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Improcedibilità: questione di legittimità costituzionale con riferimento alla disciplina transitoria

Pubblichiamo la prima decisione in tema di improcedibilità resa dalla Corte di Appello di Napoli in relazione alla questione di legittimità costituzionale delle nuove disposizioni e norme transitorie, con riferimento ai reati commessi in epoca anteriore al 1 gennaio 2020.

La difesa, soffermandosi sulla natura anche sostanziale dell’istituto, ne invocava l’applicazione retroattiva in quanto norma più favorevole.

L’art. 2 della l. 134 del 2021, ai commi 3, 4 e 5,  prevede il regime transitorio per l’applicazione della improcedibilità dell’azione. Il comma 4 prevede che il termine decorra dall’entrata in vigore della legge, nelle ipotesi in cui gli atti siano già pervenuti in Corte di Appello; il comma successivo prevede termini più ampi per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024.

La Corte ritiene di accogliere ‹‹una interpretazione sistematica che,  leggendo insieme i due commi destinati alla disciplina transitoria, consenta di ritenere applicabile il termine triennale per la Corte d’Appello, e di un anno e mezzo per la Cassazione anche ai procedimenti già pervenuti fino all’entrata in vigore della legge››. La motivazione sul punto non è pienamente convincente.

L’ordinanza richiama le argomentazione della Relazione dell’Ufficio del Massimario evidenziando  una “finalità compensativa e riequilibratrice” della sospensione della prescrizione per i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020; ravvede inoltre un ulteriore elemento distonico nella commistione tra termini di prescrizione e termini di improcedibilità ove questa fosse applicata ai reati commessi in epoca antecedente al 1 gennaio 2020, con conseguenti problemi di compatibilità e prevalenza dell’una sull’altra.

La decisione sembra indirizzarsi verso una distinzione e separazione tra la disciplina della prescrizione e quella della irrevocabilità, i cui confini si andranno delineando nella applicazione giurisprudenziale.

La questione viene quindi dichiarata irrilevante e manifestamente infondata la questione.

 

Ordinanza Corte di Appello di Napoli del 18 novembre 2021

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