Nel solco del lungo e tormentato processo di prevenzione del fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica si colloca la L. 24 novembre 2023 n. 168 (di conversione del cd ddl Roccella) pubblicata sulla G.U. 275 del 24 novembre 2023.
Il testo con i suoi 19 articoli include incisive disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori di indole processuale ed è volto a rafforzare la tutela nei confronti delle donne vittime di violenza già al vaglio della L. 19 luglio 2019 n. 69 denominata “Codice Rosso”.
Di seguito si riportano alcuni degli aspetti più significativi del provvedimento normativo in parola, che come si avrà modo di dimostrare sono diretti più alla prevenzione che alla repressione della violenza di genere. E invero, da un lato, viene rafforzata la protezione delle vittime di violenza attraverso misure di prevenzione e il potenziamento delle misure cautelari, dall’altro viene assicurata la certezza dei tempi dei procedimenti penali.
Con l’art.1 della norma viene esteso l’ambito di applicazione dell’ammonimento del questore e degli obblighi informativi rivolti alla vittima. In particolare, l’ammonimento potrà essere disposto sia d’ufficio che su richiesta della persona offesa del reato e, tra le varie modifiche, si segnala la previsione di una circostanza aggravante per le fattispecie commesse in ambito di violenza domestica laddove il soggetto fosse stato già ammonito anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento.
Con l’art.2 vengono apportate delle modifiche al D.Lgs. 6 settembre 2011, n 159, ovvero il Codice antimafia e delle misure di prevenzione, in quanto estende l’applicazione delle misure di prevenzione personali da parte dell’Autorità giudiziaria. In particolare, allo stato attuale queste risultano applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ma anche a coloro i quali siano responsabili di altri gravi reati più ricorrenti nella sfera della violenza domestica e di genere.
L’art. 3 del testo normativo in rassegna avente ad oggetto misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi, assicura l’assoluta priorità alla trattazione dei processi per i reati in tema di violazione dei provvedimenti giudiziari di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma anche costrizione o induzione al matrimonio, lesioni personali aggravate, lesioni permanenti al viso, interruzione non consensuale di gravidanza, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Inoltre, come statuito dal successivo articolo 4, la priorità deve essere garantita anche alla richiesta di misura cautelare personale avente ad oggetto reati di violenza di genere e domestica.
L’art. 5 reca misure volte a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere, prevedendo che nel caso di delega venga individuato un Sostituto Procuratore preposto in maniera specifica per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.
Con l’art. 7 vengono apportate modifiche al codice di rito attraverso l’introduzione del nuovo art. 362bis c.p.p., il quale prevede che nell’ambito dei reati di violenza domestica e di genere, il Pubblico Ministero dovrà richiedere l’applicazione delle misure cautelari entro 30 giorni dall’iscrizione dell’autore del reato nel registro delle notizie di reato. Il Giudice avrà poi 20 giorni di tempo per pronunciarsi sulla richiesta avanzata dal Pubblico Ministero.
Con l’art. 8 viene modificato l’art. 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale. Secondo il nuovo comma 1-bis il Procuratore ha l’obbligo di acquisire trimestralmente dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui al nuovo articolo 362bis c.p.p. e di inviare al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale.
Con l’art. 9 vengono previste delle modifiche al codice penale relativamente agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. In particolare, la pena prevista per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387bis c.p.), viene innalzata a 3 anni e 6 mesi e ne estende la disciplina anche alla violazione degli ordini di protezione emessi in sede civile.
Di estrema rilevanza è poi quanto statuito all’art. 10, il quale introduce nel codice di rito l’art. 382bis, il quale intende consentire il cd arresto in flagranza differita, nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.
Il successivo art. 11 prevede la possibilità per il P.M. di disporre, con decreto motivato, l’allontanamento urgente dalla casa familiare, unitamente al divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, ove sussistano fondati motivi di ritenere la reiterazione di reati in tema di violenza di genere e domestica e non sia possibile, stante la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del Giudice.
Con l’art. 12 vengono apportate rilevanti modifiche al codice di rito in materia di misure cautelari e in particolare di prescrizione del braccialetto elettronico. Con un chiaro intento rafforzativo della modalità di controllo in parola, viene imposto alla Polizia Giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell’utilizzo dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo, ove il giudice ne abbia prescritto l’applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari. Inoltre, viene prevista l’applicazione della misura cautelare in carcere anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo.
Con l’art. 13, vengono introdotte alcune deroghe in materia dei criteri di scelta e delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, ma anche modifiche alla normativa di conversione per l’arresto in flagranza e del fermo in misura coercitiva. In particolare, si prevede che, nel caso dei delitti di cui agli artt. 387bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1. e 577 c.p.: la misura cautelare della custodia in carcere possa essere applicata anche laddove il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena (art. 275 c.p.p.); non si applichino le condizioni di applicabilità delle misure coercitive (art. 280 c.p.p.). Inoltre, nel caso di delitto ex art. 387bis c.p. l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli art. 274, comma 1, lettera c) e 280 del codice di procedura penale.
L’art. 14 statuisce l’obbligatorietà della comunicazione alla persona offesa di tutti i provvedimenti inerenti l’autore del reato, a prescindere dallo stato detentivo o coercitivo da cui è interessato.
Con l’art. 15 viene modificato il regime di sospensione condizionale della pena di cui all’art. 165 comma 5 c.p. E invero, si prevede che nel caso dei delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 572, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies, 609octies e 612bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero. Tuttavia, del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell’art. 300 comma 3 c.p.p., ne è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l’eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione.
Da ultimo, l’art. 17, introduce il nuovo articolo 13bis nella legge 7 luglio 2016 n.122, il quale prevede che le vittime di reati de quibus o gli aventi diritto della stessa, laddove sia deceduta, possano richiedere una provvisionale a titolo di ristoro anticipato come forma di anticipo sull’indennizzo integrale che giungerà in via definitiva alla fine del giudizio.