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La nuova rinnovazione dibattimentale nel giudizio di appello alla luce della Riforma Cartabia

Sommario: 1. La trasformazione della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello a partire dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. – 2. La rinnovazione e il contenuto della prova dichiarativa ritenuta decisiva: il raffronto tra il testimone, il perito e il consulente tecnico. – 3. La rinnovazione nel giudizio abbreviato d’appello. – 4. Gli altri casi di rinnovazione obbligatoria e i limiti al riesame dei testimoni previsti dall’art. 190-bis c.p.p. – 5. Conclusioni.

1 – La trasformazione della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello a partire dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in grado di appello è stata concepita dal legislatore del 1988[1] in termini di “eccezionalità” come previsione di carattere residuale e riservata alla discrezionalità del giudice, alla quale poteva farsi ricorso esclusivamente ove il giudice avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti[2], in coerenza con la presunzione di completezza dell’accertamento probatorio svolto nel primo grado di giudizio[3].

Il legislatore ha relegato il fenomeno della rinnovazione ad ipotesi residuali attivabili su richiesta di parte, per l’assunzione di prove già acquisite o di prove nuove (con il limite di manifesta superfluità o irrilevanza ex artt. 603 c. 2, 495 c. 1 e 190 c. 1 c.p.p.), o d’ufficio dal giudice dell’appello nel caso di assoluta necessità ai fini della decisione (ex art. 603 c. 3 c.p.p.), in maniera simmetrica all’analogo potere riconosciuto al giudice di primo grado (ai sensi dell’art. 507 c.p.p.)[4].

A seguito dell’interpretazione elaborata dalla Corte di Strasburgo[5] è cominciato l’inizio del lungo processo di ampliamento delle ipotesi di rinnovazione nel giudizio di appello terminato con le modifiche apportate all’art. 603 dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150[6].

La celebre sentenza Dan c. Moldavia[7] ha riconosciuto il diritto dell’imputato di ottenere la riassunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai fini del ribaltamento in peius della sentenza assolutoria di primo grado

L’intuizione elaborata dalla Corte Edu ha fatto sì che emergesse l’asimmetria tra il giudizio di primo grado – ossequioso dei canoni dell’oralità e dell’immediatezza – e l’appello cartolare, la cui decisione si fonda sulla rilettura dei verbali di prova del giudizio di primo grado con spazi d’intervento assai contenuti per le ipotesi di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale[8].

Va subito evidenziato che la connotazione dell’appello cartolare, in termini di controllo critico e non nuovo giudizio­ – revisio prioris instantiae –, rende la rivalutazione ex actis di secondo grado compatibile con la fisionomia del sistema processuale ispirato ai principi del contradditorio, dell’oralità e dell’immediatezza nella formazione della prova[9].

La conformazione del gravame così delineata dai principi naturali del giudizio soffre di un’area di rischio rappresentata dall’assenza di limiti all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento, con il possibile ribaltamento in peius della decisione assolutoria assunta in primo grado[10].

In sede sovranazionale la sollevata questione di compatibilità tra il c.d. overturning e l’art. 6 CEDU si è sviluppata attraverso la nozione di immediatezza e la valutazione di ammissibilità della rinnovazione della prova dichiarativa nel giudizio di appello.

L’interpretazione convenzionalmente orientata dell’immediatezza nel giudizio cartolare di appello non si accontenta di una forma di contraddittorio debole ma postula un rapporto privo di intermediazioni tra l’assunzione della prova e la decisione[11].

Dunque, se da un lato la giurisprudenza europea ha ammesso l’overturning, dall’altro ha censurato l’eventuale condanna in riforma della sentenza assolutoria di primo grado fondata sulla semplice lettura dei verbali delle prove dichiarative.

Il principio è stato consacrato dalla Corte di Strasburgo[12] che ha dichiarato la violazione dell’art. 6 CEDU in caso di condanna dell’imputato senza la riassunzione nel giudizio di appello delle prove di natura dichiarativa (e dell’esame dell’imputato) ritenute decisive ai fini del ribaltamento in peius della decisione assolutoria.  

A seguito dell’intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo, la sezioni unite della Suprema Corte hanno affermato l’obbligo per il giudice di appello di rinnovare, anche d’ufficio, le prove dichiarative decisive qualora s’intenda riformare la sentenza assolutoria di primo grado, in assenza di mutamenti del materiale probatorio[13].

La giurisprudenza di legittimità, in particolare, ha statuito che il rispetto della previsione contenuta nell’art.6, par. 3, lett. d), CEDU implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado[14].

Nel richiamato decisum la Corte ha evidenziato come l’obbligo di rinnovazione investa soltanto la decisività della prova dichiarativa (c.d. main evidence) e la necessità di una rivalutazione dell’attendibilità dei testimoni (c.d. indirect evidence), non certamente un generico recupero delle fonti di prova nel giudizio di appello.

I limiti delineati attengono esclusivamente ad un giudizio di valutazione della prova e non al metodo di acquisizione probatoria: in questo senso la giurisprudenza di legittimità ha, successivamente, ribadito che l’obbligo di rinnovazione dovesse trovare spazio anche a fronte di una pronuncia assolutoria emessa a seguito di giudizio abbreviato, ove la stessa si fosse basata sulla diversa valutazione di prove dichiarative[15].

Secondo il decisum della S. C., ai fini dell’obbligo di rinnovazione è processualmente indifferente se l’apporto dichiarativo sia stato valutato in primo grado sulla base delle risultanze investigative dei soli atti di indagine, oppure se la prova sia stata assunta in contraddittorio tra le parti secondo i canoni dell’oralità-immediatezza.

L’interpretazione così formulata dalle sezioni unite della Suprema Corte[16] è stata, però, superata dalle modifiche apportate dalla c.d. Riforma Cartabia[17] che ha limitato, nel giudizio abbreviato d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in caso di ribaltamento in peius della pronuncia assolutoria, a soli casi di integrazione probatoria (v. infra par. 3).

I giudici di legittimità hanno sì recepito l’orientamento convenzionale ma hanno, nel contempo, offerto una chiave di lettura ulteriore incentrata sul canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, già in precedenza individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio che assume veste di criterio generalissimo nel processo penale, direttamente collegato al principio costituzionale della presunzione di innocenza[18].

Per riformare un’assoluzione non basta una diversa valutazione fondata esclusivamente sulla lettura dei verbali di prova, ma per far crollare ogni ragionevole dubbio è necessaria «una forza persuasiva superiore», perchè, «mentre la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza, bensì la mera non certezza della colpevolezza»[19].

Proprio perché l’enunciato principio rappresenta un corollario della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in caso di riforma della sentenza di condanna in senso assolutorio il giudice di appello non ha l’obbligo di procedere alla rinnovazionedella prova dichiarativa[20].

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l’assoluzione in appello possa conseguire anche ad una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio «[…] caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice», giacché «se la condanna deve presupporre la certezza della colpevolezza, l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza»[21].

Appare, pertanto, evidente la differente natura del giudizio di appello che abbia ribaltato una sentenza assolutoria, rispetto a quello cartolare che si risolve in una mera sede di valutazione critica dei percorsi logico-motivazionali del giudice di primo grado[22].

Anche il limitato spazio di recupero dell’oralità-immediatezza nel giudizio di gravame proviene dalle indicazioni formulate dalla Corte di Strasburgo che ha individuato le deroghe alla rinnovazione obbligatoria, escludendo la violazione dell’art. 6 CEDU quando la sentenza di condanna in appello sia fondata su elementi di prova diversi dalla prova dichiarativa, nonché quando il testimone non possa più essere risentito nel processo di appello o qualora sia necessario garantire ai testimoni il diritto a non autoincriminarsi[23].

Il processo di adeguamento nazionale è stato preceduto da una pronuncia della Corte europea di Strasburgo che ha riguardato un cittadino italiano condannato per la prima volta in appello sulla base della mera lettura delle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del giudizio primo grado[24].

Nonostante la ritenuta violazione dell’art. 6 CEDU non sia stata determinata da un decifit normativo dell’ordinamento processuale – bensì dalla mancata applicazione dell’art. 603 c.p.p. – la l. n. 103 del 2017[25] è, successivamente, intervenuta per codificare le indicazioni fornite espressamente dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.

La norma è ispirata al recupero dell’immediatezza nel giudizio di appello attraverso la previsione di un vero e proprio obbligo per il giudice di procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative nel caso di impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento[26].

Il legislatore ha recepito le indicazioni comunitarie ed ha introdotto una nuova ipotesi di ammissione d’ufficio delle prove – ex art. 190, c. 2, c.p.p. –, limitando, però, l’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria nell’eventualità in cui l’oggetto dell’impugnazione sia una sentenza di condanna (e non di proscioglimento), e che i motivi dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero siano attinenti ad una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva dal giudice di primo grado al fine di addivenire ad una pronuncia assolutoria[27].

Pur subordinando la rinnovazione nel giudizio d’appello alla sola impugnazione proposta dal pubblico ministero, il c. 3-bis dell’art. 603 c.p.p. non ha escluso la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile[28].

La S.C. ha statuito che il giudice di appello è obbligato alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale anche nel caso di impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, quando la sentenza di condanna del giudice dell’appello sia fondata su un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice[29].

L’interpretazione fornita dalla S.C. va raccordata con quanto statuito dal nuovo art. 573, c. 1-bis, c.p.p.[30] per cui l’impugnazione per i soli interessi civili sarà devoluta al giudice civile che, ricorrendone i presupposti, dovrà procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale espletata in primo grado dal giudice penale[31]

Le successive modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, hanno escluso l’applicabilità dell’art. 603, c. 3-bis, c.p.p. all’ipotesi di giudizio abbreviato “incondizionato” (v. infra par. 3) ed introdotto due nuove ipotesi – tassativamente indicate al c. 3-ter dell’art. 603 c.p.p. – di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale direttamente ricollegabili alla riformata disciplina sull’assenza (v. infra par. 4).

2 – La rinnovazione e il contenuto della prova dichiarativa ritenuta decisiva: il raffronto tra il testimone, il perito e il consulente tecnico.

Secondo l’interpretazione fornita dalla sentenza “Dasgupta”[32], l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in caso di ribaltamento di una pronuncia assolutoria, persiste senza distinzioni a seconda della qualità soggettiva rivestita del dichiarante.

L’obbligo per il giudice di appello di procedere – anche d’ufficio – alla rinnovazione è ancorato al diverso apprezzamento dell’attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.

La fisionomia di prova decisiva è incentrata sull’idea che la sentenza di condanna del giudice di appello sia fondata su una diversa valutazione delle prove dichiarative che hanno determinato – o anche soltanto contribuito a determinare – una sentenza di proscioglimento.

Il concetto di decisività muove da una valutazione globale del compendio probatorio, per cui la prova diviene decisiva anche se altre fonti probatorie, di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio[33].

Allo stesso modo, un prudente giudizio di decisività va espletato in ragione del valore probatorio che il giudice di primo grado ha attribuito alla prova dichiarativa ovvero se le stesse siano state ritenute di scarso o nullo valore nella pronuncia assolutoria e siano, invece, ritenute decisive nella prospettazione accusatoria, al fine di pervenire ad un giudizio di colpevolezza.

Il concetto di main evidence[34] elaborato a Strasburgo, e recepito dalla giurisprudenza di legittimità, è fondato sull’idea della mancata assunzione nel giudizio di appello della prova dichiarativa – unica e determinante – per ribaltare la decisione assolutoria nel giudizio di primo grado.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha successivamente ampliato e delineato la portata del principio attraverso l’apprezzamento dell’equità complessiva del processo quale possibile meccanismo compensativo con altre garanzie processuali idonee, comunque, a far ritenere il processo equo[35].

Ad ogni modo, i principi fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e il nuovo innesto normativo introdotto con la riforma Cartabia[36], non ha trattato (e risolto) alcuni aspetti attinenti alla diversa natura delle fonti dichiarative.

L’art. 603, c. 3-bis, c.p.p. fa genericamente riferimento alle «prove dichiarative» senza offrire ulteriori riferimenti alle dichiarazioni provenienti dalle diverse fonti di prova.

Ci si riferisce, in particolare, al perito e al consulente tecnico, le cui dichiarazioni, nel corso del giudizio di primo grado, non di rado, sono dirimenti ai fini della decisione.

A seguito della sentenza “Dasgupta[37]”, sul concetto di «prova dichiarativa» si sono susseguiti due contrapposti orientamenti di legittimità che hanno operato un raffronto tra le dichiarazioni rese dal testimone con quelle provenienti dal perito e del consulente tecnico.

Secondo l’orientamento condiviso dalle sezioni unite, la natura delle dichiarazioni dei periti e dei consulenti tecnici renderebbe le stesse assimilabili alla fonte testimoniale e, di conseguenza, al concetto di prova dichiarativa indicata nell’art. 603 c.p.p.

Il giudice dell’appello sarebbe, pertanto, obbligato alla rinnovazione delle dichiarazioni rese dal perito e dal consulente tecnico, qualora la valutazione delle stesse fosse ritenuta decisiva per la riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado.

Il diverso, opposto, orientamento distingue l’apporto probatorio offerto dal testimone “puro” – del quale il giudice è chiamato a valutare l’attendibilità e la credibilità – dalle dichiarazioni testimoniali rese dal perito e del consulente tecnico, il cui profilo di valutazione attiene «[…] all’affidabilità scientifica del metodo seguito e, quindi, le ragioni per cui ritiene preferibile la tesi del perito piuttosto che un’altra»[38].

Le motivazioni sottese a tale orientamento sono ricollegabili al tema della perizia come “prova neutra”, non potendo le stesse rivestire il carattere decisività[39].

In realtà, la Suprema Corte ha correttamente evidenziato come il perito – il c.d. testimone esperto – sia chiamato a svolgere accertamenti e valutazioni ed ha l’obbligo di riferire sui fatti sui quali viene esaminato[40].

Non appare rilevante la natura del contenuto delle dichiarazioni (percettiva o valutativa), ma ciò che incide sull’eventuale ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado è l’apporto probatorio della testimonianza o (non di rado) della perizia.

La scelta appare coerente anche con il sistema processuale che ha assicurato la garanzia del contraddittorio sia nella fase dello svolgimento dell’incarico peritale nella fase dibattimentale, concedendo alle parti la possibilità di nominare propri consulenti ex art. 225 c.p.p.: le regole previste per l’audizione dei periti e dei consulenti tecnici sono assimilate – per espressa previsione dell’art. 501 c.p.p. – all’esame dei testimoni ovvero sono assistite dalla garanzia del contraddittorio attraverso l’esame incrociato[41].

L’esigenza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale non può basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze tecniche versate negli atti del giudizio di primo grado, ma il giudice d’appello – che intenda rifomare in peius una sentenza assolutoria – deve procedere alla nuova audizione degli autori dei predetti elaborati[42].  

Ed invero, le considerazioni espresse per il perito sono valide anche per il consulente tecnico di parte, per essere la posizione di quest’ultimo assimilabile a quella del testimone[43].

Diversa è l’ipotesi in cui la relazione peritale venga acquisita, con l’accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, senza procedere all’esame del perito.

Sul punto, la Cassazione ha correttamente evidenziato la non applicabilità della regola della rinnovazione del dibattimento – ex art. 603 c. 3-bis c.p.p. – per essere la relazione peritale veicolata al dibattimento, per espressa volontà delle parti, attraverso la forma cartolare e non per il tramite della prova dichiarativa[44].

3 – La rinnovazione nel giudizio abbreviato d’appello.

L’elaborazione giurisprudenziale della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ha riservato un identico spazio d’intervento alle parti e al giudice nell’ipotesi in cui l’imputato abbia scelto, in primo grado, di farsi giudicare nelle forme del giudizio abbreviato[45].

In passato la giurisprudenza costituzionale si è soffermata sull’operatività della rinnovazione nel giudizio abbreviato d’appello, evidenziando come l’istituto sia estendibile ai casi di assunzione di nuove prove o di prove già acquisite in primo grado, nel caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario al fini della decisione[46].

L’eventuale incompletezza della piattaforma probatoria è rimessa al prudente apprezzamento del giudice dell’appello che ha il compito di valutare l’assoluta indispensabilità potendo ritenerla superflua anche sulla base dello sviluppo motivazionale della sentenza di primo grado[47].

L’ingresso in forma ridotta della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai casi di prove già acquisite o sopravvenute è stato da tempo ammesso anche nel giudizio abbreviato d’appello ed esteso – a seguito di due interventi a sezioni unite della Suprema Corte[48] – all’ipotesi di ribaltamento in peius della sentenza assolutoria[49].

Ed invero, nel caso di impugnazione del pubblico ministero contro una pronuncia di assoluzione emessa nell’ambito del giudizio abbreviato – ove la decisione sia basata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice, e il cui valore sia posto in discussione nell’atto di appello – il giudice del gravame ha l’obbligo di porre in essere i poteri di integrazione probatoria adottabili anche in questo speciale rito.

Anche nel giudizio di appello è necessario prevedere il metodo di accertamento più appagante rappresentato dall’oralità e immediatezza senza alcuna diversificazione a seconda del modello di accertamento.

In questi termini, le richiamate pronunce hanno, di fatto, parificato il giudizio abbreviato d’appello a quello ordinario per quanto attiene alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale a seguito dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria.

Nessuna distinzione, dunque, tra le fonti dichiarative assunte nella fase delle indagini preliminari (e confluite nella piattaforma probatoria a seguito dell’accesso dell’imputato al rito abbreviato allo stato degli atti) e le eventuali integrazioni probatorie richieste dall’imputato, ex art. 438, c. 5, c.p.p., e disposte dal giudice ai sensi dell’art. 441, c. 5, c.p.p.[50] 

Ai fini della rinnovazione non rileverebbe la modalità di assunzione del mezzo di prova, ma soltanto il diverso apprezzamento del giudice dell’appello sulle dichiarazioni rese dinanzi al giudice di primo grado.

La modifica apportata all’art. 603, c. 3-bis c.p.p. dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150[51], ha sconfessato le due summenzionate pronunce della Suprema Corte, valorizzando il precedente orientamento che impediva all’imputato, giudicato nelle forme del giudizio abbreviato non condizionato, di maturare, nel successivo grado appello, il diritto convenzionale del recupero dell’oralità-immediatezza nel caso di overturning in peius[52].

Il richiamo espresso del rinnovato art. 603, c. 3-bis, c.p.p. alle sole ipotesi di integrazione probatoria – a norma degli articoli 438, c. 5, c.p.p. e 441, c. 5, c.p.p. – esclude espressamente l’estensione dell’obbligo di rinnovazione al giudizio abbreviato incondizionato.

Dunque, in caso di appello del pubblico ministero fondato su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, l’imputato assolto in primo grado con rito abbreviato resta privo del diritto di ottenere la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale

Il distinguo è rappresentato dalla modalità di assunzione della fonte dichiarativa decisiva: l’imputato matura il diritto di ottenere la riassunzione della prova dichiarativa in appello soltanto se l’assunzione del mezzo di prova sia stata veicolata al giudice dell’abbreviato (ai sensi dell’art. 438, c. 5, c.p.p. e 441, c. 5, c.p.p.) con le garanzie del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza.

All’inverso, se le dichiarazioni sono contenute nel fascicolo del pubblico ministero e utilizzate dal giudice dell’abbreviato per la decisione, ai sensi dell’art. 442, c. 1-bis, e 416 c.p.p., l’imputato può essere condannato per la prima volta in appello sulla medesima piattaforma probatoria diversamente valutata dal giudice del gravame.

Secondo quanto si legge dalla relazione illustrativa, le modifiche apportate al giudizio di appello mirano «[…] ad implementare l’efficienza attraverso una riduzione dell’appellabilità oggettiva delle sentenze e dei casi di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale»[53] senza, però, tenere in considerazione le garanzie difensive poste a presidio di un giusto (equo) processo.

Il principio del superamento dell’oltre ogni ragionevole dubbio per l’eventuale ribaltamento in peius di una pronuncia assolutoria, pretende la riassunzione delle prove decisive impiegando il metodo migliore per la formazione e la valutazione della prova: oralità, immediatezza e contraddittorio ovvero contatto diretto tra la fonte dichiarativa (decisiva) e il giudice dell’appello che intenda diversamente valutare gli apporti probatori che hanno condotto il giudice di primo grado ad una pronuncia assolutoria.

Per quanto attiene all’obbligo di rinnovazione, in caso di overturning in peius, la giurisprudenza di legittimità ha equiparato il giudizio ordinario e il giudizio abbreviato, classificando il giudizio di appello come «[…] un giudizio asimmetrico rispetto a quello di primo grado nel quale è comunque necessaria un’integrazione probatoria, non più da considerare in termine di eccezionalità rispetto ad un primo grado di giudizio connotato dalla presunzione di regolare esaustività dell’accertamento»[54].

Più di un dubbio di incostituzionalità aleggia sulla richiamata soluzione normativa, suffragato, tra l’altro, dalle indicazioni già fornite sul punto dalla Consulta[55].

Ci si riferisce, in particolare, alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 603, c. 3-bis, c.p.p. – con riferimento agli artt. 111, c. 2, e c. 5, Cost. e 117, c. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 20 della direttiva 2012/29/UE[56] – nella parte in cui tale disposizione, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, obbliga il giudice a disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale anche in caso di giudizio di primo grado celebrato nelle forme del rito abbreviato, e pertanto definito in quella sede “allo stato degli atti”.

La Consulta ha sì ritenuto non fondata la questione ma, nel contempo, ha espressamente aderito alle conclusioni rassegnate dalle sezioni unite[57], ritenendo il metodo orale di assunzione della prova imposto anche nell’ambito del giudizio abbreviato «[…] in ragione dell’esigenza di far cadere l’implicito dubbio ragionevole determinato dall’avvenuta adizione di decisioni contrastanti»[58].

Ed invero, la Suprema Corte ha sottolineato – prima dell’intervento della Consulta –  il profilo di incostituzionalità, per violazione dell’art. 27, c. 2, Cost., per l’imputato assolto con il giudizio abbreviato e condannato in appello senza rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: «[…] la rinuncia al contraddittorio non può riflettersi negativamente sulla giustezza della decisione, né può incidere sulla prioritaria funzione cognitiva del processo, il cui eventuale esito di condanna esige, sia nel giudizio ordinario che in quello abbreviato, la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, poiché oggetto del consenso dell’imputato ai sensi dell’art. 111 c. 5 Cost. è la rinuncia ad un metodo di accertamento, il contraddittorio nella formazione della prova, non all’accertamento della responsabilità nel rispetto del canone epistemologico attraverso cui si invera il principio stabilito dall’art. 27, c. 2, Cost.»[59].

Di segno contrario è l’interpretazione fornita, di recente, dalla Corte EDU che ha ritenuto inapplicabile all’imputato che ha scelto il rito abbreviato l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, neppure nell’ipotesi di ribaltamento della sentenza di assoluzione nel giudizio di secondo grado[60].

La Corte di Strasburgo ha posto a fondamento della decisione la scelta dell’imputato di rinunciare all’immediatezza in ragione della “premialità” per l’eventuale riduzione di pena in caso di condanna: «[…] la rinuncia alle prove orali ha avuto come conseguenza che il loro processo fosse basato sulle prove documentali acquisite al fascicolo. Pertanto, le presenti cause si distinguono da quelle che la Corte ha precedentemente esaminato, nelle quali la giurisdizione di appello non aveva rispettato l’obbligo di interrogare direttamente i testimoni che erano stati sentiti dal giudice di primo grado, e di cui il giudice di appello doveva interpretare le dichiarazioni in maniera sfavorevole all’imputato e radicalmente diversa per condannare quest’ultimo per la prima volta»[61].

Occorre, sul punto, sottolineare che l’idea del legislatore di differenziare, in termini di garanzie, il giudizio abbreviato e il giudizio ordinario muove dall’errata considerazione che l’accertamento allo stato degli atti rivesta i connotati tipici della premialità derivante dall’eventuale diminuzione di pena che il giudice applica all’imputato in caso di condanna.

Siffatto ragionamento non tiene in considerazione, però, che il processo si concluda con una sentenza di proscioglimento: la scelta dell’imputato di rinunciare all’oralità-immediatezza oltre al diritto costituzionalmente garantito del contraddittorio nella formazione della prova non è necessariamente funzionale ad acquisire un beneficio sulla pena che gli sarà inflitta[62].

A bene vedere, la giurisprudenza ha affrontato (e correttamente risolto) la questione, evidenziando che «[…] la rinuncia dell’imputato al contraddittorio nel giudizio di primo grado non fa premio sulla esigenza di rispettare il valore obiettivo di tale metodo ai fini del ribaltamento della decisione assolutoria»[63].

La legittima scelta dell’imputato di farsi giudicare nelle forme del rito abbreviato potrebbe essere determinata da plurime valutazioni di carattere processuale.

Nessuna premialità, pertanto, sarebbe riconosciuta all’imputato assolto all’esito della celebrazione del giudizio abbreviato allo stato degli attiche possa giustificare una sfavorevole disparità di trattamento rispetto all’imputato assolto all’esito del giudizio ordinario.

Alla luce delle inequivocabili indicazioni provenienti dalla Consulta, appare evidente la disparità di trattamento introdotta dal riformato art. 603, c. 3-bis, c.p.p. che penalizza la posizione dell’imputato assolto in primo grado all’esito del giudizio abbreviato incondizionato rispetto all’imputato assolto con il giudizio ordinario.

4 – Gli altri casi di rinnovazione obbligatoria e i limiti al riesame dei testimoni previsti dall’art. 190-bis c.p.p.

Il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto due nuove ipotesi – tassativamente indicate al c. 3-ter dell’art. 603 c.p.p. – di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale direttamente ricollegabili alla riformata disciplina sull’assenza[64].

La prima attiene all’opportunità concessa all’imputato di richiedere la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nelle ipotesi di “assenza incolpevole” previste dall’art. 604 c. 5-ter lett. a) e b) c.p.p. [65].

Ed invero, il giudice dell’appello, ai sensi dell’art. 604, c. 5-quater, c.p.p. può annullare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale l’imputato può esercitare le facoltà da cui è decaduto o, in via alternativa e soltanto su richiesta dell’imputato, disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale[66].

La seconda ipotesi di rinnovazione opera con i limiti previsti dall’art. 190-bis c.p.p. ed è subordinata allo status di latitante rivestito dall’imputato, oppure quando lo stesso si sia «[…] volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo»[67].

Il richiamo del nuovo articolo 603, c. 3-ter , c.p.p. ai limiti probatori della prova dichiarativa che il legislatore ha riservato alla disciplina dell’imputato latitante, consente di soffermarsi sull’analisi di un profilo processuale rimasto irrisolto e che attiene alla compatibilità del principio enucleato dall’art. 603, c. 3-bis, c.p.p. con i limiti posti dall’art. 190-bis c.p.p. per la testimonianza.

Si tratta di valutare se le limitazioni al riesame dei testimoni – nei casi indicati dall’art. 190-bis c.p.p. – siano estendibili anche in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado.

L’ipotesi testè indicata evidenzia il contrasto tra due contrapposti principi: da un lato, il recupero dell’immediatezza nel giudizio di appello attraverso l’audizione della fonte dichiarativa ritenuta decisiva per l’overturning della pronuncia assolutoria di primo grado e, dall’altro, le restrizioni alla prova testimoniali previste dall’art. 190-bis c.p.p.[68].

Con riferimento al giudizio ordinario, sulla questione si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto la compressione delle garanzie difensive previste dell’art. 111, c. 2, 3, 4, Cost. e del diritto all’immediatezza delle prove orali assunte nel giudizio di appello, compatibile con le limitazioni previste per l’escussione del testimone nei processi per i delitti indicati dall’art. 190-bis c.1 e c.1-bis c.p.p.[69].

Ciò perché la prova dichiarativa viene, comunque, assunta nel contraddittorio (in dibattimento o nel corso dell’incidente probatorio) e valutata dal giudice dell’appello senza procedere alla riassunzione. 

L’interpretazione fornita dalla S.C. è stata ritenuta compatibile con le indicazioni della Corte Edu che ha valorizzato le esigenze di protezione «[…] come fattore in grado di giustificare la compressione di alcune garanzie difensive, a fronte di garanzie procedurali in grado di assicurare l’equità della procedura nel suo insieme, e rispetto alle quali il legislatore ha dettato una specifica disciplina con la modifica dell’art. 190 bis c.p.p., c.1-bis c.p.p.»[70].

Il problema del rapporto tra tutela dell’esigenza di conservazione della fonte di prova e il recupero dell’immediatezza nel giudizio di appello si pone, però, nell’ipotesi del giudizio abbreviato, ove la natura cartolare dell’accertamento in primo grado viene modificata attraverso la rinnovazione delle prove dichiarative[71].

La questione è approdata, in via incidentale, alla Corte Edu[72] che ha ritenuto inapplicabile l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’imputato che ha scelto il rito abbreviato nell’ipotesi di ribaltamento, nel giudizio di secondo grado, della sentenza di assoluzione (v. supra par. 2).

Nonostante il focus sottoposto al vaglio della Corte di Strasburgo non fosse stato esteso specificamente ai limiti alla prova testimoniale previsti dall’art. 190-bis c.p.p., i fatti contestati agli imputati hanno avuto ad oggetto plurime imputazioni rientrati nei procedimenti di cui all’art. 51, c. 3-bis, c.p.p.

La Corte EDU ha ritenuto compatibile con i principi enunciati nell’art. 6 par. 1 e 3 della CEDU la condanna in appello per delitti rientranti nell’area della c.d. criminalità organizzata degli imputati assolti in primo grado e condannati in appello attraverso la mera rivalutazione cartolare delle prove dichiarative.

Il giudice nazionale sarà, pertanto, chiamato a rivedere il precedente orientamento di legittimità, in considerazione delle indicazioni sovranazionali che lo vincolano a conformarsi agli orientamenti consolidati dalle Corte EDU.

5 – Conclusioni.

Le modifiche apportate dalla riforma Cartabia all’art. 603 c.p.p. hanno contribuito a definire la fisionomia della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello a seguito del lungo processo di trasformazione cominciato con l’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo.

Le perplessità manifestate (v. supra par. 3) derivano dalla scelta del legislatore di non estendere, nell’ipotesi di giudizio abbreviato allo stato degli atti, l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta “decisiva” al fini del ribaltamento in peius della pronuncia assolutoria.

L’opzione dell’imputato di avvalersi del rito a prova contratta non produce preclusioni all’esercizio del potere del giudice di disporre – anche d’ufficio – mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento del fatto, vieppiù in considerazione di una opposta valutazione della prova dichiarativa del giudice del gravame.

La decisione s’innesta nel solco tracciato dalla riformaCartabia, il cui leitmotiv si sostanzia «nell’efficienza della giustizia penale attraverso una riforma organica per la riduzione dei tempi del processo»[73] e, per quanto concerne specificamente le impugnazioni, l’utilizzo di una logica selettiva – comune alla forma dell’impugnazione e all’appellabilità oggettiva delle sentenze[74] – finalizzata a restringere i casi di rinnovazione, sacrificando la posizione processuale dell’imputato assolto con il rito abbreviato.  

L’esigenza è nata da prassi distorsive legate ad una scorretta applicazione del principio introdotto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Ed invero, sin dalla sentenza “Dasgupta”[75], le Corti territoriali hanno disposto la rinnovazione l’istruttoria dibattimentale come conseguenza della mera proposizione dell’atto di appello del pubblico ministero ovvero senza nessun, preventivo, vaglio di ammissibilità rispetto ad una diversa valutazione della prova dichiarativa.

Di conseguenza, la prassi adoperata ha sacrificato i tempi del processo, inevitabilmente dilatati dall’assunzione del mezzo di prova. 

Il decorso del tempo, inoltre, limita l’efficacia del principio di immediatezza in appello e rischia di compromettere gli elementi di genuinità e spontaneità legati al primo contatto che il giudice di primo grado e le parti hanno avuto con la fonte di prova.

Sul punto, non può non rilevarsi l’inconciliabilità delle decisioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità: da un lato, la sentenza “Bajrami[76]” che ha demolito il principio di oralità, immediatezza e concentrazione espressamente consacrato nell’art. 525 c.p.p. e, dall’altro, le sentenze “Dasgupta”[77] e “Patalano”[78] che hanno, invece, rafforzato l’immediatezza in appello attraverso i casi di rinnovazione obbligatoria della prova dichiarativa.

Orientamenti ondivaghi ancorati a scelte ideologiche mutevoli nel tempo che hanno fortemente influenzato il legislatore incapace di (ri)appropriarsi del potere attribuitogli dalla Costituzione: «La fenomenologia della creazione giurisprudenziale, letta come tendenziale espansione del potere giudiziario, è pertanto idonea a creare squilibri nei rapporti tra i poteri dello Stato e tensioni tali da delegittimarlo come potere soggetto soltanto alla legge»[79].


[1] La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è indicata all’art. 2 criterio 94 della l. 16 febbraio 1987, n. 81 «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale».

[2] Sul concetto di eccezionalità della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello, v. in dottrina, A. Bargi, La rinnovazione dell’istruttoria in appello tra potere discrezionale del giudice e diritto alla prova, in Dir. pen. e proc., 2004, 95; F. Dinacci, La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di rinvio, in Cass. pen., 2007, 3503. In giurisprudenza v. Cass., Sez. Un., 24.1.1996, Panigoni, n. 2780, in Cass. pen. 1996, 2892; Negli stessi termini, C. Cost., 23.5.2019, n. 124, in Giur. Cost., 2019, 3, 1501.

[3] G. Spangher, Sistema delle impugnazioni penali e durata ragionevole del processo, in Corriere Giur., 2002, 10, 1261.

[4] Sulla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale v., in dottrina, V. Aiuti, Il ribaltamento della condanna in appello,in Cass. pen.,11, 2013, 4057; L. Caraceni, Sulle forme dell’esame testimoniale nella rinnovazione del dibattimento in appello,in Cass. pen., 1993, 2860; D. Chinnici, La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello,in Cass. pen., 2012, 9, 3159; A. Fallone, Appello dell’assoluzione, motivazione rafforzata, principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, rinnovazione dibattimentale: la giurisprudenza italiana e della Corte di Strasburgo,in Cass. pen.,2, 2015, 820; C. Fiorio, Le impugnazioni penali,I, Torino, 1998, 299; A. Marandola, L’appello riformato, Milano, 2020, 168; A. Nappi, Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione,in Cass. pen.,2009, 3239.

[5] Cfr., C. EDU, Sez. III, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia, n. 899/07, in Arch. pen., 2012, 1, 349, con nota di A. Gaito, Verso una crisi evolutiva per il giudizio di appello. L’Europa impone la riassunzione delle prove dichiarative quando il p.m. impugna l’assoluzione.

[6] V. art. 34 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in G.U. il 17.10.2022 «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché́ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

[7] Cfr., C. EDU, Sez. III, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia, cit.

[8] La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è costante nel ritenere l’affermazione nel giudizio di appello della responsabilità dell’imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative consentita solo previa nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione, a pena di violazione dell’art. 6 CEDU par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico..

[9] In dottrina, v. A. De Caro – V. Maffeo, voce Appello, in Digpen., agg. V, Torino, 2010, p. 61; A. Cignacco, Condanna in appello e giusto processo: tra indicazioni europee e incertezza italiane, inquesta Dir. pen. e proc., 2014, 5, 537;D. Chinnici, Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo, Torino, 2009, 229; P. Gaeta, Condanna in appello e rinnovazione del dibattimento,in AA.VV., Treccani. Il libro dell’anno del diritto, 2014, 627. A. Cabiale, Verso un appello “convenzionalmente orientato”: necessità di un nuovo esame testimoniale per condannare in seconde cure, in Dir. pen. e proc., Speciale 2014, 47; V. Comi, Riforma in appello di una sentenza assolutoria e obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale,in Dir. pen. e proc., 2, 2014, 191; D. Chinnici, L’immediatezza nel processo penale, Milano, 2005, 87; G. Spangher, Appunti per un ripensamento del giudizio di appello, in Dir. pen. e proc., 1996, 5, 623; Id., La Corte costituzionale e la cassazione rafforzano il diritto di difesa, in Giur. It., 2022, 8-9, 1961; M. Stellin, La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello: nuove conferme, vecchie ambiguità, in Cass. pen.,4, 2016, 1640.

[10] A. De Caro, Inappellabilità delle sentenze di assoluzione da parte del p.m.: l’incostituzionalità della “Pecorella”, in Dir. pen. e proc., 2007, 5, 605.

[11] Così C. EDU, Sez. III, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia, cit.: «[…] Se una Corte d’Appello è chiamata ad esaminare un caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell’innocenza del ricorrente, essa non può, per una questione di equo processo, determinare correttamente tali questioni senza una valutazione diretta delle prove».

[12] C. EDU, Sez. III, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia, cit.

[13] V. Cass., Sez. Un., 28.4.2016, n. 27620, Dasgupta, in Cass. pen., 2016, 9, 3203.

[14] Il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell’istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell’accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica in peius del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione. Così, Cass., Sez. V, 14.01.2020, n. 5083, in CED Cass., 278143.

[15] Cfr. Cass., Sez. Un., 14.4.2017, n. 18620, Patalano, in Cass. pen., 2017, 7-8, 2666. In dottrina, v. R. Aprati, Overturning sfavorevole in appello e mancanza del riesame, in Cass. pen., 2017, 7-8, 2666; L. Lupária – H. Belluta, La parabola ascendente dell’istruttoria in appello nell’esegesi “formante” delle sezioni unite, in Dir. pen. e cont., 3, 2017, 151; S. Tesoriero, Una falsa garanzia: l’obbligatoria attuazione del contraddittorio nel giudizio abbreviato d’appello, in Cass. pen., 2017, 10, 3668

[16] Cass., Sez. Un., 14.4.2017, n. 18620, Patalano, cit.

[17] Cfr. art. 34 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in G.U. il 17.10.2022. In dottrina, v. G. Spangher, La riforma Cartabia nel labirinto della politica, in Dir. pen. e proc., 2021, 9, 1155.

[18] Sul punto, v. Cass, Sez. Un., 10.07.2002, n. 30328, Franzese, in CED Cass., 222139.

[19] In questi termini, Cass., Sez. Un., 14.4.2017, n. 18620, Patalano, cit.

[20] Così Cass., Sez. Un., 21.12.2017, n. 14800, Troise, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 1, 274 «[…] Il principio di immediatezza, privo di garanzia costituzionale autonoma, costituisce fondamentale ma non indispensabile carattere del contraddittorio, modulabile dal legislatore sulla base dell’incidenza dell’oltre ogni ragionevole dubbio sulla decisione da assumere, sicché esso diviene recessivo là dove – come nel caso di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna – detto canone non venga in questione». In dottrina v., E. Turco, Giudizio d’appello e “overturning in melius”: per le Sezioni unite non scatta l’obbligo di rinnovare la prova dichiarativa, in Processo penale e Giustizia, 2018, 5, 9; L. Varrecchione, L’inapplicabilità dell’obbligo di rinnovazione dibattimentale in appello, ex art. 603, c. 3-bis, c.p.p., nel caso di c.d. doppia conforme di assoluzione, in penaledp.it, 20 maggio 2021. La S.C. ha, inoltre, evidenziato come il giudice d’appello, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, specie se di carattere tecnico-scientifico, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado. Cfr. Cass., Sez. IV, 15.10.2021, n. 2474, in iusxplorer; Cass., Sez. V, 16.9.2014, n. 6403, in iusexplorer.  Cass., Sez. V, 22.7.2020, n. 25949, in CED Cass., 279448. In senso difforme, v. Cass., Sez. II, 24.4.2014, n. 32619, in CED Cass., 260071 che ha statuito l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale non solo nel caso di reformatio in peius, ma anche in quello inverso, in cui il giudice sia pervenuto ad una pronuncia assolutoria dell’imputato condannato in primo grado.

[21] Sul punto cfr. Cass, Sez. III, 27.11.2012, n. 42007, in Cass. pen., 2013, 4055, con nota di V. Aiuti, Il ribaltamento della condanna in appello; Cass., Sez. VI, 26.10.2011, n. 4996, in Dir. pen. e proc., 2013, 205, con nota di Scarcella, Regola del B.A.R.D. nel giudizio d’appello e riforma contra reum della sentenza assolutoria. In dottrina v. P. Ferrua, Il giusto processo, Bologna, 2012, 236. V. pure, A. Fallone, Appello dell’assoluzione, motivazione rafforzata, principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, rinnovazione dibattimentale: la giurisprudenza italiana e della Corte di Strasburgo,in Cass. pen.,2015, 2, 0820B.

[22] Il ribaltamento in peius del giudizio assolutorio di primo grado si risolve in un nuovo giudizio per cui il dubbio «[…] sull’innocenza dell’imputato può essere superato solo impiegando il metodo migliore per la formazione della prova». Così, Cass., Sez. Un., 14.4.2017, n. 18620, Patalano, cit.

[23] Sulla rinnovazione divenuta impossibile per il decesso del dichiarante, v. Cass., Sez. Un., 30.9.2021, D., n.11586, in Cass. pen., 2022, 6, 2090. In dottrina, v. L. Agostino, Appello penale-rinnovazione istruttoria impossibile: ammessa la riforma del proscioglimento, in Giur. It., 2022, 8-9, 1964; M. Bargis, Brevi riflessioni sulla pronuncia delle Sezioni unite relative all’art. 603 c. 3 bis c.p.p. nell’ipotesi in cui sia impossibile rinnovare la prova per decesso del dichiarante, in Sistemapenale web. La sentenza ha evidenziato che «[…] la riforma, in appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante; tuttavia, la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova non rinnovata deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, che il giudice ha l’onere di ricercare ed eventualmente acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603 c.p.p.». V. diffusamente in dottrina, V. Aiuti, L’immediatezza presa sul serio,in Dir. pen. e proc., 2019, 1, 109; T. Bene, I poteri di controllo della Corte di cassazione in punto di discorso argomentativo, in Archivio penale, 2016, 2, 580; M. Ceresa Castaldo, La riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflattive. A proposito dell’imminente varo del d.d.l. C 4368 (e dei recenti interventi delle Sezioni Unite), in Dir. pen. cont. Riv. Trim., 2017, 3, 166; L. Giordano-A. Nocera, La rilevabilità della mancata rinnovazione della prova dichiarativa nel caso di “reformatio in peius” in appello della sentenza assolutoria,in Cass. pen., 2017, 5, 332; F. Giunchedi, Giudizio di rinvio e rinnovazione dell’istruzione dibattimentale,in Processo penale e Giustizia, 2018, 4, 8; A. Valenti, Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello: Corte europea e Corte di cassazione a confronto,in Cassazione penale, 2021, 3, 1079.

[24] Cfr. C. EDU, Sez. I, 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia, n. 63446/13, in Dir. pen. cont., 7/, 2017, 260, con nota di L. Pressacco, Una censura ampiamente annunciata: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per il ribaltamento in appello dell’assoluzione senza rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Secondo la Corte al fine di giungere al ribaltamento di una sentenza di proscioglimento occorre procedere alla rinnovazione dell’attività istruttoria dibattimentale. In senso conforme, C. EDU, Maestri c. Italia, 8.7.2021, 20903/15, 20973/15, 20980/15, 24505/15, in Riv. it. dir. pen. proc., 2021, 315. In giurisprudenza, v. Cass., Sez. I, 21.9.2021, n. 45179, in penaledp.it, 25 febbraio 2022, con nota di A. Mangiaracina, La portata della sentenza Maestri v. Italia: le sezioni unite “non decidono”. La Suprema Corte ha rimesso alle sezioni unite la questione dell’applicabilità generale della sentenza della Corte di Strasburgo Maestri c. Italia che ha censurato l’ordinamento processuale italiano per non avere previsto, a garanzia dell’imputato assolto nel primo grado di giudizio e condannato nel processo di appello, uno specifico onere di audizione del medesimo prima di assumere la decisione di condanna.

[25] Il riferimento è all’art. 1 c. 58 della L. 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario» che ha introdotto il c. 3-bis all’art. 603 c.p.p.: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. In dottrina, v. G. Spangher, La Riforma delle impugnazioni: le linee guida, in Dir. pen. e proc., 2017, 10, 1325.

[26] V. diffusamente in dottrina., A. De Caro, voce Impugnazioni (dopo la riforma Orlando), in Digesto, X, 2018, 333.  

[27] Il principio si applica anche nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di appello. Ed invero, l’art.  627, c. 2, c.p.p. ha previsto che il giudice, se le parti ne fanno richiesta, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’assunzione delle prove rilevanti per la decisione.

[28] V. Cass., Sez. Un., 28.1.2021, n. 22065, in Cass, pen., 2021, 12, 4012; Cass., Sez. V, 18.2.2020, n. 15259, in CED Cass., n. 279255. Secondo la summenzionata pronunciata l’esclusione dell’obbligo di rinnovazione nel caso di impugnazione della sola parte civile viola il principio di ragionevolezza delle scelte normative che s’ispira all’art. 3 della Costituzione.

[29] V. in giurisprudenza, Cass., Sez. V, 15.4.2019, n. 32854, in CED Cass., 277000; Cass., Sez. V, 4.4.2019, n. 38082, in CED Cass., 276933; Cass., Sez. VI, 7.10.2016, n. 52544, in CED Cass., 268579.

[30] Il c. 1-bis dell’art. 573 c.p.p. è stata introdotto dall’art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in G.U. il 17.10.2022 e così testualmente recita: «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

[31] In dottrina, v. A. De Caro, Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020: il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la durata dei processi, in Dir. pen. e proc., 2021, 4, 524.

[32] Sul punto, v. Cass., Sez. Un., 28.4.2016, n. 27620, Dasgupta, cit.

[33] Sul concetto di prova dichiarativa decisiva, v. Cass., Sez. VI, 6.10.2015, in CED Cass., 265879; Cass., Sez. II, 22.9.2015, n. 41736, in CED Cass., 264682; Cass., Sez. III, 18.9.2014, n. 45453, in CED Cass., 260867; Cass., Sez. VI, 1.7.2014, n. 18456, in CED Cass., 263944.

[34] V. C. EDU, Sez. III, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia, cit.

[35] Così in dottrina, L. Pulito, La rinnovazione istruttoria “europea”. Overturning in appello e giusto processo, Bari, 2020, 54.

[36] Il riferimento è al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cit. (c.d. Riforma Cartabia).

[37] Cfr. Cass., Sez. Un., 28.4.2016, n. 27620, Dasgupta.

[38] V. sul punto, Cass. Sez. V, 14.09.2016, n. 1691, in iusexplorer; Cass., Sez. III, 18.10.2017, n. 57863, in iusexplorer.

[39] Così, Cass., Sez. IV, 22.02.2018, n. 22022, in CED Cass. 273586; Cass. Sez. IV, 10.03.2016, n. 15493, in CED Cass. 266787; Cass., Sez. V, 07.10.2014, n. 6754, in CED Cass. 262722.

[40] Sulla qualifica del perito come expert witness, v. C. EDU, 12.05.2016, Poletan e Azirovik c. Macedonia; C. EDU, 27.3.2014, Matytsina c. Russia; C. EDU, 5.7.2007, Sara Lind c. Islanda; C. EDU, 5.4.2007, Stoimenov c. Macedonia; C. EDU, 2.1.2002, G.B. c. Francia; C. EDU, 18.3.1997, Mantovanelli c. Francia; C. EDU, 26.3.2006, Doorson c. Paesi bassi.

[41] V. in dottrina, L. Kalb, La «ricostruzione orale» del fatto tra «efficienza» ed «efficacia» del processo penale, Torino, 2005, p. 57.

[42] Sul punto, v. Cass., Sez. IV, 21.02.2018, n. 14649, in iusexplorer.

[43] Cfr. Cass. Sez. IV, 26.04.2018, n. 25127, in CED Cass. 273406.

[44] Cfr. Cass., Sez. Un., 28.01.2019, Pavan, n. 14426, in CED Cass., 275112. La sentenza, sul punto, ha così evidenziato: «Il dato processuale rilevante – nella suddetta ipotesi – va, quindi, rinvenuto, nella circostanza che la relazione peritale è veicolata nel processo attraverso la sola scrittura: di conseguenza, poiché il contraddittorio, per volontà delle stesse parti, si attua nella sola forma cartolare, deve ritenersi non applicabile la regola della rinnovazione obbligatoria del dibattimento di cui all’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, in quanto – costituendo un’eccezione alla regola stabilita nel precedente comma 3 – è riservata, in modo tassativo, alle sole prove dichiarative ossia a quelle prove in cui l’informazione è veicolata nel processo attraverso il linguaggio verbale».

[45] Sulla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio abbreviato d’appello, v. in dottrina R. Aprati, Giudizio abbreviato e imprevedibilità della rinnovazione istruttoria in appello,in Archivio penale, 2013, 3, 1019; V. Balestrini, Giudizio abbreviato e rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, in Cass. pen., 2000, p. 961; G. Gaeta, Il rito abbreviato tra la stabilità del quadro probatorio e le ‘incursioni’ di prove supplementari, in Arch. pen., 2020, n. 1, p. 9; D. Laricchia, La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio abbreviato d’appelloin La Giustizia penale, 2014, 7, 421; N. Mani, Tra diritto alla prova e principio di legalità: giudizio abbreviato e rinnovazione istruttoria in appello,in ArchivioPenale.it, 2013, 2, 18; Id., Rinnovazione istruttoria e giudizio di rinvio. Problematiche e prospettive in caso di rito abbreviato, in Arch. pen., 2013, n. 3, p. 1011; Marandola, I limiti all’appello incidentale del p.m. nel rito abbreviato tra le Sezioni Unite e la Corte costituzionale, in Cass. pen., 1994, 2375; E. Mariucci, Il giudizio abbreviato d’appello e le preclusioni istruttorie nella rinnovazione dibattimentale,in Processo penale e Giustizia, 2013, 6; L. Pacifici, L’integrazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio abbreviato d’appello, in Cass. pen., 2016, p. 4275; C. Pansini, L’appello nel giudizio abbreviato, Milano, 2013, 150; A. Gaito, Condanna a seguito di giudizio abbreviato e limiti all’appello del p.m., in Giur. it., 1993, II, 631; V. Patanè, Giudizio abbreviato e consenso: una problematica compatibilità costituzionale? in Eccezioni al contraddittorio e giusto processo. Itinerario attraverso la giurisprudenza, G. Di Chiara (a cura di), Torino, 2009, p. 98; B. Piattoli, Giudizio abbreviato e integrazione probatoria, in Giur. it., 1997, II, p. 431; L. Suraci, Il giudizio abbreviato, Napoli, 2008, p. 447; S. Tesoriero, Il sindacato costituzionale sulla (ir)ragionevole estensione dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. al giudizio abbreviato, in Cass. pen., 2018, 10, 3389; Id., Una falsa garanzia: l’obbligatoria attuazione del contraddittorio nel giudizio abbreviato d’appello, in Cass. Pen., 2017, 3675. D. Vigoni, L’appello contro la sentenza nel giudizio abbreviato fra lacune normative e regole giurisprudenziali, in Dir. pen. e proc., 2019, 3, 413.

[46] Sul punto, v. C. Cost., 19.12.1991, n. 470, in Arch. nuova proc. pen., 1992, 39.

[47] V. Cass., sez. II, 09.11.2021, n. 46386, in iusexplorer; Cass., Sez. V, 18.6.2018, n. 53495, in CED Cass., 274593; Cass., Sez. II, 24.3.2017, n. 17103, in CED Cass., 270069; Cass., Sez. II, 19.04.2017, n. 40855, in CED Cass., 271163.

[48] V. Cass., Sez. Un., 28.4.2016, n. 27620, Dasgupta, cit.; Cass., Sez. Un., 14.4.2017, n. 18620, Patalano, cit.

[49] V. diffusamente in dottrina, G. Spangher, Le acquisizioni probatorie nel giudizio abbreviato in grado d’appello, Dir. pen. proc., 1996, 734; P. Tonini, Giudizio abbreviato e patteggiamento a vent’anni dalla riforma del 1988, in Dir. pen. e proc., 2010, 6, 649.

[50] Conforme alla sentenza “Patalano”, v. Cass., sez. IV, 28.05.2019, n. 29538, in iusexplorer.

[51] Il riformato art. 603 c. 3-bis ha previsto che «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5».

[52] In senso contrario alle Sezioni unite “Patalano”, v. Cass., Sez. II, 23.05.2014, n. 33690, in CED Cass., 260147; Cass., Sez. II, 12.06.2014, Avallone, in CED Cass., 260442; Cass., Sez. II, 15.07.2014, n. 32655, in CED Cass., 261851; Cass., Sez. III, 24.02.2015, n. 11658, in CED Cass.,262985; Cass., Sez. III, 23.06.2015, n. 38786, in CED Cass.,264793; Cass., Sez. III, 12.07.2016, n. 43242, in CED Cass.,267626. Diversamente, invece, nel caso di richiesta di giudizio abbreviato nella forma condizionata, la giurisprudenza ha ritenuto il diritto dell’imputato di formulare direttamente l’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, v. Cass, Sez. III, 12.3.2008, n. 11100, G.M., in CED Cass., 239081.

[53] Cfr. pag. 159 della relazione illustrativa allo «Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché́ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».

[54] Sul punto, v. Cass., Sez. Un., 14.4.2017, n. 18620, Patalano, cit.

[55] V. C. Cost., 23.5.2019, n. 124, in Giur. Cost., 2019, 3, 1501. In dottrina, v. L. Lupária – H. Belluta, La parabola ascendente dell’istruttoria in appello nell’esegesi “formante” delle sezioni unite, in Dir. pen. e cont., 3, 2017, 151; H. Belluta, Tra legge e giudice: la Corte costituzionale “approva” la nuova fisionomia della rinnovazione probatoria in appello, come interpretata dalle Sezioni unite, in Dir. Pen. Cont., 2019, 6, 3.

[56] Cfr. direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 del Parlamento europeo de del Consiglio del 25 ottobre 2012, «che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato».

[57] Il riferimento è alle due pronunce delle sezioni unite intervenute sul punto, cfr. Cass., Sez. Un., 14.4.2017, n. 18620, Patalano, cit.; Cass., Sez. Un., 21.12.2017, n. 14800, Troise, in Riv. it. dir. proc. e pen., 2019, 1, 274.

[58] La Consulta, pur specificando di non essere chiamata a fornire una interpretazione sull’art. 603 c. 3-bis c.p.p. ma soltanto ad effettuare una verifica sulla compatibilità dell’interpretazione fornita dalle richiamate pronunce delle sezioni unite, ha evidenziato che la Suprema Corte «[…] fornisce idonea ragione giustificativa della dilatazione dei tempi processuali determinata dalla disposizione medesima, ritenuta dalle Sezioni unite della Corte di cassazione necessaria a una piena tutela dell’interesse primario dell’imputato a non essere ingiustamente condannato». Così, C. Cost., 23.5.2019, n. 124, cit.

[59] Così, Cass., Sez. Un., 21.12.2017, n. 14800, Troise, cit. La Corte ha evidenziato, inoltre, «[…] un accertamento cartolare in grado di appello a seguito di impugnazione del pubblico ministero di sentenza di proscioglimento è incompatibile con il superamento del limite del “ragionevole dubbio”, posto che una condanna che non si è nutrita dell’oralità nell’acquisizione della base probatoria confligge nella evenienza precisata – con la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. c. 2».

[60] Sul punto, v. C. EDU, 25.3.2021, n. 15931/15 e 16459/15, Di Martino e Molinari c. Italia, in Sistema Penale on line, 18 maggio 2021, con nota di V. Vasta, Overturning in appello dell’assoluzione nel giudizio abbreviato: la decisione della Corte di Strasburgo sulla rinnovazione delle prove dichiaritive.

[61] Così par. 36 della pronuncia resa dalla C. EDU, 25.3.2021, n. 15931/15 e 16459/15, Di Martino e Molinari c. Italia, cit.

[62] Sia consentito il rinvio a L. Palmieri, Oralità e immediatezza nel giudizio appello: una riforma solo annunciata, in Dir. pen. e proc., 2017, 8, 1075.

[63] Cass., Sez. Un., 14.4.2017, n. 18620, Patalano, cit.

[64] Ai sensi del riformato art. 598-bis, c. 4, c.p.p., la Corte di appello dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Inoltre, i termini previsti dall’art. 344-bis, c. 1 e 2, c.p., sono sospesi, «con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall’articolo 159, c.1, c.p. e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un’udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni» (Cfr. art. 344-bis, c. 6, c.p.p.). Sulla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello a seguito della riforma Cartabia, v. in dottrina, W. Nocerino, La ridefinizione della rinnovazione dibattimentale in appello: un inevitabile ripensamento legislativo, in Le impugnazioni (a cura di) G. Colaiacovo, La riforma Cartabia. Codice penale-Codice di procedura penale-Giustizia riparativa, (a cura di) G. Spangher, Pisa, 627.

[65] Il legislatore ha introdotto due ipotesi di “assenza incolpevole” tassativamente indicate nell’art. art. 604 c. 5-ter lett. a) e b) c.p.p. ovvero quando l’imputato  «fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà̀ dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa oppure dimostra «di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà̀ dalle quali è decaduto». Per effetto dell’art. 7 del d. l. 31.10.2022, n. 162, in GU il 31.10.2022, le disposizioni normative in materia di assenza – introdotte con l’art. 23 del d. lgs. ottobre 2022, n. 150, ed espressamente richiamate dal riformato articolo 603 c. 3-ter c.p.p. – entreranno in vigore a partire dal 31.12.2022, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 89 del d.lgs. 20 ottobre 2022, n. 150. Per una disamina approfondita della disciplina del processo in assenza introdotto dalla riforma Cartabia, v. diffusamente in dottrina, L. Kalb, La nuova disciplina del processo in assenza dell’imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento dei problemi ancora irrisolti, in La riforma Cartabia. Codice penale-Codice di procedura penale-Giustizia riparativa, (a cura di) G. Spangher,Pisa, 2022, 337 ss.

[66] Il riformato art. 604, c. 5-quater, c.p.p. consente, inoltre, all’imputato di richiedere l’applicazione della pena su richiesta (ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) o l’oblazione.

[67] Stando alla nuova formulazione dell’art. 420-bis, c. 3, c.p.p., il giudice procede in assenza anche quando «[…] l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo».

[68] Prima dell’interpretazione convenzionalmente orientata della rinnovazione dell’istruttoria in appello, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l’art. 190-bis fosse compatibile con l’eccezionalità della rinnovazione in appello ovvero con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. V. Cass., Sez. V, 9.5.2002, n. 43464, in CED Cass., 223541.

[69] Sul punto, v. Cass., Sez. III, 14.06.2018, n. 47702, in CED Cass., 274947.

[70] Cfr. Cass., Sez. III, 14.06.2018, n. 47702, cit., ha così testualmente evidenziato: «La Corte EDU ha ritenuto che la dichiarazione resa dal teste, nella fase delle indagini preliminari, per costituire prova compatibile con il diritto al contraddittorio, deve ordinariamente essere seguita da una occasione in cui l’imputato possa contestarla e interrogare il suo autore e che, se manca tale possibilità, tale dichiarazione non può costituire fonte unica o preponderante della prova della responsabilità, perchè ne deriverebbe un processo non equo […] deve ricordarsi, che la stessa Corte Edu ha escluso, comunque, la violazione dell’art. 6, par. 3, lett. d) Cedu nel caso di condanna che si basi unicamente o in misura determinante su una testimonianza non sottoposta a controinterrogatorio, nè nella fase dell’istruzione nè in quella del dibattimento, se il pregiudizio così arrecato alla difesa sia stato controbilanciato da elementi sufficienti, ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l’equità della procedura nel suo insieme (sent. Corte EDU, del 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito), e da una “adeguata e sufficiente” occasione per l’imputato di confutare, tramite l’esame, il dichiarante (sent. Corte Edu Matytsina c/ Russia, del 27 marzo 2014)».

[71] La questione è stata sollevata dalla giurisprudenza di legittimità e rimessa alle sezioni unite ma è, ad oggi, rimasta irrisolta Cfr. Cass., Sez. II, 8.11.2017, n. 55419, in iusexplorer. La seconda sezione della Suprema Corte ha rimesso alle sezioni unite il seguente quesito: «Se nel processo con rito abbreviato, relativo a delitti aggravati ex art. 7 D.L. 152/1991, la condanna in appello di imputati assolti in primo grado, fondata sulla rivalutazione di elementi già presenti agli atti (intercettazioni) e sulla rinnovazione parziale del dibattimento, attraverso l’esame di due collaboratori di giustizia, che hanno fornito informazioni su dati di contesto, comporti la necessità di procedere all’esame delle persone offese che hanno sporto denunzia in ordine ai fatti incriminati, in conformità del principio di diritto espresso dalle S.U. Patalano (sentenza n. 18620/2017), ovvero se tale principio non risulti superato alla luce del nuovo comma 3 bis dell’art. 603 cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017, secondo cui: nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, norma che sembrerebbe escludere l’obbligo di rinnovare le prove cartolari, contemplando soltanto la necessità di far rivivere l’oralità dell’assunzione, tenendo conto anche della recente pronuncia della Corte EDU nel caso Fornataro c/o Italia che ha ribadito la compatibilità del giudizio abbreviato con la CEDU».

[72] Cfr. C. EDU, 25.3.2021, n. 15931/15 e 16459/15, Di Martino e Molinari contro Italia, cit.

[73] Così pag. 7 della relazione illustrativa allo «Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».

[74] Ci si riferisce, in particolare, ai c. 1-bis e 1-ter dell’art. 581 c.p.p. introdotti dal d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, in G.U. il 17.10.2022. Il c. 1-bis ha previsto la causa d’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di specificità dei motivi, ed il c. 1-ter ha introdotto un’ulteriore condizione di ammissibilità dell’impugnazione. Ed invero, con l’atto di impugnazione dovrà essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. Ai sensi dell’art. 593, c.3, c.p.p. (come riformato dal d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, in G.U. il 17.10.2022) è stata, inoltre, esclusa l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pecuniaria o con pena alternativa, nonché delle sentenze di condanna qualora sia stata applicata la sola pena dell’ammenda o la nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

[75] Cfr. Cass., Sez. Un., 28.4.2016, n. 27620, Dasgupta, cit.

[76] V. Cass., Sez. Un., 10.10.2019, Bajrami, n. 41736, in CED Cass., 276754. Sulle motivazioni della richiamata sentenza osserva A. De Caro, La Corte Costituzionale chiama, le Sezioni Unite rispondono: il triste declino del principio di immediatezza, in Diritto penale e processo, 2020, 3, 293 «A ben vedere anche la esatta perimetrazione del diritto vivente è un dato equivoco e troppo ancorato alle scelte ideologiche di che quel diritto forgia e muta, alle volta senza neppure interrogarsi sulle ragioni dell’evoluzione storica di un dato istituto e senza considerare le distorsione provocate all’interno del sistema». In dottrina, v. P. Ferrua, Il sacrificio dell’oralità nel nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore, in Arch. pen., 2, 2019; O. Mazza, Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale, in Arch. pen., 2, 2019; D. Negri, La Corte costituzionale mira a squilibrare il “giusto processo” sulla giostra dei bilanciamenti, in Arch. pen., 2, 2019;G. Spangher, Sentenza Bajrami, il nuovo dibattimento nel solco delle divisioni, in Guida al Diritto, 2019, 47, 13; Id., Bajrami: contraddittorio versus oralità, in dirittodidifesa.eu, 2 luglio 2022.  

[77] Cfr. Cass., Sez. Un., 28.4.2016, n. 27620, Dasgupta, cit.

[78] V. Cass., Sez. Un., 14.4.2017, n. 18620, Patalano, cit.

[79] Così, L. Kalb, «Legalità processuale e funzione giurisdizionale»: alcune osservazioni sulla tenuta del binomio in materia di intercettazioni telefoniche, in Materiali per una cultura della legalità, G. Acocella (a cura di), Torino, 2022, 3.

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