuorviandone la memoria, poiché gli forniscono informazioni errate e falsi presupposti tali da minare la stessa genuinità della risposta – è espressamente previsto con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, in quanto tale parte è ritenuta dal legislatore interessata a suggerire al teste risposte utili per la sua difesa».

In sostanza se i divieti previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 499 c.p.p. regolano l’esame testimoniale condotto dalle parti, a maggior ragione questi devono «applicarsi al giudice al quale spetta il compito di assicurare, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma 6 della medesima disposizione».

Nel caso di specie la conduzione dell’esame con le predette modalità irregolari ha riverberato i propri effetti sul «piano epistemico», ciò in quanto in tal modo non è stata garantita la spontaneità delle risposte con conseguente giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese sul fatto oggetto del processo. La sentenza della Corte d’Appello dunque, fondando il convincimento circa la penale responsabilità su detta prova dichiarativa, risulta affetta da vizio di motivazione, in quanto «non soddisfa il requisito della specifica confutazione delle argomentazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della diversa decisione».

Orbene la sentenza della Suprema Corte, come abbiamo accennato, si inserisce nell’ambito di un irrisolto contrasto giurisprudenziale in merito all’applicabilità anche all’esame testimoniale condotto dal giudice dei divieti prescritti dai commi 2 e 3 dell’art. 499 c.p.p.

 

  1. Le domande suggestive e le domande nocive del giudice: l’ambigua disciplina codicistica e il contrasto giurisprudenziale.

 

            La disciplina codicistica è nota: le domande «nocive», definite dall’art. 499 c. 2 come quelle che «possono nuocere alla sincerità delle risposte», sono incondizionatamente vietate, mentre quelle «suggestive», definite dal successivo comma 3 come quelle che «tendono a suggerire le risposte», sono vietate «nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune», vale a dire solo nell’esame diretto.

Altrettanto nota è la ratio sottesa, da tempo indicata dalla Corte di legittimità nella necessità di «garantire la genuinità e l’efficacia delle risposte», sottraendo queste al rischio di «manipolazioni indotte dall’interrogante»[1].

E’ stato correttamente osservato come la formulazione della norma risulti poco chiara in quanto una interpretazione letterale della stessa porterebbe a ritenere vietate dalla legge le domande suggestive, in quanto astrattamente idonee a nuocere alla sincerità della risposta[2].

La dottrina ha pertanto optato per una interpretazione restrittiva del secondo comma dell’art. 499 c.p.p., per effetto della quale nocive sarebbero solo quelle domande che impediscono al testimone di dire ciò che intende dire, ossia di esprimere fedelmente il proprio pensiero genuino [3].

Tale posizione trova peraltro conferma nella circostanza, ormai pacificamente affermata da linguisti e semiologi, per cui «l’atto di parola» (cd. «speech act») presuppone che il flusso comunicativo nel quale si inserisce sia effettivo, consenta cioè al parlante di trasferire consapevolmente l’informazione in modo aderente alla propria intenzione, confidando sul fatto che l’interlocutore la riceva e al contempo riconosca tale intenzione di trasmetterla[4].

Con le domande nocive si compromette dunque la effettività della relazione comunicativa in quanto viene pregiudicata la libertà di autodeterminazione del dichiarante.     E’ stato pertanto precisato come possano rientrare in questa categoria le domande formulate con il ricorso a espressioni equivoche o ambigue, tali da indurre il testimone in errore; quelle formulate con un lessico non facilmente comprensibile, quelle maliziose e suadenti[5]; quelle tendenziose[6] e ovviamente quelle subornanti, intimidatorie, ostili o subdolamente minacciose[7].

Le domande suggestive sono invece quelle che in vario modo inducono il teste a fornire la risposta che nella stessa domanda gli viene suggerita ma, a differenza di quelle nocive, non impediscono al testimone di esprimere liberamente il proprio pensiero e non pregiudicano la sua libertà di autodeterminazione[8].

Tentare di cogliere con un certo grado di oggettività la componente suggestiva in una domanda è impresa certamente ardua. La complessità dell’atto comunicativo è tale che la idoneità condizionante della domanda può risiedere nel lessico scelto, nella struttura sintattica dell’enunciato, nel ricorso a particolari elementi paralinguistici quali, per esempio, il tono, il ritmo, le pause, i silenzi.

Nel tentativo di ipostatizzare una definizione così sfuggente, è stato pacificamente ritenuto come rientrino nella categoria delle domande suggestive quelle che contengono esplicitamente la risposta, la quale viene fornita dal testimone mediante una passiva adesione al contenuto informativo veicolato nella domanda (per es.: «Quando lui è entrato lo avete visto in volto?»).

Vi rientrano anche quelle che consentono di polarizzare la risposta nella secca alternativa «sì»/«no» o in formule simili (come per esempio «confermo»/«non confermo»). Tali domande, infatti, consistono nella mera richiesta al testimone di ratifica dell’informazione già in esse contenuta, informazione che esercita funzione suggestiva[9].

Relativamente alle domande che presuppongono l’esistenza di un fatto ancora da accertare (cd. «domande implicative»), secondo alcuni rientrerebbero nella categoria delle domande nocive[10],  per altri in quella delle domande suggestive[11], mentre per altri ancora tali domande si collocherebbero tra quelle potenzialmente lesive della lealtà dell’esame e del requisito della specificità[12].

Per taluni Autori rientrano nelle domande suggestive le cd. «domande trabocchetto», una sottospecie delle domane implicative, poiché presuppongono l’esistenza di un fatto scientemente falso e consentono così di rilevare se l’interrogato smentisce il presupposto contenuto nella domanda ovvero vi aderisce, con conseguente verifica della sua credibilità[13], mentre per altri Autori tali domande rientrerebbero tra quelle nocive e pertanto vietate anche in sede di controesame[14].

E’ noto come la disposizione dell’art. 499 c. 3 c.p.p. preveda che le domande suggestive possano essere formulate solo in sede di controesame. La ratio sottesa a tale scelta deve essere ravvisata nella simmetria tra il potenziale effetto di tali domande e la funzione del controesame, momento processuale in cui la parte può mettere alla prova la credibilità di un teste indirizzandolo verso una risposta e, in tal modo, rilevando l’eventuale menzogna [15].

 

La disciplina codicistica tuttavia non prevede alcunché in merito alla estensione o meno al giudice del divieto di porre domande suggestive.

Come correttamente osservato da qualcuno, l’art. 499 c. 3 c.p.p., nel prevedere unicamente il divieto di formulare domande suggestive «nel corso dell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune», ha lasciato ampie manovre interpretative, anche antitetiche, da parte della Cassazione[16].

Infatti, qualora dovessimo ritenere che il divieto di domande suggestive nell’esame diretto costituisca una eccezione al generale principio di ammissibilità delle domande suggestive, allora dovremmo concludere per la loro legittimità non solo nel controesame, come espressamente previsto dal codice, ma anche nell’esame condotto dal giudice e, ovviamente, anche nell’indagine preliminare e nell’investigazione difensiva[17].

Qualora, al contrario, si dovesse ritenere che il principio generale è quello di tutelare il teste da ogni condizionamento e che il divieto di domande suggestive in esame diretto è una mera specificazione di tale principio, allora dovremmo concludere che tale divieto possa essere esteso anche al giudice oltre che alla fase del controesame.

Davanti all’incerto tenore dell’art. 499 c.p.p. la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sulla estensibilità anche al giudice della regola ivi prevista al comma 3, ha sempre oscillato tra due estremi: quello prevalente, per il quale il divieto di domande suggestive è limitato alla sola parte processuale in sede di esame diretto, e quello minoritario per il quale tale divieto deve essere esteso anche all’esame condotto dal giudice.

 

  1. L’orientamento giurisprudenziale prevalente.

 

L’orientamento prevalente, di segno contrario a quello seguito nella sentenza in commento, è sempre stato univoco nel ritenere consentito al giudice rivolgere domande suggestive al testimone[18].

L’orientamento in parola interpreta l’art. 499 c. 3 c.p.p. come eccezionale divieto di domande suggestive, in realtà generalmente consentite, solo in presenza di un rapporto di presunta empatia processuale con l’interrogato, come avviene nell’esame diretto.

In particolare questo orientamento muove dalla premessa che il divieto di rivolgere le domande suggestive nell’esame diretto abbia carattere eccezionale e riposi sul rapporto di prossimità che si presume sussista tra il testimone e la parte che lo ha citato, con la conseguenza che il giudice, soggetto imparziale, non essendo legato ad alcun rapporto con il testimone, ben possa formulare anche domande suggestive[19].

Il riconoscimento della facoltà per il giudice di formulare anche domande suggestive è pertanto connesso alla specifica funzione riconosciutagli nell’ambito del processo, quella cioè di soggetto «tenuto alla ricerca della verità sostanziale», alla cui attuazione risultano del tutto estranei interessi e scopi personali che, invece, giustificano il divieto per la parte processuale in sede di esame diretto[20].

Tale assunto è stato ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che «il divieto di porre domande suggestive nell’esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una ottica di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l’accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive»[21].

Appare doveroso segnalare come la Cassazione abbia comunque previsto l’onere per la parte di sollevare tempestivamente la eccezione relativa alla ritenuta irregolarità della domanda formulata dal giudice, pena la decadenza dal diritto di censuare tale circostanza nei successivi gradi di giudizio[22].

 

  1. L’orientamento giurisprudenziale minoritario.

 

La sentenza in esame si colloca nell’ambito dell’orientamento minoritario, per il quale il divieto di domande suggestive previsto dall’art. 499 c. 3 c.p.p. costituirebbe espressione di un principio generale, estensibile a tutti i soggetti e quindi anche al giudice, volto a impedire ogni domanda che possa compromettere la genuinità delle risposte.

E’ noto come molte vicende processuali nelle quali sono state pronunciate le sentenze in materia abbiano visto coinvolti minori, con la conseguenza che il divieto per il giudice di porre domande suggestive spesso è stato giustificato alla luce della specifica disciplina prevista dall’art. 498 c. 4 c.p.p.

            L’apparato motivazionale pertanto è stato spesso calibrato sulle particolari esigenze di tutela processuale accordate al minore, il cui esame viene condotto direttamente dal Giudice e quindi, in assenza di una specifica fase di controesame, il divieto di domande suggestive risulta esteso a tutti i soggetti in considerazione della particolare vulnerabilità del minore [23].

In tali sentenze si fa comunque riferimento, in modo più o meno approfondito, alla circostanza che la norma dell’art. 499 c.p.p. detta «regole fondamentali per assicurare una testimonianza corretta»[24], regole alle quali non può sottrarsi neppure il giudice quando procede all’esame diretto.

In una nota sentenza resa nel 2012 la Suprema Corte aveva sottolineato infatti come la stessa rubrica dell’art. 499 c.p.p., che recita «regole per l’esame del testimone», contenesse i criteri comuni cui il giudice deve attenersi nell’ammettere o nel vietare le domande delle parti, criteri certamente validi anche per quelle formulate dallo stesso giudice[25]. Sempre in detta sentenza si legge come, pur essendo il divieto di formulare domande suggestive previsto al comma 3 solo «con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, in quanto tale parte è ritenuta dal legislatore interessata a suggerire al teste risposte utili per la sua difesa», tuttavia esso «deve applicarsi comunque a tutti i soggetti che intervengono nell’esame testimoniale, operando ai sensi del comma 2 dell’art. 499 c.p.p. per tutti il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta e dovendo anche dal giudice o dal suo ausiliario essere assicurata in ogni caso la genuinità delle risposte ai sensi del comma 6 del medesimo articolo».

In sostanza l’estensione del divieto parrebbe giustificata dall’inquadramento sistematico delle domande suggestive: esse costituirebbero una species del più ampio genus delle domande «che possono nuocere alla sincerità delle risposte» ma, a differenza di queste, non ricadrebbero in un divieto assoluto bensì relativo, in quanto eccezionalmente ammesse solo se formulate in sede di controesame.

 

  1. La sentenza in esame: elementi di continuità e di novità.

 

Esigue appaiono dunque le pronunce nelle quali lo sforzo ermeneutico sull’applicabilità o meno al giudice del divieto di domande suggestive si sia spinto oltre la specificità della disciplina che riguarda l’esame del minore (498 c. 4 c.p.p.).

Ebbene, la sentenza in commento affronta proprio questo sforzo, nel tentativo di rinvenire nell’estensione al giudice di tale divieto il corollario di un principio generale, così da applicarlo anche all’esame «ordinario» previsto dall’art. 499 c.p.p.

Similmente ai precedenti conformi, anche in questa sentenza la Suprema Corte rileva come già la rubrica dell’art. 499 c.p.p. sancisca che i criteri ivi previsti debbano considerarsi generali, cui lo stesso giudice è sottoposto nel formulare domande.

Analogamente ai precedenti conformi, anche in questa pronuncia la Suprema Corte, seppur con una espressione che non riluce per chiarezza espositiva, colloca le domande suggestive nel più ampio genus delle domande «che possono nuocere alla sincerità delle risposte», riconoscendo solo alle prime una eccezionale ammissibilità in sede di controesame[26].

In sostanza «il divieto di formulare domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte», nel duplice senso di domande nocive e di domande suggestive, conclude la Corte, poiché si applica a tutte le parti processuali, con la sola eccezione di quanto previsto nel comma 3, a maggior ragione deve estendersi «al giudice al quale spetta il compito di assicurare, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma 6 della medesima disposizione».

Se numerosi dunque sono i punti di contatto della sentenza in esame con le pronunce conformi precedenti, non devono sfuggire alcuni elementi di considerevole novità.

Nella parte iniziale della motivazione, innanzitutto, la Corte avverte la necessità di premettere come il legislatore del 1988 abbia disciplinato l’esame dei testimoni secondo il modello tipico del «processo di parti», le quali procedono direttamente alla cross-examination del testimone «senza il filtro del giudice», il quale può rivolgere domande «solo dopo l’esame e il controesame».

Nelle premesse la Corte sottolinea inoltre come l’esame del giudice non solo debba intervenire in un momento successivo a quello delle parti, ma debba altresì essere condotto unicamente «con finalità chiarificatrice dei fatti oggetto del processo e in funzione surrogatoria rispetto alle parti» laddove «non sia stato possibile ottenere i necessari chiarimenti mediante le domande che hanno posto le parti».

Secondo questa impostazione, quindi, il giudice è legittimato a formulare direttamente le domande al testimone, non già in quanto soggetto per statuto «tenuto alla ricerca della verità sostanziale», bensì unicamente per perseguire una finalità «chiarificatrice dei fatti oggetto del processo», finalità che si pone peraltro «in funzione surrogatoria rispetto alle parti», laddove l’esame incrociato condotto a opera delle stesse non abbia consentito di  «ottenere i necessari chiarimenti».

In questa sentenza, dunque, la Corte sembrerebbe aver adottato un orizzonte culturale del tutto antitetico rispetto a quello nel quale si è formato l’orientamento giurisprudenziale prevalente: in quest’ultimo, infatti, l’attribuzione al giudice del ruolo di soggetto deputato alla ricerca della verità oggettiva, storica e sostanziale, anziché di quella probabile, relativa e processuale, ha di fatto consentito di ritenere il giudicante libero nel perseguimento di tale missione, consentendogli una sostanziale discrezionalità operativa, a tratti incontrollata, nel condurre l’esame, sicché persino la formulazione di domande fortemente suggestive costituirebbe instrumentum veritatis[27].

Un’altra importante novità ravvisabile nella sentenza in esame è costituita dalla particolare scelta espositiva seguita dalla Suprema Corte, la quale ha proceduto a un’approfondita critica del modus interrogandi della Corte d’Appello mediante la trascrizione delle domande formulate e la indicazione degli elementi di nocività e di suggestività presenti in ciascuna di esse, metodologia che ricorda molto il criterio assai pratico dei case reports in uso nei paesi di common law.

Dalla lettura di tale elenco emerge altresì come la Corte abbia rilevato la natura nociva o suggestiva non solo in quelle domande che, per dottrina e giurisprudenza pacifiche, sono tradizionalmente definite come tali[28], ma anche in quelle il cui effetto «manipolativo» sia rilevabile prevalentemente da alcuni elementi non solo testuali ma soprattutto di tipo interrelazionale. Tale approccio lascia scorgere un approfondimento linguistico da parte della Corte di legittimità certamente insolito e senz’altro da apprezzare.

Appare doveroso pertanto cogliere l’occasione per accennare alle riflessioni che in tema di domande suggestive (cd. «leading questions») ci hanno consegnato gli studi di linguistica forense, il cui eco pare cogliersi anche nella sentenza in commento.

 

  1. Le domande «suggestive»: un inquadramento linguistico.

 

Abbiamo già segnalato il complesso problema connesso alla individuazione di criteri oggettivi nella rilevazione dei tratti di suggestività di una domanda.

Studi di psicologia forense hanno definito la «suggestionabilità» come la caratteristica di un individuo di accettare e successivamente incorporare informazioni post evento nella traccia mnestica originaria, la quale viene sostituita da quelle oppure ci coesiste, con la conseguenza che il soggetto può essere indotto a scegliere di riportare l’informazione acquisita posteriormente[29].

E’ noto come la suggestione derivi da una complessità di fattori non solo linguistici ma, prima di tutto, di tipo interrelazionale e comunicativo, cioè profondamente connessi alla dimensione sociale personale della relazione comunicativa instaurata tra gli interlocutori, nonché al contesto nel quale essa ha luogo[30].

In particolare è stato evidenziato come più il ruolo sociale dell’intervistatore è percepito come elevato e autorevole, maggiore è la tendenza dell’interlocutore a compiacere, mettendo in atto, più o meno consapevolmente, la replica di quel meccanismo adesivo attuato dal minore nei confronti del genitore/figura di riferimento[31].

E’ altrettanto noto come la complessità dell’atto comunicativo sia tale da non poter essere analizzata come se fosse una mera stringa verbale. Nell’articolata e speziata natura di un enunciato, gli elementi di suggestione possono risiedere nel lessico scelto, nella struttura sintattica, nel ricorso a particolari elementi paralinguistici quali, solo per citarne alcuni, il tono, il ritmo, le pause, i silenzi.

D’altronde il parlato ha caratteristiche che devono essere «valutate e studiate all’interno di una prospettiva più ampia, nella quale occupano spazi importanti la pragmatica, la multimodalità, il gioco delle inferenze, i rinvii al contesto e al cotesto, i ruoli dei locutori, le modalità degli scambi»[32].

Avvicinandoci all’aula di udienza, in essa l’esame e il controesame si presentano come eventi linguistici precisi, ritualizzati, approfonditamente studiati dagli analisti del linguaggio[33].

In particolare è stato evidenziato come nel corso della comunicazione che avviene nell’aula penale il giudice assuma il ruolo di «regista» dell’interazione, mentre i testimoni quello di interlocutori semplici, dando così luogo a quella che è stata definita «comunicazione asimmetrica» o «comunicazione diseguale» [34].

Il Regista può esercitare sulla conversazione con gli interlocutori quattro tipologie di dominanza interazionale[35].

La dominanza quantitativa, cioè la quantità di flusso comunicativo che proviene da un soggetto[36]; la dominanza interazionale, quella caratterizzata dalla facoltà di porre in essere le cd. «mosse forti» (come le domande, le interruzioni) di spettanza delle parti processuali e, soprattutto, del giudice, attuate per cambiare la sequenza conversazionale; la dominanza semantica, che si realizza con il controllo esercitato sugli argomenti da trattare e, infine, la dominanza strategica, costituita dal potere di attuare le mosse strategicamente più rilevanti[37].

Nel corso della interazione il Regista può condizionare in molti modi le risposte del soggetto con cui conversa[38]. In particolare il Regista ha sempre il potere di «ristabilire l’ordine interazionale» attraverso atti che ridefiniscono la finalità dell’interazione[39]: egli può intervenire nelle risposte, interrompendole o formulando domande guidanti per correggere iniziali deviazioni contenute nelle risposte, ripristinando così la pertinenza delle stesse rispetto a ciò che si sta cercando di sapere. Tale dominanza linguistica risulta espressamente prevista e disciplinata dall’art. 499 c. 6 c.p.p. in tema di poteri del giudice nel governare l’esame.

La suggestività della domanda risiede non solo nell’aspetto verbale e testuale del messaggio, ma anche in quello relazionale.

Sotto un profilo testuale, le domande suggestive possono essere costituite prevalentemente da domande chiuse, dalle domande disgiuntive, dalle domande-coda, dalle domande implicative.  Queste tipologie di domande presentano tutte un certo grado di coercitività del contenuto atteso delle risposte[40].

Le domande chiuse (definite anche «domande polari» o «domande totali») contengono come oggetto della domanda un intero enunciato in forma assertiva, per cui obbligano a una risposta nei termini affermativi o negativi[41]. Esse riducono la possibilità di risposta dell’interrogato[42].

Con le domande disgiuntive o domande alternative si opera una induzione dell’interrogato a rispondere scegliendo una sola alternativa all’interno di un numero limitato di opzioni offerte («La macchina era rossa o bianca?»).

Altra tipologia di domande suggestive sono le cd. «domande-coda» o «tag questions»[43], le quali contengono una frase assertiva, seguita da una breve clausola interrogativa con la quale si chiede l’adesione a quel contenuto da parte dell’interrogato (le clausole possono essere «giusto?», «vero?», «non è così?», «o sbaglio?» e altre simili). Nella letteratura linguistica e di analisi conversazionale si evidenzia la apparente funzione di cortesia assolta da questo tipo di domanda[44], mentre in realtà la domanda presenta una forte funzione coercitiva in quanto la coda si configura come un invito esplicito a fornire una conferma alla parte assertiva dell’enunciato[45]. Inoltre con questo tipo di domanda l’interrogante indica esplicitamente all’interlocutore come una eventuale risposta non adesiva all’asserzione verrà giudicata negativamente, come risposta non preferita o non gradita[46].

Relativamente alle domande «implicative» è opportuno evidenziare come la eterogeneità della loro classificazione nella riflessione dottrinale e giurisprudenziale[47]  potrebbe probabilmente essere maggiormente razionalizzata alla luce degli studi di linguistica e di analisi della conversazione.

La domanda «implicativa» è quella che, per la sua validità, implica l’esistenza di un fatto o di una circostanza. Tale implicazione solitamente avviene nella forma della «presupposizione»[48].

La presupposizione è la condizione che un enunciato suppone sia realizzata, senza asserirne esplicitamente la sussistenza. Nel tentativo di fornire un esempio banale, potremmo dire che nella frase «Tizio ha smesso di fumare» si fornisce la presupposizione che Tizio fumasse. Tale presupposizione, pur inserita nell’enunciato, non costituisce tuttavia il momento informativo vero e proprio, che invece è occupato dal fatto che adesso Tizio ha smesso di fumare: il focus dell’enunciato, cioè l’informazione messa in evidenza e immediatamente rilevabile dall’interlocutore, coincide con la seconda parte, mentre il fatto presupposto cade in una sorta di ombra comunicativa[49]. La presupposizione dunque è la parte di un enunciato non specificamente asserita, ma che è comunicata perché quell’enunciato sia dotato di senso e che si riferisce a un fatto che dovrebbe far parte di un contesto di conoscenze comuni – o presunte tali – tra parlante e ascoltatore[50].

Spesso l’interlocutore può rilevare la presenza di una presupposizione grazie ai cd. «attivatori» della presupposizione stessa, cioè agli elementi linguistici che la costituiscono: essi sono, solitamente, i verbi di stato[51], i verbi fattivi[52], gli elementi linguistici cd. «iterativi»[53], le frasi subordinate di tipo temporale, causale, concessivo[54].

In questi casi le presupposizioni sono evidenti sotto un profilo testuale, dunque il fatto presupposto è in qualche modo rilevabile proprio grazie agli «attivatori» e l’eventuale suggestione insita nella parte presupposta è facilmente riconoscibile dal testimone e dalle parti.

Talvolta il fatto presupposto non è evidente, come nella interrogativa «Lei da quanto tempo frequentava Tizio?», nella quale la richiesta di informazioni ha senso se viene accettata la presupposizione, cioè che il testimone si frequentasse con Tizio. In questi casi il fatto oggetto della presupposizione, espressa o meno dagli attivatori linguistici, viene veicolato nella domanda e, se non viene contrastato dall’interlocutore, risulta accolto. In sostanza il testimone è portato ad assumere per valide informazioni contenute nella presupposizione, aderendovi mediante la risposta alla domanda. Sotto un profilo di strategia dibattimentale la presupposizione può consentire all’interrogante di mettere al riparo il contenuto del fatto presupposto da una sua possibile messa in discussione: ciò che è presupposto nella domanda non appare negoziabile dall’interlocutore che deve rispondere[55].

Il fatto dato per presupposto può esistere o meno. In altri termini, la presupposizione può avere per oggetto un fatto già affrontato in domande precedenti formulate al medesimo testimone[56], oppure un fatto già emerso aliunde nel processo ma che il testimone non ha ancora affrontato[57], ovvero un fatto non ancora emerso nel processo oppure non vero[58]. In quest’ultimo tipo di domanda il ricorso alla presupposizione consente di introdurre un nuovo tema o un nuovo fatto, mascherandolo come già acquisito e trattato[59].

Il grado di riconoscibilità della presupposizione, sia da parte del testimone che dalle parti processuali, diminuisce con l’aumentare della complessità della vicenda sub iudice: è infatti scontato che nell’ambito di processi particolarmente articolati, nel corso dei quali numerosi sono i fatti riferiti o comunque emersi, un fatto «nuovo» contenuto in una presupposizione ha maggiori possibilità di passare inosservato e, in tal modo, la suggestione ha maggiore possibilità di riuscita.

Infine, le domande suggestive possono essere anche espresse mediante il ricorso alle cd. «pratiche di glossa»[60]: esse costituiscono l’insieme dei commenti che il parlante esprime sull’interazione stessa[61].

Possono essere pratiche comunicative che esprimono qualcosa del parlante e delle sue azioni passate e future oppure qualcosa dell’interlocutore e delle sue azioni passate.

Le prime corrispondono alle formule quali «Come dire…», «Volendo usare parole semplici», «Volendo essere più chiari…», «Mi rendo conto del tempo trascorso dai fatti»,  «Per prima cosa vorrei domandarLe…», «Passo all’ultima domanda», «Mi avvio alla conclusione», «Scendiamo nel dettaglio della vicenda», «Adesso passo a una domanda più specifica» e altre.

E’ evidente come queste formulazioni raramente possano veicolare elementi particolarmente suggestivi, in quanto tramite di esse «il parlante dedica gran parte della propria attività comunicativa a descrivere, commentare, spiegare quello che ha fatto, sta facendo e intende fare nel corso del processo interazionale. […]. Queste glosse possono riguardare qualsiasi aspetto del parlante e della sua attività che egli ritenga rilevante al fine di facilitare l’andamento e l’organizzazione dell’interazione»[62]. In sostanza esse sono funzionali unicamente alla descrizione e allo scopo dell’atto linguistico in corso, oppure alla necessità di rendere nota la pianificazione della propria comunicazione.

Le seconde, quelle relative all’interlocutore e alle sue azioni passate, possono contenere elementi di forte suggestività. Se pensiamo che talune domande possono essere anticipate da pratiche di glossa quali «così per dire», «per riassumere», «se ho ben capito», «Lei voleva dire che..», «Lei ha prima ha riferito che…», «Quando Lei prima ha detto…., intendeva che…», «Mi sembra che Lei prima abbia detto che…» e altre simili, è agevole comprendere come le stesse consentano di veicolare un forte vincolo nella risposta attesa dal testimone.

Con tali pratiche, infatti, colui che pone la domanda «riformula» le precedenti asserzioni del testimone e, in tal modo, comunica esplicitamente non solo la propria interpretazione delle stesse, rendendo tale valutazione soggettiva un presupposto fattuale della domanda, ma soprattutto ristabilisce il proprio ruolo di Regista nella relazione, cioè di detentore del potere di attuare mosse strategiche forti, come quella di «riepilogare» le frasi altrui, riformulandole e, pertanto, cambiandole[63].

L’ampio ricorso a pratiche di glossa nel processo penale parrebbe giustificato dal fatto che in quel contesto spesso gli atti di domanda non vengono espressi tramite frasi interrogative, bensì con costrutti che funzionano comunque come una richiesta di risposta, la quale può giungere anche sotto forma di ratifica: si ricorre cioè frequentemente a domande in forma assertiva, vale a dire a dichiarazioni che assumono la funzione pragmatica di richiesta di risposta e che vengono correttamente interpretate come tali dall’interrogato[64].

 

  1. Gli elementi linguistici «suggestivi» e «nocivi» individuati dalla Suprema Corte.

 

Ritornando alla sentenza in commento, possiamo constatare come alcune delle forme linguistiche appena evidenziate siano state rintracciate dai Giudici di legittimità nelle domande poste dalla Corte d’Appello alla testimone.

Scorrendo l’elenco delle domande stigmatizzate dalla Suprema Corte, possiamo riscontrare quelle formulate tramite il ricorso alle «presupposizioni» linguistiche, quelle realizzate nella forma delle «tag questions», nonchè quelle realizzate mediante le pratiche di glossa.

Appartengono alla categoria delle domande contenenti presupposizioni quella rivolta dal Giudice consigliere con le seguenti espressioni: «L’ha conosciuto, poi lui vi portava ogni tanto a scuola con la macchina…». La Corte correttamente ravvisa la suggestione, nella presupposizione che l’episodio si sia verificato all’interno dell’automobile.

Altra domanda appartenente alla medesima categoria è quella formulata nei termini: «E poi, da lì, ci sono stati determinati rapporti tra di voi». La Corte evidenzia infatti come «la domanda, posta in forma assertiva – tale, cioè, da perdere il connotato interrogativo, attribuendo al suo contenuto un carattere di certezza – è nociva poiché palesemente manipolatoria rispetto al ricordo della testimone, cui fornisce falsi presupposti».

Alla categoria delle cd. «domande coda» appartiene quella formulata in tali termini: «e poi, ad un certo punto, quando lui le ha messo la mano sopra, lei gliel’ha presa per levarsela?», giacché, come osservato dalla Corte di legittimità, suggerisce alla persona offesa una risposta in termini affermativi, che puntualmente giunge[65].

Appartengono alle pratiche di glossa le domande rivolte dal Giudice consigliere con l’espressione «Il fatto materiale lo possiamo dare per pacifico», in relazione alla quale la Corte evidenzia la nocività della domanda perché tramite di essa il Giudice esprime, in tono assertivo, la propria valutazione circa la sussistenza del fatto.

Altrettanto dicasi con riferimento alla domanda «Lei ricorda che aveva denunciato che ad un certo punto questa persona, un giorno eravate in macchina così, aveva preso la sua mano… e se l’era messa sulle sue parti intime». Sul punto la Corte rileva come in tale domanda si suggerisca un «fatto come assodato», peraltro, potremmo aggiungere, inserendolo nella personale riformulazione della precedente dichiarazione della persona offesa, quella contenuta nell’atto di denuncia e querela. Inoltre i Giudici di legittimità rilevano come a tali domande la persona offesa si limitasse a esprimere la propria risposta annuendo, cioè attraverso una mera ratifica del contenuto implicito veicolato.

Analogo rilievo deve essere formulato in relazione alla domanda «Ecco, se lei ricorda questo episodio, ricorda anche se ha avuto una reazione, prima, durante o dopo che lui ha compiuto questo gesto?». La Corte qui rileva come la domanda suggerisca la risposta alla testimone. Possiamo evidenziare come anche in questo caso la suggestione avvenga non solo tramite la inclusione di una presupposizione, cioè il fatto che la persona offesa abbia manifestato una qualche reazione, lasciando libera la testimone unicamente di scegliere tra le opzioni proposte, cioè se questa reazione è avvenuta «prima, durante o dopo che lui ha compiuto questo gesto», ma anche tramite la pratica di glossa attuata nella forma del periodo ipotetico «Ecco, se lei ricorda questo episodio, ricorda anche..», che suggerisce alla testimone una risposta positiva che faccia salva la coerenza del proprio racconto, come in realtà avviene perché la teste nell’ambito della risposta dapprima afferma «No, della reazione non mi ricordo» e subito dopo accoglie la suggestione affermando «poi ho cercato di levarla [la mano sui genitali dell’uomo]».

Infine, in relazione alla domanda «Quindi come se lei avesse accettato, in quel momento, questo gesto», la Corte evidenzia come essa sia addirittura nociva perché «volta a forzare» la risposta negativa della persona offesa, la quale infatti risponde in tali termini. Possiamo aggiungere come anche in questo caso la domanda, peraltro formulata in forma assertiva, contenga una pratica di glossa, riferibile alla valutazione soggettiva che il Giudice consigliere esprime sul ritardo con il quale la persona offesa si sarebbe opposta all’azione dell’uomo: tale «riformulazione» della condotta della persona offesa, infatti, viene espressa con termini che veicolano un inopportuno giudizio di valore, per il quale la persona offesa inizialmente avrebbe addirittura «accettato» l’azione dell’uomo. La teste, provocata da tale giudizio di valore, risponde contestandolo e affermando di aver tentato di sottrarsi.

 

  1. Considerazioni conclusive (e un caso americano).

 

La domanda nociva e quella suggestiva possono essere definiti come atti di comunicazione non cooperativi (secondo il significato griceano), nel senso che mediante tali tipologie di domande viene attuata una manipolazione su un elemento conoscitivo (rivelandolo  o non rivelandolo) che incide sul contenuto della risposta[66].

A prescindere dalle mutevoli forme linguistiche con le quali un contenuto suggestivo o manipolatorio può essere veicolato, un dato può essere sottolineato con le stesse parole usate dalla Corte nella sentenza in esame: «quanto appena rilevato riverbera i suoi effetti anche sul piano epistemico atteso che la prova, indicata dalla sentenza di annullamento, non ha fornito un sapere certo: la teste, infatti, si è limitata, per gran parte dell’esame, ad assecondare, nella maniera di cui si è detto, il giudice che la interrogava».

Il riconoscimento da parte della Corte di legittimità del fatto che le domande suggestive o nocive abbiano indotto la testimone «ad assecondare […] il giudice che la interrogava» significa aver ammesso quello che è un insegnamento che proviene dalla linguistica e dalla psicologia della comunicazione e cioè che l’elemento variamente manipolatorio, come è stato accennato, non può essere rinvenuto solo nell’aspetto testuale della domanda, ma deve essere ricercato nella particolare relazione comunicativa che intercorre tra interrogante e interrogato.

E’ innegabile come l’adulterazione della testimonianza prodotta delle domande suggestive formulate del Giudice sia strettamente correlata al particolare ruolo, istituzionale e linguistico, che tale figura assume nell’ambito della relazione comunicativa con la persona escussa.

La rilevanza di tale ruolo assunto dal Giudice, ampiamente documentata negli studi che sono stati già citati[67], amplifica notevolmente il potenziale coercitivo anche di quelle domande che, sotto il profilo meramente testuale potrebbero risultare addirittura minimamente suggestive se formulate da soggetti privi di quel ruolo, più facilmente contrastabili dal testimone.

Se torniamo brevemente a considerare una delle domande formulate dal Giudice consigliere di Corte d’Appello oggetto della sentenza in commento («Quindi come se lei avesse accettato, in quel momento, questo gesto»), la Corte ne sottolinea la portata nociva, perché la domanda è finalizzata a «forzare» la risposta negativa della persona offesa.

Orbene il particolare livello di coercizione insito nella domanda risiede, sotto un profilo linguistico, proprio nel giudizio negativo che il Giudice formula nell’affermare come la persona offesa avrebbe «accettato, in quel momento, questo gesto». In tal modo il Giudice attua ciò che in termini linguistici viene definito un «attentato alla faccia positiva dell’interlocutore» (cd. « Face Threatening Acts»), cioè un tentativo di minare la buona immagine che la testimone, come ciascun interlocutore, tenta di costruire nel corso della relazione comunicativa.

E’ stato evidenziato come tali tentativi, che continuamente avvengono nel corso del dibattimento[68], possano risultare particolarmente ostili agli occhi di chi li riceve se provengono da soggetto sovraordinato, sia sotto un profilo istituzionale che nell’ambito della relazione comunicativa[69].

A tal proposito è stato correttamente osservato come «qualunque cittadino di fronte a un tribunale […] deve badare non solo all’attendibilità dei fatti presentati, ma anche al modo in cui questi fatti sono presentati e al modo in cui egli stesso è presentato»[70].

La risposta negativa fornita dalla testimone alla domanda nociva («Quindi come se lei avesse accettato, in quel momento, questo gesto»; «No, io ho provato a tirarmi indietro»), lungi dal rappresentare la verità dell’accaduto, rischia di costituire una mera reazione difensiva, necessaria in quanto il «face threatening act» proviene dal Giudice e, pertanto, rischia di pregiudicare in modo solenne l’identità relazionale della persona offesa.

In questa prospettiva, dunque, la sentenza in commento risulta particolarmente coraggiosa perché sembra avvicinarsi alle conclusioni cui sono giunti linguisti e psicologi forensi nel ritenere come la suggestione risieda, piuttosto che nel solo dato testuale dell’enunciato, nella complessa dinamica interazionale tra soggetto interrogante e soggetto interrogato, dinamica caratterizzata da una forte asimmetria quando il primo sia il giudice.

Ad analoghe conclusioni sembra sia giunta anche la giurisprudenza d’Oltreoceano.

In data 23 luglio 2015 la Corte Suprema dello Stato del Michigan si è pronunciata su una vicenda simile a quella oggetto della sentenza in commento[71].

Nel corso di un processo per omicidio e maltrattamenti nei confronti di un minore, l’imputato, a seguito della condanna della Corte circondariale, confermata dalla Corte d’Appello, ricorre avanti la Corte Suprema del Michigan, lamentando di non essere stato sottoposto a un «fair and impartial trial» in quanto il giudice di primo grado, nell’esaminare il consulente medico legale della difesa, avrebbe posto domande provocatorie, suggestive, tali da tentare di condizionare le risposte.

La Corte Suprema del Michigan, nell’accogliere il ricorso, ha sottolineato come il giudice dovrebbe tener presente che indebite interferenze, impazienza o partecipazione diretta nell’esame dei testimoni, ovvero un atteggiamento severo nei loro confronti, può pregiudicare la corretta celebrazione del processo ovvero l’accertamento della verità[72] e che un giudice dovrebbe evitare domande che siano intimidatorie, argomentative o scettiche[73], ovvero ostili, quest’ultime particolarmente inappropriate soprattutto se «immeritate»[74].

Similmente alla sentenza in commento anche la sentenza pronunciata dalla Suprema Corte del Michigan elenca le specifiche domande poste dal giudice, ritenute assertive, provocatorie e suggestive della risposta, soffermandosi non soltanto sul contenuto delle domande ma anche sui tratti paralinguistici delle stesse e, soprattutto, sulle complessive modalità con le quali il giudice ha attuato la relazione comunicativa con il testimone[75], nella consapevolezza che la suggestione possa essere veicolata attraverso la complessiva relazione comunicativa oltre che tramite gli aspetti più strettamente verbali[76].

Con la sentenza in commento, dunque, la Corte di legittimità, nell’analizzare con rilevante sensibilità linguistica gli elementi suggestivi nelle domande formulate dal giudice, nel sottolineare altresì come questi abbiano determinato nella testimone risposte di mera ratifica e assecondamento di quanto suggerito, sembra aver recepito un celebre insegnamento della linguistica forense: la suggestione è una risposta conforme, un prodotto dell’influenza sociale piuttosto che di un difetto linguistico o cognitivo[77].

 

 

[1] Cass., pen. Sez. III, 4.3.2010, n. 16854; cfr., altresì, Cass., pen. Sez. III, 22.10.2014, n. 4672; Cass., pen. Sez. I, 16.5.2013, n. 13387; Cass., pen. Sez. I, 14.7.2005, n. 39996; Cass., pen. Sez. II, 8.7.2002, n. 35445, nonché Cass., pen. Sez. III, 11.2.2015, n. 12027 ove si afferma: «La necessità di applicazione di procedure corrette nell’assunzione della prova testimoniale è, di talché, strettamente correlata al risultato per il perseguimento di una testimonianza genuina, dotata di affidabilità e scevra dal rischio di manipolazioni indotte, magari in buona fede, da parte dell’intervistatore che si lascia andare a domande suggestive, inducenti o, peggio ancora, nocive».

[2] Ferrua, La prova nel processo penale: profili generali, in Aa. Vv. La prova penale, Ferrua- Marzaduri-Spangher (a cura di), Giappichelli, 2013, 51.

[3] Spaccasassi, Considerazioni in tema di esame testimoniale, in Archivio della nuova procedura penale, 1991, 496; Gianzi, Esame diretto e controesame dei testimoni, in Enc dir, agg. III, 1999, 592; Ferrua, La prova nel processo penale: profili generali, op. cit., 51; sull’inammissibilità delle domande che lusingano il testimone, cfr. Frigo, Sub art. 499, in Aa. Vv., Commento al nuovo codice di procedura penale, Chiavario (a cura di), Vol. V, Utet, 1991, 263; in tema di domande che sollecitano l’emotività del testimone o agiscono sulle fragilità caratteriali o insicurezze culturali, Illuminati, Ammissione e acquisizione, in Aa. Vv., La prova nel dibattimento penale, Giappichelli, 210, 120.

[4] Grice, Logica e conversazione, Il Mulino, 1993, 58; Prieto, Saggi di semiotica, II, Sull’arte e sul soggetto, Pratiche, 1991, 104.

[5] Bargis, Note in tema di esame testimoniale, in Bargis, Studi di diritto processuale penale – Questioni europee e “ricadute” italiane, Giappichelli, 2007, 262.

[6] Lattanzi – Lupo, Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Giuffrè, VI, 2008, 103 ss.

[7] Grilli, Il dibattimento penale, Cedam, 2003, 257 ss.; Tribisonna, nota a Cassazione, pen. Sez. III, 24.2.2012, n. 7373, in Diritto penale e processo, n. 12, 2012, 10, con ampi riferimenti dottrinali.

[8] Stone, La cross-examination, 1988, Amodio (a cura di), Giuffrè, 1990, 129s., 172 e segg.; si veda tra gli altri, Ferrua, op. cit., 52; De Cataldo Neuburger, Esame e controesame nel processo penale italiano, Cedam, 2000, 188; Nappi, Guida alla procedura penale, Giuffrè, 2004, 513; Silvestri, Il diritto al controesame nella prova testimoniale, in CP, 2009, 1564.

[9] In una interessante sentenza la Suprema Corte ha ritenuto come, in sede di rinnovazione del dibattimento, l’esame del testimone condotto dal Tribunale in diversa composizione tramite la richiesta di mera conferma delle dichiarazioni precedentemente rese dallo stesso nella medesima sede dibattimentale non possa ritenersi «conforme alle regole che disciplinano la prova stessa, perché non si articola con domande su fatti specifici (art. 499, comma 1, cod. proc. pen.), tende a suggerire la risposta (art. 499, commi 1 e 2)», ciò nondimeno tale irritualità non dà luogo a inutilizzabilità né a nullità (Cass., pen. Sez. III, 3.10.2017, n. 52435; conf., Cass., pen. Sez. II, 8.7.2002, n. 35445).

[10] Manzione, Le nuove «regole» per l’esame testimoniale (a proposito dell’art. 499 c.p.p.), in CP, 1991, 1481.

[11] Colamussi, In tema di domande suggestive nell’esame testimoniale, in CP, 1993, 1799.

[12] In tal senso, Spaccasassi, op. cit., 495.

[13] Ferrua, op. cit., 52; Bovio, Immagini e deontologie della cross-examination, in Archivio della nuova procedura penale, 1992, 161; Frigo, op. cit., 254; Stone, op. cit., 172; De Cataldo Neuburger, op. cit., 192.

[14] Manzione, op. cit., 1482; Algeri, Esame e controesame nel processo penale: aspetti psicologici, in Aa.Vv., Verso uno statuto del testimone nel processo penale. Atti del Convegno (Pisa-Lucca, 28-30 novembre 2003), Giuffrè, 2005, 235; Rizzo, Esame e controesame, in DDP pen, III agg., 2005, 437; Carofiglio, Il controesame. Dalle prassi operative al modello teorico, Giuffré, 1997, 102.

[15] Colamussi, In tema di domande suggestive nell’esame testimoniale, CP, 1993, 1798; Paulesu, Giudice e parti nella dialettica della prova testimoniale, Giappichelli, 2002, 208; Ferrua, op. cit., 145; Amodio, Disciplina processuale e poteri del giudice nel dibattimento, in Tecnica dell’esame delle parti e dei testimoni nel dibattimento – Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 49, 1991; De Cataldo Neuburger, op. cit., 246. In merito alla complessiva utilità delle domande suggestive si veda Cass., pen. Sez. I, 29.4.2010, Ben Mansour, in CP, 2011, 3935, laddove si afferma: «E’ viziata da illogicità manifesta della motivazione la sentenza che, nella valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da un collaboratore di giustizia, deprima il significato probatorio negativo dalle incoerenze e contraddizioni tra il dichiarato e le risultanze processuali di prova generica, attribuendo valenza negativa al carattere suggestivo delle domande poste dalla difesa dell’imputato nel corso del controesame»; si veda altresì Cassazione, pen. Sez. I, 9.7.2019, 45903, a tenore della quale «chi conduce il controesame […] deve […] saggiare l’attendibilità del teste anche con domande provocatorie e suggestive».

[16] Ferrua, op. cit., 147.

[17] Si registra tuttavia l’indirizzo contrario della Cassazione, per la quale il divieto di domande suggestive non vige in relazione alla fase delle indagini preliminari, cfr., tra tante, Cass., pen. Sez. III, 29.10.2008, n. 43837.

[18] Si tratta di casi per lo più relativi a reati di violenza sessuale per i quali spesso – ma non sempre – il teste esaminato era un minorenne (cfr. Cass., pen. Sez. III, 12.12.2007, n. 4721 in CP, 2009, 1555, con nota di SILVESTRI; Cass., pen. Sez. III, 13.2.2008, n. 13981; Cass., pen. Sez. III, 20.5.2008, n. 27068; Cass., pen. Sez. III, 28.10.2009, n.9157; Cass., pen. Sez. V, 13.6.2018, n. 27159).

[19] Cfr. Cass., pen. Sez. III, 28.10.2009, n. 9157: «il divieto di porre al testimone domande suggestive non opera nè per i giudice nè per l’ausiliario di cui il giudice si avvalga nella conduzione dell’esame testimoniale»; conf., Cass., pen. Sez. III, 20.5.2008 n. 27068; Cass., pen. Sez. III, 12.12.2007 n. 4721; Cass., pen. Sez. III, 13.2.2008, n. 13981; Cass., pen. Sez. III, 20.5.2008, n. 27068; Cass., pen. Sez. III, 28.10.2009, n. 9157.

[20] Cfr., tra le altre, Cass., pen. Sez. III, 28.10.2009 n. 9157, a tenore della quale «Il divieto non vale, dunque, per il giudice, tenuto alla ricerca della verità sostanziale, e neppure per l’ausiliario».

[21] Cass., pen. Sez. II, 10.12.2019, n. 2917; cfr., altresì, Cass., pen. Sez. I, 17.9.2014, n.44223; Cass., pen. Sez. I, 9.7.2019, n. 45903; Cass., pen. Sez. V, 11.7.2019, n. 37193; Cass., pen. Sez. V, 16.7.2019, n. 49123.

[22] Cass., pen. Sez. V, 13.2.2020, n. 12920: «la giurisprudenza ha costantemente affermato il principio secondo cui ogni eventuale eccezione avente ad oggetto doglianze in ordine alla conduzione dell’istruttoria dibattimentale da parte del giudice deve essere immediatamente contestata dalle parti e la decisione o mancata decisione sull’incidente può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione solo in quanto abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione (Sez. 4, n. 1022 del 10/12/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 265737; Sez. 6, n. 909 del 18/11/1999, dep. 2000, Spera, Rv. 216626). E’ evidente che, senza una specifica indicazione dei temi su cui la lamentata, scorretta conduzione dell’udienza aveva inciso e delle ripercussioni che ciò aveva avuto sulla sentenza impugnata, il vaglio della Corte di cassazione è impossibile»; conformi: Cass., pen. Sez. I, 17.9.2014, n. 44223 e, da ultimo, Cass., pen., Sez. V, 16.7.2019, n. 49123, la quale limita espressamente la proponibilità dell’eccezione solo con riferimento alle domande nocive da parte del giudice e afferma: «Il divieto di porre domande suggestive nell’esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in un’ottica di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l’accertamento della verità (Sez. 3, n. 21627 del 15/04/2015, E., Rv. 263790, Rv. 240261; n. 44223 del 2014, Rv. 260899) ad esclusione di quelle nocive, in relazione alle quali la relativa eccezione deve essere proposta nel corso dell’acquisizione dell’atto istruttorio e non può essere sollevata per la prima volta con l’atto d’impugnazione (Sez. 1, n.44223 del 17/09/2014, Iozza, Rv. 260899, n. 22204 del 2005, Rv. 232385; n. 47084 del 2008, Rv. 242255 – 01, . 13791 del 2011, Rv. 249890)».

[23] In tal senso, Cass., pen. Sez. III, 18.1.2012, n. 7373; Cass., pen. Sez. III, 13.5.2010, n. 24248; Cass., pen. Sez. VI, 14.4.2020 n. 12068; cfr. anche Cass., pen. Sez. III, 11.5.2011, n. 25712, in CP, vol. 52, n. 2, 2012, 589-596, con nota di Pussini: «La contraria tesi (pur sostenuta da qualche isolata sentenza di questa Corte; sez. 3 n 9157/2009, 27068/2008) non tiene conto del testo normativo dell’art. 498 c.p.p., comma 4 e conduce alla assurda conclusione che le regole fondamentali per assicurare una testimonianza corretta verrebbero meno là dove, per la fragilità e suggestionabilità del dichiarante, sono più necessarie». Si ricorda che la sempre maggior attenzione dedicata dalla giurisprudenza al divieto di domande suggestive nei confronti del minore è stata sollecitata dalla riflessione interdisciplinare svoltasi in occasione di un convegno, tenutosi a Noto il 6-9 giugno 1996 sul tema «L’abuso sessuale sui minori e processo penale» e alle linee guida previste nel relativo documento finale, cd. Carta di Noto, nella quale, al punto 8, si prescrive che «Nel proporre domande occorre evitare che esse lascino trapelare aspettative dell’interrogante o che diano per scontati fatti che sono oggetto di indagine».

[24] Cass., pen. Sez. III, 11.5.2011, n. 25712.

[25] Cass., pen., Sez. III, 18.1.2012, n. 7373.

[26] «Il divieto di formulare domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte, nel duplice senso delle domande “suggestive” – nel significato che il termine assume nel linguaggio giudiziario di domande che tendono a suggerire la risposta al teste ovvero forniscono le informazioni necessarie per rispondere secondo quanto desiderato dall’esaminatore, anche attraverso una semplice conferma- e delle domande “nocive” – finalizzate a manipolare il teste, fuorviandone la memoria, poiché gli forniscono informazioni errate e falsi presupposti tali da minare la stessa genuinità della risposta – è espressamente previsto con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, in quanto tale parte è ritenuta dal legislatore interessata a suggerire al teste risposte utili per la sua difesa».

[27] Si ricordi Ferrajoli, Diritto e ragione – Teoria del garantismo penale, Laterza, 2002, 17: «le dottrine sostanzialistiche del diritto penale hanno sempre avuto la pretesa di contrapporre, al modello penale strettamente legalistico e convenzionale, una fondazione razionale e cognitiva di tipo metagiuridico e oggettivo […] con il risultato […] di consentire il più incontrollato soggettivismo».

[28] Per esempio quelle che polarizzano la risposta sull’alternativa «»/«no», oppure quelle che vengono definite domande «trabocchetto».

[29] Gudjonsson – Noel, Suggestibility in police interrogation: A social psychological model, in Social Behaviour, I, 1986, 83 -104; cfr., altersì, Gudjonsson, The Gudjonsson Suggestibility Scales Manual, Psychology Press Publishers, 1997; Heaton-Armstrong – Shepherd – Wolchover, Analysing witness testimony: a guide for legal practitioners and other professionals, Blackstone Press Ltd., 1990, 49.

[30] Per un’ampia rassegna degli studi sui contesti sociali «suggestivi», cfr. Jahoda, Some Historical and Cultural Aspects of Suggestion, in Aa. Vv., Suggestion and Suggestibility – Theory and Research, Springer, 1989, 255-261.

[31] McCloskey – Zaragoza, Misleading postevent information and memory for events: Arguments and evidence against memory impairment hypotheses, in Journal of Experimental Psychology: General, 1985, 114(1), 1–16.

[32] Albano Leoni, Dei suoni e dei sensi. Il volto fonico delle parole, Il Mulino, 2009, 119. Questo insieme di aspetti trova importanti approfondimenti nei centrali lavori di Austin, How to Do Things with Words, Oxford University Press, 1962, e di Searle, Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge University Press, 1969. Si ricordano anche il centrale studio di sociologia della comunicazione di Goffman, Forms of Talks, University of Pennsylvania Press, 1981; i lavori sulla linguistica pragmatica di Schlieben Lange, Linguistica pragmatica, Il Mulino, 1980 e di Bazzanella, Le facce del parlare. Un approccio pragmatico all’italiano parlato, Nuova Italia, 1994; Sbisà, Detto non detto. Le forme della comunicazione implicita, Laterza, 2007; le opere di etnolinguistica, tra le quali si ricorda Duranti, Etnopragmatica. La forza nel parlare, Carocci, 2007; gli studi di analisi della conversazione di Sacks – Schegloff – Jefferson, A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation, in Language, 50, 1974, 696-735; le opere sull’analisi del discorso, tra le quali si ricorda Brown – Yule, Discourse Analysis, Cambridge Univeristy Press, 1983 e Aa.Vv., Fra conversazione e discorso, Orletti (a cura di), Nis, 1994.

[33] Bellucci, A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria, Utet, 2002,; Galatolo, La comunicazione in tribunale, in Sul dialogo. Contesti e forme di interazione verbale, Bazzanella (a cura di), 2002, 137-152; Orletti, La comunicazione diseguale. Potere e interazione, Carocci, 2000, 14-17.

[34] Leonardi – Viaro, Insubordinazioni, in Comunicare nella vita quotidiana, Orletti (a cura di), Il Mulino, 1983, 148: «Ciascuno scambio linguistico si caratterizza […] per una peculiare distribuzione dei diritti conversazionali fra i partecipanti, cioè per il suo quadro legale»; cfr., altresì, Bellucci, op. cit., 155; Aa.Vv., Fra conversazione e discorso, op. cit.; Orletti, op. cit.; Goffman, op. cit. Questi Autori affrontano, peraltro, le varie tipologie di interazione asimmetrica, quali la comunicazione tra medico e paziente, tra docente e studente, le interviste giornalistiche, le tavole rotonde.

[35] Linell, The power of dialogue dynamics, in The Dynamics of Dialogue, Markova – Foppa (a cura di), Hemel Hempstead, 1990; Linell – Luckmann, 1991, Asymmetries in Dialogue: Some Conceptual preliminaries, in Asymmetries in dialogue, Markova – Foppa, Hemel Hempstead, 1991, 1-20.

[36] In realtà nell’ambito del processo penale essa è sottoposta a una regola inversa, in quanto in tutti gli atti escussivi i soggetti interrogati, che producono un flusso comunicativo maggiore, sono proprio quelli più deboli da un punto di vista interazionale.

[37] Orletti, op. cit., 14-17 e 131.

[38] Giglioli – Cavicchioli – Fele, Rituali di degradazione: anatomia del processo Cusani, Il Mulino, 1997; Penman, Discourse in Courts: cooperation, coercion and coherence, in Discourse Processes, 10, 1987, 201-2018.

[39] Nel processo penale, l’accertamento del fatto: cfr. Orletti, op. cit., 24.

[40] Bellucci, op. cit., 198.

[41] Shuy, Language Crimes: the uses and abuses of language in evidence in courtrooms, Blackwell, 1993, laddove si propone un catalogo delle risposte possibili a questa tipologia di domande, inquadrate in una scala che va dalla massima adesione al massimo disaccordo.

[42] Si legge in Pallotti, La conversazione in contesti giudiziari, in Di Pietro e il giudice, Galatolo – Pallotti (a cura di), Pitagora Editrice, 1998, 17: «In genere le domande chiuse […] sono le più coercitive e si ritrovano in maggior numero quando l’interrogato ha uno status sociale basso, […]. Le domande aperte […] sono invece rivolte più frequentemente a interrogati […] con uno status sociale più elevato». E’ stato altresì affermato, a dimostrazione della difficoltà di rilevare oggettivi elementi di ambiguità, come frequentemente le domande «polari» possano addirittura svolgere una funzione cooperativa con il testimone, in quanto, trattandosi di domande ad alto vincolo, risulterebbero idonee a guidare un testimone in difficoltà, emotivamente coinvolto e incapace di procedere a una narrazione spontanea: in tal senso, Bellucci, op. cit., 199.

[43] Simone, Fondamenti di linguistica, Laterza, 1990, 239-240; Gibbons, Forensic linguistics. An introduction to language in the justice system, Blackwell, 2003.

[44] Labov – Fanshel, Therapeutic discourse. Psychotherapy as conversation, Academic Press, 1977; Lakoff, Language and woman’s place, Harper Ed., 1975.

[45] Woodbury, The strategic use of questions in court, in Semiotica, 1984, vol. 48, 3-4, 197-228.

[46] Cd. «dispreferita». Occorre evidenziare come nella pratica le cd. «tag questions» possano presentarsi anche senza la clausola interrogativa finale, il cui senso viene comunque veicolato dalla particolare intonazione «sospesa» con la quale l’affermazione viene espressa, nella forma appunto di una semplice richiesta di conferma, come nell’ipotesi in cui venga domandato «E dunque Lei ha accettato quel denaro…».

[47] Nei termini già sopra accennati, nel senso che si è tentato di distinguere la tipologia di informazione implicata (vera/falsa/non provata) per includere la domanda implicativa tra quelle nocive ovvero tra quelle suggestive.

[48] Preme sottolineare come gli studi di linguistica abbiano evidenziato una ulteriore forma attraverso la quale un fatto viene implicato in un enunciato, la cd. «implicatura»: sul punto,  cfr. Grice, Logica e conversazione. Saggi su intenzione, significato e comunicazione, Il Mulino, 1993, 267-82; Sbisà, op. cit. Ragioni di spazio non consentono di sintetizzare il complesso e ampio dibattito linguistico tuttora in corso circa la distinzione tra «presupposizioni» e «implicature». Sarebbe comunque utile tornare su tale tema per la preziosa rilevanza che può assumere nella riflessione giuridica circa i meccanismi sottesi alle domande suggestive e a quelle nocive.

[49] Berretta, Come inseriamo elementi nuovi nel discorso/III, in Italiano & Oltre, XII, 2, 1996, 117.

[50] Givón, Mind, Code and Context: Essays in Pragmatics, Lawrence Erlbaum Ass.,1989.

[51] Per es., «Tizio ha iniziato a/ ha smesso di/ ha continuato a fumare», formule con i quali si presuppone un mutamento o la esistenza di uno stato.

[52] Per es., «sapere», «ricordare», «rimpiangere», «rendersi conto» e altri.

[53] Se ne segnalano alcuni: «ritornare», «di nuovo», «altro», «anche». Per es. «La decisione di Tizio era destinata a riaprire la faida?»; «Anche Tizio meritava di essere colpito?»; «Tizio aveva altre armi?».

[54] Per es.: «Dopo che ebbe mangiato, dove si recò?»; «Avendo letto il messaggio, lo chiamò?»; «Benché l’avesse visto da lontano, lo riconobbe?». Per un tentativo di tassonomia degli attivatori, cfr. Domaneschi – Carrea – Penco – Greco, The cognitive load of presupposition triggers. Mandatory and optional repairs in presupposition failure, in Language and Cognitive Processes, 2014, 29, 1, 136-146.

[55] Ducrot, Dire et ne pas dire, Hermann, 1980.

[56] In questo caso fa parte di quello che viene definito da Sbisà, op. cit., lo «sfondo comune», rispetto al quale il testimone non è in una posizione di svantaggio conoscitivo e il livello di suggestione è certamente contenuto.

[57] In questo caso la presupposizione appare coerente con la funzione propria delle domande suggestive, in quanto il testimone aderirà al fatto presupposto solo lo riconosce come vero.

[58] In tale ipotesi la domanda risulta linguisticamente fuorviante e il parlante può essere giudicato sleale, cioè non cooperativo: cfr. Sbisà, op. cit.

[59] Woodbury, The strategic use of questions in court, in Semiotica, 1984, 48, 3-4, 197-228.

[60] La nozione di pratica di glossa è stata introdotta in un saggio del 1970: Garfinkel – Sacks, On Formal Structures of Practical Actions, Routledge & Kegan Paul, 1970, 338-366.

[61] Garfinkel – Sacks, op. cit.

[62] Orletti, op. cit., 60, 61.

[63] A tal proposito, in Orletti, op. cit., 68-69, l’Autrice osserva come questa tipologia di pratica sia connessa all’ «intreccio complesso di competenza linguistica e competenza sociale», ciò in quanto «la costruzione della identità sociale non è un processo che l’individuo può sviluppare in maniera autonoma senza tener conto del riconoscimento da parte degli altri e delle conferme che gli vengono dalla interazione». Cfr., altresì, Goffman, On face-work: an analysis of ritual elements in social interaction, in Psychiatry: Journal for the Study of Interpersonal Processes, 1955, 18, 213–231.

[64] Fava, Note su forme grammaticali e atti di domanda in italiano, in Lingua e stile, 1987, 22, 31-39.

[65] La domanda in esame presenta le principali caratteristiche che abbiamo esaminato a proposito delle «tag questions»: da un lato, una forte componente coercitiva giacché si presenta come un esplicito invito alla testimone a fornire conferma della verità di un’affermazione mascherata da domanda, dall’altro la esplicitazione del fatto che quella è l’unica risposta attesa, cioè quella preferita dall’interrogante.

[66] Nel senso che la domanda suggestiva possa essere definita come una comunicazione non cooperativa, in quanto violerebbe la massima griceana della qualità, «sii sincero»: cfr. Poggi – Boffa – Castelfranchi, L’inganno: comunicazione non cooperativa, in Fra conversazione e discorso, op. cit.

[67] Jahoda, Some Historical and Cultural Aspects of Suggestion, in Aa. Vv., Suggestion and Suggestibility – Theory and Research, Springer, 1989, 255-261.

[68] Si pensi alle continue strategie comunicative messe in atto dalle parti nel corso della cross-examination per compromettere la credibilità di un testimone ovvero l’attendibilità di ciò che ha riferito.

[69] Cfr. Bazzanella, Linguistica e pragmatica del linguaggio, Laterza, 2005, 184-185, secondo la quale «Le azioni altrui possono ‘minacciare’ la propria faccia (FTA – Face Threatening Acts), sia positiva che negativa e questa minaccia deve essere calcolata sia rispetto al tipo di rapporto esistente tra gli interlocutori (fondamentalmente simmetrico e asimmetrico), che in base all’atto stesso». Cfr., altresì, Bellucci, op. cit., 162.

[70] Giglioli –  Cavicchioli – Fele, op. cit., 136.

[71] La sentenza è reperibile sul sito internet dell’American Bar Association: https://www.abajournal.com/files/McBain.pdf.

[72] «[…] judge should bear in mind that undue interference, impatience, or participation in the examination of witnesses, or a severe attitude on the judge’s part toward witnesses […] may tend to prevent the proper presentation of the cause, or the ascertainment of truth».

[73] «A judge should avoid questions that are intimidating, argumentative, or skeptical».

[74] «Hostile questions from a judge are  particularly inappropriate when the witnesses themselves have done nothing to deserve such heated inquiry».

[75] Cfr. par. B della sentenza della Corte Suprema del Michigan, intitolato «Tone and demeanor», nel quale si tratta appunto all’intonazione e al complessivo comportamento tenuto dal giudice.

[76] Pare opportuno ricordare come la Corte Suprema del Michigan stigmatizzi l’errato convincimento per il quale il potere del giudice nel formulare le domande non incontri limiti, sovrapponendosi al ruolo della Pubblica Accusa, poiché, similmente a quanto osservato dalla sentenza della Corte di Cassazione, l’esame condotto dal giudice ha in realtà il solo scopo di ottenere chiarimenti o informazioni aggiuntive («The judge’s questions implied partiality, were argumentative, invaded the role of the prosecutor, and did not clarify testimony or elicit additional relevant information. The judge’s response to objections reflected an erroneous belief that his power to question witnesses had no limitations»).

[77] «Suggestion is compliant responding, a product of social influence rather than any linguistic or cognitive shortcoming» (Heaton-Armstrong – Shepherd – Wolchover, op. cit., 49).

 

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