Cass., Sez. II, 24 luglio 2020, n. 26343
Cass, Sez. II, sentenza 24 luglio 2020 (dep. 21 settembre 2020), n. 26343, IMPERIALI Presidente – RECCHIONE Relatore – MARINELLI P.M. (concl. conf.)
MASSIMA
E’ legittimo l’interrogatorio di garanzia dell’indagato qualora l’avviso al difensore del compimento dell’atto gli abbia dato la possibilità di esercitare concretamente il suo mandato, considerati la distanza che separa il difensore dal luogo in cui l’interrogatorio deve essere svolto, i collegamenti disponibili, il tempo concesso per intervenire, anche a mezzo di sostituti, e per esaminare approfonditamente gli atti processuali. (Nella specie il difensore ha ricevuto l’avviso di un interrogatorio da espletarsi a circa seicento chilometri di distanza, con solo ventiquattro ore di anticipo, senza che venisse avanzata da parte del legale una richiesta di differimento)
La sentenza, che si annota, affronta il tema relativo al termine minimo che deve intercorrere tra la notifica al difensore dell’avviso dell’interrogatorio di garanzia e il compimento dell’atto.
Non essendo stata la questione espressamente regolata dal codice, la Corte, in linea con la giurisprudenza formatasi sul punto, ha stabilito che deve ritenersi valido ed efficace l’avviso che abbia posto il difensore nelle condizioni di intervenire, eventualmente anche tramite un sostituto, al compimento dell’atto, ferma restando la sua facoltà di ritardarne il compimento attraverso la presentazione di una motivata istanza di differimento qualora si trovi nella impossibilità, entro il termine fissato, di presenziare all’atto e di studiare compiutamente le carte processuali.
Nel caso di specie il difensore aveva ricevuto l’avviso dell’interrogatorio di garanzia, da espletarsi a circa seicento chilometri di distanza dal proprio studio, con ventiquattro ore di anticipo.
L’appello proposto nei confronti dell’ordinanza, che aveva applicato al ricorrente la misura custodiale in carcere, era stato rigettato dal Tribunale per il riesame, che aveva ritenuto tempestivo l’avviso dell’interrogatorio notificato al difensore il giorno prima del compimento dell’atto.
Avverso tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo che la notifica dell’avviso dell’interrogatorio, avvenuta ventiquattro ore prima del compimento dell’atto, non gli aveva in concreto consentito di esercitare efficacemente il diritto di difesa, atteso che l’interrogatorio veniva svolto a Caltagirone, mentre il difensore aveva il proprio studio a Salerno.
Nel respingere il ricorso la Corte ha svolto il seguente ragionamento.
In primo luogo i giudici di legittimità hanno ribadito la rilevanza dell’interrogatorio di garanzia come momento essenziale per l’esercizio del diritto di difesa da parte della persona cui è stata applicata una misura cautelare.
La funzione dell’interrogatorio di garanzia è quella di permettere all’accusato privato della libertà di entrare rapidamente in contatto con il giudice che ha emesso la misura per consentire la immediata verifica della presenza di circostanze a conoscenza dell’indagato eventualmente idonee ad incrinare la gravità del quadro indiziario o a ridimensionare le esigenze cautelari.
Secondo la Corte, però, la necessaria tempestività di tale contatto ne costituisce anche il limite, atteso che, soprattutto nei procedimenti complessi, la esiguità del termine tra il deposito degli atti e l’effettuazione dell’interrogatorio potrebbe ostare alla effettiva conoscenza delle carte processuali da parte dell’indagato e del suo difensore, sicchè, aggiunge la Corte, in questi casi le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di un’apposita istanza di differimento dell’interrogatorio.
Conseguentemente la Corte ha affermato che il termine che deve intercorrere tra l’avviso dell’atto e il suo compimento può ritenersi tempestivo se ha in concreto dato la possibilità al difensore di essere fisicamente presente al compimento dell’atto e di svolgere un’adeguata assistenza difensiva, potendo usufruire dei tempi necessari per un esame degli atti processuali.
Secondo la Corte, le circostanze rilevanti che devono essere considerate, perché il difensore possa essere messo nelle condizioni di esercitare efficacemente il proprio mandato, sono la distanza tra il luogo ove il difensore svolge la sua attività professionale e quello dove si svolge l’interrogatorio, i collegamenti disponibili per coprire tale distanza, il tempo intercorrente tra l’avviso e l’atto e la diligenza del difensore nel chiedere un differimento correlato a concrete ed allegate difficoltà di presenziare personalmente all’atto ed alla impossibilità di nominare sostituti.
Alla luce di queste premesse, la Corte rigetta il ricorso in quanto il difensore, pur avendo lo studio situato a circa seicento chilometri di distanza dal luogo in cui si è svolto l’interrogatorio, avrebbe potuto presenziare all’atto prendendo l’aereo o, in alternativa, avrebbe potuto chiedere e ottenere, ove avesse allegato concrete difficoltà, un differimento dell’atto.
Nella specie, però, la totale assenza di circostanze indicative di una lesione del diritto di difesa parrebbe dipendere in particolare dal fatto che l’ordinanza contestata era stata riemessa sulla base dello stesso compendio indiziario, già noto al difensore da diversi mesi, posto a fondamento di una ordinanza precedentemente annullata.