Cerca
Close this search box.

La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.

Segnaliamo la sentenza n. 209, depositata il 19 dicembre 2024, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, primo paragrafo, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 14, primo paragrafo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, il quale abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta «non congruità» della pena richiesta dal pubblico ministero, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato. Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all’art. 111 Cost.

Condividi su:

Articoli Correlati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore