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Le innovazioni apportate dalla Riforma Cartabia in tema di iscrizione della notitia criminis

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Le caratteristiche dell’attività di iscrizione nel registro delle notizie di reato. 3. L’individuazione del registro. 4. Iscrizione e problematiche connesse alla definizione della “notizia di reato”. 5. La nuova nozione di “notizia di reato” ed i risvolti pratico-applicativi. 6. I presupposti soggettivi dell’iscrizione. 7. La retrodatazione disposta d’ufficio dal Pubblico ministero: il comma 1 ter dell’articolo 335 cpp. 8. L’iscrizione iussu iudicis: l’art. 335 ter cpp. 9. Accertamento della tempestività dell’iscrizione e retrodatazione ad istanza di parte: l’art. 335 quater cpp. 10. Il controllo verticale sull’iscrizione.

1.Introduzione

La c.d. Riforma Cartabia[1], introdotta dal D. Lgs. n. 150 del 2022 ai fini dell’attuazione degli obiettivi del PNRR di riduzione del disposition time dei processi penali, nell’ottica dell’efficientismo[2], ha incisivamente modificato numerose norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione del codice di rito[3].

Per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari importanti innovazioni pertengono alla disciplina dell’iscrizione della notizia[4] di reato che, come noto, costituisce momento fondamentale dell’attività investigativa[5].

L’intervento del Legislatore, finalizzato a garantire uniformità e certezza delle iscrizioni e ad imporre il rispetto delle scansioni temporali proprie della fase preliminare, da un lato ha riguardato l’art. 335 cpp, norma che disciplina il registro delle notizie di reato, dall’altro è consistito nell’introduzione di nuove disposizioni dirette a garantire la correttezza anche temporale dell’iscrizione[6].

2. Le caratteristiche dell’attività di iscrizione nel registro delle notizie di reato

L’iscrizione della notitia criminis è attività che gli articoli 335 cpp e 109 delle disposizioni di attuazione del codice di rito affidano alla specifica ed esclusiva competenza del Pubblico Ministero quale titolare del “monopolio della domanda penale”[7] in forza del combinato disposto degli articoli 50 cpp e 112 della Carta Costituzionale.

Come precisato dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte[8], l’attività de qua è espressione della funzione giudiziaria e, pertanto, l’atto di iscrizione non è impugnabile davanti al giudice Amministrativo

Quanto alla concreta attività di iscrizione deve preliminarmente essere evidenziato che ai sensi dell’art. 109 disp. att. cpp. vengono sottoposti al Procuratore della Repubblica “per l’eventuale iscrizione” gli atti “che possono contenere notizia di reato[9].

Ciò posto, il PM dovrà riscontrare l’esistenza dei presupposti normativi che impongono l’iscrizione e procedervi immediatamente[10].

Ovviamente non si tratta di un’attività meccanica – come i predicati di doverosità di cui all’art. 335[11] cpp potrebbero prima facie suggerire – poiché l’iscrizione, per struttura e disciplina, è connotata da fluidità e caratterizzata da inevitabile portata valutativa[12]; viene in rilievo, quindi, un’attività immediata nel “quando” ma discrezionale – non arbitraria – nel quomodo nonché sull’ubi (ovvero sulla scelta del registro).

L’iscrizione è atto a struttura complessa nel quale convivono una componente “oggettiva”, ovverosia la configurazione di un determinato fatto (“notizia”) come sussumibile in una ipotesi criminosa, ed una “soggettiva”, rappresentata dal nominativo dell’indagato dalla cui iscrizione decorrono i termini di indagine[13].

3. L’individuazione del registro

Nel quadro sopra evidenziato si colloca l’annosa questione dell’individuazione del registro nel quale procedere all’iscrizione[14].

Infatti il Pubblico Ministero, organo destinatario dell’informativa, dovrà valutare se annotare nel registro degli “atti non costituenti reato”[15] (cd. Modello 45)[16] o nel “registro delle notizie di reato” e, in quest’ultimo caso, sarà tenuto scegliere tra l’iscrizione a carico di soggetti noti (cd. Modello 21) o quella a carico di soggetti ignoti (cd. Modello 44) [17].

Diversamente, a fronte di esposti anonimi[18], l’organo d’accusa dovrà necessariamente optare per un ulteriore registro, ovverosia il cd. Modello 46[19].

L’individuazione del registro (rectius: la scelta tra l’iscrizione nel registro degli atti non costituenti reato o nel registro delle notizie di reato) non è di poco momento ripercuotendosi sulle garanzie processuali.

Se, infatti, un’iscrizione affrettata potrebbe[20] recare pregiudizio all’onorabilità ed alla tranquillità dell’indagato, l’iscrizione al cd. Modello 45 della notizia afferente ad un soggetto compiutamente identificato, per fatti già sussumibili nell’ambito di una ipotesi criminosa, può costituire meccanismo elusivo oltre che dei termini di indagine (procrastinando, ad esempio, l’iscrizione al cd. Modello 21) anche del controllo giurisdizionale sulle scelte conclusive delle indagini alla luce del cd. potere di cestinazione[21] (rectius: auto-archiviazione) del PM.

4. Iscrizione e problematiche connesse alla definizione della “notizia di reato”

La prassi delle aule di giustizia ha messo in evidenza talune ricorrenti problematiche connesse l’iscrizione[22].

Si tratta dell’eccesso[23] di iscrizioni al cd. Modello 21, della tardività e della mancata iscrizione all’indicato registro pur in presenza delle condizioni di legge.

Ulteriore criticità è quella delle iscrizioni “arbitrarie” in quanto giustificate dal richiamo al cd. atto dovuto, imposto dalla necessità di compiere accertamenti irripetibili (senza considerare che l’atto irripetibile sarebbe comunque successivamente utilizzabile nei confronti del soggetto che non era indagabile al momento del compimento dell’atto)[24].

Si tratta di un modus agendi che ha spesso portato ad iscrizioni indiscriminate specie con riferimento ai casi dell’annotazione nel registro ex art. 335 cpp, solo al fine di effettuare l’autopsia, dei nominativi di tutti i sanitari occupatisi di un paziente deceduto, o delle iscrizioni a carico di tutti i potenziali titolari di posizioni di garanzia in caso di infortuni sul lavoro[25].

Si tratta di criticità dovute all’assenza di una definizione legislativa di notizia di reato oltre che dalla struttura stessa dell’iscrizione[26].

Nell’ottica del superamento delle indicate problematiche la novella ha apportato modifiche all’art. 335 cpp da un lato puntualizzando in senso oggettivo la notizia di reato e dall’altro specificando in senso soggettivo le condizioni in forza delle quali quella notizia di reato debba essere iscritta soggettivamente a carico di una determinata persona[27].

Sotto il primo profilo, con la riformulazione del comma 1 dell’art. 355 cpp il Legislatore ha enucleato una definizione legislativa di notitia criminis all’emergere della quale scatta l’obbligo di iscrizione nell’apposito registro da parte del Pubblico Ministero; in buona sostanza la novella ha specificato le condizioni in forza delle quali un fatto integra “notizia di reato” da iscrivere.

Più in particolare il nuovo comma 1 dell’art. 335 cpp – chegià imponeva al requirente di iscrivere “immediatamente “ogni notizia che gli perviene -perimetra la nozione di notizia di reato, prescrivendo che l’iscrizione nel registro ex art. 335 cpp debba riguardare solo la notizia “contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi, a una fattispecie incriminatrice”.

Quanto al secondo profilo con l’introduzione del comma 1 bis dell’art. 335 cpp viene precisato il momento in cui il PM è tenuto ad iscrivere il nome della persona alla quale il reato è attribuito.

La suddetta norma, infatti, dispone che “il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione delle notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico”, con ciò individuando il momento in cui deve essere effettuata l’iscrizione nominativa.

Si tratta di disposizioni importanti, introdotte al fine di porre rimedio alle distorsioni rilevate nella pratica, che non costituiscono novità reali, collocandosi nell’ambito dei principi riguardanti il corretto ruolo del Pubblico Ministero in sede di iscrizione, nei diversi registri, delle notizie pervenute negli Uffici giudiziari.

5. La nuova nozione di “notizia di reato” ed i risvolti pratico-applicativi

La riscrittura della disposizione in analisi conferma la portata valutativa dell’attività del PM in sede di iscrizione, per cui l’individuazione del registro nel quale procedere ad iscrizione era e rimane attività giurisdizionale non sindacabile in sede amministrativa[28].

Ciò premesso, l’elemento di novità è costituito dalla precisazione del parametro dell’attività valutativa del Pubblico Ministero così da assicurare l’uniformità delle iscrizioni e da evitare iscrizioni precoci o indiscriminate.

Vengono quindi introdotti criteri guida (determinatezza, non inverosimiglianza, riconducibilità sia pure in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice) per l’esercizio del potere discrezionale di iscrizione da parte del Pubblico Ministero.

A tal fine il novellato articolo 335 comma 1 cpp per descrivere la componente oggettiva della notizia di reato fa riferimento alla “rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi, a una fattispecie incriminatrice[29].

Posto che il significato concreto del novum normativoconsiste nell’introduzione di puntuali criteri guida per l’esercizio del potere discrezionale di iscrizione, si tratta di comprendere i riflessi della novella nello scrutinio, da parte del PM, delle notizie che gli pervengono ex art. 109 disp att. cpp.

A questo riguardo, il lessema “fatto” rimanda alla necessaria compresenza nella notizia, nella loro portata minima ed essenziale, degli elementi del fatto – condotta, evento, nesso causale, modalità della condotta richieste dalla fattispecie ipotizzabile – in linea con l’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale[30] in tema di divieto di secondo giudizio ex art. 649 cpp[31].

Ciò posto, una notizia incompleta dei citati elementi è dunque priva di determinatezza e perciò non destinata all’iscrizione nei registri, a seconda dei casi, al modello 21, 21 bis o 44.

A conferma della correttezza della superiore interpretazione giova rilevare che l’art. 332 cpp, concernente il contenuto della denuncia, e l’art. 347 cpp afferente al contenuto dell’informativa di reato, fanno riferimento agli elementi essenziali del fatto.

La precisazione, contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell’art. 335 cpp, secondo cui “Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto” significa che un fatto potrà definirsi determinato se descritto, quantomeno in misura minima, nel tempo e nello spazio, e che l’incertezza sugli esatti parametri spazio-temporali non impedisce l’iscrizione[32].

Ne deriva che le circostanze di tempo e di luogo del fatto, per espresso dettato normativo, non sono indispensabili per integrare il requisito della determinatezza.

Tuttavia, come emerge dalla Relazione[33] illustrativa alla Riforma, laddove dette circostanze dovessero emergere successivamente, l’iscrizione dovrà essere integrata.

Il requisito della non inverosimiglianza dei fatti prospettati quale presupposto dell’iscrizione, non equivale ad accertata verosimiglianza, alla cui verifica tendono le prime indagini successive all’iscrizione.

Il parametro in discorso comporta che la rappresentazione del fatto non deve risultare in contrasto con la migliore scienza ed esperienza del momento storico[34]: di conseguenza non scatta l’obbligo di iscrizione nel caso in cui la logica dimostri che i fatti, sulla scorta degli indizi ed all’esito della valutazione preliminare, seppure non empiricamente impossibili, sono oggettivamente inverosimili, cioè presentino elevati margini di opinabilità.

Il requisito della corrispondenza “ipotetica” del fatto rappresentato ad una fattispecie incriminatrice impone una prognosi, al momento dell’iscrizione della notizia di reato, di sussumibilità del fatto ivi rappresentato in una norma penale.

In forza dell’articolo in commento è sufficiente anche una mera corrispondenza ipoteticatra fattispecie concreta e fattispecie incriminatrice; infatti, posto che lo scopo delle indagini preliminari consiste nella verifica della fondatezza della notizia di reato in vista dell’esercizio dell’azione penale, il comma 1 dell’art. 335 cpp, come novellato, sottende che il fatto rappresentato, al momento dell’iscrizione, necessariamente determinato e specifico, può presentare un quid minus rispetto alla norma incriminatrice a cui però deve poter essere riferito[35].

Tanto premesso, le caratteristiche del fatto, necessarie per ritenere sussistente una notizia di reato, costituiscono oggetto di attività valutativa del PM: il requirente sarà quindi impegnato nel vaglio della sussistenza dei requisiti/presupposti richiesti dalla legge ai fini dell’iscrizione.

A questo riguardo la specificazione, in senso oggettivo, del contenuto della notizia di reato presente nel novellato articolo 335 cpp, costituisce criterio guida per l’esercizio dell’attività discrezionale ed è finalizzata (ed idonea) ad impedire iscrizioni di notizie prive del carattere della precisione, congetturali o concretantesi in mere illazioni e, quindi, ad escludere iscrizioni improprie al cd. Modello 21 o al cd. Modello 44 (ovverosia iscrizioni negli indicati modelli, di fatti non costituenti reato).

 Alla luce della nuova normativa si conferma, comunque, l’importanza del ricorso al Modello 45 necessario laddove si debbano registrare atti o informative del tutto privi di rilevanza penale (esposti in materia civile o amministrativa, esposti privi di senso, atti riguardanti eventi accidentali), ossia atti o informative rappresentanti fatti indeterminati o inverosimili o non inquadrabili in alcuna fattispecie criminosa.

La lettura della norma in analisi potrebbe, prima facie, far ritenere che a seguito di uno scrutinio stringente, in sede di valutazione della notizia di reato, dei tratti della determinatezza, della non inverosimiglianza e della “riconducibilità sia pure in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice”, si verificherà un aumento statistico delle iscrizioni al Modello 45.

E’ stato infatti evidenziato[36] che i presupposti per l’iscrizione delineati dal nuovo articolo 335 cpp potrebbero determinare l’introduzione di uno standard probatorio da raggiungere affinché possa parlarsi di “notizia di reato” a fronte della quale scatta l’obbligo di iscrizione, con la conseguenza che il Modello 45 diverrebbe il registro per la raccolta di informazioni in relazione alle quali sono state svolte pre-indagini rimaste al di sotto della soglia probatoria necessaria per l’iscrizione[37].

Si tratterebbe, tuttavia, di una interpretazione che pare contrastare con la ratio sottesa alle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia.

Infatti, posto che il nuovo articolo 335 comma 1 cpp fornisce i criteri in base ai quali il PM, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, può (rectius: deve) procedere all’iscrizione oggettiva della notizia di reato, lo scopo della norma pare essere quello di tracciare un discrimen netto tra l’iscrizione nel registro ex articolo 335 cpp (cd. Modello 21, Modello 44, Modello 21 bis) e l’iscrizione nel registro degli atti non costituenti reato (cd. Modello 45) e non quello di spostare i confini tra i citati modelli ampliando il novero delle informazioni da considerare “non notizie”[38].

A ciò si aggiunga che, come noto, il Modello 45 è il registro più insidioso che, quale contenitore di notizie in relazione alle quali i termini di indagine risultano paralizzati, potrebbe prestarsi a possibili abusi.

Deve pertanto escludersi che il Legislatore abbia mirato ad un incremento delle notizie da iscriversi nell’indicato registro, ovverosia delle pseudonotizie.

 Ad ogni buon conto, in caso di trasmigrazione del fascicolo dal Modello 45 al Modello 21, le esigenze acceleratorie alla base della Riforma e la possibilità che il giudice possa ex art. 335 quater cpp ritenere tardiva l’iscrizione, inducono a ritenere che nel dubbio debba essere privilegiata l’iscrizione nel registro degli indagati noti.

6. I presupposti soggettivi dell’iscrizione

Il comma 1 bis dell’art. 335 cpp mira a chiarire tempi e presupposti per l’iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato, con ciò fornendo i criteri di discrimine tra l’iscrizione al cd. Modello 44 (indagati ignoti) e al cd. Modello 21 (indagati noti).

La norma in commento dispone che il Pubblico Ministero debba provvedere all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito “non appena” risultino “…indizi a suo carico”.

In primis è chiara la necessità che l’iscrizione sia effettuata nello stesso momento in cui (recte: “non appena”) si verificano le condizioni illustrate dalla norma.

Posto che il sintagma “non appena” utilizzato nel comma 1 bis dell’art. 335 cpp per delineare i tempi dell’iscrizione soggettiva appare speculare all’avverbio “immediatamente” utilizzato nel comma 1 della stessa norma in merito ai tempi dell’iscrizione oggettiva, dalla lettura complessiva della disposizione emerge la volontà del Legislatore di imporre al PM celerità nell’iscrizione[39].

Rispetto alla precedente stesura della norma la novità è rappresentata dal fatto che, per la prima volta, viene esplicito il presupposto sostanziale per procedere all’iscrizione soggettiva utilizzando il termine “indizi”.

L’indicazione normativa in discorso, però, poteva già desumersi dalla giurisprudenza: le Sezioni Unite della Suprema Corte con le note pronunce Tammaro[40] e Lattanzi[41] avevano già chiarito che l’obbligo di iscrizione al Modello 21 nasce solo ove a carico di una persona sussistono specifici elementi indizianti e non meri sospetti.

Ciò posto, occorre comprendere se la novella abbia previsto nuovi e diversi requisiti (“indizi” e non più “specifici elementi indizianti”) in merito all’obbligo di iscrizione soggettiva nel registro ex art. 335 cpp.

Dalla lettura della Relazione[42] illustrativa alla Riforma emerge che l’espressione “indizi”, utilizzata nella disposizione in commento è stata mutuata, per coerenza sistematica, dall’art. 63 cpp; ciò consente di escludere che ai fini dell’iscrizione soggettiva siano sufficienti meri sospetti così come non risulta necessario che sia raggiunto il livello della gravità indiziaria.

Pare, quindi, potersi sostenere che la nuova formula rievoca le indicazioni rese dalle già citate Sezioni Unite Tammaro[43].

Nell’affrontare la questione in analisila Procura Generale della Cassazione[44]  ha ritenuto preferibile una interpretazione che non enfatizzi l’utilizzo del termine “indizi” in luogo della locuzione di conio giurisprudenziale “specifici elementi indizianti”.

L’utilizzo del termine “indizi”[45] confermerebbe il pregresso orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l’obbligo di iscrizione sorge in presenza di specifici elementi indizianti[46] e non di meri sospetti; in definitiva tra i precedenti presupposti dell’iscrizione nominativa, coniati dalla Cassazione, e quelli declinati dalla novella vi sarebbe sostanziale omogeneità.

Ne deriva che alla luce del novum normativo l’iscrizione deve innestarsi su evenienze fattuali determinate, non inverosimili, sussumibili in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice, e specifiche in quanto a carico della persona della cui iscrizione di tratta[47].

I profili di criticità che permangono afferiscono all’individuazione della soglia integrante l’obbligo di iscrizione nelle ipotesi di responsabilità da posizione di garanzia, o da attività di equipe o comunque per tutti i casi in cui, a fronte di un dato iniziale privo di chiarezza, l’emersione degli indizi di reità possa derivare dal compimento di atti irripetibili.

Si tratta di valutazioni molto complesse che oggi impongono di tenere conto anche dell’esigenza di scongiurare postume dichiarazioni di inutilizzabilità degli atti di indagine derivanti dal nuovo controllo giudiziale sull’iscrizione[48].

In conclusione, resta sempre rimesso al PM l’apprezzamento delle situazioni emergenti dall’incarto procedimentale, al fine di verificare la sussistenza di elementi potenzialmente oltrepassanti i meri sospetti, al fine di eliminare in radice il rischio di indagini condotte contro ignoti i cui esiti siano poi dichiarati inutilizzabili per effetto del controllo giudiziale.

Ulteriore profilo problematico connesso all’iscrizione nominativa concerne la necessità della completa identificazione dell’indagato.

Infatti, individuazione e generalizzazione della persona sottoposta ad indagini sono momenti che possono non coincidere ed in difetto delle generalità dell’indagato – ma nella certezza della sua identità fisica – la prassi invalsa presso alcuni Uffici di Procura è stata quella di iscrivere il “noto da identificare”[49].

 Posto che non sussiste un tertium genus tra la categoria degli indagati “ignoti” e quella degli indagati “noti” (quindi compiutamente identificati), la prassi in discorso è da considerarsi quantomeno anomala[50] .

Già alla luce delle superiori considerazioni appare chiaro che l’iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale il reato è attribuito presuppone necessariamentela completa identificazione della stessa non risultando sufficiente la semplice indicazione del nome e del cognome.

A detta conclusione si perviene anche in virtù del fatto che solo nei confronti di una persona compiutamente identificata può attivarsi il tradizionale meccanismo di controllo ex art. 406 cpp oltre che quello di nuovo conio ex art. 335 quater cpp sulla tempestività dell’iscrizione[51].

Pertanto, nella pratica, ove il Pubblico Ministero disponga del solo nome e cognome dell’indagato e l’identificabilità sia agevolmente conseguibile (in assenza di dubbi sull’identità del soggetto ma si tratta solo di completarne i dati) è preferibile l’iscrizione al Modello 44.

In tal caso si procederà allo svolgimento di immediate verifiche per conseguire i dati mancanti e, acquisite le generalità, si disporrà tempestivamente la trasmigrazione del fascicolo dal Modello 44 al Modello 21 con retrodatazione dell’iscrizione al momento della individuazione della persona fisica, momento da cui debbono decorrere i termini di indagine.

Si tratta, ovviamente, di una ipotesi diversa da quella in cui l’identificazione dell’indagato sia l’oggetto dello sforzo investigativo, ed in cui l’accertamento delle generalità crea le condizioni per l’iscrizione a Modello 21 e per la decorrenza del termine di indagine.

In definitiva l’iscrizione al registro degli indagati noti presuppone la sussistenza di elementi tali da poter riferire il fatto materiale iscritto a un soggetto determinato; riferibilità che non deve essere agganciata a basi meramente ipotetiche, ma ad elementi fattuali capaci, attraverso massime di esperienza, di condurre ad un giudizio circa l’imputabilità soggettiva del fatto storico ipotizzato.

Non è richiesto, invece, che gli indizi siano gravi precisi e concordanti, atteso che l’iscrizione prescinde da una valutazione sulla concreta fondatezza degli addebiti.

In tutte le ipotesi in cui ciò non sia possibile, come nei casi di colpa medica in cui al momento dell’iscrizione il fatto può astrattamente essere attribuito a più soggetti, sia pure nell’ambito di una platea circoscritta, sembra preferibile iscrivere a carico di ignoti.

7. La retrodatazione disposta d’ufficio dal Pubblico Ministero: il comma 1 ter dell’articolo 335 cpp

A completamento del quadro normativo in tema di iscrizione occorre focalizzare l’attenzione sul nuovo comma 1 ter dell’art. 335 cpp che attribuisce al PM che non abbia provveduto tempestivamente all’iscrizione della notizia di reato nella sua oggettività ovvero del nome dell’indagato, il potere di indicare “la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata[52].

Come noto nella prassi applicativa, a volte, alla luce dell’evoluzione dell’indagine, il Pubblico Ministero è tenuto a riconsiderare le scelte effettuate ab origine in tema di iscrizione.

Ciò posto, il Legislatore della novella nell’ottica di assicurare piena correttezza all’iscrizione ha introdotto la norma in analisi che, come emerge dalla Relazione[53] di accompagnamento, costituisce una previsione che traduce in legge una prassi virtuosa già seguita presso alcuni Uffici di Procura.

L’obiettivo è quello di consentire al PM che riconosca un ritardo o un errore nelle iscrizioni, di porvi rimedio senza la necessità di attendere il meccanismo giudiziale ex artt. 335 ter e 335 quater cpp.

Si tratta di un potere che va inteso in termini ragionevoli nel senso che non può non essere considerato fisiologico – tale da non imporre retrodatazioni – il lasso di tempo di alcuni giorni, o anche settimane, imposto dalla lettura delle informative da parte del magistrato e dall’espletamento materiale dell’attività di registrazione da parte della segreteria[54].

In conclusione il potere de quo va esercitato in presenza di ritardi patologico o laddove il PM ravvisi un proprio precedente errore di qualificazione che lo abbia portato ad iscrivere un fascicolo a Modello 45 o a non valorizzare gli indizi di reità a carico di un soggetto.

Ovviamente l’intervento officioso del PM consente di rendere residuale l’attivazione dello strumentario ex art. 335 quater cpp.

8. L’iscrizione iussu iudicis: l’art. 335 ter cpp

Come noto, alla luce dell’assenza di una indicazione normativa sui presupposti oggettivi e soggettivi dell’iscrizione e dei connotati intrinseci della stessa, nel sistema di diritto processuale penale antecedente alla novella non erano presenti, se non eccezionalmente, forme di controllo giurisdizionale sulla indicata attività del PM[55].

Nel prendere atto della discrezionalità che caratterizza l’iscrizione e della necessità di garantirne correttezza ed uniformità quale precondizione al rispetto del principio declinato all’art. 112 della Costituzione, la Riforma Cartabia ha previsto poteri del giudice di controllo sull’iscrizione[56].

Infatti l’art. 335 ter comma 1 cpp attribuisce al giudice per le indagini preliminari questo potere di controllo prevedendo che “quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all’iscrizione”; ancora, l’art. 335 quater cpp, vedremo, riconosce al giudice, su richiesta dell’indagato, il potere di ordinare la retrodatazione dell’iscrizione.

Il potere di cui all’art. 335 ter comma 1 cpp era in realtà già previsto dall’ordinamento ed attribuito al giudice per le indagini preliminari in sede di vaglio della richiesta di archiviazione a carico di ignoti (art. 415 comma 2 cpp ora abrogato); la giurisprudenza[57], tuttavia, ha sempre interpretato in senso estensivo detta norma ritenendo esercitabile tale potere anche in sede d’esame delle richieste di archiviazione a carico di persone note.

La novità è rappresentata dal fatto che il legislatore ha esteso tale potere a tutti i casi in cui al giudice venga sollecitata l’adozione di un provvedimento.

Detto potere è quindi esercitabile d’ufficio[58] dal giudice nei procedimenti a carico di:

  •  indagati ignoti (il controllo potrà avvenire in sede di richiesta di autorizzazione a proseguire le indagini e di richiesta di archiviazione);
  • indagati noti (il controllo potrà avvenire in sede di richiesta di proroga delle indagini, di richiesta di applicazione di misura cautelare, di richiesta di intercettazioni, di richiesta di tabulati, di richiesta di archiviazione nonché in caso di interrogatorio di garanzia).

Posto che il giudice non è sempre a conoscenza dei soggetti (recte: di tutti i soggetti) iscritti nel registro ex art. 335 cpp, al fine di garantirgli in concreto la possibilità di emettere l’ordine de quo, il nuovo art. 110 ter disp. att. cpp prevede che ogni qualvolta avanzi una richiesta al GIP (ad esempio di intercettazioni, di tabulati, di proroghe di indagini, ecc.) il PM debba indicare la notizia di reato ed i soggetti ai quali è ascritta.

Si tratta di una norma che consente di circoscrivere il thema decidendum sotto il profilo della esatta identificazione delle persone indagate e dei fatti a ciascuna attribuiti; non potrà, quindi, reiterarsi la tralaticia prassi consistente nell’indicare al giudice, nella richiesta, il nome di un solo indagato seguito dalla dicitura “+altri”.

 Da un punto di vista pratico si pone l’interrogativo se, alla luce del novum normativo, in sede di richiesta di archiviazione nei procedimenti a carico di indagati noti, il giudice per le indagini preliminari possa – come pare potersi ragionevolmente sostenere – ancora ordinare ulteriori iscrizioni nominative per il medesimo o per diverso reato, giusti principi declinati dalla Suprema Corte (ovverosia in ragione del fatto che questo potere dovrebbe considerarsi implicito in quello di disporre indagini coatte) [59].

Il problema potenzialmente connesso a tale norma è quello afferente al rischio di arbitrarie invasioni della titolarità dell’azione penale riservata al PM, con conseguente elusione del carattere accusatorio del processo penale e della posizione di terzietà del giudice[60].

A questo riguardo occorre comprendere se l’ordine di iscrizione debba riguardare unicamente i soggetti ai quali si ritenga addebitabile il fatto reato oggetto del procedimento nel quale il giudice è chiamato a provvedere o possa riguardare anche fatti reato diversi.

Ad escludere che il giudice possa ordinare l’iscrizione in merito a fatti diversi, sovviene in primis la littera legis che fa esplicito riferimento al “reato per cui si procede” (…”se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito ad una persona che non è stata ancora iscritta…”).

In ogni caso, il fatto che l’ordine del giudice debba essere adottato “sentito il pubblico ministero”, ovvero a seguito di una interlocuzione ragionata con il titolare dell’azione penale, dovrebbe scongiurare i rischi di ordini adottati impropriamente ovvero su temi non riguardati dalle indagini o su temi e soggetti che il pubblico ministero ha consapevolmente scelto di separare[61].

Tuttavia, nonostante la prevista interlocuzione, il suddetto rischio non può aprioristicamente essere escluso, con la conseguenza di possibili problemi di abnormità (censurabile in Cassazione) dell’iniziativa del giudice allorquando questi, pure all’esito dell’interlocuzione, si determini per adottare ordini di iscrizione rispetto a fatti diversi da quello investigato ed oggetto della richiesta indirizzatagli.

Da rilevare che l’ordinamento non ha previsto per il PM rimedi o strumenti processuali per contestare la legittimità dell’ordine impartitogli[62].

Tuttavia, come anticipato, in presenza di un ordine giudiziale che esorbiti dai poteri legittimamente attribuiti così invadendo le prerogative dell’accusa (ovvero per il caso in cui il giudice ordini l’iscrizione per fatti diversi rispetto a quello oggetto di investigazioni, con travalicamento dei poteri assegnati al giudice dalla novella, limitati alla indicazione di soggetti diversi da quelli iscritti ma sempre con riferimento al fatto oggetto di iscrizione) vi possono essere gli estremi del ricorso in Cassazione per abnormità dell’atto[63].

Deve invece escludersi la possibilità di denunciare l’abnormità dell’ordine di iscrizione di altri soggetti per il medesimo fatto contestandone il presupposto, trattandosi di provvedimento non certo avulso dal sistema ed anzi legislativamente previsto.

Ciò posto, il PM che non condivida l’ordine del giudice, pur dovendogli dare seguito, potrà far valere le proprie ragioni richiedendo l’archiviazione nei confronti della persona cui l’ordine di iscrizione si riferisce.

Al giudice è comunque attribuito solo il potere di ordinare l’iscrizione soggettiva, e non anche un potere di indicare la data a partire dalla quale decorrono i termini di indagine, ossia dalla quale l’iscrizione avrebbe dovuto decorrere.

A questo riguardo, infatti, il comma 2 dell’art. 335 ter cpp riserva al PM, tenuto all’iscrizione per ordine del giudice, l’indicazione della data dalla quale decorrono i termini di indagine (fermo l’eventuale sindacato successivo ex art. 335 quater cpp)

Si tratta di una soluzione coerente con l’architrave costituzionale e con l’impianto codicistico che riserva al Pubblico Ministero la prima decisione sulla data in cui è emersa la notizia di reato, lasciando al giudice un potere di controllo.

Qualora poi dovesse porsi un problema di retrodatazione, l’interessato potrebbe adire il giudice ex art. 335 quater cpp, la cui applicabilità è fatta salva dal secondo comma dell’art. 335 ter cpp.

Per il caso di inottemperanza all’ordine di iscrizione coatta non è previsto alcun potere sostitutivo da parte del giudice, residuando come rimedi solo l’avocazione e/o le sanzioni disciplinari a carico del magistrato che, tuttavia, non hanno rilevanza sul piano processuale.

9. Accertamento della tempestività dell’iscrizione e retrodatazione ad istanza di parte: l’art. 335 quater cpp

Assolutamente innovativa è la disciplina dall’art. 335 quater cpp che prevede un inedito meccanismo in forza del quale l’interessato (rectius: la persona sottoposta ad indagini) può richiedere al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione della notizia di reato e del suo nome, con richiesta retrodatazione dell’iscrizione[64].

Si tratta di una previsione che costituisce una rivoluzione copernicana rispetto all’orientamento giurisprudenziale[65], finora pacifico, secondo cui il termine di durata delle indagini doveva intendersi decorrente dalla data di iscrizione nel registro ex art. 335 cpp il nome della persona cui il reato era attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari fosse consentito stabilire una data diversa.

 Eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato era attribuito, dovevano ritenersi privi di conseguenze agli effetti di quanto prevede l’art. 407 comma 3 cpp, fermi gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del PM che aveva ritardato l’iscrizione.

La norma in discorso introduce un procedimento incidentale finalizzato a conseguire gli effetti che possono scaturire dall’applicazione dell’articolo 407 comma 3 cpp e, pertanto, ai fini dell’eventuale inutilizzabilità degli atti compiuti fuori dai termini di indagine[66].

Il meccanismo di controllo de quo non è officioso ma è attivabile esclusivamente a domanda dell’indagato non potendo essere attivato dalla persona offesa – che non può neppure intervenire.

L’indagato, come anticipato, può chiedere al giudice l’accertamento della tempestività dell’iscrizione della notizia di reato e dell’iscrizione del proprio nome[67].

Ai sensi del comma 3 dell’art. 335 quater cpp la richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità entro venti giorni da quello in cui l’interessato ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell’iscrizione (rectius: facoltà di accedere agli atti) [68].

Sempre a pena di inammissibilità la domanda deve essere corredata dall’indicazione delle ragioni che la sorreggono e degli atti del procedimento da cui è desunto il ritardo (art. 335 quater comma 1 cpp) [69].

I suddetti requisiti semplificano il controllo del giudice limitandolo al perimetro di quanto richiesto e consentono di evitare la reiterazione di istanze basate sui medesimi atti.

A questo specifico riguardo, infatti, il comma 3 ultimo periodo della norma de qua prevede che ulteriori richieste siano ammissibili solo se fondate su atti del procedimento diversi in precedenza non conoscibili.

La legge impone all’indagato un onere probatorio che potrebbe trasformarsi in una probatio diabolica tale da vanificare il funzionamento del meccanismo di nuovo conio[70].

Infatti, se può apparire facile fornire atti dai quali emerge il ritardo nella sua oggettività, potrebbe risultare complesso dimostrare che il ritardo è ingiustificato ed inequivocabile.

E peraltro gli aggettivi in discorso, che nel connotare il ritardo paiono sancire uno standard probatorio ed un giudizio di rimproverabilità, mirano a ridurre ad ipotesi eccezionali il sindacato sulle scelte del PM così da evitare di riconoscere all’indagato ed al giudice un potere generalizzato di intromissione sulle valutazioni, come detto discrezionali, del Pubblico Ministero in fase di iscrizione[71].

Ai sensi del comma 4 della norma in analisi, competente a decidere sull’incidente è il giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari.

Il procedimento incidentale si svolgerà nel corso delle indagini preliminari ogni qualvolta cada il segreto investigativo[72].

Il comma 5 dell’art. 335 quater cpp, tuttavia, disciplina una particolare ipotesi di instaurazione del procedimento de quo nel corso delle indagini preliminari, prevedendo che quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento del PM e della persona sottoposta ad indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta possa essere presentata nell’ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.

L’ipotesi su cui si sofferma la Relazione[73] di accompagnamento è quella della domanda di riesame, procedimento incidentale in cui, alla luce dei ritmi serrati, si è attribuito all’indagato la facoltà di scegliere se presentare la domanda di retrodatazione all’udienza o se presentarla ordinariamente davanti al giudice per le indagini preliminari.

La procedura in analisi è costruita come normalmente cartolare: ai sensi del comma 6 dell’art. 335 quater cpp, salvo che non sia proposta in udienza o ai sensi del comma 5 della medesima norma, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con prova dell’avvenuta notifica al PM.

Quindi la domanda può essere presentata:

  1. nel corso delle indagini preliminari. In tale ipotesi la domanda sarà depositata nella cancelleria del giudice con prova dell’avvenuta notificazione al PM che, entro 7 giorni potrà depositare memorie, con facoltà del difensore del richiedente di prenderne visione ed estrarne copia; entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie nei 7 giorni successivi. Decorso tale termine il giudice se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale provvede sulla richiesta; diversamente, ove il giudice ritenga necessario il contraddittorio orale, fisserà l’udienza in camera di consiglio della quale sarà dato avviso alle parti che saranno sentite ove decidano di comparire.
  2. nel procedimento di riesame. La domanda potrà essere depositata in udienza o nella cancelleria del giudice;
  3. in udienza preliminare (comma 7 dell’art. 335 quater cpp). In tale evenienza il deposito della domanda potrà avvenire direttamente in udienza o nella cancelleria del giudice; se i presupposti per la retrodatazione maturano in udienza preliminare non si attiva, tuttavia, un incidente apposito atteso che la questione è trattata e decisa in udienza.
  4. in giudizio (comma 7 dell’art. 335 quater cpp). La domanda, anche in questa ipotesi, potrà essere depositata in udienza o nella cancelleria del giudice e, così come nel precedente caso sub c) la questione di retrodatazione è trattata e decisa in udienza.

In caso di accoglimento della richiesta il giudice, ai sensi del comma 8 dell’art. 335 quater cpp, indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato è attribuito[74].

La norma nulla dice in merito agli effetti della decisione del giudice di accoglimento dell’istanza de qua che, ovviamente, devono ricondursi all’operatività dell’art. 407 comma 3 cpp.

Pertanto, ricalcolato il termine di durata delle indagini dal dies dell’iscrizione retrodatata, gli atti compiuti dopo la scadenza dello stesso risulteranno inutilizzabili[75].

Problematica spinosa è quella afferente alla sorte degli atti compiuti prima dell’iscrizione.

Il punto di partenza dell’analisi è che non sussiste nel nostro ordinamento una norma che disponga l’inutilizzabilità degli atti compiuti prima dell’iscrizione e secondo il costante orientamento giurisprudenziale[76], essi conserverebbero validità.

Occorre però distinguere tra il caso in cui il ritardo concerna l’iscrizione della notizia in senso oggettivo da quello in cui il ritardo si riferisca all’iscrizione del nominativo dell’indagato.

Nel primo caso potrebbe verificarsi che attività “anfibie” (rectius: pre-procedimentali), come quelle di polizia amministrativa, finiscano per essere temporalmente collocate nel periodo di svolgimento delle indagini preliminari[77].

In tal caso, anche alla luce dell’art. 220 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, deve escludersi un’automatica attribuzione della qualifica di atto investigativo a tali attività[78]: nelle ipotesi in analisi, infatti, all’insorgere di indizi di reità devono trovare immediata applicazione delle norme del codice di procedura penale.

In questi termini si potrebbe allora sostenere che, acquisita la notizia di reato, indipendentemente dal momento della sua iscrizione nel registro ex art. 335 cpp, le attività devono conformarsi al codice di rito, con conseguente inutilizzabilità degli atti diversamente formati[79].

Per il caso in cui il ritardo riguardi esclusivamente l’iscrizione nominativa, per cui le investigazioni sono state espletate erroneamente a Modello 44 (e non a Modello 21 come correttamente avrebbe dovuto essere) è stato sostenuto che gli atti conoscibili[80], compiuti senza il rispetto del contraddittorio nei confronti dell’indagato non iscritto, dovrebbero essere colpiti da nullità ex art. 178 lett. c) cpp[81]; appare, tuttavia, preferibile ipotizzare l’applicazione della diversa sanzione dell’inutilizzabilità degli atti.

Nel diverso caso in cui, a seguito della retrodatazione, il termine d’indagine sia ancora in corso, l’effetto sarà quello di inibire il compimento di atti di indagine dopo la scadenza del limite temporale (inevitabilmente votati all’inutilizzabilità).

La norma non ha previsto che il giudice, contestualmente alla retrodatazione, dichiari l’inutilizzabilità e ciò alla luce del fatto che, come visto, plurimi sono i contesti in cui può essere attivato il procedimento in analisi.

Ad ogni modo, come evidenziato da autorevole dottrina, la previsione di un termine a pena d’inammissibilità entro il quale presentare al giudice la domanda di retrodatazione, potrebbe tradursi nell’impossibilità, spirato detto termine, di ottenere la declaratoria di inutilizzabilità degli atti ex art. 407 comma 3 cpp[82].

Detta linea interpretativa parte dal presupposto – in distonia rispetto all’interpretazione giurisprudenziale[83] – che la norma ultima indicata prevede una ipotesi di inutilizzabilità patologica ed assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del processo; in tal senso prevedere un termine a pena di inammissibilità entro il quale richiedere al giudice la retrodatazione – ovviamente finalizzata ad ottenere una declaratoria di inutilizzabilità degli atti – si traduce, in buona sostanza, nel bloccare la possibile operatività dell’indicata sanzione.

E’ bene rilevare che il comma 2 dell’art. 335 quater cpp circoscrive il potere del giudice di ordinare la retrodatazione che può essere disposta solo quando il ritardo sia inequivocabile e non giustificato[84].

Ne deriva che non tutte le situazioni in cui sia riscontrabile un ritardo comporteranno la sanzione della retrodatazione dovendo il ritardo rivestire le suddette caratteristiche.

Ciò posto, risulta determinante circoscrivere il ritardo “rilevante” e delineare il perimetro delle due categorie sopra indicate.

Il ritardo potrà dirsi “inequivocabile” allorquando esso sia evidente, incontrovertibile e non ammetta prospettazioni alternative; deve, quindi, risultare conclamata la sussistenza di indizi a carico dell’indagato in epoca antecedente all’iscrizione[85]. A riguardo è prevedibile che le maggiori problematiche si porranno nelle indagini particolarmente complesse con pluralità di indagati, nelle quali l’esatta individuazione del passaggio tra sospetto ed indizio – ed il conseguente obbligo di iscrizione – è spesso il risultato di una posteriore analisi e di sintesi di corpose informative della polizia giudiziaria.

Di più complessa interpretazione è la categoria del ritardo “ingiustificato” che pare potersi riconnettere al caso in cui la dilatazione temporale, già di per sé inequivocabile, non possa trovare giustificazione nel contesto organizzativo dell’ufficio e nelle dinamiche investigative[86].  

Ciò detto, il rischio di ritardo inequivocabile si pone, ad esempio, in fase di intercettazione: ove nel corso delle attività tecniche venga individuato un concorrente nel reato o emergano nuove ipotesi criminose, in caso di mancato aggiornamento immediato dell’iscrizione (ad esempio ove il PM attenda l’informativa finale) allora il requirente dovrà necessariamente retrodatare l’iscrizione altrimenti il ritardo appare difficilmente giustificabile tenuto conto degli oneri di vigilanza del PM in fase di intercettazioni.

Appare, inoltre, controversa la possibilità da parte del PM di giustificare il ritardo deducendo carenze organizzative e carichi di lavoro[87].

In merito ai rimedi avverso la decisione del giudice, la parte la cui richiesta è stata respinta – in caso di accoglimento della richiesta, il PM e la parte civile – potrà chiedere che la questione sia nuovamente esaminata a pena di decadenza prima della conclusione dell’udienza preliminare o se questa manca entro il termine ex art. 491 cpp[88].

Nel prevedere un nuovo esame entro i termini di decadenza indicati, la disposizione in commento pare riferirsi all’ipotesi in cui la domanda diretrodatazione sia accolta o rigettata nel corso delle indagini preliminari dal gip (e non anche quella avanzata nell’ambito dell’eventuale procedimento incidentale cui si riferisce l’art. 335 quater comma 5 cpp, posto che in tale ipotesi il nuovo esame potrà essere richiesto con l’impugnazione cautelare).

Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare la domanda di nuovo esame può essere proposta solo se avanzata in udienza preliminare.

La previsione della richiesta di nuovo esame della questione di retrodatazione, accolta o rigettata, pare precludere la possibilità di impugnazione del provvedimento con ricorso per Cassazione; il meccanismo previsto dal Legislatore, anche ai fini di rapidità e di semplificazione è, infatti, quello di un nuovo esame della questione.

Non pare configurabile un ricorso per abnormità atteso che il provvedimento del giudice, di accoglimento o rigetto dell’istanza ex art. 335 quater cpp, non risulta avulso dal sistema e che, essendo proponibile una domanda di nuovo esame, non si determina alcuna stasi procedimentale.

Il comma 10 dell’art. 335 quater cpp prevede espressamente la possibilità di impugnare la sola ordinanza di retrodatazione emessa dal giudice dibattimentale secondo le forme dell’art. 586 cpp e cioè con l’impugnazione della sentenza.

10. Il controllo verticale sull’iscrizione

L’art. 6 del D. Lgs n. 106 del 2006[89], come modificato dall’art. 1 comma 76 della legge n. 103 del 2017 (cd. Riforma Orlando), prevede un’attività di vigilanza da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Appello circa il rispetto delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato[90].

Si tratta di un’attività di ricognizione – e non di ingerenza – sugli Uffici requirenti del distretto e a tal fine è prevista l’acquisizione (ed il successivo invio con cadenza almeno annuale al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) di dati e notizie dagli Uffici requirenti circondariali.

Il controllo de quo è finalizzato a rilevare eventuali anomalie o distorsioni del sistema ed a tutelare la trasparenza delle Procure ordinarie senza interferire con le investigazioni e senza violare il segreto investigativo[91]; la sorveglianza non afferisce esclusivamente all’osservanza dell’art. 335 cpp concernendo l’intera disciplina dell’iscrizione delle notizie di reato[92].

A tali fini, tuttavia, né la legge n. 103 del 2017 né la novella legislativa individuano gli strumenti attraverso i quali il Procuratore Generale presso la Corte di Appello deve procedere al controllo sull’osservanza delle disposizioni in tema di iscrizione; ancora, la legge non disciplina tempistiche, modalità ed esiti del controllo in esame.

Come evidenziato dalla Procura Generale della Cassazione[93], l’attività de qua, già complicata per l’impossibilità di accesso[94] diretto ai registri della Procura ordinaria, si rivela veramente ardua in difetto di indicazioni legislative quanto agli strumenti da utilizzare[95].

Fino all’avvento della Riforma Cartabia l’attività di sorveglianza de qua costituiva l’unico strumento contro eventuali pratiche errate in tema di iscrizione.

A seguito dell’introduzione di un controllo “esterno” – quale quello evidenziato nel corso del presente lavoro – si è in presenza di un meccanismo di controllo duale per cui occorrerà comprendere, pro-futuro, le modalità di coordinamento dei due strumenti di vigilanza.

In quest’ottica certamente il controllo giurisdizionale di nuova introduzione consentirà di prevenire mancate e/o tardive iscrizioni e di sanzionare il ritardo nelle indicate attività.


[1] Riforma in vigore dal 30.12.2022. L’art. 6 del DL. 31.10.2022 n. 162 – convertito con legge n. 199 del 30.12.2022 – ha inserito nel D. Lgs. n. 150 del 2022 l’articolo 99 bis differendo dal 1.11.2022 al 30.12.2022 l’entrata in vigore della riforma. La sopra indicata legge di conversione ha anche introdotto norme transitorie ulteriori rispetto a quelle già previste nel D. Lgs. n. 150/2022. Con riguardo alle modifiche apportate in sede di conversione si rinvia a: Marandola A. – Eusebi L. – Pellissero M., Entrata in vigore, regime transitorio e differimento della riforma, in Diritto penale e processo, 1, 2023, pag. 7. In merito alla disciplina transitoria si veda: Marandola A., Riforma Cartabia: l’entrata in vigore, il regime transitorio e lo “slittamento” di parte della novella, in www.altalex.com, 9.1.2023. Si rinvia, inoltre, alla Relazione n. 68/2022 dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione avente ad oggetto la “Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150”. In ogni caso giova rammentare che una prima parte della riforma, contenuta nell’art. 2 della legge n. 134 del 2021, è entrata in vigore nell’ottobre dell’anno 2021 (riforma relativa alla prescrizione del reato, all’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione).

[2] Le finalità della legge delega n. 134 del 27.9.2021 sono, infatti, l’efficienza e la celere definizione dei procedimenti penali.

[3] Per uno sguardo d’insieme sulla Riforma Cartabia si rinvia a: Gatta G. L., Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della “legge Cartabia”, in Leg. pen., 15.10.2021; Spangher G., Bonafede, Lattanzi, Cartabia: tre concezioni (molto diverse) della riforma del processo penale, in www.penaledp.it, 22.7.2021; Gialuz M., Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, in www.sistemapenale.it, 2.11.2022; Di Tullio D’Elisiis A., La Riforma Cartabia della giustizia penale, Maggioli, 2022; Marandola A., “Riforma Cartabia” e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali, Cedam, 2022; AA.VV. (a cura di Spangher G.), La Riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, Pacini Giuridica, 2022; AA.VV (a cura di Bassi A. – Parodi C.), Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, Giuffrè, 2022; AA.VV. (a cura di Kostoris R.- Orlandi R.), Commenti alla legge n. 134 del 2021 e ai decreti legislativi delegati, Giappichelli, 2022; AA.VV. (a cura di Gaito A.), Il giusto processo penale dopo la riforma Cartabia, Pisa University Press, 2023; AA.VV. (a cura di Natalini A.), Riforma Cartabia: indagini preliminari e processo penale, Ilsole24ore Professional, 2023; Canzio G., Le linee del modello “Cartabia”. Una prima lettura, in www.sistemapenale.it, 25.8.2021.

[4] Per notizia di reato si intende “un’informazione che permette alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero di venire a conoscenza di un illecito penale”; definizione tratta da: Tonini P. – Conti C., Manuale di Procedura Penale, Giuffrè, 2021, pag. 521 ss.

[5] Dall’iscrizione, infatti, dipende l’inizio della decorrenza dei termini di indagine che si ripercuote sul termine finale delle stesse (e sull’inutilizzabilità degli atti compiuti oltre i termini di durata previsti dagli articoli 405 comma 2 e 407 comma 3 cpp), sul termine per l’esercizio dell’azione penale e sul “tempo di riflessione” ex art. 407 bis comma 2 cpp nonché sugli istituti di nuovo conio introdotti dalla Riforma Cartabia tra cui il deposito forzoso degli atti ex art. 415 ter cpp. Ancora, l’iscrizione è funzionale al controllo circa la tempestività di alcune forme di esercizio dell’azione penale quali il giudizio immediato e la richiesta di decreto penale; da ultimo l’attività in discorso incide sul diritto di accesso al registro riconosciuto dal comma 3 dell’art. 335 cpp.

[6] Il riferimento è agli artt. 335 ter e 335 quater cpp.

[7] Espressione utilizzata nella Circolare del Ministero della Giustizia, datata 11.11.2016, in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo.

[8] Cass. Civ., Sez. Un., 4.11.2004, n. 21094, in Giur. It., 2005, pag. 1141.

[9] Nella pratica gli atti de quibus possono essere anche sottoposti al sostituto procuratore delegato o al Procuratore della Repubblica Aggiunto, secondo quanto dispone il progetto organizzativo dell’Ufficio.

[10] Avverbio presente nell’articolo 335 cpp anche nella novella stesura.

[11] Il riferimento è sia alla vecchia che alla nuova stesura della norma.

[12] Circa il fatto che l’iscrizione costituisca attività valutativa che comporta l’esercizio di una discrezionalità tecnica si vedano, quali autorevoli precedenti: la Circolare del Ministero della Giustizia del 11.11.2016, la Circolare della Procura di Roma del 2.10.2017 (cd. Circolare Pignatone), nonché la Circolare della Procura Generale della Corte di Cassazione del 3.6.2019.

[13] Per un approfondimento circa l’iscrizione della notizia di reato ed il connesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale antecedente alla Riforma in commento, si vedano anche: Insolera G., Sul controllo della tempestiva iscrizione nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p., in Dir. pen. proc., 2018, pag. 1359 ss; Marandola A., Notizia di reato, tempi delle indagini e stadi procedurali nella (prossima) riforma del processo penale, in Dir. pen. proc, 2021, pag. 1570 ss; Vicoli D., La “ragionevole durata” delle indagini, Giappichelli, 2012, pag. 320 ss.

[14] In merito ai registri si vedano: Marandola A., I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedimentali, Cedam, 2001; Aprati R., La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale, Jovene, 2010.

[15] Circa l’iscrizione al cd. Modello 45 si legga la Circolare del Ministero della Giustizia del 21.4.2011, la Circolare del Ministero della Giustizia del 11.11.2016 e, ancora prima, la Circolare Ministeriale n. 533 del 18.10.1989. Nello specifico nel cd. Modello 45 dovranno essere annotati gli atti del tutto privi di rilevanza penale quali, a titolo esemplificativo:

  • gli esposti ed i ricorsi in materia civile o amministrativa;
  • gli esposti privi di senso o recanti contenuto assurdo;
  • gli atti riguardanti eventi accidentali;
  • le sentenze dichiarative di fallimento;
  • le perquisizioni negative operate dalla polizia giudiziaria d’iniziativa (ad esempio ex artt. 41 TULPS e 4 L. 110/75).

[16] Il cd. Modello 45 trova fondamento normativo nell’art. 109 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che, nel riferirsi ad atti che “possono” contenere notizie di reato da sottoporre immediatamente al PM per l’”eventuale” iscrizione nell’apposito registro, presuppone l’esistenza di un altro registro nel quale inserire quegli atti che, a giudizio del Pm, non contengono notizia di reato.

[17] Cfr. articolo 335 cpp. Il registro delle notizie di reato è articolato nei vari modelli dei registri degli affari penali approvati con D.M. 30.9.1989 n. 34 ed in specie il Modello 21 per l’iscrizione di notizie riguardanti persone note, il Modello 44 per la registrazione delle notizie di reato a carico di soggetti ignoti; il Modello 45, invece, afferisce alla registrazione di fatti che non costituiscono notizia di reato.

[18] Circa gli esposti anonimi preliminarmente appare opportuno evidenziare che ai sensi dell’art. 333 comma 3 cpp delle denunce anonime “non può essere fatto alcun uso” salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato. Ciò posto, in merito alle modalità di trattazione di tale tipologia di denunce occorre distinguere tra quelle connotate da irrisolvibile incertezza della fonte o oggettivamente apocrife (lettera recante firma falsa, illeggibile, dissimulata) ed i cd. “anonimi apparenti” nei quali l’incertezza afferisce all’identità anagrafica dell’autore, fisicamente individuato o individuabile, ma le cui generalità sono ignote (categoria in cui rientrano le comunicazioni contenenti affermazioni agevolmente attribuibili ad un soggetto determinato).

[19] È bene precisare che ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento di esecuzione del codice di rito gli Uffici giudiziari, accanto ai registri obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto ministeriale, possono tenere, ove lo ritengano utile, ulteriori registri sussidiari senza carattere ufficiale.

[20] Alla luce dell’articolo 335 bis cpp, introdotto dal D. Lgs. n. 150 del 10.10.2022, l’iscrizione nel registro ex art. 335 del codice di rito non può arrecare alcun pregiudizio all’affidamento contrattuale della persona interessata: la norma in discorso, infatti, sancisce che “La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito”.

[21] Si tratta del potere, pacificamente riconosciuto al Pubblico Ministero, di trasmettere direttamente in archivio le annotazioni non contenenti notizie di reato senza seguire la procedura ex art. 408 cpp. Sul punto si veda anche: Cass. Pen., Sez. Un., 15.1.2001, n. 34, in Cass. Pen., 2001, 1777, 2329.

[22] In merito all’analisi delle principali questioni problematiche connesse all’iscrizione della notizia di reato si veda: Valentini C., Riforme, statistiche e altri demoni, in Arch. Pen., 2021, pag. 3.

[23] Più efficacemente può si può parlare di iscrizioni generiche ovverosia iscrizioni di notizie che non rientrano nel paradigma della nozione di notizia di reato e che dovrebbero essere annotate nel cd. Modello 45.

[24] Sull’iscrizione degli indagati quale “atto dovuto” si veda: Stasio D., “No a iscrizioni frettolose”. Pignatone sfata la leggenda dell’”atto dovuto”, in www.questionegiustizia.it, 17.10.2017.

[25] Sul tema si veda: Fanuele C., La notizia di reato: sagoma, tempi di iscrizione e controlli, in Proc. pen. giust., 1, 2022.

[26] Prima delle modifiche introdotte all’art. 335 cpp dalla Riforma Cartabia il codice di rito non conteneva una definizione di “notizia di reato” ed era stata la giurisprudenza a cercare di perimetrare tale nozione coordinando gli artt. 335 cpp e 109 disp. att. cpp con gli artt. 332 e 347 cpp; a questo riguardo si veda: Cass. Pen., Sez. Un., 24.9.2009, n. 40538, Lattanzi, in Cass. pen., 2010, pag. 503.

[27] A riguardo si vedano anche: Gaeta G., Inseguendo l’Europa. La riforma delle indagini preliminari tra problemi risolti e irrisolti, in Archivio Penale, 2022, 2, pag. 5 ss.; Di Vizio F., Il nuovo regime delle iscrizioni delle notizie di reato al tempo dell’inutilità dei processi senza condanna, in Diritto, Giustizia e Costituzione, 2022; Bricchetti R., Riforma processo penale. Dalla delega ai decreti delegati: punti fermi…e non, in www.ilpenalista.it, 22.11.2021; Aprati R., Le nuove indagini preliminari tra obiettivi deflattivi ed esigenze di legalità, in www.giustiziainsieme.it, 22.12.2022; Curtotti D., L’iscrizione della notizia di reato e il controllo del giudice, in AA.VV. (a cura di Spangher G.), La Riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, Pacini Giuridica, 2022, pag. 35; Coretti G., Le pre-investigazioni tra vecchi problemi e nuovi scenari, in AA.VV (a cura di Gaito A.), Il giusto processo penale dopo la riforma Cartabia, Pisa University Press, 2023, pag. 72.

[28] Lo sforzo descrittivo di cui all’intervento legislativo de quo non ha, quindi, eliminato il potere valutativo del Pubblico Ministero. A questo riguardo si veda: Valentini C., The untouchables: la fase delle indagini preliminari, l’ufficio del pubblico ministero e i loro misteri, in Arch. Pen, 2022, 2, pag. 21 ss; Coretti G., Le pre-investigazioni tra vecchi problemi e nuovi scenari, cit., pag. 73.

[29] Sull’analisi dei nuovi riferimenti lessicali previsti dall’art. 335 cpp come novellato si veda: Curtotti D., L’iscrizione della notizia di reato e il controllo del giudice, cit., pag. 40.

[30] Corte Cost., 21.7.2016, n. 200, in Arch. pen., 3, 2016.

[31] Si concorda con l’interpretazione della Procura Generale della Corte di Cassazione delineata nei “Primi orientamenti in tema di applicazione del d. lgs n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice”, del 19.1.2023.

[32] Sotto questo punto di vista la riforma non introduce alcuna discontinuità né rispetto alle prassi finora invalse negli Uffici di Procura, né rispetto all’orientamento costante della giurisprudenza in merito alle situazioni rilevanti ai fini della decorrenza dei termini di indagine in presenza di aggiornamenti sostanziali delle originarie iscrizioni. Infatti, in caso di incertezza sul dato spazio-temporale negli Uffici di Procura era frequente l’iscrizione con diciture del tipo “Fatto accertato il..” o “Fatto commesso in data anteriore e prossima al..”). Da rilevare che la Cassazione (Cass. Pen., 20.7.2022, n. 37169, in CED; Cass. Pen., 6.3.2019, n. 22016, in CED) ha chiarito che il PM – salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o di accertamento di circostanze aggravanti – deve procedere a nuova iscrizione:

  1. quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona;
  2. quando raccoglie elementi in relazione al medesimo fatto o ad altro fatto a carico di persone diverse dall’originario indagato.

Ciò posto, la decorrenza dei termini di indagine non è incisa dal mutamento della qualificazione giuridica del fatto né dall’accertamento di circostanze aggravanti, cause di mero aggiornamento dell’iscrizione come emerge dall’art. 335 comma 2 cpp.

[33] Cfr. pag. 79 della indicata Relazione.

[34] Sul punto si veda Marandola A., I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedimentali, cit., pag. 59.

[35] Di contro, ovviamente, in sede di formulazione dell’imputazione da parte del PM o di decisione ad opera del giudice, la fattispecie concreta contestata deve contenere tutti gli elementi strutturali della fattispecie astratta per cui fatto storico e norma incriminatrice devono coincidere.

[36] In merito ai possibili rischi dovuti alle modifiche apportate dalla Riforma Cartabia si veda: Cabiale A., I nuovi controlli giudiziali sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile, in Leg. pen., 4.3.2022.

[37] Con conseguente derubricazione a “non notizie” di fatti che prima dell’avvento della riforma rientravano nella categoria delle notizie di reato.

[38] A questo riguardo si veda: Conti C., L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, in Diritto penale e processo, 1, 2023, pag. 144 ss; Valentini C., Grandi speranze: una possibilità di riforma della riforma, in AA.VV. (a cura di Gaito A.), Il giusto processo penale dopo la riforma Cartabia, pag. 16.

[39] Per una interessante lettura dell’avverbio “immediatamente” si rinvia a Suraci L., Davvero un problema irrisolvibile? Vecchie questioni e nuovi progetti in tema di controllo sull’iscrizione nel registro delle notizie di reato, in www.treccani.it., 19.5.2010.

[40] Cass. Pen., Sez. Un., 21.6.2000, n. 16, Tammaro, in Cass. pen, 2000, pag. 3529 ss.

[41] Cass. Pen., Sez. Un., 24.9.2009, n. 40538, Lattanzi, in Cass. pen., 2010, pag. 503.

[42] Cfr. pag. 80 della indicata Relazione.

[43]Argomenta nel senso che la Riforma in commento, diversamente dai precedenti interventi normativi, in punto di iscrizione soggettiva non costituisce acritico recepimento degli orientamenti giurisprudenziali: Valentini C., Grandi speranze: una possibilità di riforma della riforma, cit., pag. 16 ss.

[44]Primi orientamenti in tema di applicazione del d. lgs n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice”, cit.

[45] Secondo la Suprema Corte l’indizio, differentemente dalla prova, isolatamente considerato, fornisce una traccia indicativa di un percorso logico-argomentativo, suscettibile di evocare diversi scenari, privo come tale della certezza in riferimento al fatto da provare; a riguardo si veda: Cass. Pen., 22.4.2020, n. 14704, in Studium Juris, 2021, 1, 93.

[46] Ovvero una piattaforma cognitiva tale da consentire l’individuazione a carico di una persona degli elementi essenziali di un fatto astrattamente qualificabile come reato.

[47] Pertanto, il PM non potrà procedere ad iscrizione al Modello 21 solo perché una determinata persona sia indicata in denuncia come autrice del reato, dovendo emergere a carico della stessa, al momento dell’iscrizione, in uno con il fumus di reato, un quadro indiziario soggettivamente indirizzato.

[48] Nell’effettuare tali valutazioni occorre considerare che:

  • il dato indiziario idoneo all’iscrizione, necessariamente determinato e specifico, si degrada in maniera proporzionale all’ampiezza, sul piano numerico, dei soggetti indicati come autori del reato nell’esposto o intervenuti nel processo causale;
  • alla luce dei principi declinati dalla Corte di Cassazione in tema di accertamento tecnico non ripetibile, gli avvisi ex art. 360 cpp sono dovuti solo in presenza di consistenti sospetti sia sotto il profilo oggettivo che in relazione a quello soggettivo; a riguardo si veda: Cass. 28.1.2021, n. 20093, in CED.
  • il Supremo organo di nomofilachia ha chiarito che, in caso di accertamento tecnico irripetibile, l’obbligo del requirente di formulare gli avvisi ex art. 360 cpp ricorre solo nel caso in cui, già al momento del conferimento dell’incarico al consulente, sia stata individuata la persona nei confronti della quale si procede, ma non è decisivo il dato formale dell’iscrizione nel registro degli indagati, dovendosi procedere con le garanzie di cui alla citata norma non soltanto nei confronti della persona il cui nominativo risulti già iscritto ma anche a quella che risulta raggiunta da indizi di reità. A questo riguardo: Cass. Pen., 26.4.2018, n. 34745, in CED.

[49] Sulla tematica si veda: Russo N., I registri del pubblico ministero: l’inaccettabile ambiguità delle iscrizioni a carico di “persona da identificare”, in Processo penale e giustizia, 2011, 2, pag. 82 ss.

[50] La già citata Circolare Ministeriale del 11.11.2016 nel ritenere “anomala” la “prassi di iscrivere nel registro mod. 21 procedimenti nei confronti di “noti da identificare” …” evidenzia il rischio de “l’artificioso differimento di agevoli accertamenti anagrafici che produce l’obiettivo effetto dell’ingiustificata posticipazione della decorrenza del termine delle indagini”.

[51] Tesi sposata dalla Procura Generale della Corte di Cassazione nei “Primi orientamenti in tema di applicazione del d. lgs n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice”, cit.

[52] Conti C., L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit., pag. 147; Coretti G., Le pre-investigazioni tra vecchi problemi e nuovi scenari, cit., pag. 73 ss.

[53] Cfr. pag. 80 della citata Relazione.

[54] Amato G., La correttezza dell’iscrizione: stop a quelle tipo “atto dovuto”, in Guida al Diritto, 2022, n. 41, pag. 37; Nota della Procura della Repubblica di Bologna del 19.10.2022.

[55] Cfr: art. 415 comma 2 cpp nella vecchia stesura. La ratio di tale controllo, preordinato ad assicurare il principio di obbligatorietà dell’azione penale, era quella di consentire all’organo giurisdizionale di verificare che il requirente, a fronte dell’esito investigativo, non si fosse surrettiziamente sottratto all’obbligo di agire garantendo impunità all’autore del reato o, ancora, indagare su soggetto identificato procrastinando l’iscrizione nel registro delle persone note ed eludendo i termini di indagine. Sul punto si veda: Caprioli F., Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimenti contro ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari, in Peroni F., Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, Cedam, 2000, pag. 253 ss.

[56] In merito si veda: Fonti R., Strategie e virtuosismi per l’efficienza e la legalità delle indagini preliminari, in AA. VV. (a cura di Marandola A.) “Riforma Cartabia” e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali, Cedam, 2022, pag. 108.

[57] Cass. Pen., Sez. Un., 31.5.2005, n. 22909, Minervini, in CP, 2005, 10, pag. 1225; Cass. Pen., Sez. Un., 30.1.2014, n. 4319, Leka, in Dir. proc. pen., 2014, 10, pag. 1202. Anche la Corte costituzionale, invero, aveva precisato che tale potere spettava al giudice qualunque fosse la tipologia di archiviazione richiesta dal PM. Si veda a questo riguardo: Corte Cost. 18.5.1999, n. 176, in Dir. proc. pen., 1999, pag. 829.

[58] Sul punto si veda: Fanuele C., La notizia di reato: sagoma, tempi di iscrizione e controlli, cit., par. 3.

[59] Cass. Pen., Sez. Un., 31.5.2005, n. 22909, Minervini, cit.; Cass. Pen., Sez. Un., 30.1.2014, n. 4319, Leka, cit.; Cass. Pen., Sez. Un., 24.3.2022, n. 10728, Fenucci, in Arch. Pen., 2022, 2.

[60] Si tratta di una problematica evidenziata da più parti. Si vedano: Amato G., La correttezza dell’iscrizione: stop a quelle tipo “atto dovuto”, cit., pag. 38; “Primi orientamenti in tema di applicazione del d. lgs n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice”, cit.

[61] Sul punto si veda Marandola A., Le finestre di giurisdizione ed il giudice del procedimento, Proc. pen. giust., 2023, 2, passim.

[62] L’ordine del giudice, quindi, comporta il dovere del PM di provvedere all’iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini senza poter contestare la legittimità dell’ordine impartitogli (per assenza dei presupposti dell’iscrizione) alla luce della preventiva interlocuzione prevista dalla norma in analisi; sul punto si veda: Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa “La Riforma Cartabia”, rel. 2/2023 del 5.1.2023, pag. 65.

[63] Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa “La Riforma Cartabia”, cit., pag. 66.

[64] Sull’argomento si veda: Gialuz M.– Della Torre J., Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia, Giappichelli, 2022, 339 ss; La Rocca, Il modello di Riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della delega n. 134/2021, in Arch. Pen., 2021, 18; Fonti R., Strategie e virtuosismi per l’efficienza e la legalità delle indagini preliminari, cit., pag. 100; Giunchedi F., Strategia ed etica comportamentale delle parti nel processo penale riformato, in Arch. Pen., 2023, 1, 5; Valentini C., The untouchables: la fase delle indagini preliminari, l’ufficio del pubblico ministero e i loro misteri, cit., pag. 26.

[65] Cass. Pen., Sez. Un., 24.9.2009, n. 40538, Lattanzi, cit.; Cass. Pen., Sez. Un., 21.6.2000, n. 16, Tammaro, cit.; Cass. Pen., 14.11.2018, n. 4844, Ludovisi, in CED.

[66] In merito alle ricadute negative del nuovo procedimento incidentale sul processo penale si veda: Rossi N., Iscrivere tempestivamente le notizie di reato. Il PM in bilico tra precetti virtuosi e potenti remore, in Quest. giust., 18.6.2021, 5.

[67] Sulla possibilità che vengano in rilievo due fattispecie differenti si veda: Cabiale A., I nuovi controlli giudiziali sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile, cit., pag. 15 ss.

[68] Il termine, infatti, decorre dal momento della conoscibilità degli atti e non da quello di effettiva conoscenza degli stessi. In questo senso si veda la Circolare del Ministero di Giustizia del 26.10.2022.

[69] Dalla Relazione di accompagnamento (pag. 82) alla Riforma emerge che il riferimento agli atti del procedimento non va inteso in senso formalistico ma secondo la nozione sostanzialistica delineata dalla Cassazione a Sezioni Unite con la nota pronuncia Cavallo (Cass. Pen., Sez. Un., 28.11.2019, n. 51, Cavallo, in Cass. pen., 2020, 5, pag. 1877).

[70] Marandola A., Notizia di reato, tempi delle indagini e stadi procedurali nella (prossima) riforma del processo penale, cit., pag. 1575.

[71] Conti C., L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit., pag. 151; Curtotti D., L’iscrizione della notizia di reato e il controllo del giudice, cit., 43 ss.

[72] Il riferimento è all’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, all’esecuzione di una misura cautelare personale o reale, alla convalida del sequestro probatorio, all’incidente probatorio.

[73] Cfr. pag. 81 ss. della indicata Relazione.

[74] In merito ai requisiti del provvedimento con cui il giudice ordina la retrodatazione si veda: Aprati R., Le indagini preliminari nel progetto di legge delega della Commissione Lattanzi – art. 3, lett. A), c), d), e), e-bis), e-ter), e-quater), h), i), i-bis), l-ter), l-quater), in www.giustiziainsieme.it, 1.7.2021.

[75] Qualora in udienza preliminare il compendio probatorio si presentasse monco il GUP potrebbe esercitare comunque i poteri riconosciutigli dagli artt. 421 bis e 422 cpp. Sul punto si veda condivisibilmente: Cabiale A., I nuovi controlli giudiziali sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile, cit., pag. 30.

[76] La Cassazione, con la già citata sentenza Tammaro, ha chiarito che l’omessa annotazione della notitia criminis nel registro previsto dall’art. 335 cpp non determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell’effettiva iscrizione. Tanto sul presupposto che l’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione rientrava nell’esclusiva valutazione discrezionale del PM, sottratta quanto all’an e al quando, al sindacato del giudice e ferma restando la responsabilità disciplinare o penale del magistrato.

[77] In merito ai rapporti tra attività ispettive e processo penale si veda: Rampioni M., Le c.d. indagini “anfibie”: linee di fondo sul controverso legame tra attività ispettive e processo penale, in Processo penale e giustizia, 1, 2019.

[78] La norma prevede che “quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”.

[79] Per una disamina della questione si veda Cabiale A., I nuovi controlli giudiziali sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile, cit., pag. 28.

[80] È il caso, ad esempio, delle attività ex artt. 356, 359 bis, 260, 364, 365 cpp.

[81] Cabiale A., I nuovi controlli giudiziali sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile, cit., pag. 27.

[82] Conti C., L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit., pag. 152.

[83] Come noto, la Cassazione non equipara l’inutilizzabilità ex art. 407 comma 3 cpp a quella ex art. 191 cpp; a questo riguardo si veda: Cass. Pen., 28.4.1998, n. 2383, Maggi, in Archivio della nuova procedura penale, 4, 1998, pag. 588.

[84] Il dato normativo perimetra i poteri del giudice, subordinando la possibilità di retrodatazione al fatto che il ritardo sia non giustificabile ed inequivocabile, lasciando comunque ampi margini di discrezionalità al giudicante.

[85] Sul punto si veda: Gialuz M., Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, cit., pag. 42

[86] Sull’argomento si veda Marandola A., Le finestre di giurisdizione ed il giudice del procedimento, cit., 1, 2, secondo cui è possibile ritenere giustificato solo il ritardo derivante dalla complessità delle valutazioni imposte dall’ascrizione stessa.

[87] In merito si vedano i “Primi orientamenti in tema di applicazione del d. lgs n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice”, cit.

[88] Rimane comunque ferma la possibilità di ulteriori richieste basate su atti diversi in precedenza non conoscibili.

[89] Sul D. Lgs. n. 106/2006 si veda Salazar. C., L’organizzazione interna delle procure e la separazione delle carriere, in AA.VV. (a cura di Pace A. – Bartole S. – Romboli R.), Problemi attuali della giustizia in Italia, Jovene, 2010, pag. 109 ss.

[90] La legge n. 103 del 2017, modificando l’art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 106 del 2006, ha inoltre attribuito al Procuratore della Repubblica il compito di assicurare l’osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato. Sulla Riforma Orlando si vedano ex multis: Alesci T., La modifica delle disposizioni di attuazione in tema di iscrizione della notizia nel registro, di informazioni sull’azione penale e la riorganizzazione dell’Ufficio del P.M. (commi 73-76 L. n. 103/2017), in AA. VV. (a cura di Marandola A. – Bene T.), La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario (L. 103/2017), Giuffrè, 2017, pag. 145 ss; Insolera G., La riforma giallo-verde del diritto penale: adesso tocca alla prescrizione, in Dir. pen. contemporaneo, 9.11.2018; Gialuz. M – Cabiale A. – Della Torre J., Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, in Dir. pen. contemporaneo, 2017, 3, pag. 173 ss.

[91] Sull’argomento si veda Germano R., Ritocchi alle norme di attuazione e al D. Lgs 106/2006: la politica della moral suasion sugli uffici giudiziari, in Leg. Pen., 23.12.2017.

[92] Il controllo, infatti, concerne anche il trattamento delle pseudo notizie da destinare al cd. Modello 45. Si veda a questo riguardo l’interpretazione seguita della Procura Generale della Corte di Cassazione negli Orientamenti e buone prassi in materia di avocazione. Aggiornamento, del 3.6.2019, nonché nei “Primi orientamenti in tema di applicazione del d. lgs n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice”, cit.

[93]Primi orientamenti in tema di applicazione del d. lgs n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice”, cit.

[94] Un controllo concreto sulle iscrizioni, infatti, necessiterebbe dell’accesso del Procuratore Generale ai registri della Procura della Repubblica: solo in tal modo, infatti, potrebbero essere rilevate iscrizioni al Mod. 21 poste in essere al di fuori del perimetro dell’art. 335 cpp, errate iscrizioni al Mod. 45 o al Mod. 44., o ancora tardive iscrizioni.

[95] In merito all’attuazione dei controlli in discorso si veda: Cassiba F., Troppi ma ineffettivi controlli sulla durata delle indagini preliminari, in Arch. Pen., 1, 2018, La giustizia penale riformata, pag. 401 ss.

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