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Il “nuovo” regime di impugnazione della sentenza di patteggiamento

 

Cass., Sez. Un., 26 settembre 2019 (dep. 17 luglio 2020), n. 21368

Cass., Sez. Un., 26 settembre 2019 (dep. 17 luglio 2020), n. 21369

 

Sommario. 1. Inquadramento del problema e considerazioni preliminari – 2. Estensione dell’accordo e latitudine del controllo: una relazione a canone inverso – 3. Rilievi critici: nodi risolubili e nodi irrisolti – 4. Segue: pattuizioni non consentite e pattuizioni vincolanti tra discrasie sistematiche e forzature interpretative

 

  1. Inquadramento del problema e considerazioni preliminari

 

Con un duplice e coevo intervento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fatto il punto su alcuni aspetti salienti del regime di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento così come rimodellato alla luce delle modifiche introdotte in materia dalla l. 27 giugno 2017 n. 103[1].

In particolare, con una prima pronuncia il plenum ha precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali e patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti[2]; con l’ulteriore pronuncia, il Supremo Collegio ha invece chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell’art. 606 c.p.p.[3]

Rese all’esito della medesima camera di consiglio e facenti capo allo stesso giudice estensore, le due pronunce, pur vertendo su distinti profili decisori della sentenza di patteggiamento, presentano in realtà un nucleo concettuale comune di cui, a ben guardare, entrambe le soluzioni interpretative ivi accolte si atteggiano alla stregua di un suo naturale e necessitato svolgimento.

Lungi dal destare sorpresa, il dato appare al contrario trovare piena giustificazione nel tenore della disposizione di recente conio – id est, l’art. 448 c. 2 bis c.p.p. – attraverso cui il legislatore, innovando rispetto al sistema previgente, ha per la prima volta disciplinato con una norma ad hoc il tema della ricorribilità per cassazione della sentenza resa a norma dell’art. 444 c.p.p. Se, infatti, fino a prima della c.d. riforma Orlando la possibilità di impugnare la sentenza patteggiata, nel silenzio delle norme regolanti il rito speciale de quo, veniva fatta direttamente discendere – in ossequio al vincolo derivante dagli artt. 111 Cost. e 568 comma 2 c.p.p. – dalla clausola generale di cui all’art. 606 c. 2 c.p.p.[4], con l’introduzione del comma 2 bis all’interno dell’art. 448 c.p.p. si è, invece, stabilito che “Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”.

L’assetto congegnato dalla novella esplicita la natura condivisa del problema che – sia pure con diverse ricadute – accomuna le misure di sicurezza e le sanzioni amministrative accessorie nel contesto dell’art. 448 c. 2 bis c.p.p. Se, infatti è vero che esse costituiscono entità tra loro non comparabili, divergendo per natura giuridica e disciplina, è altrettanto vero che la disposizione in esame, per come è configurata, spinge l’interprete a domandarsi se, nel caso di sentenza patteggiata, sia oggi ancora ammesso – e se si, entro quali limiti e a quali condizioni – ricorso per cassazione secondo la disciplina ordinaria di cui all’art. 606 c.p.p. avverso le statuizioni concernenti le misure di sicurezza e le sanzioni amministrative accessorie.

Se declinato in relazione alle misure di sicurezza, il quesito involge il tema dei limiti interni del sindacato di legittimità: riconoscendo espressamente la possibilità per le parti di proporre ricorso per cassazione in materia di misure di sicurezza, l’art. 448 c. 2 bis c.p.p. salvaguardia il diritto all’impugnazione delle parti ma, allo stesso tempo, delimita al solo profilo dell’illegalità la tipologia dei vizi attratti nel sindacato di legittimità; impattando sulla sfera di operatività dell’art. 606 c.p.p., la disposizione in esame si atteggia a deroga, in chiave restrittiva, della disciplina generale, amputando tra l’altro la ricorribilità per vizi concernenti la motivazione.

Spostando poi l’attenzione alle sanzioni amministrative accessorie, vediamo come il nuovo assetto normativo metta invece in discussione i limiti esterni del controllo in cassazione, intaccando ab origine la stessa possibilità di proporre impugnazione: a meno infatti di non accedere ad una – in vero non consentita[5] – interpretazione estensiva del termine “pena” la cui illegalità, come nel caso delle misure di sicurezza, radica il diritto della parte ad impugnare, è evidente che l’art. 448 c. 2 bis c.p.p., non facendo alcuna menzione delle sanzioni amministrative accessorie, non lascia alcuno spazio di difesa rispetto ai vizi di legittimità che dovessero affliggere le rispettive statuizioni adottate con la sentenza ex art. 444 c.p.p.

A fronte dei vuoti di tutela che emergono dal nuovo assetto normativo, si comprende allora come l’unica strada percorribile per vedere maggiormente garantito il diritto all’impugnazione delle parti nel contesto normativo vigente sia quella, battuta dal plenum, di riconoscere, in capo all’art. 606 c.p.p., residuali e concorrenti margini di operatività capaci di coniugarsi razionalmente con il circoscritto regime di impugnabilità delineato dall’art. 448 comma 2 bis c.p.p.

Non può infatti non condividersi quanto affermato dalle Sezioni Unite circa l’impossibilità di dare seguito alla tesi, propugnata da una parte della giurisprudenza di legittimità formatasi dopo la novella[6], che, sulla scorta di una indebita reductio ad unum dei concetti di illegalità e di illegittimità della pena (e delle misure di sicurezza), vuole ricompreso nello spettro operativo dell’art. 448 c. 2 bis c.p.p., non solo il caso di applicazione nel caso concreto di una pena o di una misura di sicurezza che deviando, per specie o quantità, dallo schema normativo tipico infrange il parametro della legalità, ma anche il caso – ascrivibile, invece, alla diversa categoria della illegittimità – rappresentato dal vizio di motivazione inficiante la statuizione concernente la pena o la misura di sicurezza.

 

  1. Estensione dell’accordo e latitudine del controllo: una relazione a canone inverso

 

L’opzione teorica che fa, come detto, da comune sfondo alle due pronunce, è quella secondo cui, contrariamente a quanto sostenuto in alcune sentenze a sezioni semplici[7], l’art. 448 c. 2 bis c.p.p. non si pone quale norma deputata a derogare in toto all’art. 606 c.p.p., disciplinando esaustivamente e in via esclusiva la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento; ad avviso delle Sezioni Unite, questa interpretazione restrittiva sarebbe il frutto di un travisamento della finalità sottesa all’introduzione della disposizione in esame la quale era effettivamente preordinata ad una contrazione della ricorribilità in cassazione della sentenza di patteggiamento ma limitatamente a quei profili decisori meramente recettivi dell’accordo intervenuto tra le parti; opzione questa che sarebbe avvalorata non solo dall’esigenza di tutelare diritti costituzionalmente garantiti – ivi compreso il diritto ad una motivazione adeguata anche in materia di misure di sicurezza ed il corrispondente diritto ad un suo controllo in cassazione – nel rispetto del principio, di valenza anche sovranazionale, di proporzionalità, ma anche dall’intenzione del legislatore. Sotto quest’ultimo profilo, il plenum richiama in particolare il contenuto della Relazione governativa di accompagnamento dell’originario disegno di legge (A.C. 2798 – XVII Legislatura), ove sarebbe presente un chiaro parallelismo tra l’esigenza di sottodimensionare l’attuale regime di ricorribilità della sentenza patteggiata, anche per scopi deflattivi, e il modulo consensuale di definizione del processo, proprio del cosiddetto patteggiamento: cioè a dire che dalla ratio e quindi dalla portata dell’intervento riformatore resterebbero estranee – e conseguentemente, non incise nella loro impugnabilità ai sensi dell’art. 606 c.p.p. – le statuizioni avulse dalla logica pattizia.

Non smentirebbe questa ricostruzione il fatto – valorizzato nell’orientamento respinto dal plenum[8] – che lo spettro operativo dell’art. 448 c. 2 bis c.p.p. attinga anche un profilo, quale quello attinente le misure di sicurezza, che fuoriesce dal perimetro delle questioni in relazione alle quali l’art. 444 c.p.p. richiede che le parti raggiungano un accordo.

Rilevano infatti le Sezioni Unite che l’istituto del patteggiamento, per effetto in particolare della l. n. 134 del 2003, avrebbe subito un profondo rimodellamento incentrato sull’erosione, parziale o totale – a seconda che la pena applicata sia rispettivamente pari (patteggiamento c.d. ordinario) o superiore ai due anni di reclusione (c.d. patteggiamento allargato) – del previgente divieto applicazione delle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria, con conseguente ampliamento dell’oggetto del patto anche a contenuti facoltativi, ulteriori rispetto a quelli di cui all’art. 444 c. 1 c.p.p., tra i quali appunto quello concernente le diverse misure di sicurezza rese compatibili con il rito de quo.

L’art. 448 c. 2 bis c.p.p. porterebbe dunque a compimento questa evoluzione riferendosi proprio all’eventualità che l’accordo delle parti investa anche le misure di sicurezza, realizzando così – nel caso di emissione della sentenza richiesta – le condizioni giustificative per la limitazione, anche con riferimento alle misure di sicurezza, della ricorribilità per motivi attinenti la loro illegalità. Ex adverso, laddove la statuizione su di esse non abbia una matrice consensuale, avendo le parti omesso di sottoporre al giudice un progetto di sentenza esteso anche alle misure di sicurezza, ecco allora che il giudice che le applichi con la sentenza di patteggiamento sarà tenuto a sopportare un onere di motivazione strutturato secondo i canoni tradizionali del cui corretto assolvimento le parti potranno specularmente chiedere ragione in sede di legittimità ex art. 606 c.p.p.

Precisano le Sezioni Unite che ad analoga conclusione non può però giungersi nel caso in cui le misure di sicurezza, sebbene inserite nel più ampio accordo intervenuto tra le parti, siano state applicate ma in termini da esso difformi: contrariamente a quanto affermato in alcune pronunce, il mancato recepimento dell’accordo in punto di misure di sicurezza non troverebbe infatti rimedio nella sequenza “obbligo di motivazione/ricorribilità per vizi della stessa” per la semplice ragione che gli accidentalia negotii, al pari degli elementi essenziali dell’accordo, assumerebbero carattere vincolante tollerando, pertanto, quale unica alternativa alla loro conversione in sentenza, il rigetto integrale del patto negoziale in conformità al disposto di cui all’art. 444 c. 2 c.p.p.

Quanto poi alle sanzioni amministrative accessorie, le Sezioni Unite sottolineano come queste, a differenza delle misure di sicurezza, non possano essere negoziate dalle parti, esulando dall’oggetto dell’accordo normativamente previsto e costituendo, al contempo, espressione di poteri sottratti alla loro disponibilità al punto che, eventuali clausole che ad esse si riferiscano, si considerano come non apposte; conclusione questa che disvelerebbe il perché l’art 448 c. 2 bis c.p.p. non si occupa della ricorribilità delle statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie la cui impugnazione, anche dopo la novella, continuerebbe, pertanto, a trovare fondamento nell’art. 606 c. 2 c.p.p.

Precisa inoltre il Supremo Consesso come l’interpretazione propugnata – contrariamente a quanto messo in luce da uno degli indirizzi che aveva giustificato la rimessione del ricorso ex art. 618 c.p.p. – sarebbe tutt’altro che foriera di irragionevoli asimmetrie connesse al regime differenziato di impugnazione che in questo modo viene a caratterizzare le misure di sicurezza, da un lato, e le sanzioni amministrative, dall’altro. Se, infatti, queste non possono confluire nell’accordo, ciò significa che rispetto ad esse l’imputato non incorre in quella rinuncia alle garanzie e ai diritti – ivi compreso quello ad una congrua ed esaustiva motivazione – che invece caratterizza l’accesso al rito del patteggiamento in relazione alle statuizioni di matrice pattizia cui come detto l’art. 448 c. 2 bis c.p.p. si riferisce. Di qui, l’assenza di qualsiasi profilo di irragionevolezza nella previsione di regimi di impugnazione eterogenei rispetto alle diverse statuizioni che il giudice del patteggiamento è abilitato ad adottare posto che ciò confermerebbe, al contrario, la complessiva razionalità dell’intera disciplina che infatti ammette il riespandersi di operatività dell’art. 606 c.p.p. anche sul terreno delle misure di sicurezza laddove la loro applicazione sia, invece, stata determinata dal giudice in assenza di un accordo raggiunto sul punto dalle parti.

 

  1. Rilievi critici: nodi risolubili e nodi irrisolti

Indubbiamente, la ricostruzione offerta dalle Sezioni Unite ha il pregio di convogliare le restrizioni apportate al regime di impugnazione della sentenza di patteggiamento in punto di misure di sicurezza e di sanzioni amministrative accessorie entro confini più ragionevoli, scongiurando al contempo il rischio che, per effetto della novella, si sottraggano ad ogni forma di controllo statuizioni che, pur esulando dal contenuto dell’accordo negoziale, sono destinate ad incidere anche in maniera particolarmente significativa sui diritti e sulle libertà fondamentali dell’imputato. Ragionando in termini più generali, il problema è però che l’opzione ermeneutica prescelta non consegna affatto un assetto normativo deprivato di tutte le sue incongruenze né tantomeno di tutti i suoi vuoti di tutela che, al contrario, proprio la riforma c.d. Orlando ha contribuito ad inoculare nella già tormentata disciplina del patteggiamento.

Quanto al secondo profilo, senza dubbio il più rilevante, sarà sufficiente richiamare le notazioni critiche formulate dalla dottrina[9] già all’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 448 c. 2 bis c.p.p. circa lo sbarramento che tale disposizione – recependo gli orientamenti più restrittivi espressi in materia dalla Corte di Cassazione – sembra aver definitivamente posto alla possibilità di ricorrere in cassazione per vizi insanabili quali le nullità assolute, l’inutilizzabilità, l’incompetenza funzionale o per materia, o per difetti motivazionali in punto di mancata declaratoria di cause di non punibilità o di assoluta incongruità della pena applicata[10]. Senza contare il vulnus arrecato al diritto di difesa delle parti eventuali a fronte della mancanza di qualsiasi riferimento nell’art. 448 c. 2 bis c.p.p. alla possibilità di impugnare la sentenza patteggiata nella parte relativa alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile[11]. Problematiche, quelle descritte, che l’intervento delle Sezioni Unite lascia passare completamente sotto traccia se si eccettua un passaggio – concernente il caso dell’omessa valutazione da parte del giudice delle cause di proscioglimento prevista dall’art. 129 c.p.p. – ove il plenum, sia pure incidentalmente, sembra peraltro confermare il fondamento dei timori riferiti dai commentatori[12].

Venendo, invece, all’altro profilo problematico menzionato, un primo elemento di asimmetria della disciplina potrebbe rintracciarsi in rapporto alle pene accessorie essendo dubbio che ad esse faccia riferimento l’art. 448 c. 2 bis c.p.p. Nel caso si propenda per una lettura non inclusiva, le coordinate teoriche fissate dal plenum inducono a ritenere che rispetto all’applicazione delle pene accessorie, al pari di quanto accade per le sanzioni amministrative accessorie, valga la regola della ricorribilità piena ai sensi dell’art. 606 c.p.p. E però tale conclusione, se non crea una irragionevole distonia con il regime di controllo delle misure di sicurezza non negoziate, assume invece caratteri problematici allorquando l’an e/o il quantum della pena accessoria non si connotino per la loro obbligatorietà ma siano da determinarsi caso per caso[13]. In tale circostanza infatti nulla vieta che le parti vi dedichino specifiche pattuizioni additive dell’accordo principale di modo che, nel caso di loro recepimento, sarebbe in contrasto con la ratio della novella – e con il diverso assetto eretto rispetto alle statuizioni “negoziate” concernenti le misure di sicurezza – ammettere che, comunque, rispetto alle pene accessorie “patteggiate” sia possibile ricorrere per ragioni diverse dall’illegalità. A questo proposito occorre però precisare che la norma, per come confezionata, offre all’interprete sufficiente gioco per risolvere il problema a livello ermeneutico: il generico riferimento ivi contenuto al concetto di “pena” (illegale) consente, infatti, senza particolari forzature della littera legis, di ricondurre anche le statuizioni negoziate concernenti le pene accessorie sotto l’imperio dell’art. 448 c. 2 c.p.p. con conseguente elisione di ogni profilo di ricorribilità diverso dall’illegalità[14].

 

  1. Segue: pattuizioni non consentite e pattuizioni vincolanti tra discrasie sistematiche e forzature interpretative.

 

Tornando invece al regime di impugnazione delle statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie, se è vero che la ricostruzione delle Sezioni Unite conferisce all’assetto introdotto con la novella un equilibro che altrimenti sarebbe difficile ravvisare, è altrettanto vero che, così facendo, il plenum dà continuità ad una lettura giurisprudenziale ingiustificatamente restrittiva dei poteri negoziali delle parti[15]. Il riferimento è al fatto che, secondo l’indirizzo fatto proprio dal Supremo Consesso, l’accordo intervenuto tra le parti non potrebbe mai utilmente estendersi alle sanzioni amministrative accessorie con conseguente irrilevanza delle clausole che ad esse le parti dovessero riferire. Per giustificare tale affermazione, la giurisprudenza di legittimità si affida tradizionalmente ad un duplice ordine di ragioni quali: il fatto che le sanzioni amministrative accessorie conseguono di diritto alla pronuncia della sentenza applicativa della pena concordata; il fatto che le suddette sanzioni non possono comunque formare oggetto di accordo tra le parti essendo questo limitato alla pena.

Ebbene, sotto il primo profilo non si può che convenire con le conclusioni raggiunte in proposito dalla giurisprudenza: se è la legge ad imporre l’applicazione delle suddette sanzioni, una loro esenzione disposta su base consensuale darebbe luogo ad una inaccettabile disapplicazione della legge. Il punto è però che non sempre la legge fissa a monte ogni specifico profilo della sanzione amministrativa conseguente ad una condanna penale. Emblematico è il caso di cui all’art. 218 C.D.S. ove spetta al giudice stabilire sia quale sanzione amministrativa applicare tra la revoca e la sospensione della patente di guida sia, nella seconda ipotesi, la durata della stessa alla luce del minimo e del massimo stabilito dalla legge. Nella fattispecie descritta, è evidente che, rispetto a quei profili rimessi alla valutazione discrezionale del giudicante, ciò che dovrebbe fondare il divieto per le parti di concludere validamente pattuizioni volte ad orientare la decisione del giudice è costituito dall’assunto secondo cui l’accordo tra le parti sarebbe limitato alla pena: conclusione questa che però a ben guardare non trova riscontro nel dettato normativo visto che la legge precisa quali sono i contenuti obbligatori del patto negoziale ma non pone limitazioni di sorta alla possibilità di annettervi contenuti accidentali, siano essi riferiti alle misure di sicurezza, alle pene accessorie o alle sanzioni amministrative. Ammettere dunque, come fanno le Sezioni Unite, che siano ammissibili solo clausole eventuali riferite alle misure di sicurezza ovvero – ove possibile – alle pene accessorie e non anche alle sanzioni amministrative accessorie significa differenziare la portata dei poteri negoziali delle parti in assenza di un adeguato supporto normativo. Né vale peraltro a dimostrare il contrario il fatto che, con la modifica intervenuta nel 2003, si sia riconosciuto al giudice del patteggiamento il potere di applicare le misure di sicurezza e le pene accessorie nel caso di pena concordata superiore ai due anni: interpolazione questa che lungi dal disciplinare il tema delle pattuizioni integrative dell’accordo principale, era preordinata a rendere completamente inoperante, nel caso di patteggiamento c.d. allargato quel tipico effetto premiale del rito de quo costituito proprio dal divieto di applicazione delle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria e delle pene accessorie. Il fatto che poi ciò abbia aperto la strada alla possibilità per le parti di estendere l’oggetto dell’accordo anche rispetto a tali ulteriori conseguenze della sentenza patteggiata, lungi dal trovare esplicitazione nell’art. 445 c. 1 c.p.p., non è altro che il naturale corollario della riattribuzione al giudice del potere di comminare, anche nel caso di patteggiamento c.d. allargato, il trattamento sanzionatorio complessivamente previsto quale conseguenza di una condanna penale.

Una volta inquadrata nella sua esatta portata la modifica del 2003, appare dunque evidente come dal mancato riferimento nell’art. 445 c. 1 c.p.p. alle sanzioni amministrative accessorie non possa trarsi alcun indizio per inferire che rispetto ad esse non vi sia per le parti la possibilità di concludere apposite pattuizioni additive dell’accordo principale: non essendo mai stato da ostacolo alla loro applicazione neppure il patteggiamento ad una pena non superiore ai due anni, ciò spiega il perché il legislatore del 2003 non si sia dato cura di menzionare le sanzioni amministrative accessorie nel novellato art. 445 c. 1 c.p.p., le quali, non essendo inibite nel caso di patteggiamento ordinario, era indubbio che avrebbero, a fortiori, dovuto trovare applicazione – ove il reato lo consentisse – anche nel caso della neointrodotta ipotesi di patteggiamento c.d. allargato.

Se dunque, come si è cercato di dimostrare, nulla vieta alle parti di raggiungere accordi anche sul terreno delle sanzioni amministrative accessorie per tutto quanto non discenda ope legis dalla sentenza che applica la pena, non vi è dubbio allora che, nell’ipotesi in cui il giudice recepisca anche tali pattuizioni, non possa trovare applicazione né l’art. 606 c.p.p., non spendibile, come detto, per le statuizioni di matrice pattizia, nè tantomeno l’art. 448 c. 2 bis c.p.p., per chiari limiti testuali: conclusione quest’ultima che finisce per creare non poche tensioni tra la disposizione in esame e principi di rango costituzionale tra cui il principio di ragionevolezza e il diritto di difesa ex artt. 3 e 24 Cost. visto, peraltro, che il canone della legalità informa non solo le pene e le misure di sicurezza ma anche le sanzioni amministrative accessorie.

Da ultimo, non sembra poter andare esente da critiche neppure l’assunto secondo cui il giudice del patteggiamento, di fronte ad un accordo complesso, arricchito anche da elementi accidentali, sia comunque posto davanti all’alternativa secca di recepire integralmente il patto ovvero di rigettarlo in toto, senza possibilità né di limitare l’accoglimento della richiesta alla pena indicata dalle parti nè di operare in difformità dalla loro per tutto quanto esuli dai contenuti necessari del patto negoziale.

Contrariamente a quanto accaduto rispetto al tema precedentemente trattato, qui le Sezioni Unite vanno contro il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità[16] secondo cui, rispetto agli accidentalia negotii, ben può il giudice rigettare la richiesta delle parti, accogliendola nel resto, fermo restando l’obbligo, rispetto alle statuizioni difformi dalle pattuizioni, di fornire adeguata motivazione. Secondo le Sezioni Unite questo approdo deve essere superato “per coerenza interna del sistema” visto che sarebbe contraddittorio, da un lato, ammettere la possibilità di inserire elementi non necessitati nell’accordo il cui integrale accoglimento comporta ex art. 444 c. 2 c.p.p. l’emissione della sentenza di patteggiamento e le conseguenti rinunce anche sul terreno della impugnabilità, e dall’altro, assumere che, in caso di rigetto parziale dell’accordo, non operi “l’effetto negativo supposto dalla medesima norma”: id est, l’impossibilità radicale che la sentenza di patteggiamento venga emessa.

Se si muove dalla considerazione che tutte le componenti dell’accordo sono parimenti essenziali e reciprocamente interconnesse, allora la soluzione propugnata dalle Sezioni Unite pare certamente la più rispettosa del principio del consenso che sta alla base del rito speciale de quo. Il problema è però che non necessariamente le parti, e in particolare l’imputato, pongono sullo stesso piano la pattuizione sulla pena e quelle relative ad altre conseguenze che dalla sentenza patteggiata potrebbero scaturire, anzi è verosimile ritenere il contrario. Appare dunque evidente che questo elemento di novità introdotto dal plenum all’interno della disciplina del patteggiamento rischia di avere quale principale conseguenza quella di un drastico abbattimento dei casi di accordi arricchiti da contenuti facoltativi, cui fa da pendant un sensibile contenimento, nei fatti, dell’impatto deflattivo della novella.

A parte queste considerazioni, il dato più rilevante è però che l’art. 444 c. 2 c.p.p. fa dipendere la riuscita del patteggiamento dalla ratifica non dell’accordo genericamente inteso ma, specificamente, delle clausole inerenti alla qualificazione giuridica, all’applicazione e alla comparazione delle circostanze prospettate e al quantum di pena indicato; analogo approccio, solo virato al negativo, presiede al rigetto della richiesta di pena patteggiata. Non si vede, peraltro, come potrebbe essere altrimenti visto che né l’art. 444 c. 2 c.p.p. né nessun’altra disposizione allude alla possibilità di implementare l’accordo principale con l’innesto di pattuizioni collaterali. Ne discende pertanto che la formulazione di queste ultime, se può giustificare, in caso di accoglimento, una motivazione semplificata ed un ridimensionamento del diritto all’impugnazione secondo le cadenze dettate dall’art. 448 c. 2 bis c.p.p., certo però non può influire – salvo che le parti non abbiamo espressamente manifestato al riguardo una volontà di segno contrario – sul buon esito della richiesta concordata di pena il cui destino è condizionato da fattori difformi e ben determinati a livello normativo. Naturalmente, negare che il rigetto delle pattuizioni facoltative osti in toto alla possibilità di accoglimento della richiesta di pena concordata ha quali necessitate ricadute l’impossibilità per il giudice che applichi una misura di sicurezza – o come detto, una pena accessoria o una sanzione amministrativa accessoria dai caratteri discrezionali – in difformità da quanto convenuto tra le parti, di avvalersi della motivazione sintetica tipica del rito de quo e specularmente la possibilità per le parti di impugnare la sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p. e quindi anche per vizio di motivazione.

[1] In argomento, ex multis, si v. Colaiacovo, L’impugnazione della sentenza di patteggiamento, in Spangher (a cura di), La riforma Orlando, Pacini Giuridica, 2017, p. 203; Belfiore, Gli interventi sull’applicazione della pena su richiesta delle parti e sul procedimento per decreto, in Baccari-Bonzano-La Regina-Mancuso (a cura di), Le recenti riforme in materia penale, CEDAM, 311 ss.; De Caro, Il ricorso per cassazione, in Scalfati (a cura di), La riforma della giustizia penale, Giappichelli, 2017, pp. 233 ss.; Gialuz-Della Torre, La rimodulazione dei rimedi avverso le sentenze di patteggiamento, in Bargis-Belluta (a cura di), La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative, Torino, 2018, pp. 181 ss.; Pulvirenti, Le restrizioni ai casi e ai motivi di ricorso per cassazione, in Pulvirenti (a cura di), Le impugnazioni penali dopo la riforma, Giappichelli, 2018, p. 185.

[2] Cass, Sez. Un., 26 settembre 2019, n. 21368, Savin, in C.E.D. Cass.,  n. 278348.

[3] Cass., Sez. Un., 26 settembre 2919, n. 21369, Melzani, inedita.

[4] In argomento, si v., anche per una panoramica ad ampio spettro sul rito speciale in esame, Vigoni, L’applicazione della pena su richiesta delle parti, Giuffrè, 2000, passim; allo stesso modo si v. Peroni, La sentenza di patteggiamento, Padova, 1999, Cedam, passim.

[5] Al riguardo basterà richiamare Corte cost., ord. n. 25 del 1999, in Giur. Cost., 1999, p. 435 ss.

[6] Cfr. Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2015, Jazouli, in C.E.D. Cass., n. 264204; Cass., Sez. III, 15 gennaio 2019, Caruso, ivi, n. 274946; Cass., Sez. III, 28 marzo 2018, Carestia, ivi, n. 274697.

[7] Cfr. Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2018, Boutamara, in C.E.D Cass., n. 274962; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2018, ivi, n. 275210; e, in tema di sanzioni amministrative accessorie, Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2018, Lodato, ivi., n. 275241.

[8] Cfr. supra, sub nota 5.

[9] Oltre alla letteratura citata supra, nota n.1, si v. anche sul punto, Spangher, La riforma Orlano della giustizia penale. Prime riflessioni, in Spangher (a cura di), La riforma Orlando, cit., p. 19; Caprioli, I nuovi presupposti di ammissibilità dei ricorsi per cassazione, in www.lalegislazionepenale.eu, 2 gennaio 2018, p. 15; Lorenzetto, Processo penale e legge n. 103 del 2017: la riforma che non c’è, in Proc. pen. giust., 2017, p. 1079; Pilla, I procedimenti speciali (commi 41-51-53 l. 103/2017), in Marandola-Bene (a cura di), La riforma della giustizia penale, Giuffrè, 2017, p. 182; Sanna, Il “patteggiamento” tra prassi e novelle legislative, CEDAM, 2018, pp. 202 ss.

[10] Sul punto, v. Sanna, Rimedi agli errori della sentenza negoziata: l’arretramento del controllo giudiziale, in Giur. It., 2017, p. 2274.

[11] Si sofferma sul punto Colaiacovo, L’impugnazione e la correzione dell’errore materiale della sentenza di patteggiamento: profili problematici, in Spangher (a cura di), La riforma Orlando. I nuovi decreti, Pacini giuridica, 2018, pp.270 ss., il quale, a titolo di rimedio per le riferite criticità, propugna di far leva sulla generale potestas impugnandi riconosciuta, rispettivamente, alla parte civile dall’art. 576 c.p.p., nei casi di omessa condanna dell’imputato patteggiante al pagamento delle spese di causa dalla stesse sostenute o di loro apodittica quantificazione, e al responsabile civile dall’art. 575 c.p.p., relativamente al caso in cui il giudice lo condanni erroneamente a rifondere, in solido con l’imputato, le suddette spese.

[12] Si intende far riferimento al fatto (cfr. Cass., Sez. Un., 26 settembre 2019, n. 21369, Melzani, cit., al punto 4.5) che il plenum assume per pacifica l’ormai indeducibilità, alla stregua del nuovo regime delle impugnazioni, del vizio relativo all’omessa valutazione da parte del giudice delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. sul rilievo – condiviso dalla giurisprudenza formatasi dopo la novella – che tale assetto rappresenterebbe “una ulteriore evoluzione della limitata ricorribilità della sentenza di “patteggiamento” già affermata, nel vigore della precedente normativa, nella giurisprudenza di legittimità, che per indirizzo consolidato disconosceva all’imputato il potere di rimettere in discussione i profili oggettivi e soggettivi della fattispecie su cui era caduto l’accordo in quanto coperti dal patteggiamento, conformando il ridotto obbligo di motivazione in considerazione dell’accordo presupposto dalla decisione”.

[13] Il riferimento è non solo, ad esempio, alle pene accessorie non obbligatorie di cui agli artt. 32 c. 3 c.p. 229 c. 2 l.f. ma anche all’interdizione dai pubblici uffici e all’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 317 bis c.p. per le quali il carattere della non obbligatorietà – nei casi di patteggiamento ordinario concernente i reati di cui agli artt. 314 primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis c.p.- è stata estesa dall’art. 445 comma 1 ter introdotto dalla l. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge spazzacorrotti), anche all’an della loro applicazione. Per un commento alle modifiche apportate dalla citata novella alla disciplina del patteggiamento si v. Ludovici, Applicazione della pena su richiesta delle parti: le modifiche apportate dalla legge “spazzacorrotti”, in Dir. pen. proc., 2019, pp. 762 ss.

[14] Sono a favore della possibilità di in un’interpretazione estensiva del concetto di “pena” di cui all’art. 448 c. 2 bis c.p. anche Gialuz-Della Torre, La rimodulazione dei rimedi avverso le sentenze di patteggiamento, cit., p.217.

[15] Cfr., Cass., Sez. IV, 10 gennaio 2014, Rustemi, C.E.D: Cass., n. 259209; Cass., Sez. IV, 26 febbraio 2016, Favia, ivi, n. 267978; Cass., Sez. VI, 20 novembre 2008, Cuomo, ivi, n. 241611; Cass., Sez. IV, 5 maggio 2005, Saoner, ivi, n. 232015.

[16] Ex multis, Cass., Sez. VI, 14 ottobre 2016, Orsi, C.E.D. Cass., n. 268740; Cass., Sez. II, 19 aprile 2012, Toseroni, ivi., n. 252825; Cass., Sez. V, 22 marzo 2013, Defina, ivi, n. 258819.

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