Segnaliamo la sentenza n. 180 con la quale la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 24 della Costituzione.
La Corte non ha ritenuto che una pronuncia di accoglimento sarebbe stata uno strumento idoneo ad eliminare le censurate disparità di trattamento, estendendo alle interdittive antimafia la deroga attualmente prevista dall’art. 67, comma 5, D.Lgs. 159/11 con riferimento alle sole misure di prevenzione personali.
Si legge, nella Sentenza, che una eventuale pronuncia di illegittimità porterebbe ad «estendere la disciplina derogatoria in questione dal settore delle misure di prevenzione a quello dell’informazione antimafia, ma, altresì, di attribuirne l’applicazione ad un’autorità diversa, trasferendola dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa. Da questo punto di vista, è richiesta una pronuncia connotata da un «cospicuo tasso di manipolatività» (sentenze n. 80 e n. 21 del 2020, n. 219 del 2019 e n. 23 del 2016; in termini, ordinanze n. 126 del 2019 e n. 12 del 2017), che determinerebbe l’innesto, nel sistema vigente, di un istituto inedito, e che presupporrebbe, oltretutto, l’attribuzione all’autorità prefettizia di nuovi, specifici poteri istruttori, allo stato inesistenti.».