Diamo notizia ai lettori degli ultimi depositi dalla Corte di Cassazione in materia di furto in abitazione (Sentenza n. 117/2021); omicidio colposo aggravato per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (Sentenza n.114/2021); rapina (Ordinanza n. 111/2021).
Corte Costituzionale del 12 maggio 2021 (dep. 7 giugno 2021) n. 117
Furto ex art. 624 bis c.p. – Eccessività pena edittale – Mancata previsione bilanciamento circostanze ed ipotesi lieve – Violazione artt. 3 e 27 Cost. – Inammissibilità
1.
Il Tribunale di Lecce ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 624 bis c.p. «nella parte in cui, limitando la discrezionalità del giudice, non consente, anche attraverso un adeguato bilanciamento delle circostanze concorrenti, ovvero la previsione di una ipotesi lieve autonomamente sanzionata, di calibrare la sanzione penale alla effettiva gravità del reato».
Il rimettente evoca i parametri di cui agli artt. 3 e 27 Cost. che sarebbero violati non soltanto dall’eccessività della pena detentiva prevista dalla norma in questione, ma anche dalla limitazione del bilanciamento delle circostanze eterogenee stabilita dal quarto comma della disposizione stessa, «laddove, invece, la previsione di un minimo edittale più basso e la eliminazione dei rigidi automatismi di cui al quarto comma o la previsione di una “ipotesi lieve”, consentirebbe l’irrogazione di una pena molto più adeguata alla peculiarità del caso concreto».
La Consulta, dopo un excursus sul quadro normativo che ha segnato il progressivo inasprimento del trattamento sanzionatorio del furto in abitazione (L. n. 128/2001; L n. 103/2017 e n. 36/2019), ha ritenuto che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Lecce riguardo all’eccessività del minimo edittale di pena detentiva e all’omessa previsione di una fattispecie attenuata di reato devono ritenersi inammissibili, mentre quella attinente al divieto di bilanciamento tra circostanze eterogenee è da considerarsi non fondata.
2.
Invero, in ordine alla denunciata eccessività del minimo edittale di pena detentiva – questione ritenuta inammissibile – occorre rammentare che la Consulta ha più volte sottolineato che le valutazioni discrezionali di dosimetria penale competono in via esclusiva al legislatore, chiamato dalla riserva di legge ex art. 25 Cost. a stabilire il grado di reazione dell’ordinamento al cospetto della lesione di un determinato bene giuridico: il sindacato di legittimità costituzionale al metro degli artt. 3 e 27 Cost. può quindi esercitarsi unicamente su scelte sanzionatorie arbitrarie o manifestamente sproporzionate, tali da evidenziare un uso distorto della discrezionalità legislativa.
3.
La questione sollevata dal Tribunale di Lecce con riferimento alla mancata previsione di «una ipotesi lieve (come nel caso della ricettazione)» ovvero di «una ipotesi lieve autonomamente sanzionata», viene ritenuta inammissibile per genericità e oscurità del petitum. Infatti, il giudice a quo non chiarisce se l’omissione normativa che egli denuncia riguardi la previsione di una specifica circostanza attenuante (come sembra indicare il riferimento all’attenuante speciale della ricettazione di particolare tenuità ex art. 648, secondo comma, cod. pen.) oppure la previsione di un’autonoma fattispecie incriminatrice distinta per lieve entità (come indicherebbe la locuzione «autonomamente sanzionata»). Invero, quella del furto in abitazione è una fattispecie descritta in termini piuttosto definiti, né il giudice a quo evidenzia specifiche ragioni che rendano costituzionalmente necessaria l’introduzione di una fattispecie attenuata nel perimetro della norma incriminatrice.
4.
Infine, la questione sollevata sul divieto di bilanciamento correlato alla natura “privilegiata” dell’aggravante non è fondata.
Invero, le deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore e sono sindacabili solo qualora trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, non potendo però giungere in alcun caso a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale.
Nel caso di specie il divieto di bilanciamento è posto a servizio di un bene giuridico di primario valore – l’intimità della persona raccolta nella sua abitazione –, al quale il legislatore ha scelto di assegnare una tutela rafforzata, con opzione discrezionale e non irragionevole.
Corte costituzionale del 27 aprile 2021 (dep. 31 maggio 2021) n. 114
Omicidio colposo aggravato – Violazione norme sicurezza sul lavoror – circostanza attenuante specifica – Mancanza – Violazione art. 3 Cost. – Inammissibilità
1.
Il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Treviso, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Costituzione questione di legittimità costituzionale dell’art. 589, comma 2, c.p., nella parte in cui non prevede una circostanza attenuante analoga a quella contemplata dall’art. 589 bis, comma 7, c.p. secondo cui la pena per chi si rende responsabile del reato di omicidio stradale è diminuita fino alla metà qualora l’evento non sia «esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole».
Il giudice a quo sostiene che le due fattispecie – quella di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e quella di omicidio stradale ‒ sarebbero «sostanzialmente identiche, se non sovrapponibili tra loro» e che pertanto risulterebbe una ingiustificata disparità di trattamento (art. 3 Cost.) in ragione della mancata previsione, anche nell’art. 589, comma 2, c.p., della diminuzione di pena qualora la condotta della vittima sia stata tale da aver contribuito al verificarsi dell’evento.
2.
Giova premettere – quanto al quadro normativo di riferimento – che il parallelismo tra le due fattispecie trova origine nell’art. 1 della legge 11 maggio 1966, n. 296, recante «Modifiche degli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del Codice penale», che, nel riformulare l’art. 589 cod. pen. (omicidio colposo), ha previsto, al secondo comma di tale disposizione, che «[s]e il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni».
Per entrambe le ipotesi di omicidio colposo aggravato la pena è stata dapprima elevata nel minimo dall’art. 2, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 102 e poi anche nel massimo dall’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.
Successivamente, però, l’allarme sociale causato dai numerosi e ricorrenti casi di “vittime della strada” ha indotto il legislatore a elevare, nel complesso, il regime sanzionatorio di chi, violando le norme sulla circolazione stradale, abbia cagionato la morte o lesioni gravi o gravissime ad altri.
In particolare, il legislatore ha isolato la fattispecie di omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale trasformandola nell’autonomo e distinto reato di omicidio stradale di cui all’art. 589 bis c.p.
Invece la fattispecie dell’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è rimasta invariata.
Il giudice rimettente censura proprio la mancata introduzione, anche per tale reato, della stessa attenuante prevista dall’art. 589 bis, comma 7 c.p. in ragione dell’asserito perdurante parallelismo con la fattispecie dell’omicidio stradale.
3.
Ciò premesso, la questione di legittimità costituzionale è inammissibile per plurimi motivi.
Innanzitutto, il rimettente ha sollevato tale questione nel corso dell’udienza preliminare, omettendo di indicare se gli imputati avessero formulato la richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato di cui all’art. 438 del codice di procedura penale o con il cosiddetto patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Pertanto il giudice rimettente non è chiamato a decidere sulla responsabilità degli imputati e quindi neppure, in ipotesi, a riconoscere la circostanza attenuante, la cui mancata previsione è oggetto di censura.
Ciò rende meramente eventuale e ipotetica – nonché comunque prematura – l’odierna questione.
Per costante orientamento di questa Corte, infatti, la questione incidentale è irrilevante e, dunque, inammissibile se l’applicazione della norma censurata è solo eventuale e successiva (ex plurimis, Sentenze n. 139/2020, n. 217/2019).
4.
Inoltre, il giudice rimettente non precisa le ragioni per cui, nel caso sottoposto al suo giudizio, sarebbe ravvisabile un’ipotesi analoga a quella disciplinata dall’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen., sì da poter ritenere che «l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole».
Tali lacune nella descrizione della fattispecie, oggetto del giudizio principale, determinano – come più volte affermato dalla Consulta (ordinanze n. 147 e 148 del 2020 e n. 64 del 2019) – l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto non consentono di verificarne l’effettiva rilevanza.
Sotto altro concorrente profilo, deve altresì osservarsi che l’ordinanza di rimessione è carente anche quanto alla motivazione della ritenuta non manifesta infondatezza della questione e, per costante giurisprudenza, l’insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale (sentenza n. 265/2019) così come anche la determina l’«incompleta ricostruzione della normativa di riferimento» (sentenza n. 102/2019).
Pertanto, nel complesso, la sollevata questione di legittimità costituzionale è inammissibile.
Corte Costituzionale, Ordinanza del 18 aprile 2021, n. 111
Rapina propria ed impropria – Equiparazione pena – Violazione artt. 3, 25, 27 Cost. – Infondatezza
1.
Il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, c.p.
Il remittente evidenzia l’identità di trattamento sanzionatorio tra il reato in contestazione e il delitto di rapina cosiddetta propria (art. 628, primo comma, cod. pen.), ponendo in luce che l’equiparazione tra le pene comminate per la rapina propria e per quella impropria contrasterebbe con il principio di uguaglianza, data l’asserita disomogeneità strutturale delle due figure di reato.
La parificazione del trattamento sanzionatorio risulterebbe ingiustificata anche considerando che, mentre la rapina propria si consuma solo quando la sottrazione della cosa mobile altrui è seguita da un effettivo impossessamento, con la possibilità dunque che il delitto sia integrato nella sola forma del tentativo, la rapina impropria è consumata già con l’atto della sottrazione, anche quando il reo non sia riuscito a conseguire il possesso indisturbato del bene.
2.
La disciplina censurata, secondo il rimettente, violerebbe anche il principio di offensività, desunto dal secondo comma dell’art. 25 Cost., posto che differenti livelli di gravità dell’offesa esigerebbero risposte sanzionatorie difformi, sia sul piano edittale, sia in termini di adeguata regolazione, attraverso cornici edittali sufficientemente articolabili con riferimento alle peculiarità dei casi concreti;
Inoltre, la disciplina censurata contrasterebbe anche con l’art. 27 Cost., poiché la funzionalità rieducativa della pena esige un rapporto di adeguata proporzione tra il fatto e la pena medesima, e tale rapporto sarebbe squilibrato, a fronte delle condotte di rapina impropria, considerando che il minimo edittale, per la reclusione, è ora pari a cinque anni.
3.
Invero, le censure indicate sono già state valutate da questa Corte, con esito di non fondatezza, con la sentenza n. 190 del 2020, concernente tra l’altro un’ordinanza dell’odierno rimettente, dal tenore analogo a quella ora in esame. Precisa la Corte che non è fondato, in primo luogo, l’assunto della diversa gravità soggettiva e oggettiva dei fatti di rapina propria ed impropria, considerati nella loro fisionomia tipica, che infatti comprende per entrambi, nella rappresentazione dell’agente, sia l’impossessamento della cosa mobile altrui, sia il ricorso alla violenza o alla minaccia, nel contesto unitario di una medesima aggressione patrimoniale. Infatti, il ricorso alla violenza può non essere preordinato nel caso della rapina propria, così come può essere invece preordinato nella programmazione di un furto, per il caso si renda necessario al fine di mantenere il possesso della cosa o di conseguire l’impunità.
Pertanto la solo parziale simmetria tra le due figure di rapina non impone una previsione sanzionatoria differenziata, poiché le due fattispecie condividono il tratto essenziale del ricorso alla violenza o minaccia in un contesto attuale di aggressione patrimoniale.
Pper tali ragioni, riguardo al trattamento sanzionatorio della rapina impropria, va esclusa tanto la necessità di ridurne la portata rispetto ai valori edittali fissati per la rapina propria, tanto la necessità di assimilare il livello della pena rispetto al caso del furto seguito da condotte strumentali di violenza o minaccia.
Per quanto concerne le censure riferite al secondo comma dell’art. 25 Cost., queste risultano infondate poichè la severa previsione edittale concernente la rapina impropria non è disallineata rispetto al trattamento delle fattispecie omologhe, e non presenta dunque connotati di anomalia o sintomi di intrinseca irragionevolezza.
Le questioni, sollevate prima della citata, non apportano nuovi argomenti rispetto a quelli già vagliati in tale pronuncia e devono di conseguenza essere dichiarate manifestamente infondate (ex multis, ordinanza n. 204 e 93 del 2020).