Cerca
Close this search box.

La falsità o incompletezza nella dichiarazione sostitutiva di certificazione non comporta ipso iure la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

 

Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2019 (dep. 12 maggio 2020), n. 14273

 

La falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79 co. 1 lett. C) del d.P.R. n. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 del citato d.P.R..

 

Sommario: 1. Struttura normativa – 2. La fattispecie concreta e l’opera di riordino formulata dalle Sezioni unite.

 

1.Struttura normativa – Per comprendere il punto di arrivo della pronuncia che si annota occorre muovere l’esame dalle norme del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 coinvolte nella questione sollevata ed in particolare dagli articoli 79, 95 e 112, tutti intimamente collegati per gli specifici richiami gli uni agli altri rinvenibili nel loro corpo narrativo. Invero, la norma principe è l’art. 79, in quanto definisce i requisiti che, a pena di inammissibilità, deve avere l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La rigida impostazione del legislatore nell’architettura normativa è stata avallata anche dalla giurisprudenza che è intervenuta, ad esempio, sulla lettera d) dell’articolo in esame, specificando che l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito non riguarda solo quelle variazioni dei limiti di reddito che risultino per l’appunto “rilevanti”, ai fini della permanenza nel beneficio bensì qualsiasi mutamento di reddito avvenuto successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento, anche ove determini un ammontare complessivo reddituale contenuto entro i limiti di legge per l’ammissione al beneficio; ciò in quanto la valutazione della rilevanza della variazione compete al giudice, escludendosi qualsivoglia discrezionalità da parte del soggetto beneficiario (così dalla più recente, Cass., sez. IV, 7 maggio 2013, n. 35122, Cass.pen. 2014, 601; Sez. IV, 23 giugno 2011, n. 34456, C.E.D. Cass., n. 251099; Sez. IV, 11 novembre 2010, n. 2620. Ivi, n. 249493).

La severa impostazione normativa, tuttavia, ha finito con il generare l’idea errata che qualsiasi omissione, emersa successivamente, nella redazione dell’istanza di ammissione al patrocinio, configurasse il reato di falso specificamente disegnato dall’art. 95 e, per l’effetto, una revoca del beneficio poi accordato.

Tanto ha finito con l’includere in detta previsione sanzionatoria (art. 95) anche quelle condotte di mera negligenza o disattenzione nell’aggiornamento della domanda di ammissione, che non avessero alcuna connotazione intenzionale e che, peraltro, non incidessero sulle condizioni di permanenza nel beneficio.

Il pullulare di diversi pronunciamenti ha oscurato la distinzione tra requisiti di ammissibilità della domanda al patrocinio a spese dello Stato e requisiti di mantenimento del beneficio già concesso.

La precedente pronuncia delle Sezioni unite (27 novembre 2008, n. 6591, Cass. pen. 2009, 2323), a sua volta, poco esaustiva era riuscita ad essere nel valutare se l’effetto della revoca dell’ammissione al beneficio comunque si verificasse anche allorquando la variazione del limite di reddito fosse ininfluente ai fini della permanenza nel beneficio.

E proprio a seguito dell’insorgere di differenti contrasti giurisprudenziali in ordine alla rilevanza della falsità nell’autodichiarazione ha determinato Cass., sez. IV, 4 giugno 2019, n. 29284, Dir. e giust. on line 5 luglio 2019, a rimettere alle Sezioni Unite la soluzione della seguente questione di diritto: « Se la falsità o incompletezza dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti l’inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell’ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge; ovvero in tale ultima ipotesi, non incidendo sull’ammissibilità dell’istanza, ne determini la revoca soltanto nei casi espressamente previsti dall’art. 112 del medesimo d.P.R. ».

 

  1. La fattispecie concreta e l’opera di riordino delle Sezioni unite – Proprio la peculiarità della fattispecie concreta (omessa dichiarazione dei redditi dei familiari comunque inidonea a superare i limiti di reddito fissati dalla legge per il patrocinio a spese dello Stato) ha consentito alle Sezioni unite di restituire le norme di riferimento al loro significato originario, incanalando il provvedimento di revoca ai soli casi specificamente indicati dall’art. 112 del noto d.P.R. e, soprattutto non riportando qualsivoglia ipotesi di falsità incolpevole sotto l’egida del nuovo reato configurato dall’art. 95.

Il percorso cui giungono i giudici di legittimità è un po’ tortuoso e non brilla per chiarezza espositiva ma quel che rileva è l’intento di contenere lo straripamento applicativo degli artt. 95 e 112, al di fuori delle fattispecie da esse contemplate.

Nel caso di specie, invero, la mera omissione della indicazione dei redditi dei familiari conviventi, seppure sia un requisito di ammissibilità della domanda, assente la quale, la domanda di ammissione deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 79 lett. b) e c), non costituisce di per sé  un reato di falso, ove difetti l’elemento intenzionale né può legittimare un provvedimento di revoca, ove il reddito complessivo rimanga al di sotto della soglia reddituale prevista per godere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Un’attenta analisi dell’art. 112, infatti, non consente di sussumere la fattispecie concreta in alcuna delle ipotesi contemplate dalla norma: non rientra nell’art. 112 lett. a), che prevede l’omessa comunicazione delle variazioni dei limiti di reddito, trattandosi di una mancata indicazione del reddito complessivo dei familiari conviventi, non rientra nell’art. 112 lett. b) perché non si verte in variazione reddituale in misura da escludere l’ammissione, non rientra nell’art. 112 lett. c) che specificamente investe gli stranieri, non rientra nell’art. 112 lett. d) non risultando provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito, che consentono il beneficio.

Inoltre, detta omissione, proprio perché capace di mantenere il reddito “sotto soglia”, rispetto al limite indicato dal legislatore per poter godere del patrocinio a spese dello Stato, esclude da sé l’elemento intenzionale e dunque la falsità di cui all’art. 95, idonea, invece, a produrre, ove sussistente, l’effetto revoca di cui si è detto.

 

Condividi su:

Articoli Correlati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore