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Le innovazioni digitali nel processo penale: tutto si agita e niente si muove

Nel solco tracciato dalla Riforma Cartabia, è ancora una volta l’esigenza efficientista a condurre le politiche legislative verso un ripensamento strutturale del sistema processuale attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.
In attesa di conoscere il contenuto dell’annunciato Decreto Ministeriale, l’attuale costituzione di un “triplo binario” per il deposito degli atti è funzionale ad assicurare alle parti un “rodaggio” ulteriore per raggiungere l’auspicato standard qualitativo idoneo a non pregiudicare le garanzie difensive e i principi che governano l’accertamento penale.
Il ritardo strutturale delle reti informatiche in uso agli uffici giudiziari, unitamente ad una mancata, preventiva, formazione del personale di cancelleria e segreteria, induce ad una riflessione sulla fenomenologia dell’innovazione digitale e sulle ricadute che la riforma avrà nel processo penale.

In the wake of the Cartabia Reform, it is once again the need for efficiency that leads legislative policies towards a structural rethinking of the procedural system through the use of information technology.
While waiting to know the content of the announced ministerial regulation, the current establishment of a “triple track” for the filing of documents is functional to ensuring the parties a further “running in” to reach the desired quality standard suitable for not jeopardizing the defensive guarantees and the principles that govern criminal investigations.
The structural delay of the IT networks used by judicial offices, together with a lack of preventive training of the chancellery and secretarial staff, leads to a reflection on the phenomenology of digital innovation and the repercussions that the reform will have on the criminal process.

Sommario: 1. Ancora un rinvio per l’utilizzo esclusivo del portale telematico. – 2. La disciplina transitoria prevista per il deposito delle impugnazioni. – 3. Il nuovo fascicolo informatico. – 4. Le notificazioni eseguite con modalità telematica. – 5. Conclusioni.

1. Ancora un rinvio per l’utilizzo esclusivo del portale telematico.

Anche le dinamiche investigative e probatorie hanno negativamente risentito dell’emergenza sanitaria, tanto da indurre il legislatore a derogare alle regole ordinarie, sacrificando, talvolta, le garanzie difensive e i principi naturali del giudizio ritenuti, sin ad allora, intoccabili dalla dottrina più avveduta.

Le modifiche strutturali a talune regole processuali sono antecedenti alla legislazione emergenziale prodotta nel periodo pandemico: uno sguardo attento alle pronunce giurisprudenziali intervenute sul tema nel recente passato mostra il condizionamento ideologico che il legislatore ha subìto rispetto alle scelte intraprese della magistratura, già prima del drammatico avvento del covid-19.

È sufficiente pensare che i principi di oralità e immediatezza – espressamente consacrati nell’art. 525 c.p.p. – sono stati dapprima demoliti dalla sentenza Baijrami[1] e, attraverso l’introduzione della registrazione audiovisiva, quale nuova modalità di documentazione della prova dichiarativa, si è raggiunto un compromesso al ribasso che ha svilito il diritto assoluto alla rinnovazione della prova dichiarativa[2].

Dunque, sull’altare dell’efficienza del processo, si è giunti alla Riforma Cartabia con un bagaglio già parzialmente colmo di principi e valori che il legislatore delegato ha, da un lato, “ratificato” e, dall’altro, ampliato attraverso talune innovazioni, tra cui la digitalizzazione degli atti, la costituzione del portale telematico e le notificazioni[3].

Con l’adozione del d. lgs. n. 150/2022, il legislatore delegato ha introdotto il rito telematico attraverso una riforma organica degli atti finalizzata a migliorare lo standard qualitativo del sistema processuale, la cui piena operatività ed efficacia, come meglio si dirà nel prosieguo, non può prescindere, in primis, dalla preventiva formazione del personale degli uffici giudiziari[4].

Prima di procedere alla disamina delle modifiche apportate dal legislatore per semplificare le attività di deposito di atti, documenti ed istanze, occorre illustrare, in estrema sintesi, l’excursus storico che ha preceduto l’ultimo differimento al 1° gennaio 2025 per il completamento dell’entrata in vigore del portale. 

Ed invero, secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni transitorie (ex art. 87 d. lgs. n. 150/2022) la piena operatività del portale telematico è stata dapprima differita al 31.12.2023 e subordinata all’adozione dei decreti ministeriali necessari per fissare le regole tecniche per la trasmissione e il deposito, in via telematica, di comunicazioni e notificazioni.

Pertanto, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti attuativi, continuerà ad applicarsi la disciplina normativa precedente al d. lgs. n. 150/2022, che limita la digitalizzazione alle previsioni nate per agevolare l’inoltro e il deposito degli atti durante il periodo pandemico.

Ed in particolare, l’art. 24 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020 (c.d. decreto ristori), il d.m. 13 gennaio 2021[5], n. 16, e il d.m. 21 febbraio 2021[6], n. 44, nonchè l’art. 87, c. 6-bis, d.lgs. n. 150/2022, hanno previsto l’obbligo di depositare gli atti in via esclusiva attraverso l’utilizzo del «portale deposito atti penali (di seguito, PDP)» accessibile on line dai difensori, tramite l’area riservata «portale dei servizi telematici (PST)» del Ministero della Giustizia[7].

Sino all’adozione del decreto ministeriale del 4 luglio 2023, il deposito telematico è stato possibile soltanto per i seguenti atti:

  1. la nomina, rinuncia e revoca dei difensori di fiducia;
  2. le denunce e le querele[8] (con allegata procura speciale rilasciata in favore del difensore);
  3. l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione;
  4. il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate nell’art. 415-bis c.p.p.

Al di fuori di tali ipotesi, la trasmissione degli ulteriori atti difensivi doveva avvenire tramite il deposito materiale ovvero per il tramite della posta elettronica certificata (c.d. doppio binario)[9].

In ossequio a quanto previsto dall’art. 87-ter d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150[10], con l’adozione del decreto ministeriale del 4 luglio 2023 è stato ampliato il catalogo degli atti (103[11]) che devono essere depositati, in via esclusiva, tramite l’utilizzo del summenzionato PDP, nelle rispettive segreterie della Procura della Repubblica presso il Tribunale e della Procura europea, della Procura generale presso la Corte di appello e nella cancelleria del Giudice di pace, del Tribunale e della Corte di appello.

Si tratta, in sostanza, degli atti relativi alla fase procedimentale e processuale, ivi comprese la vicenda cautelare e le impugnazioni, con l’espressa esclusione di tutti quelli destinati alla segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, e alle cancellerie del Tribunale per i minorenni, del Tribunale di sorveglianza e della Corte di cassazione oltre a tutti gli atti che riguardano le fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.

Nell’ottica dei penalisti italiani, l’adozione del decreto del 4 luglio 2023 ha rappresentato «un vero e proprio fulmine a ciel sereno» in quanto la previsione ministeriale che ha reso obbligatorio l’utilizzo del portale per il deposito di quasi tutti gli atti difensivi avrebbe necessitato di una graduale applicazione, in considerazione della delicatezza delle fasi processuali interessate dall’innovazione: dalle impugnazioni cautelari ed ordinarie a tutti gli atti processuali, tra cui il deposito della lista testimoniale e l’atto di costituzione di parte civile.

Il senso di sfiducia manifestato dai difensori è in larga misura giustificato dal malfunzionamento che il portale ha mostrato sin dalle sue prime applicazioni per il deposito degli atti destinati alle segreterie delle procure della Repubblica presso i Tribunali[12].

Senza una puntuale regolamentazione delle dirompenti novità previste nel modello organizzativo digitale, l’entrata in vigore – ex abrupto – del processo penale telematico avrebbe sortito la paralisi delle cancellerie non ancora adeguatamente formate per gestire la rivoluzionaria trasformazione digitale, che dovrebbe, altresì, essere preceduta da un “rodaggio” delle reti e delle infrastrutture tecnologiche deputate alla raccolta degli atti digitali[13].

In questo senso, l’estensione del deposito obbligatorio anche ad atti difensivi indirizzati ai Tribunali e alle Corti di Appello ha inevitabilmente sollevato l’ulteriore problema (rispetto a quelli tecnici sin d’ora emersi) della mancata previsione di un preventivo percorso formativo per abilitare il personale degli uffici e valutare il potenziamento delle unità operative anche con gli addetti all’Ufficio del processo. 

Anche a seguito delle manifestate perplessità degli avvocati penalisti italiani, il Ministro della Giustizia, con il successivo decreto ministeriale del 18 luglio 2023[14], ha ritenuto la necessità di assicurare e verificare, prima di rendere obbligatorio l’utilizzo del portale per il deposito degli atti difensivi,  la piena funzionalità del nuovo strumento informatico «[…] avviando una fase sperimentale transitoria anche nella prospettiva di individuare le tipologie di atti per cui possono essere adottate le modalità non telematiche di cui all’art. 87, c. 3, d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150».

Il Ministro ha, pertanto, differito l’efficacia del decreto ministeriale del 4 luglio 2023 relativo al deposito dei centotrè atti difensivi al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai c. 1 e 3 dell’art. 87 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

In altre parole, con la sospensione dell’efficacia del decreto ministeriale del 4 luglio 2023 – limitatamente al regime di esclusività del PDP – rivivono le precedenti modalità che consentono l’utilizzo della posta elettronica certificata per il deposito degli atti[15].

Alla scadenza del termine fissato per l’entrata in vigore del regime di esclusività del deposito degli atti attraverso il PDP, il Consiglio Nazionale Forense ha comunicato di aver raggiunto un’intesa con il Ministro della Giustizia per il differimento al 1° gennaio 2025 della definitiva entrata in vigore del processo penale telematico[16].

In attesa della pubblicazione del nuovo decreto[17], il Ministro ha accolto le richieste dell’Avvocatura[18] finalizzate ad ottenere «una soluzione di buon senso», in considerazione di alcuni limiti oggettivi, tra cui, in particolare, il malfunzionamento dell’infrastruttura digitale e la non adeguata formazione tecnica dei magistrati e del personale di cancelleria[19].

2. La disciplina transitoria prevista per il deposito delle impugnazioni.

Le impugnazioni figurano tra i centotrè atti indicati nel decreto ministeriale del 4 luglio 2023, per cui è previsto il deposito degli atti, in via esclusiva, per il tramite del portale telematico[20].

Già prima della scelta del Ministro di differire l’efficacia del suddetto decreto ministeriale sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai c. 1 e 3 dell’art. 87 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (v. supra par. 1), sono emersi numerosi nodi interpretativi relativamente al deposito, tramite posta elettronica certificata, degli atti di impugnazioni «comunque denominati», tra cui le opposizioni ex art. 461 e 667, c. 4, c.p.p. e i reclami giurisdizionali di cui alla l. 26 luglio 1975, n. 354[21].

In considerazione della nuova modalità telematica prevista per il deposito degli atti, la Riforma Cartabia è intervenuta per modificare la disciplina della «presentazione dell’impugnazione» di cui all’art. 582, c. 1, c.p.p., per cui «salvo che la legge non disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato con le modalità previste dall’art. 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato»[22].

Per le parti private, in via alternativa alla modalità telematica di cui all’art. 582, c. 1, c.p.p., il legislatore ha previsto la facoltà di presentare l’atto di impugnazione «personalmente», anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha messo il provvedimento impugnato.

In tal caso, ai sensi dell’art. 582, c. 1-bis, c.p.p., il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

La disciplina transitoria prevista per l’entrata in vigore della summenzionata disposizione è evidentemente vincolata all’operatività del deposito telematico di cui all’art. 111-bis c.p.p.

Ed in particolare, la modalità telematica di presentazione dell’atto di impugnazione – ai sensi dell’art. 582, c. 1 e c. 1-bis c.p.p. in combinato disposto con l’art. 111-bis c.p.p. – entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti attuativi di cui ai c. 1 e 3 dell’art. 87 d. lgs. n. 150/2022 ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al c. 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati[23].

Pertanto, sino all’entrata in vigore del processo penale telematico – con il regime di esclusività – è consentita (ai sensi degli artt. 87 e 87-bis l. n. 199/2022) la proposizione dell’impugnazione attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata[24].

Gli oneri formali per la corretta presentazione dell’impugnazione a mezzo PEC possono essere così sintetizzati: a) l’atto deve essere presentato in forma di documento informatico e sottoscritto con firma digitale qualificata (Pades e Cades); b) gli atti che sono proposti da più soggetti possono essere firmati digitalmente dagli stessi, purché almeno uno sia il depositante; c) l’impugnazione deve contenere la specifica indicazione degli allegati e gli stessi sono trasmessi per immagini e sottoscritti digitalmente dal difensore per conformità all’originale[25].

La Suprema Corte[26] ha in più occasioni precisato che il valore legale del deposito tramite PEC è subordinato alla validità dell’indirizzo di posta elettronica certificata di provenienza dell’atto ovvero che lo stesso sia inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’art. 7 del regolamento Ministeriale del 21 febbraio 2011, n. 44[27].  

Per quanto concerne, poi, la sottoscrizione dell’atto allegato alla posta elettronica, il personale di segreteria e di cancelleria degli Uffici giudiziari destinatari del documento devono provvedere ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserirlo nel fascicolo telematico.

3. Il nuovo fascicolo informatico.

In attesa di conoscere il contenuto delle fonti sub-primarie per il completamento del processo di trasformazione digitale, il riformato art. 110 c.p.p. rappresenta il faro del nuovo rito telematico, la cui regola generale è applicabile a tutti gli atti processuali[28].

Secondo il c. 1 dell’art. 110, c.p.p. quando è richiesta la forma scritta, «gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurare l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza».

È fatta salva l’ipotesi, in deroga a quanto previsto dalla riferita disposizione generale, di depositare l’atto, ai sensi del c. 3 dell’art. 110 c.p.p., in formato analogico quando «per la loro natura, o per specifiche esigenze processuali» non è possibile trasformarlo in digitale[29].

Per quanto concerne, poi, la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l’accesso, la trasmissione, la ricezione di atti e documenti informatici, il c. 2 dell’art. 110 c.p.p. rinvia ad una (non agevolmente identificabile) «normativa, anche regolamentare».

Una specifica indicazione per la sottoscrizione è comunque contenuta nel c. 2-bis dell’art. 110 c.p.p. che prescrive l’apposizione della firma in formato digitale o di «altra firma elettronica qualificata».

Sarà necessario attendere l’adozione delle disposizioni regolamentari per comprendere le modifiche tecniche e gli adempimenti per il deposito attraverso il PDP, allo stato disciplinato nel codice di rito solamente attraverso regole e deroghe di carattere generale unitamente alla normativa emergenziale innanzi richiamata.

Ci si riferisce, in particolare, alle concrete modalità di «deposito telematico» degli atti – «in ogni stato e grado del procedimento» (ex art. 111-bis c.p.p.) – e alla conservazione degli stessi nel «fascicolo informatico» (ex art. 111-ter c.p.p.).

L’incipit utilizzato dal legislatore nell’art. 111-ter c.p.p. «i fascicoli informatici del procedimento penale» lascia inequivocabilmente intendere una nuova modalità esclusiva di conservazione dei fascicoli (del pubblico ministero, del difensore e per il dibattimento) non più analogica, ma digitale.

Soltanto per il fascicolo del difensore (ex art. 391-octies, c. 3 c.p.p.) è stato espressamente previsto il mantenimento di un “doppio binario”: gli atti in formato digitale sono conservati nel fascicolo informatico, mentre quelli redatti in forma di documento analogico vengono conservati in originale.

Sarebbe stato opportuno specificare l’eventuale estendibilità della suddetta disposizione anche per il fascicolo del p.m. e per quello dibattimentale.

Tuttavia, una visione globale delle modifiche apportare al codice di rito (ex artt. 110 e ss.), in uno ai regolamenti ministeriali sin ad ora adottati, non lascia spazio a dubbi nel ritenere regola generale la conservazione degli atti nel fascicolo informatico, mantenendo il “cartaceo” solamente per i documenti redatti in formato c.d. analogico.

4. Le notificazioni eseguite con modalità telematica.

La Riforma Cartabia ha, altresì, profondamente innovato la forma delle notificazioni[30].

Per le notificazioni a cura di cancellerie e segreteria, la regola generale prescrive, ex art. 148, c. 1, c.p.p. che le notificazioni degli atti siano eseguite con «modalità telematica» nel rispetto della normativa anche regolamentare.

La suddetta clausola generale soggiace alla deroga indicata al successivo c. 4, che esclude l’operatività della forma telematica quando per espressa previsione di legge, o per l’inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al c. 1[31].

La modalità telematica è stata poi pedissequamente riproposta anche per le notifiche al pubblico ministero e al giudice.

Il legislatore delegato ha riservato una disciplina specifica per le notificazioni disposte in favore dell’indagato/imputato, del querelante, della persona offesa e delle parti eventuali[32].

Il querelante e la persona offesa devono dichiarare o eleggere domicilio per le comunicazioni e le notificazioni già nell’atto di querela o anche successivamente alla formulazione della stessa[33].

A tal fine, possono dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata «o un altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato», con l’obbligo di comunicare all’autorità procedente il mutamento del domicilio in precedenza dichiarato o eletto.

Nell’eventualità in cui la persona offesa non provveda tempestivamente alla dichiarazione o all’elezione di domicilio, oppure l’indicazione risulti insufficiente o inidonea, le notifiche alla persona offesa che abbia proposto querela (e non abbia nominato un difensore di fiducia[34]) sono eseguite mediante deposito dell’atto nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente[35]

Una disciplina ad hoc è stata riservata alle parti eventuali.

Ed in particolare, la notificazione della prima citazione alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, in assenza di idoneo domicilio digitale, con le forme stabilite per la prima notificazione all’imputato.

Quando, invece, la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria sono regolarmente costituiti in giudizio le notificazioni sono eseguite presso i difensori nominati.

Il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria ritualmente citati ma non costituiti in giudizio, se non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio «nel luogo in cui si procede» o dichiarare alla cancelleria del giudice competente un indirizzo di posta elettronica certificata «o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»[36].

In mancanza di una indicazione corretta, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria del giudice che procede.

Per quanto concerne la novellata disciplina delle notifiche all’indagato/imputato (libero), il legislatore delegato ha differenziato quelle relative agli atti introduttivi del giudizio (elevando lo standard di garanzie difensive) rispetto agli altri atti del procedimento.

In quest’ultima ipotesi, le notificazioni all’imputato (libero) sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio quando lo stesso ha ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 161, c. 1, c.p.p.

Per la prima notificazione (non preceduta dagli avvertimenti ex art. 161, c. 1, c.p.p.) la notifica all’indagato/imputato libero è eseguita mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico[37].

Con la notifica del primo atto, l’autorità giudiziaria procedente avverte l’indagato/imputato che le successive notificazioni – diverse da quelle relative «atti introduttivi del giudizio» – saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio[38].

Per le notifiche degli «atti introduttivi del giudizio» (ex art. 157-ter, c.p.p.) – avviso di fissazione dell’udienza preliminare, del decreto penale di condanna e delle citazioni in giudizio ai sensi degli artt. 450, c. 2, 456, 552, 601 c.p.p.[39] – il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato libero, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’art. 157, c. 1, c.p.p. (casa di abitazione o luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa) o un indirizzo di posta elettronica certificata «o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato».

Alla suddetta regola generale che, come detto, prescrive la notifica degli «atti introduttivi del giudizio» direttamente all’imputato (e non al difensore di fiducia o di ufficio) nei luoghi e con le modalità di cui all’art. 157 c.p.p., il legislatore delegato ha previsto quattro causali – di cui tre specifiche ed una generica – che eludono la regola generale indicata nel c. 1 dell’art. 157-ter c.p.p., attribuendo alla polizia giudiziaria (e non agli ufficiali giudiziari, ai sensi dell’art. 148, c. 5, c.p.p.) la notifica nei luoghi di cui all’art. 157, c. 1, c.p.p.: a) l’imminente decorrenza del termine prescrizionale; b) l’imminente decorrenza del termine previsto per la dichiarazione di improcedibilità; c) quando l’indagato/imputato è gravato da un provvedimento cautelare; d) «in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze»[40].

Le notifiche all’imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia all’indagato/imputato anche quando dagli atti risulti che lo stesso sia detenuto per una causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notifica[41].

Da ultimo, le notifiche disposte in favore dell’imputato dichiarato irreperibile sono eseguite presso il difensore di fiducia o di ufficio[42].

5. Conclusioni.

Mosso dalla rassicurante idea di ricevere prestazioni sempre più performanti e meno fallibili, il genere umano ha manifestato da decenni un’enorme attrattiva per le nuove tecnologie.

L’insurrezione digitale non è mai immobile e in questo tempo ci proietta in una nuova galassia denominata intelligenza artificiale, pensata per incrementare la produttività professionale, simulando le facoltà cognitive dell’uomo.

Dal punto di vista del processualpenalista, la fenomenologia dell’innovazione tecnologica non può prescindere da un interrogativo di fondo: la trasformazione digitale è in grado di migliorare lo standard qualitativo del processo penale?

Una risposta affermativa non è così scontata.

L’improvvisa trasformazione da un modello processuale “cartaceocentrico” ad un sistema digitalizzato rischia di vanificare i benefici che la funzionalità del portale può offrire alla macchina giudiziaria.

È apparsa, pertanto, corretta la scelta del Ministro di ascoltare le doglianze espresse dall’avvocatura e frapporre, alla definitiva entrata in vigore del processo penale telematico, una fase sperimentale (sino 1° gennaio 2025) attraverso l’utilizzo del c.d. doppio binario. 

Sino ad oggi il legislatore ha investito soltanto sull’utilizzo di nuovi strumenti investigativi ed ha, invece, trascurato l’impiego di nuove tecnologie per snellire drasticamente la macchina burocratica.

In altre parole, si intuisce che il regime tecnologico nel processo penale si muova con una velocità diversa a seconda degli interessi in giuoco.

Per cui, se da un lato il legislatore ha valorizzato l’utilizzo del c.d. captatore informatico – investendo, di fatto, ingenti risorse economiche – dall’altro, il processo penale telematico stenta ad avviarsi per l’assenza di un adeguato piano strategico che possa consentire la piena attuazione della transizione digitale.

Mentre le innovazioni informatiche sono state negli anni progressivamente collocate sul binario investigativo, la costituzione di un sistema processuale digitalizzato è sembrata un’utopia, sino a quando – con la Riforma Cartabia – il legislatore ha impresso una inaspettata accelerazione.

Sarà, pertanto, indispensabile regolamentare al meglio le dirompenti novità previste nel modello organizzativo digitale – adeguando, altresì, le reti e le infrastrutture tecnologiche deputate alla raccolta degli atti – oltre a tracciare un percorso formativo per abilitare il personale degli uffici alla ricezione degli atti da remoto.  


[1] Cfr. Cass., Sez. Un., 10.10.2019, Bajrami, n. 41736, in CED Cass., 276754. In dottrina v., G. Spangher, Bajrami forever, in penaledp.it, 12 dicembre 2022.

[2] Sul punto, v. A. Chelo, Saldi intenti di razionalizzazione e timidi tentativi di recupero delle garanzie nel giudizio “secondo Cartabia”, in Dir. pen. proc., 1, 2023, p.174; C. Bonzano, La documentazione delle dichiarazioni: ancora incompiuto l’incerto cammino verso il sinolo aristotelico di sostanza e forma, in AA.VV., a cura di G. Spangher, La Riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, Pacini editore, Pisa, 2022, p. 130;A. De Caro, La Corte Costituzionale chiama, le Sezioni Unite rispondono: il triste declino del principio di immediatezza, in Diritto pen. proc., 3, 2020, p. 293; F. Galluzzo, Rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, in AA.VV., a cura di G. Spangher, La Riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, Pacini editore, Pisa, 2022, p. 657; P. Tonini – C. Conti, Manuale breve. Diritto processuale penale, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2023, p. 173.  

[3] In dottrina, G. Spangher, Tra politica e giustizia, in penaledp.it, 5 ottobre 2021.

[4] Sul tema, v. B. Galgani, Il processo penale telematico, in Dir. pen. proc., 1, 2023, p. 114.V. Nardo, La progressiva digitalizzazione del processo, in AA.VV., Giustizia penale: la disciplina transitoria della c.d. Riforma Cartabia, a cura di D. Cimadomo, in Processo penale e giustizia, p. 21.

[5] Cfr. D.M.  13 gennaio 2021 relativo al «Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», in G.U. n. 16 del 21.1.2021.

[6] Cfr. D.M. 21 febbraio 2021, n. 44 relativo al «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24».

[7] È previsto obbligatoriamente anche il deposito del c.d. “atto abilitante” che attesta la conoscenza legale del procedimento (ad esempio, la certificazione ex art. 335 c.p.p., il verbale di identificazione, il decreto di sequestro, ecc…).

[8] Per i privati, invece, non trova applicazione l’art. 24 d.l. 137/2020 e il d.m. 13 gennaio 2021 che legittima soltanto i difensori al deposito telematico degli atti ivi elencati. Pertanto, i privati (nell’ipotesi, ad esempio, più frequente del deposito dell’atto di denuncia o querela) potranno continuare a depositare gli atti presso la segreteria/cancelleria dell’organo competente a riceverla.

[9] Il deposito mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata è stato previsto per tutti gli atti documenti ed istanze «comunque denominati» diversi da quelli innanzi indicati di cui all’art. 87 c. 6-bis e 6-ter d. lgs. n. 150/2022.

[10] L’art. 87-ter, c. 6, d. lgs 10 ottobre 2022, n. 150 ha previsto che con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al c. 6-bis.

[11] 1. Ricusazione del giudice (articoli 37 e 38 del codi- ce di procedura penale); 2. Richiesta di rimessione del processo (art. 46 del codice di procedura penale); 3. Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero (art. 54-quater del codice di procedura penale); 4. Atto di costituzione di parte civile (articoli 76, 78 del codice di procedura penale); 5. Istanza di esclusione della parte civile (art. 80 del codice di procedura penale); 6. Istanza di citazione del responsabile civile (art. 83 del codice di procedura penale); 7. Atto di costituzione del responsabile civile (art. 84 del codice di procedura penale); 8. Atto di intervento del responsabile civile (art. 85 del codice di procedura penale); 9. Istanza di esclusione del responsabile civile (art. 86 del codice di procedura penale); 10. Atto di costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 del codice di procedura penale); 11. Istanza di esclusione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 del codice di procedura penale); 12. Istanza di citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89, comma 1 del codice di procedura penale); 13. Nomina difensore di fiducia (art. 96 del codice di procedura penale); 14. Nomina del sostituto del difensore (art. 102 del codice di procedura penale); 15. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore (art. 107 del codice di procedura penale); 16. Istanza di rilascio copie, estratti e certificati (art. 116 del codice di procedura penale); 17. Memorie e richieste scritte (articoli 121, 367 del codice di procedura penale); 18. Procura speciale (art. 122 del codice di procedura penale); 19. Istanza di correzione di errore materiale (art. 130 del codice di procedura penale); 20. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto (art. 162 del codice di procedura penale); 21. Comunicazione di mancata accettazione della domiciliazione (art. 162, comma 4-bis del codice di procedura penale); 22. Richiesta per la restituzione nel termine (art. 175 del codice di procedura penale); 23. Ricusazione del perito (art. 223 del codice di procedura penale); 24. Nomina del consulente tecnico di parte (articoli 225, 233 del codice di procedura penale); 25. Memorie del consulente tecnico (art. 233 del co- dice di procedura penale); 26. Richiesta di autorizzazione all’intervento del consulente di parte (art. 233, comma 1-bis del codice di procedura penale); 27. Opposizione al decreto di rigetto della richiesta di autorizzazione del consulente tecnico (art. 233, comma 1-bis del codice di procedura penale); 28. Opposizione al decreto di perquisizione del pubblico ministero (art. 252-bis, comma 1 del codice di procedura penale); 29. Richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo o probatorio (articoli 257, 322, 324 del codice di procedura penale); 30. Opposizione di segreto professionale o d’ufficio (art. 256, comma 1, 2 del codice di procedura penale); 31. Richiesta di restituzione di cose sequestrate (art. 262 del codice di procedura penale); 32. Opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o re- spinge la relativa richiesta (art. 263, comma 5 del codice di procedura penale); 33. Istanza di esame degli atti e di ascolto delle registrazioni o di cognizione dei flussi di comunicazioni (art. 268, comma 6 del codice di procedura penale); 34. Richiesta di copia e trascrizione degli esiti delle intercettazioni (art. 268, comma 8 del codice di procedura penale); 35. Richiesta di distruzione delle intercettazioni (art. 269, comma 2 del codice di procedura penale); 36. Richiesta di modifica delle modalità̀ esecutive di misura cautelare (art. 279 del codice di procedura penale); 37. Richiesta di sostituzione, revoca o modifica di misura cautelare (art. 299 del codice di procedura penale); 38. Richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309 del codice di procedura penale); 39. Appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 310 del codice di procedura penale); 40. Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 311 del codice di procedura penale); 41. Domanda di riparazione per ingiusta detenzione (articoli 314, 315 del codice di procedura penale); 42. Richiesta di revoca del sequestro preventivo (art. 321, comma 3 del codice di procedura penale); 43. Appello avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo e decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero (art. 322-bis del codice di procedura penale); 44. Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali (art. 325 del codice di procedura penale); 45. Denuncia da parte del privato cittadino (art. 333 del codice di procedura penale); 46. Richiesta di informazioni sull’iscrizione nel registro delle notizie di reato e sullo stato del procedimento (art. 335 del codice di procedura penale); 47. Richiesta di retrodatazione dell’iscrizione inda- gato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater del codice di procedura penale); 48. Notifica del deposito dell’istanza di retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater, comma 6 del codice di procedura penale); 49. Memorie sulla richiesta di retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater, comma 6 del codice di procedura penale); 50. Querela (art. 336 del codice di procedura penale); 51. Rinuncia alla querela (art. 339 del codice di procedura penale); 52. Remissione di querela (art. 340 del codice di procedura penale); 53. Accettazione della remissione di querela (art. 340 del codice di procedura penale); 54. Istanza di procedimento (art. 341 del codice di procedura penale); 55. Opposizione al decreto di convalida della perquisizione (art. 352, comma 4-bis del codice di procedura penale); 56. Richiesta di sequestro probatorio (art. 368 del codice di procedura penale); 57. Richiesta di incidente probatorio (art. 393 del co- dice di procedura penale); 58. Richiesta della persona offesa di promuovere incidente probatorio (art. 394 del codice di procedura penale); 59. Deduzioni sulla richiesta di incidente probatorio (art. 396 del codice di procedura penale); 60. Deduzioni sull’incidente probatorio (art. 396, comma 1 del codice di procedura penale); 61. Richiesta di autorizzazione alle indagini difensive presso persona detenuta (art. 391-bis, comma 7 del codice di procedura penale); 62. Memorie sulla richiesta di proroga delle indagini (art. 406, comma 3 del codice di procedura penale); 63. Dichiarazione della persona offesa della volontà̀ di essere informata circa la richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2 del codice di procedura penale); 64. Opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 del codice di procedura penale); 65. Reclamo avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione (art. 410-bis, comma 3 del codice di procedura penale); 66. Memorie per il reclamo (art. 410-bis, comma 3 del codice di procedura penale); 67. Richiesta di avocazione al Procuratore generale (art. 413 del codice di procedura penale); 68. Istanza di copia delle intercettazioni indicate nell’elenco depositato dal difensore (art. 415-bis, comma 2-bis del codice di procedura penale); 69. Memorie, documenti e richieste dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale); 70. Richiesta al giudice di ordinare l’assunzione del- le determinazioni sull’azione penale a seguito del deposi- to degli atti di indagine (art. 415-ter, comma 3 del codice di procedura penale); 71. Richiesta al giudice di ordinare l’assunzione del- le determinazioni sull’azione penale (art. 415-bis, comma 5-quater del codice di procedura penale); 72. Richiesta di acquisizione di prove non rinviabili (articoli 420-quinquies, 464-sexies, 467, 598-ter, comma 3, 721, comma 4 del codice di procedura penale); 73. Richiesta di giudizio abbreviato (articoli 438, 458, 519, 520, 554-ter, 558, comma 8 del codice di procedura penale); 74. Richiesta di applicazione della pena (articoli 444, 447, comma 1, 458-bis, 438, comma 5-bis, 519, 520, 554-ter, 558, comma 8 del codice di procedura penale); 75. Richiesta di giudizio immediato (articoli 453, comma 3, 419, comma 5 del codice di procedura penale); 76. Consenso alla richiesta di applicazione della pena (articoli 446, 447 del codice di procedura penale); 77. Richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità̀ (art. 459, comma 1-bis e 1-ter del codice di procedura penale); 78. Opposizione al decreto penale di condanna (art. 461 del codice di procedura penale); 79. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis del codice di procedura penale); 80. Programma di trattamento per la messa alla pro- va (art. 464-bis, comma 4 del codice di procedura penale); 81. Accettazione della proposta di messa alla pro- va (articoli 464-ter.1, comma 2 del codice di procedura penale); 82. Memorie della persona offesa sulla proposta di messa alla prova (articoli 464-ter.1, comma 3 del codice di procedura penale); 83. Istanza di anticipazione o differimento dell’udienza (art. 465 del codice di procedura penale); 84. Lista dei testimoni, periti o consulenti tecnici (articoli 468, 555 del codice di procedura penale); 85. Richiesta di proporre impugnazione (art. 572, comma 1 del codice di procedura penale); 86. Rinuncia all’opposizione al decreto penale di condanna (art. 589 del codice di procedura penale); 87. Rinuncia all’impugnazione (art. 589 del codice di procedura penale); 88. Appello (art. 593 del codice di procedura penale); 89. Appello incidentale (art. 595 del codice di procedura penale); 90. Richiesta di partecipazione all’udienza (art. 598– bis, comma 2 del codice di procedura penale); 91. Concordato in appello (art. 599-bis del codice di procedura penale); 92. Richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (art. 603 del codice di procedura penale); 93. Ricorso per cassazione avverso ordinanze pronunciate in primo grado e in grado di appello nei casi previsti da specifiche disposizioni del codice di procedura penale; 94. Ricorso per cassazione dell’imputato (art. 607 del codice di procedura penale); 95. Richiesta di rescissione del giudicato (art. 629– bis del codice di procedura penale); 96. Richiesta di revisione (art. 633 del codice di procedura penale); 97. Esercizio del diritto all’oblio (articoli 64-ter disp. att. del codice di procedura penale); 98. Domanda di oblazione (articoli 162, 162-bis del codice penale – 141 disp. att. del codice di procedura penale); 99. Istanza di ammissione a colloqui (art. 18 legge n. 354/1975); 100. Istanza di ammissione al gratuito patrocinio (art. 78 testo unico n. 115/2002); 101. Istanza di liquidazione dell’onorario (art. 82 te- sto unico n. 115/2002); 102. Ricorso per cassazione avverso il provvedi- mento di revoca del gratuito patrocinio (art. 113 testo unico n. 115/2002); 103. Istanza di acquisizione dei tabulati (art. 132, comma 3 decreto legislativo n. 196/2003).

[12] A causa delle suddette anomalie tecniche, si è reso necessario – attraverso una disposizione ad hoc – chiarire che il «malfunzionamento» deve essere attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia e, solamente in tale ipotesi, il termine di decadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. Cfr. l’art. 87, c. 6-quater, d. lgs. 150/2022.

[13] In dottrina, v. B. Galgani, Forme e garanzie nel prisma dell’innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale “virtuoso”, Wolters Kluwer, Milano, 2022, p. 155; L. Giordano, L’istituzione di un processo penale telematico, in AA.VV., a cura di A. Bassi – C. Parodi, La riforma del sistema penale, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, p. 19 ss.  

[14] Cfr. Decreto ministeriale 18 luglio 2023 «Integrazione del al decreto 4 luglio 2023, recante «Portale deposito atti penali – Avvio fase di sperimentazione» (in G.U. 18.7.2023, n. 166).

[15] Ad eccezione di quelli indicati nell’art. 87, c. 6-bis, d.lgs. 150/2022, ed in particolare: 1) la nomina, la rinuncia e la revoca dei difensori di fiducia; 2) le denunce e le querele (con allegata procura speciale rilasciata in favore del difensore); 3) l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione; 3) il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate nell’art. 415-bis c.p.p.

[16] Il comunicato del 30.11.2023 è consultabile al seguente link https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/24697-231.

[17] Sul punto, occorre evidenziare che in data 15 novembre 2023 il Ministro della Giustizia ha trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura lo schema di decreto ministeriale recante il «regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 87, c. 1 e 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150» avente ad oggetto il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e dei documenti, nonché la consultazione e la gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e civile. Il suddetto schema di decreto istituisce due, diversi, portali: il primo, esclusivamente dedicato al deposito di atti e documenti, ed il secondo destinato alla trasmissione delle notizie di reato.

[18] Le richieste di rinvio del regime di operatività esclusiva del portale telematico sono state formalizzate dal Consiglio Nazionale Forense, dall’Organismo Congressuale Forense, dall’Unione camere penali e dall’Associazione Italiana Giovanni Avvocati.

[19] La notizia del rinvio al 1° gennaio 2025 è stata ripresa dal Ministro della Giustizia nel corso dell’audizione dinanzi al plenum del CSM il 30.11.2023 «[…] da Gennaio anche il processo telematico sarà una realtà la affronteremo insieme, a cadenze serrate, ma con opportuna gradualità che porta a sintesi le esigenze e le soluzioni rappresentate così dall’Avvocatura come dagli Uffici Giudiziari». La relazione scritta del Ministro della Giustizia è consultabile al seguente link https://www.gnewsonline.it/nordio-al-plenum-leale-collaborazione-tra-csm-e-ministro/.

[20] Sulle modifiche apportate dalla Riforma Cartabia al regime di forma e modalità di presentazione dell’impugnazione, v. in dottrina, D.N. Cascini, Le impugnazioni: nuove forme e modalità di presentazione, in AA.VV., a cura di G. Spangher, La Riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, Pacini editore, Pisa, 2022, p. 555. J. Della Torre, Sub art. 582 c.p.p., in AA.VV., a cura di A. Giarda – G. Spangher, Codice di procedura penale commentato, III, p. 1314. 

[21] Anche le impugnazioni de libertate – ai sensi dell’art. 24, c. 6-quinquies D.L. n. 137 del 2020 – dovevano essere depositate a mezzo posta elettronica certificata quale unica ed esclusiva forma di trasmissione sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 24, c. 6-sexies. La norma è stata inserita nell’art. 1, c. 1, l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 137/2020 entrato in vigore il 25 dicembre 2020. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali o reali, la disposizione – in deroga al principio generale secondo il quale l’atto di impugnazione va trasmesso all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato – dispone, invece, che l’atto di impugnazione vada trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del al giudice ad quem ossia del Tribunale di cui all’art. 309 c. 7, c.p.p. Così testualmente, V. Di Nicola, La semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti ed istanze, in AA.VV., Giustizia penale: la disciplina transitoria della c.d. Riforma Cartabia, a cura di D. Cimadomo, in Processo penale e giustizia, p. 25

[22] Secondo la disposizione transitoria di cui all’art. 87-bis d. lgs. 150/2022, la nuova modalità di deposito dell’atto di impugnazione è entrata in vigore dal 30 dicembre 2022.

[23] Sono stati, invece, abrogati con efficacia immediata dal 31 dicembre 2022 – data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 – gli artt. 582, c. 2, e 583 c.p.p. Sul punto, v. diffusamente in dottrina, V. Di Nicola, La semplificazione delle attività di deposito di atti, cit., p. 25; F. Porcu, Digitalizzazione degli atti, videoriprese e partecipazione a distanza, in AA.VV., a cura di G. Spangher, La Riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, Pacini editore, Pisa, 2022, p. 43 ss.

[24] Così l’art. 87-bis d. lgs. 150/2022.

[25] Così testualmente in dottrina, L. Giordano, La cassazione torna sulla presentazione dell’impugnazione cautelare a mezzo PEC, in IUS processo telematico, 4 marzo 2022.

[26] ex plurimis, Cass., Sez. IV, 9.11.2021, n. 46118, in IUS processo telematico, 4 marzo 2022, con nota di L. Giordano.

[27] Decreto del Ministro della Giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005n, n. 82 e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24» (in G.U. 18.04.2011, n. 89). Inoltre, affinché il deposito dell’atto attraverso l’utilizzo della PEC sia legittimo deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli Uffici giudiziari destinatari dell’atto indicati nell’apposito provvedimento reso dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati e pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

[28] Così, B. Galgani, Il processo penale telematico, in Dir. pen. proc., 1, 2023, p. 116; Id., …Along Game il processo penale telematico. Le disposizioni generali sugli atti, in AA.VV., a cura di D. Castronuovo – M. Donini – E.M. Mancuso – G. Varraso, La Riforma Cartabia, La nuova giustizia penale, Wolters Kluwer, Milano, 2023, p. 395 ss. 

[29] Sul fascicolo informatico, v. In dottrina, K. La Regina, Ulteriori ambiti dell’intervento normativo, in AA.VV., a cura di G. Spangher, La Riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, Pacini editore, Pisa, 2022, p. 302.

[30] V. diffusamente in dottrina, D. Cimadomo, Notificazioni e “Riforma Cartabia”, in Dir. proc. pen., 1, 2023, p. 121; Id., La nuova disciplina in materia di notificazioni, in AA.VV., a cura di G. Spangher, La Riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, Pacini editore, Pisa, 2022, p. 147; F. Nicolicchia, Domicilio digitale e notificazioni, in AA.VV., a cura di D. Castronuovo – M. Donini – E.M. Mancuso – G. Varraso, La Riforma Cartabia, La nuova giustizia penale, Wolters Kluwer, Milano, 2023, p. 429 ss.

[31] In tale ipotesi si procede alla notifica tramite ufficiale giudiziario o polizia giudiziaria secondo quanto stabilito dall’art. 148 c. 5 e 6, c.p.p.

[32] Sulle notifiche all’imputato assente, v. in dottrina, L. Kalb, La nuova disciplina del processo in assenza dell’imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti, in AA.VV., a cura di G. Spangher, La Riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, Pacini editore, Pisa, 2022, p. 337 ss.

[33] Cfr. art. 153-bis, c. 1 e 2, c.p.p.

[34] Quando la persona offesa ha provveduto alla nomina del difensore di fiducia, le notifiche vengono eseguite, ai sensi dell’art. 33 disp. att., ex lege, presso il difensore di fiducia.

[35] Cfr. art. 154, c. 1, c.p.p.

[36] Così l’art. 154, c. 4, c.p.p.

[37] Ai sensi dell’art. 157, c. 1, c.p.p. quando non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l’imputato esercitata abitualmente l’attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, o ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

[38] Secondo quanto stabilito dall’art. 157, c. 8-ter, c.p.p., il destinatario dell’atto è avvisato dell’onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento. L’omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell’atto notificato all’assistito ove imputabile al fatto di quest’ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale. Allo stesso modo, l’omessa o ritardata comunicazione del difensore al proprio assistito dell’atto notificato, imputabile al fatto di quest’ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale (v. art. 157, c. 8-quater, c.p.p.).

[39] Ai sensi dell’art. 161, c. 1, c.p.p., la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini, la avverte che le successive notificazioni, ad eccezione degli atti introduttivi al giudizio, saranno eseguite presso il difensore di fiducia o quello di ufficio.

[40] Cfr. l’art. 157-ter, c. 2, c.p.p.

[41] Sulla giurisprudenza relativa alla notifica all’imputato detenuto, v. in dottrina, G. Spangher, La notificazione della citazione in appello all’imputato detenuto va eseguita nel luogo di detenzione, in penaledp.it, 12 ottobre 2023.

[42] Quando non è possibile eseguire la notificazione, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo aver designato un difensore all’imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore.

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