- Segnaliamo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 62, depositata lo scorso 8 aprile. Nel caso di specie sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall’art. 33, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui non prevede un istituto o una prestazione che consenta alle persone incorse nella violazione dell’art. 186, comma 2, lettera a), cod. strada, di poter beneficiare della riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, parimenti a quanto previsto per le ipotesi di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione e con l’art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
- Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata contrasterebbe con gli evocati parametri, in quanto «creerebbe diseguaglianza» tra le persone incorse nella violazione dell’art. 186, comma 2, lettera a), cod. strada, e quelle incorse nella violazione dell’art. 186, comma 2, lettere b) e c), cod. strada.
- La questione è stata dichiarata inammissibile in quanto il giudice a quo ha eccepito la questione di legittimità fondandola sull’incongruenza tra la posizione finale del trasgressore della fattispecie di cui alla lettera a), sanzionato in ogni caso con la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, e la posizione finale del trasgressore della più grave fattispecie punita alla lettera b), come risultante all’esito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che comporta, beneficiando della riduzione alla metà, una identica misura minima di tre mesi di sospensione della patente.
- A parere della Consulta, invero, non può censurarsi l’incongruenza della misura della sospensione della patente fissata per l’illecito amministrativo di cui alla lettera a), utilizzando quale elemento di comparazione la misura della medesima sospensione che residua allorché alle sanzioni stabilite per le violazioni costituenti reato sia stata apportata la riduzione premiale che consegue soltanto all’efficace e diligente prestazione del lavoro di pubblica utilità, e dunque ad una condotta del tutto diversa da quella illecita.
- L’ordinanza di rimessione auspica, in sostanza, l’introduzione, anche per la condotta costituente illecito amministrativo, di un fattore di premialità comune a quello invece garantito per le condotte di rilevanza penale, addebitando alla irriducibilità della misura minima della sospensione della patente inflitta per la violazione di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 186 cod. strada, l’effetto censurabile di omologare tale sanzione a quella fissata per le condotte di rilevanza penale, sebbene in origine ragionevolmente differenziate.
- Orbene, l’ordinanza del Giudice di pace di Genova sollecita una pronuncia additivo-manipolativa (finalizzata ad individuare un istituto o una prestazione che estenda il beneficio della riduzione della sospensione della patente), la quale sarebbe, peraltro, tanto penetrante quanto indeterminata nelle sue coordinate da invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa. Ciò, per costante giurisprudenza di questa Corte, preclude l’esame nel merito della questione, determinandone l’inammissibilità (ex plurimis, sentenze n. 153, n. 21 e n. 7 del 2020, n. 239 del 2019; ordinanza n. 261 del 2020).
- Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni devono essere dichiarate inammissibili.