Segnaliamo, per l’incidenza in tema di confisca dopo il sequestro di prevenzione, la sentenza n. 11, depositata l’8 febbraio 2024, con la quale la Corte Costituzionale ha inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione.
Nel caso di specie, il giudice rimettente premette che, nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata presso terzi, promossa in danno di una società nei confronti della quale era stato emesso un provvedimento di confisca divenuto irrevocabile prima dell’inizio della procedura esecutiva, la debitrice aveva proposto opposizione all’esecuzione, adducendo l’impignorabilità dei beni ai sensi dell’art. 55 cod. antimafia che, già dopo il sequestro di prevenzione, vieta la proposizione di azioni esecutive sui beni oggetto del provvedimento. Si rileva che l’assetto normativo, e in particolare gli artt. 55 e 61 cod. antimafia, si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 102 Cost., poiché sarebbe assicurata ai creditori una tutela giurisdizionale incompleta, atteso che gli stessi hanno la possibilità di adire l’autorità giudiziaria solo per contestare il piano di pagamento predisposto dall’Agenzia, mentre sono privi di tutela giurisdizionale, anche rispetto all’eventuale inerzia dell’Agenzia stessa.
La Consulta ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale inammissibile, sia nella parte in cui ha ad oggetto l’art. 55 cod. antimafia, sia in quella concernente il successivo art. 61.