1. L’art. 23 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, meglio noto come “decreto semplificazioni” (approvato dal Governo con la formula “salvo intese”) ha introdotto una rilevante modifica alla disciplina del delitto di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.). Vengono, infatti, sostituite le parole “norme di legge o di regolamento” con “specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità“.
Con la suddetta modifica restano invariati evento ed elemento soggettivo del reato, tuttavia l’art. 23 interviene sulla condotta tipica del reato attraverso il ridimensionamento della fattispecie penale.
Infatti, si esclude la rilevanza penale della violazione di norme contenute in regolamenti ed ha, di converso, rilievo la sola inosservanza di regole di condotta “specifiche” ed “espressamente previste” dalle fonti primarie, purchè da queste non residuino “margini di discrezionalità”. Appare evidente la riduzione del perimetro dell’illecito penale.
2. La ratio sottesa al d.l. è la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la velocizzazione della lenta macchina burocratica. Dopo l’emergenza Covid -19, funzionari e amministratori pubblici sono chiamati a “fare” per agevolare la ripresa del paese.
3. Va segnata la mancanza di disciplina transitoria, lacuna che apre lo scenario a problemi di diritto intertemporale.
Invero, e senza pretesa di completezza sul tema, si segnala che qualora la fattispecie venisse tradotta in norma di legge, senza subire alcuna modifica, si assisterà ad una parziale abolitio criminis per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto relativamente a:
- violazioni di norme di regolamento;
- violazioni di leggi dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse;
- violazioni di regole di condotta dalle quali residuino margini di discrezionalità.
La questione si complica qualora il decreto legge verrà convertito con emendamenti volti ad ampliare nuovamente il perimetro applicativo dell’art. 323 c.p. In tal caso la parziale abolizione del reato non avrebbe effetto in relazione ai fatti pregressi ed interesserebbe solo i fatti c.d. concomitanti.
Per consultare il decreto legge, clicca su D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (art. 23)
Per un approfondimento in tema di abuso di ufficio e linee guide anac, in questa rivista, F. Rotondo, Linee guida anac ed abuso d’ufficio: principio di legalità e modifiche mediate della fattispecie incriminatrice
La riforma del delitto di abuso d’ufficio nel decreto semplificazioni
1. L’art. 23 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, meglio noto come “decreto semplificazioni” (approvato dal Governo con la formula “salvo intese”) ha introdotto una rilevante modifica alla disciplina del delitto di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.). Vengono, infatti, sostituite le parole “norme di legge o di regolamento” con “specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità“.
Con la suddetta modifica restano invariati evento ed elemento soggettivo del reato, tuttavia l’art. 23 interviene sulla condotta tipica del reato attraverso il ridimensionamento della fattispecie penale.
Infatti, si esclude la rilevanza penale della violazione di norme contenute in regolamenti ed ha, di converso, rilievo la sola inosservanza di regole di condotta “specifiche” ed “espressamente previste” dalle fonti primarie, purchè da queste non residuino “margini di discrezionalità”. Appare evidente la riduzione del perimetro dell’illecito penale.
2. La ratio sottesa al d.l. è la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la velocizzazione della lenta macchina burocratica. Dopo l’emergenza Covid -19, funzionari e amministratori pubblici sono chiamati a “fare” per agevolare la ripresa del paese.
3. Va segnata la mancanza di disciplina transitoria, lacuna che apre lo scenario a problemi di diritto intertemporale.
Invero, e senza pretesa di completezza sul tema, si segnala che qualora la fattispecie venisse tradotta in norma di legge, senza subire alcuna modifica, si assisterà ad una parziale abolitio criminis per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto relativamente a:
La questione si complica qualora il decreto legge verrà convertito con emendamenti volti ad ampliare nuovamente il perimetro applicativo dell’art. 323 c.p. In tal caso la parziale abolizione del reato non avrebbe effetto in relazione ai fatti pregressi ed interesserebbe solo i fatti c.d. concomitanti.
Per consultare il decreto legge, clicca su D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (art. 23)
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