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Intercettazioni: un primo “stop” all’acquisizione dei dati sul cellulare
Segnaliamo lo schema del D.M. n. 247 – recante disposizioni per l’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe.
Il D.M. riapre il dibattito sul perimetro di utilizzabilità del c.d. trojan, il quale, come noto, consente sia la captazione di conversazioni telefoniche ed ambientali, sia l’acquisizione dell’intero patrimonio dei dati dell’utente, permettendo – in astratto – l’acquisizione di tutti i dati presenti nel cellulare, quali, ad esempio, i dati anagrafici, i dati inerenti alla geolocalizzazione, i file video e audio, le fotografie, i contatti della rubrica, etc – dati che non rientrano nel concetto di flusso di conversazioni o comunicazioni di cui all’art. 266 c.p.p.
Nel D.M. – tra le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni – si fa un esplicito riferimento all’acquisizione di dati inerenti a:
Nella seduta di ieri, 6 aprile 2021, la Commissione II ha rilevato che il c.d. trojan rientra tra le attività di intercettazione telematica, attivata da parte degli uffici giudiziari in forza di un decreto autorizzativo GIP; invece, l’acquisizione di tutti i dati sopra elencati (rubrica dei contatti, galleria fotografica, video, geolocalizzaione, URL etc), quando non rientra nel flusso di comunicazione, deve presupporre il decreto di perquisizione ed eventuale sequestro ai sensi degli artt. 247 c.p.p. e ss.
DM
Commissione II – seduta del 24 marzo 2021
Commissione II, seduta del 6 aprile 2021
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La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.
La Consulta sull’obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato.
La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.