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Inammissibile l’impugnazione depositata a mezzo posta elettronica certificata

Cass., sez. I, 25 giugno 2020, n. 20296, Casa, Presidente, Liuni, Relatore, P.m. Tampieri (concl. conf.)

La decisione della Suprema Corte si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, fatte salve specifiche eccezioni, le parti non possono utilizzare la posta elettronica certificata per la proposizione dell’impugnazione o per il compimento di altri atti processuali.

In termini generali, questo indirizzo è compendiato nella massima secondo la quale, appunto, nel processo penale non è consentito alla parte privata l’uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti nè per il deposito presso gli uffici, perchè l’utilizzo di tale mezzo informatico – ai sensi dell’art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p. e per le notificazioni ai difensori disposte dall’autorità giudiziaria (Cass., sez. IV, 23 gennaio 2018, n. 21056, in Cass. pen., 2018, p. 3322; conforme, Cass., sez. III, 11 febbraio 2014, n. 7058, ivi, 2014, p. 2565, con osservazioni critiche di Caputo).

In applicazione di tale principio è stata esclusa la possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata per il deposito dell’istanza di rimessione in termini (Cass., sez. I, 28 gennaio 2015, n. 18235, in Cass. pen., 2015, p. 4172) o di un’istanza di rinvio per legittimo impedimento (Cass., sez. II, 16 maggio 2017, n. 31314, in C.E.D. Cass., n. 270702). Dal canto suo, Cass., sez. I, 6 marzo 2018, n. 15546, in Dir. pen. e proc., 2018, p. 630, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione presentata in via telematica (nella specie: ricorso per cassazione). Identica sanzione ha colpito il deposito della lista testimoniale (Cass., Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 6883, in C.E.D. Cass., n. 269197) e le memorie depositate nel giudizio di legittimità (Cass., sez. III, 20 settembre 2016, n. 48584, in C.E.D. Cass., n. 268192, e Cass., sez. II, 16 maggio 2017, n. 31336, ivi, n. 270858).  

Rara avis, quindi, è la decisione di Cass., sez. II, 11 gennaio 2017, n. 6320, in Guida dir., 2017, n. 11, p. 72, che ha ritenuto valida la notificazione – imposta a pena di inammissibilità dall’art. 299, comma 4-bis, c.p.p. – eseguita dal difensore dell’imputato al difensore della persona offesa mediante posta elettronica certificata.

La peculiarità della sentenza in rassegna, dunque, è rappresentata dalla circostanza che tale interpretazione è ribadita anche a seguito degli interventi normativi determinati dalla epidemia di Covid-19 con i quali non sono state introdotte modifiche alla disciplina che regola il deposito degli atti di impugnazione in materia penale.

Cass_20296_2020

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