Cerca
Close this search box.

La chiusura del caso “Tamoil Cremona”: la nuova (ed ultima) pronuncia della Corte di Cassazione

 

Cass., Sez. V, 13 ottobre 2020 (dep. 7 gennaio 2021), n. 325, Pres. Vessichelli – Est. Belmonte.

Cass., Sez. V, 13 ottobre 2020 (dep. 7 gennaio 2021), n. 325

Abstract: La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, nel rigettare il ricorso promosso ex art. 625-bis c.p.p. dal gestore della raffineria Tamoil di Cremona, ha definitivamente concluso il noto caso che vedeva coinvolto il responsabile del citato impianto industriale per l’avvelenamento delle acque di falda, superficiali, intermedie e sotterrane, limitrofe allo stabilimento. Il contributo, prima di prendere in esame il ricorso straordinario e la disposizione codicistica che lo regola, ripercorre le tappe fondamentali della vicenda Tamoil e si sofferma sul delitto di disastro innominato che, prima dell’avvento dell’art. 452-quater nel codice penale (quest’ultimo volto a regolare una specifica ipotesi di disastro lesiva del bene ambiente), veniva largamente impiegato dalla giurisprudenza per contrastare le più gravi forme di compromissione ambientale.

Abstract (ENG): In rejecting the claim lodged ex art. 625-c.p.p. by the Cremona Tamoil refinery manager, the Supreme Court has closed definitively the well-known case involving the person in charge of the above-mentioned industrial plant, for poisoning the superficial, intermediate and deep groundwater close to the plant. This article, before examining the extraordinary appeal and the code provision that governs it, revisits the crucial stages of the Tamoil affair and it focuses on the crime of unnamed disaster, that, before the introduction in the criminal code of article 452-quater (aimed at regulating a specific assumption of disaster aggressive for the environment) was widely applied by the case law to fight the most serious forms of environmental damage.

 

Sommario: 1. Premessa. 2. Il caso. 2.1. Il limine tra delitto di avvelenamento di acque e il disastro innominato al vaglio dei giudici di merito. 2.2. Il primo ricorso alla Corte di Cassazione. 2.3. La ritenuta omogeneità strutturale del delitto di “disastro innominato” rispetto agli altri disastri “tipizzati”. 3. Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. 4. Il ricorso straordinario e la decisione della Suprema Corte.

 

  1. Premessa

 Con la sentenza che si annota i giudici della V sezione della Corte di Cassazione si sono nuovamente pronunciati sul caso che ha visto coinvolto il gestore della raffineria Tamoil di Cremona, il quale – in base all’originaria ipotesi accusatoria – in concorso con l’amministratore delegato e con il direttore generale di Tamoil Raffinazione s.p.a., oltre che con altri soggetti operanti nell’impianto industriale – dinnanzi a reiterate «condotte di sversamento nel suolo di sostanze inquinanti che penetravano nel terreno e nella falda acquifera» (sversamenti dovuti, in tesi d’accusa, alla abituale gestione illecita dei rifiuti, ad incidenti ed a perdite dei serbatoi e/o della rete di raccolta delle acque), «non adottava idonei interventi di messa in sicurezza e non procedeva ad effettuare tempestive analisi geologiche atte ad accertare l’effettiva esistenza del cosiddetto “taglione” lungo l’argine maestro del fiume Po» (diaframma impermeabile costruito per arginare le piene del fiume che avrebbe dovuto impedire la migrazione delle sostanze inquinanti, attraverso la falda, oltre i confini della raffineria), «rappresentandosi ed accettando il rischio di avvelenare le acque della falda superficiale, intermedia e profonda aumentandone il grado di contaminazione da idrocarburi e metalli pesanti, anche nelle aree circostanti al di fuori del perimetro della raffineria e – altresì – non effettuava comunicazioni tempestive ed esaustive circa i dati necessari alle procedure di bonifica»[1].

Avverso la sentenza emessa il 25 settembre 2018 dalla I sezione della Corte di Cassazione, che aveva dichiarato infondati i motivi di doglianza presentati dal gestore della raffineria, quest’ultimo ha presentato ricorso ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., denunciando plurimi errori di fatto che affettavano la pronuncia di legittimità.

La V sezione, chiamata a giudicare il ricorso straordinario, ha però ritenuto inammissibili i motivi ivi addotti, chiudendo – definitivamente – la vicenda.

 

  1. Il caso

Prima di procedere alla disamina della sentenza in rassegna, pare opportuno soffermarsi – seppur brevemente – sulla c.d. “vicenda Tamoil”, sia per meglio comprendere i motivi oggetto del ricorso straordinario sia – più in generale – per il rilievo che le pronunce dei giudici di merito e della I sezione della Suprema Corte assumono in materia di disastro, latu sensu, ambientale.

Ed invero, a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, dinnanzi a gravi contaminazioni delle acque causate da attività industriali (in particolare da scarichi provenienti da stabilimenti che trattano e/o producono sostanze chimiche e tossiche, oppure da percolamenti nelle falde acquifere di rifiuti ammassati in aree destinate a discarica), le lacune del contesto normativo allora esistente, non congegnato per far fronte a fenomeni di più serio inquinamento e non assistito da sanzioni penali reputate sufficientemente severe, ha determinato il ricorso da parte della giurisprudenza, per sanzionare i fatti di grave contaminazione di fonte industriale, ai delitti di adulterazione e di avvelenamento delle acque (artt. 439, 440 e 452 c.p.), di disastro c.d. “innominato” (art. 434 c.p.) e di danneggiamento c.d. idrico (art. 635, co. 2 n. 3, c.p.), ritenuti maggiormente in grado di contrastare le forme più significative di aggressione alla pubblica salute ed incolumità[2]. Ne è un esempio il caso relativo al Petrolchimico di Porto Marghera, che ha dato avvio ad un progressivo aumento di processi in cui venivano contestati agli imputati i suddetti delitti, tra cui, anche quello avente ad oggetto la compromissione delle acque adiacenti al sito Tamoil di Cremona[3].

Tale procedimento trae origine dall’esposto inviato il 10 luglio 2007 alla Procura della Repubblica di Cremona dalla associazione “Ambiente, territorio e società”, in cui venivano rappresentati i dati emersi all’esito delle Conferenze di Servizi – a cui avevano partecipato il Comune, la Provincia, l’Arpa, Tamoil ed altri Enti – dai quali emergeva un grave inquinamento della falda acquifera sottostante la raffineria, di cui Tamoil era a conoscenza già dal 2001 quando, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 471/1999 si era attivata inviando a Regione, Provincia e Comune uno studio circa gli elevati livelli di inquinamento riscontrati all’interno del proprio sito industriale.

Di qui l’originaria imputazione, che vedeva ascritto al gestore della raffineria il delitto di avvelenamento doloso di acque ex art. 439 c.p. (protratto dal 2001, epoca della autodenuncia della sospetta contaminazione, fino al 2007, quando divenne operativa la barriera idraulica di contenimento degli inquinanti) e le contravvenzioni di inquinamento idrico (art. 137 d. lgs. 152/2006) gestione abusiva di rifiuti (art. 256 d.lgs. n. 152/2006) ed omessa bonifica (art. 257 d. lgs. 152/2006).

 

2.1. Il limine tra delitto di avvelenamento di acque e quello di disastro innominato al vaglio dei giudici di merito

 Il primigenio impianto accusatorio è stato oggetto di un significativo ridimensionamento, prima ad opera del GUP di Cremona, poi in sede di appello.

Ed invero, il primo giudice[4] – pur non condividendo la tesi difensiva secondo cui l’inquinamento riscontrato nella falda aveva natura storica (potendo essere tale solo quella contaminazione non più in atto, riferibile a fatti avvenuti in precedenza e non più attivi per il venir meno delle disfunzioni che li avevano determinati) e pur avendo accertato una seria contaminazione delle acque superficiali e di falda[5] – ha ritenuto che le condotte originariamente ricomprese nell’alveo dell’art. 439 c.p., fossero invece rispondenti alla fattispecie prevista dall’art. 434 c.p.

L’avvelenamento doloso di acque – termine dotato di pregnanza semantica indubbia tale da rendere deducibile in via immediata il pregiudizio per i beni giuridici protetti dalla norma (salute e incolumità pubblica) – rappresenta l’evento del delitto, che si consuma nel momento in cui tale compromissione si verifica. Un simile evento richiede che siano state immesse sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute: pericolosa per il bene giuridico tutelato è, infatti, solo quella dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute[6].

Il delitto configura un reato di pericolo e – come tale – accorda una tutela anticipata e preventiva a beni di rango elevato quali la vita o l’integrità fisica, intesi nella loro dimensione collettiva, rispetto a condotte caratterizzate da potenzialità lesiva diffusa, frequenti nelle moderne società produttive.

Anche se la norma incriminatrice non richiede apertis verbis che dal fatto sia derivato un pericolo per la salute pubblica, essendo il reato in esame considerato come fattispecie di pericolo presunto, tuttavia è necessario che un “avvelenamento”, di per sé produttivo di un pregiudizio per la salute pubblica, vi sia stato[7]. Il concetto di “avvelenamento” rimanda infatti ad un evento – sotto il profilo del rapporto tra la sostanza ingerita e l’organismo umano – molto intenso e violento negli effetti, contraddistinti per gravità, immediata percepibilità e alto grado di letalità.

Sulla scorta di tali osservazioni il giudice cremonese, ritenendo che le condotte oggetto del suo vaglio non avessero caratteristiche di gravità tali da mettere in immediato pericolo la salute pubblica, ha assolto tutti gli imputati per il reato di avvelenamento doloso, riqualificando i fatti in disastro innominato, doloso (art. 434, co. 2 c.p.) per il gestore della raffineria (oltre che per un altro soggetto), colposo per i restanti imputati (art. 449 c.p.). Mentre l’avvelenamento, infatti, «agisce in modo diretto, più definito e con gravi conseguenze immediate, il disastro previsto dall’art. 434 c.p., si propaga nel tempo e spesso non è immediatamente percepibile».

Il delitto di “disastro innominato”, nel punire la commissione di fatti diretti a cagionare il crollo di una costruzione o un altro disastro ovvero la causazione di uno dei due eventi, è stato spesso chiamato dalla giurisprudenza ad assolvere la funzione di norma chiusura del sistema in materia di tutela della pubblica incolumità a fronte delle nuove fonti di rischio[8], che aggrediscono il bene protetto in maniera non preventivabile ex ante. Tale norma – di per sé caratterizzata dalla mancanza di una puntuale descrizione normativa del fatto tipico – perde, ad avviso del giudice di prime cure, i suoi tratti di indeterminatezza se viene ricollegata ai “disastri tipici” indicati nel medesimo articolo, in cui si richiama un evento di danno, di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di coinvolgimento oltre che contrassegnato per l’intensità dell’allarme e per l’emozione suscitata nella generalità delle persone e, dunque, meglio si confà ad essere applicata al caso di specie.

Infine, il GUP, ritenuta – in mancanza di un progetto definitivo di bonifica approvato dall’autorità competenti – inesistente la contravvenzione di omessa bonifica (art. 257, primo alinea d.lgs.152/2006), ha riqualificato il fatto come omessa comunicazione di sospetta contaminazione (art. 257, secondo alinea d.lgs.152/2006), sul presupposto che «una comunicazione lacunosa, incompleta, palesemente inesatta equivalga ad una sua mancata comunicazione»[9].

Di poi, la Corte di Assise d’Appello di Brescia, riformando parzialmente la sentenza, ha assolto, perché il fatto non sussiste, il gestore della raffineria dal reato di omessa comunicazione ed ha riqualificato il delitto di disastro doloso a lui ascritto (art. 434 c.p.) in disastro colposo (art. 449 c.p., aggravato ex art. 61 n. 3 c.p.)[10].

I giudici hanno condiviso l’esclusione, ad opera del G.U.P. di Cremona, dell’esistenza del reato di avvelenamento di acque, facendo leva sul dato testuale della norma («chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione») e sulla sua epigrafe (“Avvelenamento di acque o sostanze alimentari”), che inducono a ritenere come il legislatore abbia inteso tutelare solo quelle acque destinate direttamente all’alimentazione umana, quanto meno in via mediata (attraverso, ad esempio, il loro impiego per la preparazione di alimenti). Il tenore letterale non sembra così consentire interpretazioni estensive che finirebbero per contrastare sia con il principio di legalità, sia con il divieto di analogia in malam partem.

Peraltro, nel caso di specie, non si sarebbe potuto, neppure indirettamente, sostenere che le acque inquinate fossero destinate all’alimentazione umana, atteso che l’acquifero attinto per il fabbisogno idrico della popolazione non era risultato affetto da tali contaminazioni. Ne deve conseguire, secondo i giudici di appello, che la compromissione delle risorse idriche inquinate, utilizzate dalla società adiacente la raffineria per scopi del tutto estranei a quelli alimentari, non possa integrare il delitto previsto dall’art. 439 del codice penale.

Tale pronuncia si pone dunque in linea con quelle, di poco precedenti, emesse dalle Corti di Assise di Chieti, nel caso Bussi sul Tirino[11], e di Alessandria, nel caso Spinetta Marengo[12], che hanno parimenti escluso il delitto nel caso in cui difetti l’attuale destinazione delle acque ad usi idropotabili, non essendo sufficiente la mera destinabilità della matrice al consumo umano.

Ritenuto quindi corretto l’inquadramento dei fatti, come operato dal primo giudice, nell’alveo del disastro innominato, la Corte, asserendo che il dolo richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 434 c.p. sarebbe «intenzionale rispetto all’evento di disastro ed eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità», e che quindi tale delitto «richiede una particolare adesione volontaristica alla causazione del disastro o del crollo, facendo riferimento ad un elemento soggettivo particolarmente intenso chiaramente orientato al perseguimento del disastro quale fattore primario della condotta e non certo come mero accadimento eventuale», ha riqualificato il fatto-reato in disastro colposo innominato, non potendo corrispondere il dolo eventuale ascritto all’imputato con il dolo richiesto dal delitto di cui all’art. 434 c.p.

 

2.2. Il primo ricorso alla Corte di Cassazione

Avverso la pronuncia della Corte lombarda ha proposto ricorso per Cassazione il gestore della raffineria, i cui principali motivi di doglianza attengono all’erronea qualificazione del fatto contestato come disastro innominato[13].

I giudici di merito, innanzitutto, non avrebbero dovuto ritenere che tale disastro potesse avvenire anche “per accumulo”, quale conseguenza di plurimi e ripetuti micro-eventi produttivi di effetti permanenti nel tempo. Aderendo ad una simile prospettazione, infatti, l’ipotesi delittuosa in esame difetterebbe degli elementi costitutivi propri degli altri disastri e, cioè, di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie atto a produrre effetti dannosi, gravi, complessi ed estesi, caratterizzato dalla (necessaria) concentrazione spaziale e temporale e da una “proiezione offensiva”, cioè dalla capacità dell’(unico) evento di disastro di dar vita immediatamente – quindi al momento stesso del verificarsi dell’evento distruttivo – ad un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone.

Verrebbe meno anche il requisito del pericolo per l’incolumità pubblica, sostituito da un generico e ineffabile rischio per la salute e da un inedito interesse alla protezione dell’ambiente, estraneo – al momento dei fatti – alla sistematica del codice penale[14]. Il riconoscimento della punibilità, ex art. 434 c.p., dei fatti di disastro ambientale mediante immissioni a dinamica progressiva e seriale, costituirebbe secondo il ricorrente – mutuando la terminologia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – un “overruling” con effetti in malam partem, alla luce della sua portata incriminatrice e innovativa rispetto al passato, finendo per sanzionare comportamenti che all’epoca della loro commissione non erano previsti come reato o comunque per introdurre nell’ordinamento una norma incriminatrice non conoscibile al momento di realizzazione della condotta. Per tali ragioni, il ricorso ripropone la questione di legittimità costituzionale – già giudicata manifestamente infondata dalla Corte bresciana – dell’art. 434 c.p., in riferimento agli artt. 25, comma 2, 27, comma 1, e 70 della Costituzione.

Il ricorso contesta altresì il rifiuto di cogliere la natura prettamente scientifica dell’accertamento probatorio relativo alla sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità. Per la Corte di Assise di appello, la sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità sarebbe stato, di per sé, desumibile dalle caratteristiche stesse del fenomeno disastroso, in termini di estensione e diffusione, nonché dalla dimensione esclusivamente qualitativa e numerica della concentrazione delle sostanze inquinanti rilevate nelle aree interne, ma, soprattutto, esterne alla raffineria; pericolo, quindi, desumibile adottando una impostazione assolutamente non scientifica, anche se, invece, dovrebbero essere impiegati pure per la fattispecie di disastro i principi di evidenza scientifica fissati dalla giurisprudenza per il delitto di avvelenamento di cui all’art. 439 c.p.[15]. La Corte avrebbe così limitato il proprio accertamento all’equiparazione tra il superamento dei limiti tabellari (meri indicatori di “contaminazione”) ed il pericolo per la salute umana (limiti basati sugli effetti sulla salute), senza accertare scientificamente che vi fosse stato un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il quale deve essere riferito alla dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute.

 

2.3. La ritenuta omogeneità strutturale del delitto di “disastro innominato” rispetto agli altri disastri “tipizzati”

La Cassazione, pur ritenendo infondato il ricorso, ha svolto alcune significative argomentazioni in merito al delitto di disastro innominato che meritano di essere sinteticamente esposte[16].

Condividendo il ragionamento svolto dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 327/2008, con cui la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 434 c.p. per insussistenza del vulnus al principio di determinatezza[17], i supremi giudici riconoscono che a precisare il concetto di disastro, che si presenta «di per sé, scarsamente definito: traducendosi in una espressione sommaria capace di assumere, nel linguaggio comune, una gamma di significati ampiamente diversificati», concorrono «la finalità dell’incriminazione e la sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità», per cui occorre ricorrere ad una interpretazione sistematica della norma, coerente con i tratti fondamentali delle singole figure dei delitti compresi nel capo I del titolo VI (inondazione, frana, valanga, disastro aviatorio, disastro ferroviario ecc.), in modo da individuare una nozione unitaria di disastro, sia sotto un piano dimensionaleche richiede, come espresso dalla Consulta, che si sia «al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi», sia sul piano della proiezione offensiva, dato che «l’evento deve provocare – in accordo con l’oggettività giuridica delle fattispecie in questione – un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l’effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti».

Alle critiche d’incompatibilità tra una fattispecie di disastro ambientale costruita dalla giurisprudenza, in modo che si assume creativo, come il risultato di più condotte rischiose che, cumulandosi nel tempo, producono danni ecologici anche di ampie dimensioni, e la natura necessariamente violenta delle azioni che causano il disastro, gli Ermellini rispondono che la distinzione tra i delitti commessi mediante violenza e quelli commessi mediante frode, presente nel codice Rocco, risponde più ad esigenze di ordine classificatorio che di natura definitoria, ed è «espressione di criteri criminologici improntati alla prevalenza del disvalore di certi aspetti modali, piuttosto che di altri pure richiesti per l’integrazione della fattispecie, ma, soprattutto, che tale osservazione erroneamente identifica la nozione di “violenza”, assunta a criterio classificatorio, con la violenza reale cosiddetta propria, o materialmente inferta dall’agente». Ma, di più, secondo il Giudice di legittimità è assunto consolidato e condiviso che nelle definizioni delle classi di reati che si articolano in base a siffatte distinzioni, il riferimento della commissione “mediante violenza” in contrapposizione a “mediante frode”, sta per lo più semplicemente a indicare che il fatto postula l’impiego di una qualsivoglia energia o mezzo – diretto o indiretto, materiale o immateriale – idoneo a superare l’opposizione della potenziale vittima e a produrre l’effetto offensivo senza la “cooperazione” di quella. Non è quindi dubitabile che anche l’energia impiegata nell’ambito di un processo produttivo che libera sostanze tossiche e l’inarrestabile fenomeno, così innescato, di meccanica diffusione delle stesse, rappresenta nell’accezione considerata, violenza.

Né sembrano eluse, sempre ad avviso dei giudici, le indicazioni della Corte costituzionale per quanto riguarda l’offesa alla pubblica incolumità. Infatti, in linea con le affermazioni del Giudice delle leggi, il bene protetto va individuato nella tutela della vita e dell’incolumità delle persone indeterminatamente considerate, dal momento che il pericolo da esso cagionato deve essere caratterizzato dalla potenzialità di diffondersi ampiamente nello spazio circostante la zona interessata dall’evento[18].

Così la Suprema Corte, concordando con quanto già affermato dalla medesima sezione nella sentenza Eternit[19], è giunta a ritenere che la nozione di disastro innominato – così formulata – risulti connotata da «omogeneità strutturale» rispetto alle restanti ipotesi di disastro contemplate negli altri articoli compresi nel capo dei “Delitti di comune pericolo mediante violenza” e ciò fa si che ad essa possano essere ricondotti «non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza […] che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità»[20].

Da tanto discende che – nonostante l’inclusione della fattispecie di cui all’art. 434 c.p. nell’ambito normativo che tratta specificamente del crollo – secondo la Cassazione non si richiede che di tale fenomeno il disastro replichi le caratteristiche fenomeniche e naturalistiche, essendo evidente che può farsi concretamente riferimento a un evento di natura eterogenea rispetto a quelli presi in considerazioni dalle altre fattispecie del capo in cui è inserita la disposizione in esame.

La Corte giunge, quindi, ad escludere che la riconducibilità dei fenomeni disastrosi a un macro-evento dirompente, avente portata distruttiva, costituisca un requisito essenziale per la configurazione del reato di cui all’art. 434 c.p., essendo, viceversa, individuabile un evento disastroso anche in un fenomeno persistente, ma impercettibile, di durata pluriennale avente le caratteristiche sopra delineate[21].

Di poi, secondo la I sezione, la prova della sussistenza di tale delitto non deve avere esclusivamente un fondamento scientifico, potendo basarsi, fra le altre, anche sul ragionamento logico e su massime di esperienza. La norma, nella sua formulazione, non richiederebbe un simile elemento, né porrebbe una simile verifica come base dimostrativa necessaria del delitto nella sua descrizione tipica. Diversamente opinando, secondo i giudici, si introdurrebbe un elemento processuale-probatorio necessario – a carattere costitutivo della fattispecie – a fronte di un testo descrittivo che non lo prevede. La fattispecie è, quindi, suscettibile di essere provata con ogni strumento, purché il giudice chiamato alla verifica possa dare una spiegazione convincente della sussistenza del fatto nella sua dimensione materiale e psicologica.

Nel caso – come quello di specie – in cui, al fine di accertare la sussistenza (o meno) del pericolo, venga assunta nel processo una prova scientifica di carattere peritale, il perito assume una posizione processuale diversa rispetto a quella del consulente di parte, con la conseguenza che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito, in difformità da quelle del consulente, non è tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, essendo sufficiente, al contrario, che venga dimostrato che siano state valutate le conclusioni del perito, senza ignorare le argomentazioni del consulente; dimostrazione fornita dai Giudici lombardi, che hanno compiutamente analizzato e adeguatamente confutato le tesi del consulente, rimarcando, non irragionevolmente, diversi aspetti di criticità dei suoi elaborati[22].

 

  1. Il ricorso ex 625-bis c.p.p.

La legge n. 128/2001, dettata per realizzare «interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini», ha introdotto talune disposizioni che hanno stabilito rilevanti modificazioni della disciplina del giudizio di legittimità, tra cui la previsione, all’art. 625-bis c.p.p., del nuovo istituto denominato “ricorso straordinario”, volto alla eliminazione degli errori materiali e di fatto interni al giudizio di Cassazione[23].

Mentre l’errore materiale trovava già rimedio nella procedura di correzione regolata dall’art. 130 del codice di rito, a cui quindi ora è stata sovrapposta tale speciale disciplina, totalmente innovativo è il regime apprestato per l’errore di fatto, cioè per quell’errore incidente sull’esito del giudizio, per la cui riparazione la legge processuale previgente non prevedeva strumenti[24].

Ed invero, in un primo momento, in forza del principio della irrevocabilità e della non modificabilità delle decisioni del giudice di legittimità in materia penale, sia la Corte costituzionale che la Corte di Cassazione avevano negato la possibilità di ricorrere all’eliminazione degli errori di fatto. La Consulta aveva ravvisato il fondamento di tale assunto nell’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, quale funzione fondamentale del processo, e nella necessità di un accertamento definitivo ed irretrattabile[25]; gli Ermellini, invece, avevano fatto leva sull’ordinario svolgimento del procedimento penale che segue uno schema logico il cui momento terminale, ove siano esperiti i normali mezzi di impugnazione, è costituito dal giudizio e dalla pronunzia della Corte di Cassazione che, per il ruolo affidatole dalla stessa Costituzione non può soffrire ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso[26].

La Consulta, tuttavia, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 629 e 630 c.p.p. sollevate in riferimento degli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevedono e non disciplinano la revisione delle decisioni della Corte di Cassazione per errore di fatto, ha demandato – auspicando un tempestivo intervento legislativo – allo stesso giudice di legittimità l’individuazione, all’interno del sistema, dello strumento riparatorio più idoneo – in linea con la funzione nomofilattica ad essa istituzionalmente riservata – per rimediare all’errore percettivo in cui può incorre la Cassazione e dal quale sia derivata l’indebita compromissione dell’effettività del giudizio.

La previsione contenuta all’art. 625-bis c.p.p., attuando l’auspicio della Corte costituzionale, ha così colmato «un vuoto normativo dovuto all’inadeguatezza della precedente disciplina a tutelare anomalie e violazioni riconducibili al diritto di difesa, pur configurabili con ordinarietà nel giudizio di legittimità»[27], ed ha predisposto uno specifico strumento processuale diretto a porre riparo agli errori, materiali o di fatto, del giudice di legittimità, in vista della tutela di esigenze di giustizia sostanziale e del diritto ad ottenere un effettivo controllo di legittimità sulla decisione impugnata.

L’errore materiale è quello determinato da una svista ovvero da un lapsus espressivo, che, pur non affettando il processo logico e volitivo della decisione giudiziale, determina un divario fra la volontà del giudice e la sua materiale estrinsecazione[28]. Tale categoria ricomprende quindi gli errori in senso stretto, gli errori di calcolo, le lacune e omissioni. La correzione ovvero la rettifica di siffatto errore – che attiene alla difforme volontà esteriore del giudice – è volta a realizzare la perfetta coincidenza tra il pensiero e la forma in cui questo è stato espresso e va ad incidere sulla sola documentazione grafica quale mezzo di identificazione della volontà.

L’errore di fatto riguarda, invece, il processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un’altra e, quindi, influisce sul contenuto della decisione, che, senza quell’errore, sarebbe stata diversa.

La giurisprudenza è più volte intervenuta per tracciare i contorni della nozione di “errore di fatto”, precisando che esso può consistere in una “omissione”, laddove non vengano considerati uno o più motivi del ricorso per Cassazione al punto da risultare del tutto pretermesse le relative doglianze, ovvero in una “invenzione”, se l’errore di percezione riguarda la lettura degli atti del giudizio di legittimità[29].

È stato chiarito, altresì, come siano estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati[30].

Non rientrano, inoltre, in tale nozione gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito[31], potendo questi ultimi essere rilevati – anche se risoltisi in un travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie.

Infine, non è configurabile un errore di fatto qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia dunque contenuto valutativo, trattandosi, in questo caso, di un errore di giudizio[32].

Nel prendere in considerazione i criteri di selezione dell’errore emendabile ex art. 625-bis c.p.p., deve darsi rilievo anche al disposto dell’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., secondo cui nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunciati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione, sicché non è consentito supporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza non sia stato considerato, dato che lo stesso potrebbe essere stato implicitamente disatteso perché ritenuto non rilevante.

Il rimedio delineato dall’art. 625-bis c.p.p., è dunque strettamente «finalizzato a consentire la sola correzione di errori percettivi ed essenziali, in ordine ai presupposti sui quali è fondata la decisione di legittimità», dovendo escludersi che esso possa «introdurre una sorta di pieno quarto grado del giudizio e secondo grado di legittimità»[33].

 

  1. Il ricorso straordinario nel caso Tamoil e la decisione della Suprema Corte

La difesa del condannato, ravvisando nella pronuncia della Corte di Cassazione plurimi errori di fatto, con un unico macro-motivo, suddiviso in più punti, ha proposto ricorso ex art. 625-bis c.p.p. sostenendo che l’esito del giudizio sarebbe stato diverso se il giudice di legittimità non si fosse ingannato su alcune circostanze di fatto che attengono a punti nevralgici dell’impianto motivazionale della decisione di condanna, cioè alle cause dell’inquinamento, allo stato complessivo del sito sotto il profilo ambientale, alla sussistenza di un reale pericolo per la pubblica incolumità ed alla consapevolezza, in capo al ricorrente, fin dal 2001, di quale fosse la sorgente della contaminazione.

Il gestore della raffineria Tamoil di Cremona, per mezzo dei propri difensori, innanzitutto, evidenza come nessuna fonte di conoscenza, neppure quella peritale, avesse mai indicato le fogne della raffineria quale principale causa di inquinamento delle acque, come si afferma invece in sentenza, non essendovi nel 2001 (quando venne presentato il Piano) elementi conoscitivi tali da potere giustificare una tale affermazione. Da tanto deriva che l’attività riparatoria più urgente che si doveva porre in essere non era tanto l’approfondimento in ordine allo stato di conservazione dell’impianto fognario, quanto la perimetrazione della contaminazione per evitarne l’ulteriore espansione (attività effettivamente svolta dalla raffineria). Di poi, l’utilizzazione di fonti di prova, invece inutilizzabili, ha inciso notevolmente sul convincimento del Giudice, dal momento che la Corte di Cassazione ha ritenuto che il tema dell’ammaloramento delle fogne fosse già presente nel materiale probatorio al momento in cui venne formulata la richiesta di integrazione probatoria da parte del P.M., che così introduceva inammissibilmente un tema nuovo, che ha poi condizionato la decisione finale, fondata su deduzioni del tutto personali dei testimoni, sfornite di supporto tecnico. Ancor più erroneamente è stata convalidata la decisione di respingere la richiesta di parte di acquisizione della consulenza tecnica – sotto tale profilo decisiva – in quanto affidata al rigore scientifico che avrebbe dimostrato l’assenza di equivalenza tra ammaloramento e contaminazione. Del pari dirimente sarebbe stata l’acquisizione di una ulteriore relazione che avrebbe fornito un quadro aggiornato delle condizioni ambientali del sito, rappresentativo di una situazione incompatibile con un luogo in cui si sarebbe consumato un disastro ambientale. Tali errori percettivi si sono poi riverberati sulla ricostruzione del pericolo per la pubblica incolumità, poiché in concreto non era mai stata superata la soglia prudenziale oltre la quale la scienza individua il pericolo per la salute.

Il maggiore effetto degli errori percettivi in cui è incorsa la Corte di Cassazione si è però avuto con riguardo all’elemento soggettivo del delitto di disastro ambientale, poiché ci si è basati sull’erroneo convincimento, veicolato dai descritti errori percettivi, della consapevolezza, in capo al ricorrente, fin dal 2001, dello stato in cui versavano le fogne, e si è così ritenuto che egli abbia colpevolmente ritardato ogni intervento volto a mitigarne gli effetti, omettendo di ispezionare la rete fognaria della raffineria, vetusta e ammalorata, di verificare la migrazione dell’inquinamento nelle aree esterne e, quindi, di mettere il sito in sicurezza, in via d’emergenza, costruendo una barriera idraulica adeguata alle condizioni del sito.

Ad avviso della Corte, la lettura del ricorso porta però a ritenere che ci si trovi al di fuori dell’ambito di operatività dell’art. 625-bis c.p.p., che permette di dedurre solo degli specifici errori percettivi che siano effettivamente incidenti sulla decisione di legittimità, valutando i motivi ivi esposti, invece, sostanzialmente tesi a ridiscutere il merito della sentenza.

Il Collegio, nell’annotata sentenza, afferma che l’impugnazione straordinaria si deve caratterizzare per una tecnica espositiva che, lungi dal focalizzare lo specifico oggetto dei molteplici errori di fatto denunziati, «tenda alla dimostrazione delle asserite, genetiche deficienze della sentenza di merito, attraendo nella sfera del rimedio, in maniera reiterativa, doglianze già più volte proposte e disattese e rilievi di merito, di fatto postulando un’interpretazione dell’istituto come strumento di indefinita rielaborazione degli esiti decisori, in chiaro contrasto con le sue connotazioni tipiche».

Alla luce di ciò, la Corte valuta l’impugnazione inammissibile, poiché la prospettiva presentata dal ricorrente pretende di spostare l’asse della cognizione della Cassazione, che così non sarebbe chiamata alla rimozione di errori percettivi di immediata evidenza incidenti sul percorso decisionale, bensì a rivisitare integralmente la regiudicanda nell’ottica della rimozione del giudicato al fine di garantire asserite esigenze di giustizia sostanziale.

Dichiarando l’inammissibilità del ricorso, la V sezione segna l’epilogo della vicenda Tamoil di Cremona.

 

[1] Il capo di imputazione qui riportato è tratto dalla sentenza del GUP di Cremona del 18 luglio 2014 (GIP Salvini), in cui lo stesso viene trascritto. Ne fa menzione anche Ruga Riva, L’avvelenamento delle acque da fonte industriale al banco di prova dei maxi-processi ambientali: qualche spunto su criteri di accertamento e quantificazione del pericolo, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 3, 2017, 1008 ss.

[2] Così, Amendola, Inquinamento idrico e legislazione penale, 1972, 64 ss; Almieri, Il delitto di avvelenamento di acque (art. 439 c.p.). Linee di interpretazione, 1979, 61 ss.; Ruga Riva, L’avvelenamento delle acque da fonte industriale al banco di prova dei maxi-processi ambientali: qualche spunto su criteri di accertamento e quantificazione del pericolo, cit.

[3] Tra gli altri, i casi relativi allo stabilimento Solvay-Archema di Spinetta Marengo (Alessandria); allo stabilimento Ilva di Taranto, allo stabilimento Montedison-Ausimont di Bussi sul Tirino ed alla Fonderia Sacal nel Comune di Carisio. Sul punto, Giampietro, L’avvelenamento di acque destinate all’alimentazione (nota a Corte di Assise di Alessandria n. 1/2015), in A&S 10/2016, 655 ss.; Ruga Riva, Il caso Spinetta Marengo: avvelenamento delle acque e omessa bonifica al banco di prova della giurisprudenza (Corte Assise Alessandria, sent. 14 dicembre 2015), in www.dpei.it.; Centonze – D’Alessandro, La sentenza del Tribunale di Venezia sul petrolchimico di Porta Marghera, in Riv. giur. amb., 2003, 119; Giampietro, Il reato di avvelenamento di acque destinate all’alimentazione nella recente giurisprudenza, in Ambiente e sviluppo, 2019, 4, 227; Rizzo Minelli, Il delitto di avvelenamento di acque alla luce di due recenti pronunce della Corte di Cassazione, in Lexambiente – Riv. Trim., 4/2019, 75 ss.

[4] Sentenza GUP 18 luglio 2014, cit.

[5] La sentenza del giudice cremonese dedica molte pagine all’analisi dei dati scientifici e di fatto che fornirebbero un quadro allarmante del livello di contaminazione della falda e delle sostanze, cancerogene o comunque pericolose per la salute pubblica, che sarebbero entrate in contatto con i frequentatori delle società “Canottieri”, limitrofa alla raffineria.

[6] Così, Cass. pen., sez. IV, 17 aprile 2007, n. 15216; Cass. pen., sez. IV, sent. 5 maggio 2018, n. 25547. In dottrina, Brucellaria, sub art. 439 c.p., in Codice penale commentato, tomo II, a cura di Dolcini-Gatta, 2015, 1948 s.; Mazza, Avvelenamento di acque e di sostanze alimentari, in Enc. For., I, 1958, 636.

[7] Sul punto, Caterini, Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell’ambiente, 2017, 267 s.

[8] Sul delitto di cui all’art. 434 c.p., Gargani, Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica”, 2005, 311 ss.; Id., Fattispecie deprivate. Disastri innominati ed atipici in materia ambientale, in AA.VV., Studi in onore di Alessio Lanzi, a cura di Cadoppi-Veneziani, 2020; Castronuovo, Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?, in AA.VV., Diritto penale dell’economia, II, Impresa e sicurezza, a cura di Foffani-Castronuovo, 2015.

[9] Tale assunto è condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria, così Cass. pen., sez. II, 13 aprile 2010, n. 22006, con nota di Ruga Riva, L’omessa bonifica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: un caso di analogia in malam partemIn Riv. it. dir. e proc. pen., 2012, 405 ss.

[10] Corte di Assise di Appello di Brescia, sent. 20 giugno 2016, n. 8. In dottrina, Cecchini, La vicenda Tamoil: l’avvelenamento di falde acquifere ed il c.d. disastro ambientale, in www.dpei.it,

[11] Corte di Assise di Chieti, sent. 19 dicembre 2014, n. 2. La sentenza è stata poi parzialmente riformata dalla Corte di Assise di Appello di L’Aquila, sent. 17 febbraio 2017, n. 1.

[12] Corte di Assise di Alessandra, sent. 14 dicembre 2015, n. 1 e Corte di Assise di Appello di Torino, sent. 20 giugno 2018, n. 8.

[13] Il ricorso in realtà è articolato in otto motivi. Mentre i primi motivi afferiscono all’art. 434 c.p., i restanti riguardano: l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese a s.i.t. da soggetti sentiti dal Pubblico Ministero nell’ambito di un altro procedimento, all’epoca in fase di indagine, non avendo i difensori prestato il consenso all’acquisizione dei verbali delle loro dichiarazioni (terzo motivo); la violazione dell’art. 603 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine ai presupposti della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Infatti, nel corso dell’udienza di appello il Procuratore generale aveva depositato una lunga serie di documenti, di cui la Corte di merito – pur non disponendo la loro acquisizione – si è servita nella motivazione, facendovi riferimento. Alla medesima udienza, peraltro, la Corte aveva respinto la richiesta difensiva di acquisizione di un elaborato tecnico, prova che sarebbe stata senz’altro rilevante (quarto motivo); la violazione dell’art. 441, comma 5, c.p.p. ed il vizio di motivazione, con riferimento all’avvenuta acquisizione, da parte del Giudice di primo grado, dell’integrazione probatoria richiesta dal Pubblico Ministero, ormai all’esito del giudizio abbreviato, concernente documentazione relativa alla rete fognaria di Tamoil, nonché numerosi verbali di sommarie informazioni testimoniali. Illegittimamente il giudice, ai sensi dell’art 441, comma 5, c.p.p., aveva ammesso i documenti e disposto l’audizione di alcuni tra i soggetti indicati dalla pubblica accusa, travalicando i limiti imposti dalla norma, che subordina l’integrazione probatoria all’impossibilità di definire il processo allo stato degli atti, ponendo un divieto per il giudicante di esplorare itinerari probatori estranei alla piattaforma probatoria già acquisita (quinto motivo); la violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.. ed il vizio di motivazione sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dall’elaborato del consulente di parte (sesto motivo); la violazione di legge (artt. 133, 61 n. 3, 69, 31 e 32-bis c.p.) ed il vizio di motivazione, in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio (settimo motivo); la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili adottate (ottavo motivo).

[14] Peraltro, le Pubbliche autorità avevano constatato l’assenza di qualsiasi pericolo per la popolazione di Cremona, dato che non vi era stata contaminazione delle aree esterne; la situazione ambientale e sanitaria delle aree interne al sito risultava, invece, correttamente presidiata attraverso le misure che costituivano il progetto di messa in sicurezza operativa, forma legittima di conclusione del procedimento amministrativo in questione.

[15] Come affermato dalla più recente giurisprudenza, per l’accertamento dell’avvelenamento delle acque, rilevante ex art. 439 c.p., si «richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute: pericolosa per il bene giuridico tutelato è, cioè, quella dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute. Detta pericolosità deve potersi ritenere scientificamente accertata quando possa dirsi riferita a dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute. In tal senso, non è sufficiente il mero superamento dei limiti soglia di carattere precauzionale, che costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che l’uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e sul lungo periodo; l’avvelenamento delle acque destinate all’alimentazione non deve avere necessariamente potenzialità letale, essendo sufficiente che abbia la potenzialità di nuocere alla salute». Così, Cass. Pen., sez. IV, sent. 5 maggio 2018, n. 25547. Conforme, Cass. Pen., sez. IV, sent. 25 settembre 2018 n. 48548.

[16] Cass. pen., sez. I, sent. 25 settembre 2019, n. 44528.

[17] Corte cost., sent. 30 luglio 2008, n. 327, la quale – accertata l’insussistenza   del  vulnus al   principio   di  determinatezza – auspica  che  «talune  delle  fattispecie  attualmente  ricondotte,  con  soluzioni  interpretative  non  sempre   scevre   da   profili   problematici,   al   paradigma punitivo   del   disastro innominato   –   e   tra   esse,   segnatamente,   l’ipotesi   del   cosiddetto   disastro ambientale – formino  oggetto  di autonoma   considerazione   da   parte   del   legislatore   penale,  anche   nell’ottica dell’accresciuta attenzione alla tutela ambientale  ed a quella dell’integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose».

[18] Cass. pen., sez. I, sent. 14 dicembre 2010, n. 1332 che ha escluso, ai fini della configurabilità del reato, la necessità che il fatto abbia direttamente prodotto la morte o la lesione delle persone, in quanto «è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone e che l’eccezionalità della dimensione dell’evento desti un esteso senso di allarme, sicché non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva; in tal senso si identificano danno ambientale e disastro qualora l’attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull’uomo».

[19] Cass. pen., sez. I, sent. 19 novembre 2014, n. 7941. In dottrina, Zirulia, Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione, in Dir. Pen. Cont., 9 dicembre 2014.

[20] Cass. pen., sez. IV, sent. 17 maggio 2006, n. 4675.

[21] Simili problematiche sono state (in parte) superate dall’introduzione di una specifica ipotesi di disastro ambientale, dall’art. 452-quater c.p. che – facendo salvi i casi in cui debba operare l’art. 434 c.p.[21] – si impernia sulla causazione abusiva di tre distinti eventi, tra loro alternativi, quali: «l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo». Su tale clausola di salvaguardia, peraltro, è recentemente intervenuta la Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, sent. 3 luglio 2018, n. 2990) la quale, rispetto ai pregressi approdi ermeneutici, ha tracciato una chiara linea di demarcazione tra le due fattispecie (artt. 434 e 452-quater c.p.), ponendole su piani diversi proprio in virtù dei rispettivi oggetti di tutela: la vita e l’integrità fisica dei consociati, nell’ipotesi di disastro innominato, la salubrità dell’ecosistema, in quella di disastro ambientale. Dunque, la situazione indicata dalla norma al n. 3 si pone in rapporto di sostanziale specialità rispetto all’art. 434 c.p., dato che tale ipotesi – al pari delle due precedenti – presuppone che le condotte siano riferite a comportamenti comunque incidenti sull’ambiente o su una delle sue componenti, rispetto ai quali il pericolo per la pubblica incolumità rappresenta una diretta conseguenza, pur in assenza delle altre situazioni contemplate dalla norma. Se le intenzioni del legislatore del 2015 erano buone, certo è che l’intervento operato dalla legge 68/2015 non solo non ha saputo risolvere i problemi di certezza derivanti dall’applicazione, ai più gravi fatti di inquinamento, della fattispecie di disastro innominato, ma sembra averli addirittura acuiti a seguito dell’introduzione della fattispecie ad hoc di disastro ambientale, norma ritenuta carente dei requisiti di tassattività richiesti in materia penale in quanto contraddistinta da descrizioni vaghe ed incerte. Sul punto, Bell-Valsecchi, Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio, in Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., 2/2015, 72 ss.; Stortoni, Il diritto penale sotto il segno dell’efficienza del sistema, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1/2019, 379 ss.

[22] Tra le criticità riscontrate nella consulenza del gestore: l’aver fatto richiamo alle direttive dell’O.M.S., meno restrittive rispetto a quelle adottate dalla legislazione italiana e dall’I.S.S. cui fare necessariamente riferimento; l’aver valorizzato il risultato della “Analisi di rischio” elaborata da Tamoil nel 2011, quindi a distanza di dieci anni dalla data dell’autodenuncia e di quattro dalla messa in funzione della barriera idraulica; l’aver fatto richiamo agli studi del “Total Petroleum Hydrocarbons Criteria Working Group”, nonostante l’inapplicabilità degli stessi ai casi, quali quello di specie, connotati anche da rischio di lisciviazione e percolamento di idrocarburi del petrolio alle acque di falda sotterranee; l’aver erroneamente affermato la cancerogenicità del bene con la specificazione della esposizione lavorativa, mentre il dato scientifico attesta la cancerogenicità tout court del benzene; l’aver erroneamente espunto il benzene dal campione analizzato e l’avere sostituito al limite di concentrazione degli idrocarburi totali normativamente fissato dal T.U. Ambiente valori del tutto arbitrari.

[23] Bargi, Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione, 2004, 20 ss; Bruno, Innovazioni e modifiche al giudizio di cassazione, in AA.VV., Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini, 2001, 139 ss.; Capone, Errore materiale ed errore di fatto della Corte di cassazione, in Riv. It. Dir. Pen e Proc., 7, 2002, 863; Canzio – Silvestri, sub art. 6 L. 26 marzo 2001 n.128, in AA.VV., Codice di procedura penale ipertestuale commentato, a cura di Gaito, 2001, 3542 ss.

[24] Così, Siagura, Sub. Art. 625-bis c.p.p., Codice di procedura penale ipertestuale commentato, a cura di Gaito, 2012, 3780 ss.; Sonsini, La correzione degli errori materiali e la modifica del decisum, in Cass. pen., 2001, 897.

[25] Corte cost., sent. 4 febbraio 1982, n.21, in Giur. It., 1982, I, 1, 582

[26] Cass. pen., sez. un., sent. 27 marzo 2002, n. 16102; Cass. pen., sez. II, sent. 10 aprile 2003, n. 16941. In dottrina, Chiavario, Inoppugnabilità delle sentenze di cassazione ed art. 24 Cost., in Giur. Cost., 1972, 1380; Conso, Il regime dei vizi delle sentenze di cassazione, in Giur. It., 1955, IV, 129.

[27] Cass., pen., sez. VI, 12 novembre 2008, n. 45807.

[28] Così, Siagura, Sub. Art. 625-bis c.p.p., cit.

[29] Cass. pen, sez. I, 6 giugno 2019, n. 41656. In dottrina, Ferro, Omessa disamina di un ricorso: correzione dell’errore materiale ex art. 625 bis c.p.p., in questa Rivista, 29 gennaio 2020.

[30] Cass. pen., sez. 5, sent. 17 aprile 2018, n. 21939.

[31] Cass. pen., sez. un., sent. 26 marzo 2015, n. 18651.

[32] Cass. pen., sez. un., sent. 14 luglio 2011, n. 37505.

[33] Cass. pen., sez. VI, ord. 28 giugno 2018, n. 36066.

Tags

Condividi su:

Articoli Correlati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore