Segnaliamo, in attesa di ospitare un contributo più approfondito, la sentenza della Sezione V, in tema di improcedibilità del giudizio di cassazione per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all’art. 344 bis c.p.p., inserito dalla riforma Cartabia (art. 2, comma 2, lett. a, legge 27 settembre 2021, n. 134).
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 3, della suddetta legge, in relazione gli artt. 3 e 117 Cost. nella parte in cui, limitandone l’applicazione ai soli reati commessi dopo l’1 gennaio 2020, si pone in contrasto con il principio del “favor rei”, trattandosi di istituto avente natura processuale e, pertanto, soggetto al principio “tempus regit actum”, non operando così per i reati commessi antecedentemente al 1 gennaio 2020.