Usiamo cookie per ottimizzare il nostro sito web ed i nostri servizi.
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Improcedibilità: questione di legittimità costituzionale con riferimento alla disciplina transitoria
Pubblichiamo la prima decisione in tema di improcedibilità resa dalla Corte di Appello di Napoli in relazione alla questione di legittimità costituzionale delle nuove disposizioni e norme transitorie, con riferimento ai reati commessi in epoca anteriore al 1 gennaio 2020.
La difesa, soffermandosi sulla natura anche sostanziale dell’istituto, ne invocava l’applicazione retroattiva in quanto norma più favorevole.
L’art. 2 della l. 134 del 2021, ai commi 3, 4 e 5, prevede il regime transitorio per l’applicazione della improcedibilità dell’azione. Il comma 4 prevede che il termine decorra dall’entrata in vigore della legge, nelle ipotesi in cui gli atti siano già pervenuti in Corte di Appello; il comma successivo prevede termini più ampi per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024.
La Corte ritiene di accogliere ‹‹una interpretazione sistematica che, leggendo insieme i due commi destinati alla disciplina transitoria, consenta di ritenere applicabile il termine triennale per la Corte d’Appello, e di un anno e mezzo per la Cassazione anche ai procedimenti già pervenuti fino all’entrata in vigore della legge››. La motivazione sul punto non è pienamente convincente.
L’ordinanza richiama le argomentazione della Relazione dell’Ufficio del Massimario evidenziando una “finalità compensativa e riequilibratrice” della sospensione della prescrizione per i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020; ravvede inoltre un ulteriore elemento distonico nella commistione tra termini di prescrizione e termini di improcedibilità ove questa fosse applicata ai reati commessi in epoca antecedente al 1 gennaio 2020, con conseguenti problemi di compatibilità e prevalenza dell’una sull’altra.
La decisione sembra indirizzarsi verso una distinzione e separazione tra la disciplina della prescrizione e quella della irrevocabilità, i cui confini si andranno delineando nella applicazione giurisprudenziale.
La questione viene quindi dichiarata irrilevante e manifestamente infondata la questione.
Ordinanza Corte di Appello di Napoli del 18 novembre 2021
Tags
Condividi su:
La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.
La Consulta sull’obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato.
La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.