Per leggere la sentenza: Corte Costituzionale n. 113 del 25 maggio 2020
Segnaliamo il deposito della sentenza n. 113 del 2020, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni».
La Consulta ha ritenuto che “un termine di 24 ore per presentare reclamo contro il provvedimento sui permessi premio lede il diritto di difesa del detenuto e rappresenta un indebito ostacolo alla funzione rieducativa della pena, alla quale i permessi premio sono funzionali”.
Si è sottolineato che tale termine è contrario alla Costituzione, rendendo difficile al detenuto far valere efficacemente le proprie ragioni, anche per l’oggettiva difficoltà di ottenere – in così poco tempo – l’assistenza tecnica di un difensore. La Corte ha individuato, altresì, nella disciplina generale del reclamo contro le decisioni del magistrato di sorveglianza un preciso punto di riferimento, estendendo – anche al reclamo contro i provvedimenti concernenti i permessi premio proposti da parte del detenuto o del pubblico ministero – la previsione del termine di quindici giorni.