Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 18 giugno 2024, Generalstaatsanwaltschaft Hamm (Demande d’extradition d’un réfugié vers la Turquie), causa C-352/22, ECLI:EU:C:2024:521
Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:
L’art. 21, par. 1, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’art. 18 e con l’art. 19, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che qualora un cittadino di un paese terzo cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro sia oggetto, in un altro Stato membro, nel cui territorio risiede, di una domanda di estradizione proveniente dal suo paese di origine, lo Stato membro richiesto non può, senza aver avviato uno scambio di informazioni con l’autorità che ha riconosciuto tale status alla persona reclamata e in assenza di revoca di detto status da parte di tale autorità, autorizzare l’estradizione.
Normativa di riferimento
- Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed in vigore dal 22 aprile 1954
- Protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967
- Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957
- Artt. 2, 13, 14, 21 e 36, direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta
- Artt. 9, 44, 52 e 49, direttiva 2013/32 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
- Art. 18, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Giurisprudenza citata
- Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 2 aprile 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, EU:C:2020:262
- Corte di giustizia, Prima Sezione, sentenza del 24 giugno 2015, H. T., C‑373/13, EU:C:2015:413
- Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C-391/16, C-77/17 e C-78/17, EU:C:2019:403
- Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenze domestiche), C-621/21, EU:C:2024:47
- Corte di giustizia, Seconda Sezione, sentenza del 20 marzo 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143
- Corte di giustizia, Prima Sezione, sentenza del 2 marzo 2023, PrivatBank e a., C-78/21, EU:C:2023:137
- Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 18 giugno 2024, Bundesrepublik Deutschland (Effetto di una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato), C-753/22, EU:C:2024:524
- Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C-69/21, EU:C:2022:913
- Corte di giustizia, Prima Sezione, sentenza del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C-663/21, EU:C:2023:540
- Corte di giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 22 giugno 2023, Commissione/Ungheria (Dichiarazione d’intenti preliminare a una domanda di asilo), C-823/21, EU:C:2023:504
- Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630
- Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a., C-411/10 e C-493/10, EU:C:2011:865
- Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 19 marzo 2019, Ibrahim e a., C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17, EU:C:2019:219